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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 9474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9474 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 19.12.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 28044/2024 R.G.L. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e res.te in Parte_1
Forio alla Via I Cimmentorosso n. 30 (C.F.: ), elett.te C.F._1 dom.to in Ischia alla Via Morgioni n. 19 presso lo studio degli avv.ti Antonio
PA e AN PA che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come in atti;
Ricorrente
E
C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi nonché dall'avv. Giuliana Cavalcanti ed elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente, come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 18.12.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice del lavoro l' onvenuto esponendo che: CP_1
Con avviso di addebito n. 371202400169361060000, l' chiedeva al sig. CP_1
il pagamento della somma complessiva di € 21.273,89 Parte_1
a titolo di contributi IVS (Gestione Commercianti) per l'anno 2018, oltre sanzioni e interessi. Deduceva che la pretesa contributiva era stata fondata esclusivamente sull'avviso di accertamento tributario n. TF3013M02830 emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del ricorrente, con imputazione di un maggior reddito di partecipazione derivante da un presunto maggior reddito accertato in capo alla società UR S.a.s., di cui il era socio al 50%. Parte_1
Parte ricorrente eccepiva di avere impugnato dinanzi al giudice tributario l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, sul quale si fondava integralmente l'azione esecutiva dell CP_1
Nel corso del giudizio, con sentenza n. 5559/2025 del 27 marzo 2025 prodotta dalla difesa del ricorrente, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli annullava gli accertamenti fiscali emessi nei confronti della UR S.a.s. e del socio , escludendo in via definitiva la sussistenza Parte_1 del maggior reddito accertato per l'anno oggetto di causa. Ciò premesso chiedeva: lavoro, a sensi degli artt. 414 e segg. c.p.c., voglia fissare l'udienza di discussione del presente ricorso per ivi, in accoglimento della domanda, per i motivi tutti innanzi gradatamente esposti e, dell'atto Controparte_2 impugnato ai sensi dell'art. 22, ult. c., L. 689/1981, atteso il grave pregiudizio economico che deriverebbe al ricorrente, e al suo nucleo familiare, dalla esecuzione della ingente somma richiesta, così pronunciarsi: In via preliminare, dichiarare la nullità, e comunque l'illegittimità dell'opposto avvisto di addebito e pertanto revocarlo ovvero disporne la disapplicazione;
In via gradata, dichiarare in ogni caso infondato in fatto e in diritto l'opposto avviso di addebito e il suo presupposto, disponendone l'annullamento, la disapplicazione o la revoca. Condannare l al pagamento delle spese e CP_1 competenze de presente giudizio, con attribuzione all'Avv. AN PA, che si dichiara antistatario.>>
Si costituiva con memoria del 27.05.2025 l' il quale eccepiva la infondatezza CP_1 della domanda, chiedendone il rigetto. Deduceva parte resistente che, l'AVA n.371202400169361060000, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, era stato ritualmente notificato il 29/11/2024 a mezzo pec al domicilio digitale della società UR s.a.s. di UR SC e De ES Antonio di cui controparte era socio accomandatario. Eccepiva, quindi, la infondatezza delle doglianze relative alla mancata notificazione dell'atto impositivo ritualmente notificato a mezzo pec come del resto espressamente consentito dall'art 30 DL 78/2010. Pertanto, concludeva chiedendo: <Voglia il giudice adito, contrariis reiectis, pronunciare sentenza ove, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare corretto l'operato dell' con conferma della debenza degli importi CP_1 dedotti nel titolo esecutivo impugnato.>> All'udienza odierna la causa è quindi decisa dal Giudice, come da sentenza contestuale.
L' opposizione va accolta in omaggio alla ragione più liquida essendo, nel corso del giudizio, siccome documentato in atti, venuto meno il presupposto dell' imposizione contributiva oggetto del contendere.
