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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5219 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5440/2023 R.G. e vertente
TRA
Avv. , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), ivi residente, alla Viale Richard Wagner n. 28/U, scala C.F._1
E, int.2, quale difensore di se medesimo, ed elett.te dom.to, ai fini del presente procedimento, presso il suo studio, sito in Salerno, alla via Camillo Sorgente
n.29/L.
ATTORE
, in persona del suo procuratore speciale Controparte_1
Dott.ssa giusta procura del 23.02.2023 autenticata in data Controparte_2
23.02.2023 dal Notaio di Dublino Graham C. Richards, depositata negli atti del
Notaio di Milano in data 28.02.2023 rep. n. 14916 racc. n. Persona_1
8069, con sede principale in Dublino (Irlanda), One Molesworth Street 2, e sede secondaria in Milano, Via Broletto 4, n. di iscrizione nel registro delle imprese di
Milano – Monza – Brianza - Lodi e C.F. R.E.A. MI-2536712, P.IVA_1 iscritta al n. 8082 dell'elenco delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del TUB - cessionaria dei beni e dei rapporti giuridici di CP_1
- nella sua qualità, in forza di procura speciale del 05/03/2019 in
[...]
1 autentica Notaio coadiutore di , Rep. n. Persona_2 Persona_3
26476, Racc. n. 11093, di procuratore della società Controparte_3
- cessionaria dei crediti di - con sede in
[...] Controparte_1
Milano Via Vittorio Betteloni n. 2, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e CF R.E.A. MI-2540916, P.IVA_2 iscritta al numero 35547.9 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d'Italia, rappresentata e difesa, giusta procura stesa in calce al presente atto, dall'Avv. Raffaella Greco codice fiscale , con domicilio C.F._2 eletto presso lo studio dell'avv. Michela Corigliano, codice fiscale
, in Via Irno 11, 84123 Salerno, e con contestuale C.F._3 indicazione del numero 02/76261609 e degli indirizzi di posta elettronica certificata Email_1
CONVENUTA
Controparte_4
(C.f./P.IVA ), in persona del rappresentante legale p.t., con sede P.IVA_3
alla via Venezia n.47- PESCARA;
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: azione ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27.09.2025
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. , Parte_1 conveniva in giudizio ex art. 616 c.p.c. la , in persona Controparte_1 del l.r.p.t. e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia CP_5
l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: 1)
Accogliere, nel merito, in quanto ammissibile e fondata, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., spiegata dall'Avv. , quale Parte_1 procuratore di se stesso, nell'ambito della procedura per espropriazione immobiliare R.G.E. n.200/2022; 2) Condannare i convenuti/opposti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi della fase sommaria, da liquidare
2 secondo i parametri di cui al DM 55/14, aumentati di rimborso s.g. 15%, iva e cap di legge, della procedura esecutiva RGE n.200/2022 del Tribunale Civile di
Salerno, in favore dell'odierno attore, Avv. ; 3) Parte_1
Condannare i convenuti opposti, sempre in solido fra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio oltre s.g. 15%, Iva e cap come per legge, in favore dell'odierno attore Avv. .”. Parte_1
Deduceva l'avv. di avere ricevuto in data 28.10.2022, presso il proprio Pt_1 indirizzo pec ( , a mezzo della Cancelleria del Email_2
Tribunale Civile di Salerno, in riferimento al procedimento di esecuzione immobiliare n.200/2022, la comunicazione di un atto non codificato, con la seguente indicazione: “emesso atto di comunicazione urgente trasmissione saldo somme depositate su conti correnti”.
Nel corpo della richiamata comunicazione, il predetto leggeva, per la prima volta, come parte creditrice la Controparte_6
e come debitore il nominativo di
[...] [...]
. Parte_1
Riferiva l'attore che, in virtù di tale circostanza, il destinatario della comunicazione di Cancelleria sopra riportata, non avendo avuto contezza di precedenti comunicazioni e/o notificazioni, prodromiche o, comunque, connesse alla procedura di esecuzione immobiliare sopra indicata, fino a quel momento del tutto ignota, presentava all'interno della stessa una formale istanza di visibilità, onde verificare che la procedura in questione fosse o meno a lui stesso riferibile.
