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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2025, n. 7402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7402 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BU CO nato a [...] il [...] NT ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che conclude per l'annullamento con rinvio uditi i difensori l'avvocato CARTELLI FABIO deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione l'avvocato LUCIBELLO PIER MATTEO espone i motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso l'avvocato CELLINI PARDO espone i motivi ed insiste per l'accoglimento del Penale Sent. Sez. 5 Num. 7402 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 18/12/2024 ricorso Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, con la concessione delle attenuanti generiche, la riduzione del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ha parzialmente riformato quella di primo grado nei confronti di ES FR e NT LE in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, commesso in qualità di amministratori e liquidatori - più precisamente, il primo Presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato fino a luglio 2012 e la seconda amministratore delegato e consigliere di amministrazione fino a luglio 2012 e liquidatore dal luglio 2012, della GV s.p.a., dichiarata fallita il 16 luglio 2014. 2.Sono stati predisposti per conto di entrambi - tramite difensori abilitati - due atti di impugnazione distinti, i cui motivi sono di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. L'atto di impugnazione a firma dell'avv. BE ha dedotto 4 motivi. 2.1.1. Con il primo motivo si è denunciata la nullità della sentenza perché gli imputati sarebbero stati condannati per una condotta non contestata nell'imputazione, ovvero la retrodatazione all'inizio del 2013 della riduzione ad euro 100.000 del canone di affitto d'azienda tra la GV s.p.a. e la GV SYSTEM s.r.I.. 2.1.2. Il secondo motivo ha lamentato la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. e della manifesta illogicità della motivazione avendo gli imputati dimostrato che l'attività dell'affittuaria non decollò mai e fu accompagnata da costanti e gravi perdite;
la Corte di merito avrebbe dovuto esprimersi sul valore reale e non solo nominale del credito vantato da GV s.p.a. per l'affitto d'azienda, in rapporto al danno arrecato ai creditori della fallita;
avrebbe dovuto spiegare in che termini una possibile compensazione con i crediti vantati da GV SYSTEM, ove consentita, sarebbe stata fruttuosa per i creditori della affittante. In sostanza, il credito di quest'ultima sarebbe semplicemente aumentato di 300.000 euro, relativi ai canoni di affitto, inutile a fini compensativi perché la GV era comunque creditore della insolvente GV SYSTEM. Ciò sarebbe avvalorato dal fatto che il valore di realizzo dell'azienda affittata era di 238.000 euro, corrispondente grosso modo al credito insinuato nel fallimento della GV SYSTEM ed emerso in un primo tempo in capo a GV (euro 241.157), sicchè le somme ulteriori, relative ai canoni di affitto pattuiti con il contratto originario, non sarebbero state in ogni caso coperte o recuperabili nell'ambito dei corrispondenti rapporti obbligatori. 2.1.3. Il terzo motivo si è concentrato sul vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 2634 cod. civ., con particolare riferimento alla teoria dei vantaggi compensativi. La costituzione della nuova società aveva lo scopo di tutelare i posti di lavoro e 2 di produrre introiti con l'obbiettivo di aiutare la Società "madre" in crisi. Come riferito da alcuni testimoni, la riduzione del canone mensile di affitto sarebbe stato giustificato dalla sopraggiunta crisi della GV SYSTEM nel mese di ottobre 2013, in un ambito, dunque, di reciproci vantaggi a favore dell'una e dell'altra società. 2.1.4. Il quarto motivo si è doluto del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in quanto l'operazione di riduzione del credito da euro 400.000 ad euro 100.000 avrebbe dovuto ritenersi coerente con la necessità di iscrizione in contabilità dei crediti secondo il presumibile valore di realizzo, avuto riguardo alle pessime condizioni della società affittuaria. 2.2. Il ricorso a firma dell'avv. Cellini consta di tre motivi. 2.2.1.11 primo motivo si è appuntato sul vizio di apparenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Essa sarebbe solo virtualmente conforme alla pronuncia di primo grado, perché - a differenza di quest'ultima - avrebbe affermato la responsabilità degli imputati solo con riferimento alla "retroattività della riduzione del canone" di affitto di azienda dal 9 ottobre al 1 gennaio 2013; e lo avrebbe fatto con esposizione illogica, sul presupposto della futura "compensazione" dei rapporti di debito-credito tra affittante ed affittuaria;
