Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00484/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01308/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2024, proposto da
SA LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco Romano, Silvia Petrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 41051 del 26 luglio 2024 del Comune di Nardò;
- ove occorra, delle note prot. nn. 24549 del 9 maggio 2024 e 31147 del 10 giugno 2024 del Comune di Nardò;
- ove occorra, nei limiti dell’interesse, degli artt. 82 e 84 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Nardò;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. IO SP e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento della nota dirigenziale prot. n. 41051 del 26.7.2024, con cui il Comune di Nardò ha denegato il rilascio del titolo edilizio richiesto ai fini della realizzazione di una abitazione rurale sulla scorta della seguente motivazione: “… (omissis) … l’Art. 84 è rivolto a: “ residenza a servizio della azienda agricola e relativi annessi rustici ”; “ aziende agricole ”; “ infrastrutture ricreative e sportive destinate all’agriturismo ” … (omissis) … il richiedente non ha prodotto la necessaria documentazione … (omissis) … Tali presupposti, per ritenere allo stato sussistente l’azienda agricola (così come richiesto/disposto dall’Art. 84), non sono stati in alcun modo dimostrati dal richiedente; 2. … la nuova edificazione in zona agricola, connessa alla “conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale”, è a titolo gratuito escludendo la possibilità di una nuova edificazione a titolo oneroso, in quanto requisito principale è essere nelle condizioni di cui al d.lgs. n. 99/2004 e s.m.i.; 3. … la modifica richiamata è finalizzata a “soddisfare le esigenze produttive delle aziende agricole”. Anche in tal caso, si rileva che non è stata fornita opportuna documentazione circa l’azienda agricola”.
2. Il ricorrente ha denunciato l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili: “ 1.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 1, lett. g) e g bis) l. r. n. 56/’80; Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, l. r. n. 6/’79; Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, l. n. 10/’77; Violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 84 delle NTA del PRG del Comune di Nardò; Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/’90; Eccesso di potere per difetto di motivazione; Contraddittorietà; Travisamento dei fatti; Difetto di istruttoria, Illogicità, Irragionevolezza; disparità di trattamento; violazione del principio del legittimo affidamento ”.
In particolare, il ricorrente ha lamentato che:
- posto che l’art. 82 delle NTA del PRG, che disciplina “ le aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed allo sviluppo dell’attività e produzione agricola ” ( Zone E – destinate a uso agricolo ), prevede che il “ rilascio della concessione gratuita è subordinato al possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al 3° comma dell’art.9 della L.R.n.6/79 …”, nel mentre la concessione onerosa “ è rilasciata ai sensi dell’art. 9 – I° comma – della L.R. n. 6/79, così come modificato dalla L.R. n. 66 del 1979, nei limiti previsti dal P.P.A. ”, viene da sé che l’art. 84 delle medesime NTA, riguardante le “ Zone E2 - Agricole con prevalenti colture arboree ”, non può essere interpretato nel senso che la possibilità di ottenere il rilascio di titoli edilizi onerosi sia riservata soltanto in favore di “soggetti che hanno il diritto ad ottenere il titolo gratuito”, escludendo “chi non è titolare di azienda agricola”;
- in tal senso la giurisprudenza di questo Tar ha ritenuto che “ l’art. 84 NTA disciplina la volumetria massima assentibile per gli edifici esistenti, nonché per le nuove costruzioni. In particolare, tale ultima previsione normativa non prevede, ai fini del rilascio del p.d.c., la necessità che il richiedente sia un imprenditore agricolo a titolo esclusivo ovvero principale, imponendo unicamente la sussistenza del nesso strumentale tra le esigenze dell’azienda agricola e la costruzione in progetto, nonché il rispetto delle condizioni generali di rilascio del p.d.c. … ” (Sez. I, 12 maggio 2017, n. 750);
- “il Comune di Nardò, in una pluralità di occasioni, ha rilasciato titoli edilizi a titolo oneroso – ossia a soggetti non muniti della qualifica di “azienda agricola” – in Zona E2 e, in generale, in Zona E”.