Solo dopo aver ottenuto l'accesso agli atti del fascicolo telematico, l'odierno attore riferiva di venire a conoscenza del fatto che la
[...]
aveva notificato, ai sensi dell'art. Controparte_6
143 c.p.c., ad , residente in [...]
Wagner n.28/U, atto di pignoramento immobiliare sull'immobile in proprietà di esso debitore, sito in Salerno e censito al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al foglio 64-particella 257- subalterno 5- categoria A/4.
Ritenendo sussistere l'illegittimità dell'intera procedura esecutiva per nullità della notifica sia dell'atto di pignoramento immobiliare che del precedente atto di precetto, l'Avv. , nell'alveo del procedimento di Parte_1
3 esecuzione immobiliare r.g.e n.200/2022, in data 03.11.2022, proponeva ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c., eccependo la insanabile nullità dell'atto di notifica dell'atto di pignoramento immobiliare come del precedente atto di precetto;
riferiva, ancora, l'attore che solo a seguito della concessa visibilità degli atti del fascicolo, afferenti il procedimento n.200/2022 r.g.e.i., egli apprendeva che la aveva notificato ad esso debitore un Controparte_1 nuovo atto di precetto, dapprima a mezzo posta, in data 05.01.2022, direttamente presso il domicilio noto, vale a dire in Salerno, alla via Camillo Sorgente n.29/L, senza che dell'avviso di ricevimento n.78527628386-3, all'interno del fascicolo del processo esecutivo si rinvenisse traccia.
Successivamente, in data 06.04.2022, lo stesso atto di precetto veniva notificato sempre al debitore in Salerno, al Viale Richard Wagner n.28/U, ed in tale occasione l'Ufficiale Giudiziario redigeva relazione di notifica negativa, atteso che all'indirizzo indicato il nominativo del destinatario non figurava né sulla citofonia, né sulle cassette dello stabile.
Di poi, a seguito della dichiarazione, da parte del richiedente la notifica, di aver esperito ogni indagine necessaria e di non essere a conoscenza di ulteriore luogo ove notificare (domicilio, dimora…), veniva effettuata notifica dell'atto di precetto ai sensi dell'art.143 c.p.c..
Ancora, in data 02.08.2022, veniva notificato sempre in Viale Richard Wagner
n.28/U, l'atto di pignoramento immobiliare, ed anche in tale occasione l'Ufficiale Giudiziario, dopo “vane ricerche effettuate in loco”, rendeva relata di notifica negativa.
A quel punto, la parte richiedente, dopo aver tentato una nuova notifica, ma presso altro indirizzo, del tutto diverso dai precedenti, vale a dire in Salerno, al
Largo Plebiscito n.6, presumibilmente rendeva la solita dichiarazione di aver esperito ogni indagine necessaria e di non essere a conoscenza di ulteriore luogo ove notificare (domicilio, dimora…), sicchè anche la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare veniva effettuata ai sensi dell'art.143 c.p.c..
Secondo l'opponente, la notifica sia dell'atto di precetto che del successivo pignoramento immobiliare è da ritenersi invalida, non solo per i motivi strettamente connessi al contenuto della relazione di notifica, con riguardo al
4 tentato recapito presso l'abitazione del debitore, ma anche e soprattutto perché il creditore procedente era perfettamente a conoscenza dell'esistenza di un ulteriore luogo dove notificare, vale a dire in Salerno, alla via Camillo Sorgente n.29 L, ove il debitore aveva stabilito, da tempo, il proprio domicilio.
Ritenendo nulla la notifica dell'atto di pignoramento, l'attore eccepiva la illegittimità della inter aprocedura esecutiva.
Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 05.11.2022, pur disattendendo l'istanza di sospensione invocata inaudita altera parte, fissava per la comparizione delle parti e per la discussione in contraddittorio l'udienza del
31.03.2023, assegnando termine perentorio alla parte ricorrente sino a venti giorni prima dell'udienza per la notifica del ricorso e del relativo decreto a tutte le parti e a queste ultime sino a tre giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive.