e la rinuncia ad effettuare la compensazione non potrebbe ritenersi pericolosa per i creditori, essendo limitata ai rapporti tra le due società. 2.2.2.Con il secondo motivo si sono evidenziati vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, anche per travisamento, in rapporto alla sussistenza della distrazione penalmente rilevante, erroneamente ravvisata nella operazione di riduzione del canone di affitto con effetto retroattivo, che avrebbe impedito la compensazione tra i debiti-crediti delle due società, quando la sentenza stessa avrebbe affermato, contraddicendosi, che nessuna distrazione avrebbe potuto essere individuata nella compensazione eventualmente intervenuta tra le società stesse. Sarebbe stato erroneamente applicato il "principio dei vantaggi compensativi di gruppo", perché i testimoni - e da qui il travisamento della prova - avrebbero descritto gli intenti positivi e di "salvataggio" dell'affitto d'azienda, tra cui il progetto industriale del c.d. polverizzatore che avrebbe dovuto evitare sprechi industriali, la salvaguardia dei posti di lavoro e dei valori aziendali e di un "ipotetico avviamento", nonché risorse liquide a favore della "società madre". Prosegue testualmente il ricorso che "di fatto queste tutele poi non si concretizzarono a causa del mancato pagamento dei canoni" di affitto d'azienda, circostanza che consigliò di ridurne l'entità, operazione non censurata dal collegio sindacale. 2.2.3. Il terzo e ultimo motivo ha dedotto l'erronea applicazione delle norme del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza con riferimento alla disciplina della "logica di gruppo", di cui al Titolo VI del CCII, che ha esplicitamente riconosciuto i confini della bancarotta distrattiva in presenza di vantaggi derivanti dalla appartenenza ad un gruppo o da un collegamento tra imprese. In sostanza, il contratto di affitto di azienda avrebbe meritato una diversa chiave di lettura, riferita al progetto "di rafforzamento e risanamento" del gruppo di società dei ES/NT, con ricadute positive sui singoli enti. Più esattamente, la riduzione del canone d'affitto avrebbe dovuto essere considerata un "trasferimento di risorse infragruppo nell'ottica 3 del piano di risanamento del dissesto del gruppo GV". Nella stessa ottica avrebbe dovuto essere valutata l'iniziativa concordataria con ammissione decretata dal Tribunale di Firenze nel gennaio 2014, accompagnata dalla relazione dell'attestatore, che aveva stimato la convenienza della proposta di concordato ai fini del miglior soddisfacimento dei creditori della GV s.p.a.. 3. La difesa di parte civile ha inoltrato conclusioni con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso e ha chiesto la liquidazione delle spese. Considerato in diritto Il ricorso degli imputati, a tratti inammissibile, non merita accoglimento. 1.E' necessario premettere, in vista della delibazione degli atti di ricorso, che la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). Inoltre, specie in presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024); così come la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis, sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv.250900). Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione 4 sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 1.1.D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). 2.0rbene, il primo motivo, di carattere necessariamente preliminare, del ricorso dell'avv. BE è manifestamente infondato, sotto diversi profili. 2.1.Secondo ius receptum in tema di correlazione fra accusa e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non può esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, versandosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19 giugno 1996, Di Francesco, cit., Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15 luglio 2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 31617 del 215 giugno 2015, Lucci, Rv. 264438); e non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia 5 avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive" (Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365; sez. 6, n. 21094 del 25/02/2004, Faraci, Rv. 229021). 2.2. Per un verso, il capo d'imputazione sub A) riporta testualmente, nell'ambito della più articolata contestazione della bancarotta fraudolenta per distrazione dell'azienda, la fase dell'iniziale pattuizione di, e l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del "fatto", prevista dall'art. 417 e dall'art. 429 cod. proc. pen., non esige una descrizione fenomenica minuziosa e connotata da ogni dettaglio della condotta oggetto dell'imputazione, ma una esplicitazione ragionevolmente circoscritta e concretamente funzionale a far comprendere all'imputato il rimprovero che gli venga attribuito, come certamente avvenuto nel caso in esame. Per altro verso, la lettura degli elaborati decisori permette di rilevare che gli attuali ricorrenti abbiano ampiamente interloquito sul tema della "retrodatazione" dell'accordo sull'entità del canone nel corso di entrambi i gradi di giudizio, esercitando il diritto al contraddittorio sui fatti di accusa per loro intellegibili sin dalla formulazione dell'iniziale editto imputativo. 