La pretesa contributiva si è difatti fondata, come dedotto dallo stesso convenuto, esclusivamente sull'avviso di accertamento tributario n. TF3013M02830 emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del ricorrente, con il quale era stato allo stesso contestato un reddito di partecipazione non dichiarato derivante da un maggior reddito accertato in capo alla società UR S.a.s., di cui il era socio Parte_1 al 50%. L' sulla scorta di detto accertamento, ha quindi provveduto, sebbene in CP_1 pendenza di lite fiscale, a notificare a mezzo pec all' opponente l'avviso di addebito n.
371 2024 00169361 06 000 oggetto della presente opposizione.
Nel corso del giudizio, tuttavia, con sentenza n. 5559/2025 del 24 gennaio 2025 divenuta definitiva, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli ha integralmente annullato gli accertamenti fiscali emessi nei confronti della UR
S.a.s. e del socio , escludendo in via definitiva in radice la Parte_1 sussistenza del maggior reddito accertato per l'anno 2018 oggetto di causa. La suddetta sentenza è passata in giudicato.
La contestazione delle operazioni soggettivamente inesistenti in ragione del possesso di un codice AT non congruente è stata infatti ritenuta dalla corte tributaria insufficiente, atteso che tale contestazione era stata mossa ai ricorrenti solo con l'avviso a comparire, al quale non erano stati allegati il processo verbale di constatazione e l'avviso di accertamento, per cui non era stato loro possibile verificare quale codice AT era stato riscontrato e, conseguentemente non era stato possibile contraddire.
In ogni caso la contestazione era senz' altro incongruente con il successivo accertamento con il quale L' Agenzia delle Entrate aveva invece posto in dubbio l'effettività dell'operazione. l'Ufficio tributario non aveva neppure mai prodotto agli atti del procedimento né una visura della ditta né altra documentazione al fine di verificare quale Controparte_3 fosse il codice AT della ditta in questione in modo da poterne accertare la congruenza con l'attività della UR. Parimenti infondata era la contestazione ex art. 109, con cui si era ritenuto che non si fosse mai verificato l'effetto traslativo, affermando che le auto non erano mai entrate nella titolarità della UR. Sul punto, come si ricava dalla motivazione della sentenza del giudice tributario, la UR aveva prodotto fatture, DDT, bonifici, immatricolazioni che attestavano l'effettivo passaggio delle autovetture, per il suo tramite, agli utenti finali, sicchè non era dato comprendersi quale ulteriore documentazione avrebbe potuto produrre al fine di dimostrare che le autovetture erano passate dalla ditta a Controparte_3
UR e da quest' ultima ai clienti finali. Si trattava, in definitiva,di operazioni effettive e genuine. Data la prova da parte di UR di avere acquistato e rivenduto le autovetture, era, a ben vedere, onere dell'Ufficio fornire la prova contraria che le auto non erano mai entrate nella disponibilità della UR.