A seguito della notifica dell'atto oppositivo, si costituiva la CP_1
, depositando comparsa di risposta in forza della quale affermava
[...]
l'insussistenza dei presupposti- i gravi motivi di cui all'art. 617 c.p.c.- per concedere la sospensione dell'esecuzione immobiliare. Adduceva, altresì, la correttezza della notifica, nei modi e nei termini di legge, sia dell'atto di precetto che dell'atto di pignoramento immobiliare, ricorrendo, a suo giudizio, i presupposti per la notifica di entrambi gli atti nella forma prevista dall'art. 143
c.p.c.. L'Istituto di Credito instava, pertanto, per il rigetto della richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare, in difetto dei presupposti di legge, e, in via principale, invocava la reiezione di tutte le domande di parte opponente, insistendo così per la declaratoria del proprio diritto di procedere all'esecuzione immobiliare, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute e conseguente disposizione di prosecuzione della procedura immobiliare.
Si costituiva, altresì, quale interventore nella procedura immobiliare, la
, Controparte_4 depositando atto di intervento ed assumendo ivi di essere creditrice dell'Avv.
per Euro 36.493,83, in virtù dei ruoli ormai esecutivi, Parte_1 come formati dagli Enti impositori, e chiedeva, pertanto, di essere soddisfatta, in
5 via privilegiata nella distribuzione del prezzo da ricavare dalla vendita dell'immobile.
Nella propria difesa, l'Avv. impugnava e contestava le Parte_1 avverse istanze, in quanto infondate, in fatto come in diritto, ed insisteva per l'accoglimento della spiegata opposizione.
Con ordinanza del 15.05.2023, comunicata a mezzo pec, a cura della Cancelleria, il successivo giorno 16.05.2023, il G.E. Dott.ssa ENZA FARACCHIO, aderendo alla tesi dell'opponente, accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione, come proposta, ed assumeva un provvedimento del seguente testuale tenore:
<Il Giudice, dott.ssa Enza Faracchio, esaminata l'opposizione ex art. 617
c.p.c. proposta dall'avv. in data 3.11.2022; letta la Parte_1 memoria difensiva della;
verificata la Controparte_1 tempestività e la ritualità dell'opposizione; premesso che con l'opposizione l'avv. ha eccepito la Parte_1 nullità della notifica del precetto e del pignoramento posti a fondamento della presente procedura esecutiva effettuate ex art. 143 c,p,c.in assenza dei presupposti di legge, considerata sia la qualità del destinatario, professionista dotato di PEC reperibile presso gli appositi registri, sia la pregressa interlocuzione con l'istituto bancario procedente attraverso l'indirizzo di cui al domicilio sempre in Salerno alla via Camillo Sorgente n. 29/L, presso cui in precedenza erano stati anche notificati un altro precetto e un pignoramento immobiliare;
osservato che, secondo consolidati orientamenti, condivisi anche dalla Corte di
Cassazione: -il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (v. da ultimo Cass. civ. Sez. III Ord., 16/12/2021,
n. 40467 proprio con riferimento ad una fattispecie in cui erano state attestate
“vane ricerche eseguite sul posto”);
-la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ai
6 sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno (Cass. civ. Sez. VI - 3
Ord., 15/12/2016, n. 25900, nonché Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 06/12/2021, n.
38625);
-la nullità della notifica del precetto, però, può essere sanata, ai sensi dell'art.