2.3. E ancora, è costante principio di diritto che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, come invece accaduto nel caso di specie (ex multis, sez.4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; sez.6, n. 31346 del 12/07/2012, Di Stefano, Rv.253217). 3.Tracciati allora i termini delle questioni devolute e devolvibili, il secondo ed il quarto motivo del ricorso dell'avv. BE, il primo e parte del secondo motivo del ricorso dell'avv. Cellini, che possono essere affrontati congiuntamente, sono in parte generici - perché reiterativi delle lagnanze proposte in sede di gravame, alle quali il giudice di seconda istanza ha fornito globale ed appagante risposta - in parte non consentiti in sede di legittimità e comunque nel complesso infondati. 3.1.Contrariamente a quanto sostenuto negli atti di ricorso, da ritenersi dunque fuori fuoco, la portata depauperatrice dell'operazione di formale negoziazione della riduzione del canone di affitto dell'azienda non è stata individuata nel venir meno di finanze proiettate nell'ambito di una "compensazione" tra debiti e crediti reciprocamente assunti e vantati dalle parti del contratto d'affitto, ma - come testualmente si evince dagli enunciati della sentenza di primo grado (pagg. 18 e 19) - nel drenaggio di risorse liquide in danno della fallita, per importo pari ad almeno 300.000 euro, destinate a "far fronte ai propri debiti verso l'AR e i dipendenti, come dimostra lo stato passivo fallimentare, con conseguente pregiudizio per i creditori della società"; e la decisione di secondo grado, che ha ripreso il ragionamento espositivo del primo giudice, ha sottolineato che la "riduzione con effettivo retroattivo del canone" è stata concordata in una situazione nella quale "appariva dunque ravvisabile, ex ante, un pericolo 6 concreto per l'integrità del patrimonio della GV S.pa., funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori" (pag.7); ed ha ribadito che la natura distrattiva dell'operazione si è realizzata con "la consapevole volontà (degli amministratori, n.d.r.) di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte [...], ipotesi che si è verificata nella specie in ragione dell'abdicazione, senza contropartita alcuna, ad una legittima pretesa creditoria per l'importo di euro 300.000 in un momento di conclamata decozione della GV Spa, tenuto altresì conto, come già evidenziato dal Giudice di prime cure, delle cointeressenze degli amministratori rispetto all'altra società coinvolta [...] deve dunque evidenziarsi che la pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa era in grado di determinare in danno dei creditori, era senza dubbio nota agli odierni imputati [...]" (pag.8). Quanto fugacemente si legge, a pag. 7 della pronuncia d'appello circa la rinuncia alla pretesa creditoria "valevole in tale momento a fini compensativi" è, di tutta evidenza, da circoscriversi allo scrupolo illustrativo del tessuto della motivazione, volto a rimarcare l'irragionevolezza, sotto il profilo imprenditoriale, di un'opzione contrattuale intercorsa con un soggetto giuridico con il quale già esistevano reciproci rapporti di credito-debito. Sfugge, allora, a qualsiasi censura di manifesta illogicità un ragionamento espositivo che, facendo leva sul contributo professionale e testimoniale del curatore fallimentare e del consulente tecnico del pubblico ministero, ravvisi sussistente la natura distrattiva di un'operazione negoziale, fra parti correlate ed in istato d'insolvenza, in prossimità della presentazione della domanda di ammissione all'altrettanto rapidamente naufragata procedura di concordato preventivo, che realizzi la disnnissione di un credito, ritenuto congruo (pag. 15 sentenza di primo grado) e di ragguardevole entità, a vantaggio di un ente, rappresentato dalla stessa compagine societaria ed amministrativa della concedente, che, nell'arco di oltre un anno, non abbia versato alcunchè a titolo di canone di locazione (e che continuerà a non pagare nulla nel proseguo) e nei cui confronti, sino a quel momento, alcuna iniziativa di esazione del credito sia stata intrapresa. Tanto più che - come appropriatamente osservato dalla Corte territoriale - anziché "abdicare" alla riscossione del credito finanche con anomala efficacia retroattiva, l'impresa affittante avrebbe serenamente potuto risolvere il contratto di affitto per inadempimento e rientrare