Neppure l' Agenzia delle Entrate aveva provato che i beni in questione fossero stati ceduti a prezzi inferiori. Dalle fatture emergevano i prezzi di vendita delle autovetture, sicchè l' ben avrebbe potuto e dovuto dimostrare che tali prezzi non CP_4 corrispondevano a quelli di mercato. Di conseguenza, le contestazioni, rimaste sul piano delle allegazioni e supposizioni, sfornite di ulteriori e convincenti elementi probatori, sono state giudicate infondate. L' annullamento definitivo dell' accertamento fiscale sulla scorta del quale l' ha CP_1 notificato al Sig. l' avviso di addebito n. 371 2024 00169361 06 Parte_1
000 travolge inevitabilmente anche quest' ultimo che deve essere pertanto annullato. Quanto alle spese, in omaggio al principio di soccombenza, esse vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Accoglie l' opposizione e, per l' effetto, annulla l' avviso di addebito n. 371 2024 00169361 06 000. Condanna l' alle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.200,00, CP_1 comprese le spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, il 19.12.2025. IL GDL Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 19.12.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 28044/2024 R.G.L. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e res.te in Parte_1
Forio alla Via I Cimmentorosso n. 30 (C.F.: ), elett.te C.F._1 dom.to in Ischia alla Via Morgioni n. 19 presso lo studio degli avv.ti Antonio
PA e AN PA che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come in atti;
Ricorrente
E
C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi nonché dall'avv. Giuliana Cavalcanti ed elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente, come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 18.12.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice del lavoro l' onvenuto esponendo che: CP_1
Con avviso di addebito n. 371202400169361060000, l' chiedeva al sig. CP_1
il pagamento della somma complessiva di € 21.273,89 Parte_1
a titolo di contributi IVS (Gestione Commercianti) per l'anno 2018, oltre sanzioni e interessi. Deduceva che la pretesa contributiva era stata fondata esclusivamente sull'avviso di accertamento tributario n. TF3013M02830 emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del ricorrente, con imputazione di un maggior reddito di partecipazione derivante da un presunto maggior reddito accertato in capo alla società UR S.a.s., di cui il era socio al 50%. Parte_1
Parte ricorrente eccepiva di avere impugnato dinanzi al giudice tributario l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, sul quale si fondava integralmente l'azione esecutiva dell CP_1
Nel corso del giudizio, con sentenza n. 5559/2025 del 27 marzo 2025 prodotta dalla difesa del ricorrente, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli annullava gli accertamenti fiscali emessi nei confronti della UR S.a.s. e del socio , escludendo in via definitiva la sussistenza Parte_1 del maggior reddito accertato per l'anno oggetto di causa. Ciò premesso chiedeva: lavoro, a sensi degli artt. 414 e segg. c.p.c., voglia fissare l'udienza di discussione del presente ricorso per ivi, in accoglimento della domanda, per i motivi tutti innanzi gradatamente esposti e, dell'atto Controparte_2 impugnato ai sensi dell'art. 22, ult. c., L. 689/1981, atteso il grave pregiudizio economico che deriverebbe al ricorrente, e al suo nucleo familiare, dalla esecuzione della ingente somma richiesta, così pronunciarsi: In via preliminare, dichiarare la nullità, e comunque l'illegittimità dell'opposto avvisto di addebito e pertanto revocarlo ovvero disporne la disapplicazione;
In via gradata, dichiarare in ogni caso infondato in fatto e in diritto l'opposto avviso di addebito e il suo presupposto, disponendone l'annullamento, la disapplicazione o la revoca. Condannare l al pagamento delle spese e CP_1 competenze de presente giudizio, con attribuzione all'Avv. AN PA, che si dichiara antistatario.>>
Si costituiva con memoria del 27.05.2025 l' il quale eccepiva la infondatezza CP_1 della domanda, chiedendone il rigetto. Deduceva parte resistente che, l'AVA n.371202400169361060000, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, era stato ritualmente notificato il 29/11/2024 a mezzo pec al domicilio digitale della società UR s.a.s. di UR SC e De ES Antonio di cui controparte era socio accomandatario. Eccepiva, quindi, la infondatezza delle doglianze relative alla mancata notificazione dell'atto impositivo ritualmente notificato a mezzo pec come del resto espressamente consentito dall'art 30 DL 78/2010. Pertanto, concludeva chiedendo: <Voglia il giudice adito, contrariis reiectis, pronunciare sentenza ove, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare corretto l'operato dell' con conferma della debenza degli importi CP_1 dedotti nel titolo esecutivo impugnato.>> All'udienza odierna la causa è quindi decisa dal Giudice, come da sentenza contestuale.
L' opposizione va accolta in omaggio alla ragione più liquida essendo, nel corso del giudizio, siccome documentato in atti, venuto meno il presupposto dell' imposizione contributiva oggetto del contendere.