156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui (v. Cass. civ. Sez. III Sent.,
16/10/2017, n. 24291, nonché Cass. civ. Sez. VI- 3 Ord., 15/09/2020, n. 19120); rilevato che nel caso di specie:
-la notifica del precetto risulta tentata senza esito positivo via posta (e non ex art. 140 c.p.c. come erroneamente affermato da parte creditrice opposta) in
Salerno alla via Camillo Sorgente n. 29/L in data 5.1.2022, con attestazione di generica irreperibilità del destinatario da parte dell'Ufficiale postale (v. crocetta apposta nella specifica casella dell'avviso di ricevimento);
-a seguito di tale tentativo non è stata tentata una notifica a mani allo stesso indirizzo, ma è stata richiesta direttamente la notifica a mani del 6.4.2022 all'indirizzo di residenza formale di viale Wagner, non andata a buon fine con attestazione di “vane ricerche effettuate in loco”;
-a tale notifica è seguita quella del 25.5.2022 effettuata ex art. 143 c.p.c.;
-la notifica del pignoramento, poi, tentata una prima volta presso l'indirizzo di
Viale Wagner, è stata poi ritentata presso l'ulteriore indirizzo di largo Plebiscito corrispondente al domicilio già eletto nell'ambito del contratto di mutuo, presso cui il destinatario risultava trasferito;
7 -a tale notifica è seguita quella del 22.8.2022 ex art. 143 c.p.c.; evidenziato che:
-il mancato tentativo di una notifica del precetto a mani all'indirizzo, già noto dell'ultima residenza o domicilio effettivo, di via Camillo Sorgente non ha consentito complete ricerche presso tale luogo, ove nei mesi precedenti e successivi risultano essere stati notificati con buon esito altri atti giudiziari;
-l'effettività e la conoscibilità di tale indirizzo da parte del notificante risulta palesata proprio dalla circostanza che il creditore avesse scelto in prima battuta di inoltrare lì la notifica, oltre che dalla pregressa corrispondenza tra le parti mediante l'indirizzo di via Sorgente e dalla notifica a tale indirizzo di un precetto e un pignoramento sempre richiesta dalla Controparte_1
;
[...] considerato che:
-la circostanza che non siano state effettuate ricerche tramite l'Ufficiale
Giudiziario all'indirizzo di via Camillo Sorgente e siano state attestate insufficienti “vane ricerche” all'indirizzo di Viale Wagner rende nulla la notifica del precetto, non sanabile per raggiungimento dello scopo all'esito della notifica e trascrizione del pignoramento;
-tale nullità non sanabile rende superfluo ogni approfondimento sulla validità della notifica del pignoramento;
considerato, quindi, che, alla luce dei principi sopra esposti, la nullità della notifica del precetto cui è seguita la notifica e la trascrizione del pignoramento rende invalida la presente procedura esecutiva immobiliare;
ritenuto in definitiva che vi siano gli estremi per accogliere l'istanza di sospensione viste le considerazioni sul fumus boni iuris sopra esposte e la sussistenza del periculum ricollegabile alla prosecuzione di una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto un immobile destinato ad irrimediabile vendita in caso di prosecuzione dell'iter giudiziario;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza di sospensione dell'esecuzione;
Sospende la presente procedura esecutiva;
Fissa il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente
8 ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito dinanzi all'Autorità
Giudiziaria competente, previa iscrizione della causa a ruolo a cura della parte interessata e secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c. (non potendosi ritenere praticabile, anche in via prudenziale, la riduzione della metà degli stessi prevista dall'art. 616 c.p.c. in ragione del necessario coordinamento tra tale disposizione e i nuovi termini previsti dall'art. 163 bis e, soprattutto dall'art.
166 c.p.c.);
Compensa le spese di lite relative alla presente fase visto che i plurimi indirizzi riferibili alla parte opponente hanno contribuito a ingenerare confusione nella notifica degli atti (indirizzo dichiarato nel contratto di mutuo, indirizzo di residenza anagrafica, indirizzo di residenza effettiva) >>
Con la spiegata opposizione l'attore si doleva della parte del provvedimento cautelare nella parte in cui era disposta la compensazione delle spese, ritenuta illogica.
L'attore, dunque, chiedeva l'accoglimento della opposizione per i motivi già spiegati nel ricorso in opposizione, per i vizi di notifica già richiamati e la riforma del provvedimento in punto di spese di lite.
L'attore, tanto premesso, articolava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: 1)
Accogliere, nel merito, in quanto ammissibile e fondata, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., spiegata dall'Avv. , quale Parte_1 procuratore di se stesso, nell'ambito della procedura per espropriazione immobiliare R.G.E. n.200/2022; 2) Condannare i convenuti/opposti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi della fase sommaria, da liquidare secondo i parametri di cui al DM 55/14, aumentati di rimborso s.g. 15%, iva e cap di legge, della procedura esecutiva RGE n.200/2022 del Tribunale Civile di
Salerno, in favore dell'odierno attore, Avv. ; 3) Parte_1
Condannare i convenuti opposti, sempre in solido fra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio oltre s.g. 15%, Iva e cap come per legge, in favore dell'odierno attore Avv. ”. Parte_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la con comparsa CP_1
9 di costituzione e risposta, con cui eccepiva preliminarmente la inammissibilità della domanda avversaria di ottenere – con il presente giudizio - il solo riconoscimento delle spese legali della fase esecutiva e anche quelle del presente giudizio, alla luce di un provvedimento che in assenza di opposizione è divenuto definitivo.