nell'immediata disponibilità del compendio aziendale, come ha poi fatto il curatore della procedura concorsuale il quale, sia pure in "moneta fallimentare", è riuscito a ricavare con la sua alienazione il consistente importo di 238.000 euro da destinare al soddisfacimento della massa creditoria. La soluzione adottata dalle sentenze di merito si allinea del resto al costante indirizzo di questa Corte, secondo cui integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216 comma 1 n. 1) r.d. 267/42 la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale (sez.5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743; 7 sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, Nassetti, Rv. 256252; sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, Ruggeri, Rv. 275232). 4.11 terzo motivo del ricorso dell'avv. BE, l'ultima parte del motivo secondo e il terzo motivo del ricorso dell'avv. Cellini - evocativi della teoria dei "vantaggi compensativi" - sono, nel confronto con il corredo giustificativo delle sentenze del duplice grado, aspecifici, non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati. 4.1. Va posto in rilievo che il tema di interesse è quello del c.d. gruppo di imprese, il cui assetto generale rinviene risalente descrizione nell'art. 2359 cod. civ. (cfr. amplius in motivazione, sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, Moroni), connotato dalla presenza di una società in posizione di supremazia rispetto ad altre, in quanto titolare di rilevanti partecipazioni e detentrice di interessi, anche attraverso l'attribuzione della gestione amministrativa delle singole società alle medesime persone fisiche riconducibili ad una regia unitaria, in altre entità imprenditoriali. Con la riforma del diritto societario introdotta dal D. Lgs. n. 6 del 2003 il legislatore ha inteso disciplinare il gruppo societario affidando alla responsabilità di una "capogruppo" l'attività di direzione e di coordinamento delle altre persone giuridiche, a cui sono testualmente dedicati gli artt. 2497 e segg. cod. civ.. Ogni singola società del gruppo costituisce soggetto giuridico autonomo e distinto dalle altre e risponde solo dei propri debiti, ma può essere coinvolta in un progetto economico collettivo od in comuni piani strategici di sviluppo. In ambito penale, l'esame del fenomeno del gruppo societario si è evoluto con tendenziale riferimento alla materia dei reati fallimentari, patologicamente immanenti alla degenerazione delle tensioni e delle interferenze tra gli interessi delle singole sodetà del gruppo, che possono determinare il ricorso ad una illecita distribuzione del rischio d'impresa e all'accentramento o al riversamento delle perdite sull'una o l'altra delle entità che ne fanno parte attraverso il drenaggio di risorse finanziarie che pregiudichino le ragioni delle rispettive masse creditorie. In tale peculiare contesto, hanno assunto importanza le operazioni infragruppo potenzialmente riconducibili alla fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, di natura prefallimentare. In passato, ed essenzialmente prima della riforma del diritto societario, la giurisprudenza penale di legittimità era orientata ad attribuire valenza distrattiva, integrativa della responsabilità ai sensi dell'art. 216 comma 1 n. 1 L.F., a tutti i trasferimenti di denaro da una società ad un'altra, a prescindere dalla considerazione della logica economica di gruppo, nel complesso trascurata e recessiva, che non fossero assistiti da idonea contropartita per l'impresa erogante, stante la prevalenza del principio dell'autonomia della singola persona giuridica (sez.5, n. 29896 del 01/07/2022, Rv. 222387). Con la riformulazione dell'art. 2634 cod. dv., che esclude l'ingiustizia del profitto della singola società del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili (terzo comma), derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo, è stata tratteggiata e progressivamente delineata la teoria dei cc.dd. vantaggi compensativi, tali da influire sulla rilevanza penale dell'erosione delle risorse finanziarie di una società in favore di 8 altra qualora la prima, inizialmente privata delle disponibilità, abbia beneficiato o sia in grado di beneficiare di corrispondenti utilità derivanti dall'appartenenza al medesimo gruppo. Si tratta di previsione normativa che ha dato riconoscimento al principio di offensività, che costituisce fondamento della punibilità delle condotte sanzionate dal diritto penale fallimentare e, in particolare, di quelle integrative di distrazione o dissipazione. Pertanto, ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore non risponda all'interesse della società ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare l'esistenza di una proba realtà di gruppo, alla luce della quale quell'atto assuma un significato