La pretesa contributiva si è difatti fondata, come dedotto dallo stesso convenuto, esclusivamente sull'avviso di accertamento tributario n. TF3013M02830 emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del ricorrente, con il quale era stato allo stesso contestato un reddito di partecipazione non dichiarato derivante da un maggior reddito accertato in capo alla società UR S.a.s., di cui il era socio Parte_1 al 50%. L' sulla scorta di detto accertamento, ha quindi provveduto, sebbene in CP_1 pendenza di lite fiscale, a notificare a mezzo pec all' opponente l'avviso di addebito n.
371 2024 00169361 06 000 oggetto della presente opposizione.
Nel corso del giudizio, tuttavia, con sentenza n. 5559/2025 del 24 gennaio 2025 divenuta definitiva, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli ha integralmente annullato gli accertamenti fiscali emessi nei confronti della UR
S.a.s. e del socio , escludendo in via definitiva in radice la Parte_1 sussistenza del maggior reddito accertato per l'anno 2018 oggetto di causa. La suddetta sentenza è passata in giudicato.
La contestazione delle operazioni soggettivamente inesistenti in ragione del possesso di un codice AT non congruente è stata infatti ritenuta dalla corte tributaria insufficiente, atteso che tale contestazione era stata mossa ai ricorrenti solo con l'avviso a comparire, al quale non erano stati allegati il processo verbale di constatazione e l'avviso di accertamento, per cui non era stato loro possibile verificare quale codice AT era stato riscontrato e, conseguentemente non era stato possibile contraddire.
In ogni caso la contestazione era senz' altro incongruente con il successivo accertamento con il quale L' Agenzia delle Entrate aveva invece posto in dubbio l'effettività dell'operazione. l'Ufficio tributario non aveva neppure mai prodotto agli atti del procedimento né una visura della ditta né altra documentazione al fine di verificare quale Controparte_3 fosse il codice AT della ditta in questione in modo da poterne accertare la congruenza con l'attività della UR. Parimenti infondata era la contestazione ex art. 109, con cui si era ritenuto che non si fosse mai verificato l'effetto traslativo, affermando che le auto non erano mai entrate nella titolarità della UR. Sul punto, come si ricava dalla motivazione della sentenza del giudice tributario, la UR aveva prodotto fatture, DDT, bonifici, immatricolazioni che attestavano l'effettivo passaggio delle autovetture, per il suo tramite, agli utenti finali, sicchè non era dato comprendersi quale ulteriore documentazione avrebbe potuto produrre al fine di dimostrare che le autovetture erano passate dalla ditta a Controparte_3
UR e da quest' ultima ai clienti finali. Si trattava, in definitiva,di operazioni effettive e genuine. Data la prova da parte di UR di avere acquistato e rivenduto le autovetture, era, a ben vedere, onere dell'Ufficio fornire la prova contraria che le auto non erano mai entrate nella disponibilità della UR.
Neppure l' Agenzia delle Entrate aveva provato che i beni in questione fossero stati ceduti a prezzi inferiori. Dalle fatture emergevano i prezzi di vendita delle autovetture, sicchè l' ben avrebbe potuto e dovuto dimostrare che tali prezzi non CP_4 corrispondevano a quelli di mercato. Di conseguenza, le contestazioni, rimaste sul piano delle allegazioni e supposizioni, sfornite di ulteriori e convincenti elementi probatori, sono state giudicate infondate. L' annullamento definitivo dell' accertamento fiscale sulla scorta del quale l' ha CP_1 notificato al Sig. l' avviso di addebito n. 371 2024 00169361 06 Parte_1
000 travolge inevitabilmente anche quest' ultimo che deve essere pertanto annullato. Quanto alle spese, in omaggio al principio di soccombenza, esse vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Accoglie l' opposizione e, per l' effetto, annulla l' avviso di addebito n. 371 2024 00169361 06 000. Condanna l' alle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.200,00, CP_1 comprese le spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, il 19.12.2025. IL GDL Dott.ssa Clara Ruggiero