Secondo la convenuta, invero, controparte per opporsi alla statuizione del GE in tema di spese legali, avrebbe dovuto proporre opposizione ex art. 617 cpc nel termine di 20 giorni dalla notifica e non giudizio di merito, in quanto nel caso che ci occupa il GE non ha omesso di pronunciarsi sulle spese legali o sulle eccezioni formulate dalla controparte, ma alla luce della particolare circostanza trattata e rilevata la buona fede e l'operosità del creditore ha ritenuto di compensare le spese.
Non vi sarebbero, dunque, questioni di merito che abbiano giustificato l'introduzione del presente giudizio, soprattutto alla luce della sospensione ottenuta dalla controparte.
L'unica parte legittimata a promuovere il giudizio di merito ovvero reclamo sarebbe stata ad avviso della convenuta la Banca - quale parte soccombente - e non l'opponente.
Ribadita la tesi della validità della notifica e la inammissibilità della domanda di riforma del provvedimento in punto di spese, la parte convenuta articolava le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'improcedibilità della domanda per non aver l'opponente esperito il tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda così come previsto dall'art. 5 comma 4 d.lgs. 28/2010 e applicabile ai giudizi di merito che si innestano dopo la fase cautelare delle procedure esecutive;
dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria di ottenere – con il presente giudizio - il solo riconoscimento delle spese legali della fase esecutiva e anche quelle del presente giudizio, alla luce di un provvedimento che in assenza di opposizione ex art. 617 cpc è divenuto definitivo;
revocare il provvedimento di sospensione emesso in sede esecutiva RGE
200/2022 in quanto errato;
NEL MERITO confermare e dichiarare la validità e l'efficacia dell'atto di precetto e di tutti i successivi atti dell'esecuzione sopra
10 richiamata, disponendone, pertanto, la prosecuzione, alla luce di un credito certo, liquido ed esigibile vantato dall'odierna opposta e non contestato di euro
106.113,34, a carico del sig. , oltre alle spese dell'atto di Parte_1 precetto ed ai successivi interessi maturati e maturandi così come determinati nel contratto di mutuo dal 31.08.2019 e fino al saldo effettivo;
Rigettare integralmente l'opposizione avversaria nonché la domanda di riforma del provvedimento emesso in sede esecutiva nella parte relativa alla compensazione delle spese, in quanto pretestuosa e priva di ogni fondamento in fatto ed in diritto, come argomentato in atti;
Respingere e rigettare ogni altra domanda, nessuna esclusa, proposta dal Sig. , in quanto dilatoria. Parte_1
IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa e compensate le spese della fase esecutiva alla luce di pronuncia non impugnata e quindi definitiva e del comportamento dilatorio posto in essere dalla controparte.
Solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non ritenga validi e sufficienti le argomentazioni fornite e i richiami giurisprudenziali effettuati e conformi al caso in esame, compensare le spese del presente giudizio oltre a quelle della fase esecutiva, per aver controparte obbligato la Banca a costituirsi ed a sostenere dei costi elevati pur in assenza di valide questioni di merito che richiedevano l'intervento di natura giudiziale e l'instaurazione di un contenzioso ordinario e per la buona fede e l'ordinaria diligenza dimostrata dalla stessa nell'esecuzione delle verifiche anagrafiche necessarie e nei diversi tentativi di notifica richiesti al Tribunale competente”
La causa, dopo diversi rinvii, perveniva per precisazione delle conlcusioni al
27.09.2025, allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
La domanda è procedibile, apparendo non condivisibile l'eccepita improcedibiltà per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Sul punto, invero, il Tribunale aderisce alla tesi secondo cui l'istituto della mediazione non può ritenersi applicabile ai “procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata” per i quali, l'art. 5, comma 4, lett. e, del d.lgs. 28/2010 esclude espressamente la necessità della
11 mediazione.
Sul punto si richiama l'ordinanza del Tribunale di Prato che con ordinanza del
09/06/2011 ha precisato che: “i procedimenti di cognizione che si inseriscono incidentalmente nell'esecuzione forzata sono stati esclusi per la loro stretta inerenza con l'esecuzione forzata. Consentire, o peggio, imporre la dilazione nella fase processuale in cui la soddisfazione del singolo diritto è più prossima significherebbe aprire la strada a manovre dilatorie da parte dei debitori esecutati”. Pertanto, secondo il Tribunale di Prato, si debbono “escludere dall'ambito di applicazione della mediazione non solo i procedimenti di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e quelli di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e l'opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.); ma pure il procedimento avente ad oggetto l'accertamento dell'obbligo del terzo […] (artt.