diverso, sicchè i benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (sez.5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; sez.5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702). Insomma, la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, apparentemente lesiva degli interessi del ceto creditorio della singola entità d'impresa, può essere esclusa ove sia dimostrato che essa corrisponda al soddisfacimento degli interessi del gruppo, e dunque in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (sez.1, n. 18333 del 01/12/2022, Carrozza, Rv. 284537; sul punto, cfr. anche sez.5, n. 33809 del 26/05/2023, P.G., Perna e altri, n.m.). Tuttavia, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo (sez.5, n. 8253 del 26/06/2015, Moroni, Rv.271149; Sez. 5, n. 46689 del 30/6/2016, Coatti, Rv. 268675; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini, Rv. 273635), ovvero e quantomeno la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, secondo la previsione di cui all' art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; in motivazione, sez.5 n. 1137 del 17/12/2008, Vianello). 4.2. In altri termini, è possibile trasferire ricchezza da una parte all'altra del gruppo, ma a condizione che vi siano vantaggi compensativi per quella entità d'impresa che viene privata di una porzione di attivo e il "vantaggio" per la capogruppo che abbia impiegato proprie disponibilità finanziarie in favore di altro ente collegato deve essere fondatamente certo, congruo, proporzionato, almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato. Non è indispensabile - affinchè il vantaggio elida la lesione - che vi sia prova aritmetico- ragionieristica della compensazione, ma deve esserci dimostrazione che il risultato atteso dall'amministratore al momento della realizzazione dell'operazione depauperatrice fosse prospetticamente ed oggettivamente assai probabile in una visuale di tutela degli interessi di gruppo e sia successivamente, come tale, verificabile. 9 4.3.In particolare, qualora il compimento della operazione pregiudizievole sia contrastato, o comunque ex post giustificato dalla prospettazione di postumi vantaggi compensativi, la prevedibilità del loro verificarsi non può essere meramente dichiarata o rivendicata dall'interessato, ma deve essere comprovata da attendibile documentazione (ad es. business plan, progetti industriali, relazioni sulla gestione degli amministratori, verbali del Consiglio di amministrazione, evidenze contabili come i contratti o la corrispondenza) della holding e della società eterodiretta all'epoca del fatto lesivo. Con ciò, si vuole dire che è possibile escludere la sussistenza del reato di bancarotta per distrazione qualora, con valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, sì da rendere l'operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234606; conf. Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, Falciola, Rv. 267883; Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 254519) e tuttavia non è sufficiente, al fine di escludere corrispondentemente la responsabilità dell'amministratore per il compimento dell'atto dannoso, la mera ipotesi della sussistenza dei detti vantaggi, ma l'amministratore ha l'onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneità a bilanciare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta (cfr. Cass. civ. sez. 1, n. 16707 del 24/08/2004, Rv. 576187; in motivazione, sez.5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori). In questa ottica, un'operazione distrattiva infragruppo tra società che versino in condizioni finanziarie di dissesto - di per sé indicative, quindi, di un trasferimento di valori connotato da "fraudolenza" - trova collocazione nella fattispecie di cui al comma primo dell'art. 223 L. fall. (Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253032; Sez. 5, n. 33306 del 23/05/2016, Cosci, Rv. 268023; sez.5, n. 2517 del 04/12/2020, Giacomini, Rv.280254), sicché, integra la distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale il trasferimento di risorse tra società appartenenti allo stesso gruppo, eseguito, senza alcuna contropartita economica, da società che versi in gravi difficoltà finanziarie a vantaggio di società in difficoltà economiche, posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell'operazione può essere consentita (Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250492; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 20039 del 21/02/2013, Turchi, Rv. 255646). Ebbene, nel caso in scrutinio dalle convergenti, logiche e persuasive inferenze della doppia conforme risalta di palmare evidenza l'impropria invocazione della condizione di non punibilità dei "vantaggi compensativi", sotto plurimi profili. In primo luogo, ove pur si ipotizzasse il fenomeno del collegamento societario, la veste di "società madre" o "capogruppo" non apparterrebbe alla GV Spa ma, semmai, alla FINPLAST, che deteneva l'intero pacchetto delle quote della GV SYSTEM e, di riflesso, poteva esercitare, attraverso i suoi amministratori di fatto, ovvero gli imputati, una notevole influenza sulla GV (art. 2359 ult. co . cod. civ.). 