3. Nella pubblica udienza del giorno 11.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. L’art. 84 delle NTA del PRG, riguardante “ le zone agricole prevalentemente interessate dalle colture tradizionali dell'olivo e del vigneto o da altre colture arboree, che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo da salvaguardare ”, stabilisce che:
“- In relazione alla struttura aziendale presa nel suo insieme sono consentiti:
a) - Per la residenza a servizio della azienda agricola e relativi annessi rustici, si applicano i seguenti indici: - Indice di fabbricabilità fondiaria IF = 0,02 mc/mq. - Superficie minima dell'area interessata dall'intervento: SF = 1 ettaro - Superficie utile massima del ricovero SU = 40 mq,
b) - Per aziende agricole aventi una superficie non inferiore a 2 ettari sono consentiti: - Per la residenza a servizio della residenza agricola: - Volume massimo in un unico edificio V = 500 mc, aumentabile, per ogni ettaro in più oltre i 5 ha, nel rapporto di: 30 mc/ha. - Altezza massima H max = 7,50 m. - Per le attrezzature a servizio della produzione agricola : - Indice di fabbricabilità fondiaria IF = 0,03 mc/mq - Altezza massima ad eccezione dei volumi tecnici : H max = 7,50 m, c)- E' possibile, nei limiti dell'Indice di fabbricabilità fondiaria IF = 0,03 mc/mq., la realizzazione di infrastrutture ricreative e sportive destinate all'agriturismo, sempre che le stesse risultino di contorno alla attività agricola principale e che per l'imprenditore agricolo, singolo ed associato, ricorrano le disposizioni di cui alla L.R. n° 34 del 22.5.1985 (Interventi a favore dell'agriturismo) ”.
Dalla chiara lettera della norma si evince che le uniche costruzioni ammesse nelle Zone E2, nel cui ambito ricade il suolo del sig. LL, sono quelle “a servizio della azienda agricola”.
4.2. Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato al Comune di Nardò richiesta di rilascio del permesso di costruire a titolo oneroso, essendo intenzionato a realizzare “ una abitazione rurale allo scopo di utilizzo come residenza rurale del proprio nucleo familiare e delle maestranze durante i lavori di coltivazione delle nuove colture arboree e delle colture a pieno campo ”.
Il Comune di Nardò, con il provvedimento impugnato, ha denegato il titolo edilizio per un duplice ordine di motivi:
a) da un lato, ha rilevato la mancanza della qualità soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale;
b) dall’altro lato, ha eccepito “ che la modifica richiamata è finalizzata a “soddisfare le esigenze produttive delle aziende agricole”. Anche in tal caso, si rileva che non è stata fornita opportuna documentazione circa l’azienda agricola ”.
4.3. Ora, il primo ordine di considerazioni, su cui si essenzialmente si appuntano le censure articolate con il ricorso, è effettivamente non condivisibile per tutte le ragioni indicate dall’interessato, dal momento che le NTA del PRG, ai fini del rilascio del p.d.c. oneroso, non richiedono la qualifica soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale in capo all’istante, ma soltanto, sul piano oggettivo, il collegamento funzionale della costruzione con l’attività della azienda agricola.
4.4. Quanto al secondo ordine di considerazioni su cui poggia il provvedimento impugnato, le doglianze articolate con il ricorso non convincono.
Nelle osservazioni rese in sede procedimentale (documento sub 4, della produzione in data 14.10.2024), il ricorrente si limita a sostenere, in modo assai generico, che la compatibilità dell’intervento con quanto previsto nelle NTA del PRG sarebbe dimostrata nella “ relazione tecnica agronomica allegata a firma Dott. Zecca Valerio ”.
Su sollecitazione del Collegio, resa nella pubblica udienza del giorno 11.2.2026, la parte ricorrente ha provveduto al deposito in giudizio della relazione agronomica.
Nel corpo della relazione sono contenuti soltanto generici riferimenti alla esistenza di colture seminative e alla “ intenzione ” di piantare alberi, senza nessuna concreta indicazione circa l’esistenza, all’attualità, di una azienda agricola.
È ben evidente che, stante la lettera dell’art. 84 delle NTA del PRG, il rilascio del p.d.c. a titolo oneroso (a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 6/1979) si giustifica, sul piano oggettivo e funzionale, soltanto in relazione alle esigenze di una azienda agricola già operante, in mancanza della quale le ipotetiche potenzialità di sfruttamento del territorio restano confinate nel campo delle mere ipotesi e non giustificano l’uso del suolo secondo le direttrici di tutela indicate dal pianificatore comunale.
4.5. Per le anzi dette ragioni il ricorso deve essere respinto.
5. Stante la mancata costituzione dell’Amministrazione comunale, nulla è dovuto a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
IO SP, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO SP | ON PA |
IL SEGRETARIO