548 e 549 c.p.c.) e quello avente ad oggetto la distribuzione della somma ricavata dalla vendita (art. 512 c.p.c.)”.
Va ritenuta ammissibile l'opposizione in punto di governo delle spese di lite come regolate nel provvedimento cautelare;
invero, secondo il noto insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 29/11/2021 ,
n. 37252), il provvedimento di liquidazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione deve essere contenuto nell'ordinanza che decide in merito alla sospensione dell'esecuzione stessa ai sensi dell' art. 624 c.p.c. , ed è riesaminabile esclusivamente nel giudizio di merito dell'opposizione, che l'interessato può a tal fine sempre instaurare, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice dell'esecuzione, onde, in relazione a detto provvedimento (anche laddove, per errore, esso sia contenuto nell'ordinanza di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell' art. 624 c.p.c. , comma 3, per mancata introduzione del merito dell'opposizione) non è ammissibile né il reclamo al collegio ai sensi dell' art. 630 c.p.c. , che riguarda esclusivamente il suddetto provvedimento di estinzione (ed eventualmente la contestuale liquidazione delle spese dello stesso processo esecutivo, ma non quello che regola le spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione), né l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , e, tanto meno, il ricorso straordinario diretto per cassazione ai sensi dell' art. 111 Cost. .
12 Nel caso di specie, avendo il giudice dell'esecuzione, nel decidere sull'istanza di sospensione, provveduto correttamente alla regolamentazione delle spese della fase cautelare, l'unico strumento corretto per la sua censura era la instaurazione del presente giudizio di merito.
L'opposizione è, comunque, fondata in ordine al motivo – già posto a base della sospensione della procedura – relativo al vizio di notifica del precetto.
Secondo l'insegnamento della Corte Suprema, se è vero che l'assenza del nominativo su citofoni e cassette postali non è univoco indice di irreperibilità assoluta del destinatario (Cass. n. 2530 del 2022, in motiv.; Cass. n. 5818 del
2024, in motiv.), è, altresì, vero che, ai fini della validità della notifica nelle forme previste dall'art. 143 c.p.c., si ritiene necessario e sufficiente che, nel luogo di ultima residenza nota, l'ufficiale giudiziario abbia compiuto effettive ricerche delle quali abbia dato conto (Cass. n. 9862 del 2023, in motiv., che rinvia a Cass. 40467/2021 e 32444/2021; Cass. n. 26489 del 2023, in motiv., con rifermento ad un caso di irreperibilità assoluta derivante dal fatto che l'ufficiale notificante non aveva reperito nei luoghi indicati dalle risultanze anagrafiche una casa che potesse costituire l'abitazione del destinatario;
Cass. n. 7571 del 2024, in motiv., la quale ha affermato la validità della notifica ex art. 143 c.p.c. a fronte di relata "non rinvenuto il nominativo sui citofoni e sulla cassetta postale.
Sconosciuto a persone interpellate").
Nella giurisprudenza della Corte, in effetti, si fa costante riferimento alla necessità di svolgere le "indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza" (Cass. n. 18385 del 2003; Cass. n.
24107 del 2016; Cass. n. 40467/2021; Cass. n. 2530/2022 in motiv.) risultando, per contro, "irrilevante che la relata non indichi le indagini effettuate dall'ufficiale giudiziario, non essendo tale carenza sanzionata con la nullità dall'art. 160 c.p.c.", essendo solo "necessario che tali ricerche siano state - con assoluta certezza - svolte" (Cass. n. 32444 del 2021, Cass. n. 24107 del 2016).