10 In secondo luogo, come puntualizzato dalle decisioni dei gradi di merito, l'operazione configurata come distrattiva si è collocata in fase di conclamata decozione della società affittante, di languente liquidità e di sostanziale, pari insolvenza dell'affittuaria, costituita ad hoc in funzione del confezionamento del contratto d'affitto, non patrimonializzata e - come riconosciuto anche nel ricorso dell'avv. BE - mai decollata e sin dalla originaria costituzione, ovvero dal bilancio dell'esercizio 2012, produttiva di ingenti perdite. Pertanto, la pattuizione, persino retrodata, della riduzione di un credito mai soddisfatto nel contesto di un rapporto che sino a quel momento non aveva apportato beneficio alcuno a favore della di poi fallita, che, peraltro con la messa in liquidazione, si era spogliata dei propri assets a vantaggio della società da cui avrebbe dovuto ricevere l'iniezione di risorse fresche per pagare i creditori, aveva come finalità non il conseguimento di virtuosi obbiettivi infra-gruppo, in una prospettiva di complessivo e sinergico incremento produttivo ed economico - comunque rimasti del tutto indimostrati - ma l'abbandono di una posizione creditoria ad agio esclusivo della società affittuaria, riconducibile al medesimo management della concedente. In questo scenario, si inscrivono d'altro canto, coerentemente, le osservazioni della sentenza del primo giudice (pag.19) a riguardo della notevole modestia dei finanziamenti dei soci (meno di 20.000 euro), eseguiti soltanto nel 2013, e dell'inconsistenza della garanzia fideiussoria prestata, in relazione al credito per i canoni del contratto d'affitto d'azienda, dalla FINPLAST, di fatto di titolarità degli imputati, ridotta a 100.000 euro in corrispondenza della condotta di spoliazione dell'ottobre 2013, persino revocata il 30 dicembre 2013 e solo apparentemente sostituita da un'ipoteca concessa su bene immobile a garanzia delle obbligazioni nascenti dal concordato preventivo e subordinata alla sua omologa, poi non avvenuta a causa del voto contrario del comitato dei creditori, che ha condotto al fallimento. In conclusione, la prospettazione difensiva che si dilunga sulla ideazione di un positivo progetto salvifico e di risanamento delle imprese, oltre che in conflitto con le emergenze ripercorse nelle sentenze di primo e secondo grado, è nel complesso orientata a sollecitare la Corte di Cassazione ad una integrale rivisitazione del materiale probatorio, trama non consentita poiché esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); e sempre al giudice di merito spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, la delibazione degli eventuali contrasti testimoniali e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. 1 1 Il co si liere estensore Il Presidente 6. Gli imputati devono essere infine condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore ha partecipato alla discussione orale, ha depositato conclusioni e nota spese, attraverso le quali ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata, si liquidano in euro 4630, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquida in complessivi euro 4630,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 18/12/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che conclude per l'annullamento con rinvio uditi i difensori l'avvocato CARTELLI FABIO deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione l'avvocato LUCIBELLO PIER MATTEO espone i motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso l'avvocato CELLINI PARDO espone i motivi ed insiste per l'accoglimento del Penale Sent. Sez. 5 Num. 7402 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 18/12/2024 ricorso Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, con la concessione delle attenuanti generiche, la riduzione del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ha parzialmente riformato quella di primo grado nei confronti di ES FR e NT LE in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, commesso in qualità di amministratori e liquidatori - più precisamente, il primo Presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato fino a luglio 2012 e la seconda amministratore delegato e consigliere di amministrazione fino a luglio 2012 e liquidatore dal luglio 2012, della GV s.p.a., dichiarata fallita il 16 luglio 2014. 2.Sono stati predisposti per conto di entrambi - tramite difensori abilitati - due atti di impugnazione distinti, i cui motivi sono di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. L'atto di impugnazione a firma dell'avv. BE ha dedotto 4 motivi. 2.1.1. Con il primo motivo si è denunciata la nullità della sentenza perché gli imputati sarebbero stati condannati per una condotta non contestata nell'imputazione, ovvero la retrodatazione all'inizio del 2013 della riduzione ad euro 100.000 del canone di affitto d'azienda tra la GV s.p.a. e la GV SYSTEM s.r.I.. 2.1.2. Il secondo motivo ha lamentato la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. e della manifesta illogicità della motivazione avendo gli imputati dimostrato che l'attività dell'affittuaria non decollò mai e fu accompagnata da costanti e gravi perdite;