Appare in tal senso del tutto condivisibile la ricostruzione e l'impostazione del ragionamento del giudice dell'esecuzione, ove osserva che: “-il mancato tentativo di una notifica del precetto a mani all'indirizzo, già noto dell'ultima
13 residenza o domicilio effettivo, di via Camillo Sorgente non ha consentito complete ricerche presso tale luogo, ove nei mesi precedenti e successivi risultano essere stati notificati con buon esito altri atti giudiziari;
-l'effettività e la conoscibilità di tale indirizzo da parte del notificante risulta palesata proprio dalla circostanza che il creditore avesse scelto in prima battuta di inoltrare lì la notifica, oltre che dalla pregressa corrispondenza tra le parti mediante l'indirizzo di via Sorgente e dalla notifica a tale indirizzo di un precetto e un pignoramento sempre richiesta dalla Controparte_1
;
[...] considerato che:
-la circostanza che non siano state effettuate ricerche tramite l'Ufficiale
Giudiziario all'indirizzo di via Camillo Sorgente e siano state attestate insufficienti “vane ricerche” all'indirizzo di Viale Wagner rende nulla la notifica del precetto, non sanabile per raggiungimento dello scopo all'esito della notifica e trascrizione del pignoramento;
-tale nullità non sanabile rende superfluo ogni approfondimento sulla validità della notifica del pignoramento”.
Invero, il vizio di notifica si è insinuato proprio nel mancato tentativo di notifica a mani presso l'indirizzo di via Sorgente, ingiustificato in ragione della mera attestazione generica di irreperibilità sulla cartolina di ricevimento.
L'opposizione, dunque, deve ritenersi fondata, con conferma del provvedimento sul punto.
Non appare fondata, invece, la domanda di riforma del provvedimento cautelare in punto di spese.
Per vero, deve ritenersi che il g.e. abbia fatto applicazione corretta del principio di causalità, atteso che la pluralità di indirizzi e la stessa confermata assenza di nominativi sul citofono di via Wagner 28/U hanno reso necessari molteplici tentativi di notifica, che, in ultima analisi, sono esitati in un vizio di notifica non sanabile del precetto.
E', invero, indubitabile che non sussista per legge alcun obbligo per i soggetti giuridici, di affiggere il proprio nominativo sui citofoni o sulla cassetta postale del luogo di abitazione, e cionondimeno l'ufficiale giudiziario, ove verifichi
14 l'assenza del nominativo del destinatario della notifica, su uno dei predetti luoghi, intanto possa - tanto più in un contesto urbano quale quello di una moderna metropoli, caratterizzantesi, come tale, per la ricorrente ordinaria rarefazione dei rapporti di conoscenza - dare rilievo alle informazioni delle
"persone del luogo", in quanto acceda preventivamente e direttamente presso l'alloggio indicato in richiesta di notifica e verifichi preventivamente l'assenza degli ordinari indizi di uno stato di abitazione in atto (cfr. Cassazione civile sez.
I, 16/07/2003, n.11138).
Esiste, peraltro (cfr. T.A.R. , Roma , sez. II , 04/03/2009 , n. 2249), per costante giurisprudenza, un generale onere del cittadino di consentire che l'Amministrazione possa raggiungerlo per le necessarie notifiche e comunicazioni e che, pur non sussistendo per legge alcun obbligo per i soggetti giuridici di indicare il proprio nominativo sui citofoni o sulla cassetta postale del luogo di abitazione, l'ufficiale giudiziario, ove verifichi in uno stabile l'assenza del nominativo del soggetto destinatario della notifica in corrispondenza dell'interno del fabbricato corrispondente con il luogo di residenza, deve procedere comunque alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non potendosi limitare invece - tanto più in un ampio e moderno contesto urbano - a stendere una relazione negativa, seppure fondata sulle informazioni negative delle altre persone del luogo.
Ed è proprio il mancato rispetto di tale onere in relazione all'indirizzo di via
Wagner a suffragare il convincimento che il vizio del processo notificatorio si sia insinuato anche come conseguenza della non agevole reperibilità del destinatario, la quale, a ben vedere, ha dato in parte causa alla vertenza.
Si ritiene, per le medesime ragioni, necessario compensare le spese del presente procedimento di cognizione, alla luce del fatto che l'opposizione ha trovato conferma, mentre il regolamento delle spese di lite della fase cautelare deve essere integralmente confermata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Giuseppina Valiante, pronunciando definitivamente sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
15 1) Accoglie, solo per quanto di ragione, l'opposizione;
2) Conferma il procedimento cautelare in relazione al governo delle spese di lite;
3) Compensa le spese del presente procedimento.
Salerno, 19.12.2025
Il GU
Dr.ssa Giuseppina Valiante
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