la Corte di merito avrebbe dovuto esprimersi sul valore reale e non solo nominale del credito vantato da GV s.p.a. per l'affitto d'azienda, in rapporto al danno arrecato ai creditori della fallita;
avrebbe dovuto spiegare in che termini una possibile compensazione con i crediti vantati da GV SYSTEM, ove consentita, sarebbe stata fruttuosa per i creditori della affittante. In sostanza, il credito di quest'ultima sarebbe semplicemente aumentato di 300.000 euro, relativi ai canoni di affitto, inutile a fini compensativi perché la GV era comunque creditore della insolvente GV SYSTEM. Ciò sarebbe avvalorato dal fatto che il valore di realizzo dell'azienda affittata era di 238.000 euro, corrispondente grosso modo al credito insinuato nel fallimento della GV SYSTEM ed emerso in un primo tempo in capo a GV (euro 241.157), sicchè le somme ulteriori, relative ai canoni di affitto pattuiti con il contratto originario, non sarebbero state in ogni caso coperte o recuperabili nell'ambito dei corrispondenti rapporti obbligatori. 2.1.3. Il terzo motivo si è concentrato sul vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 2634 cod. civ., con particolare riferimento alla teoria dei vantaggi compensativi. La costituzione della nuova società aveva lo scopo di tutelare i posti di lavoro e 2 di produrre introiti con l'obbiettivo di aiutare la Società "madre" in crisi. Come riferito da alcuni testimoni, la riduzione del canone mensile di affitto sarebbe stato giustificato dalla sopraggiunta crisi della GV SYSTEM nel mese di ottobre 2013, in un ambito, dunque, di reciproci vantaggi a favore dell'una e dell'altra società. 2.1.4. Il quarto motivo si è doluto del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in quanto l'operazione di riduzione del credito da euro 400.000 ad euro 100.000 avrebbe dovuto ritenersi coerente con la necessità di iscrizione in contabilità dei crediti secondo il presumibile valore di realizzo, avuto riguardo alle pessime condizioni della società affittuaria. 2.2. Il ricorso a firma dell'avv. Cellini consta di tre motivi. 2.2.1.11 primo motivo si è appuntato sul vizio di apparenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Essa sarebbe solo virtualmente conforme alla pronuncia di primo grado, perché - a differenza di quest'ultima - avrebbe affermato la responsabilità degli imputati solo con riferimento alla "retroattività della riduzione del canone" di affitto di azienda dal 9 ottobre al 1 gennaio 2013; e lo avrebbe fatto con esposizione illogica, sul presupposto della futura "compensazione" dei rapporti di debito-credito tra affittante ed affittuaria;
e la rinuncia ad effettuare la compensazione non potrebbe ritenersi pericolosa per i creditori, essendo limitata ai rapporti tra le due società. 2.2.2.Con il secondo motivo si sono evidenziati vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, anche per travisamento, in rapporto alla sussistenza della distrazione penalmente rilevante, erroneamente ravvisata nella operazione di riduzione del canone di affitto con effetto retroattivo, che avrebbe impedito la compensazione tra i debiti-crediti delle due società, quando la sentenza stessa avrebbe affermato, contraddicendosi, che nessuna distrazione avrebbe potuto essere individuata nella compensazione eventualmente intervenuta tra le società stesse. Sarebbe stato erroneamente applicato il "principio dei vantaggi compensativi di gruppo", perché i testimoni - e da qui il travisamento della prova - avrebbero descritto gli intenti positivi e di "salvataggio" dell'affitto d'azienda, tra cui il progetto industriale del c.d. polverizzatore che avrebbe dovuto evitare sprechi industriali, la salvaguardia dei posti di lavoro e dei valori aziendali e di un "ipotetico avviamento", nonché risorse liquide a favore della "società madre". Prosegue testualmente il ricorso che "di fatto queste tutele poi non si concretizzarono a causa del mancato pagamento dei canoni" di affitto d'azienda, circostanza che consigliò di ridurne l'entità, operazione non censurata dal collegio sindacale. 2.2.3. Il terzo e ultimo motivo ha dedotto l'erronea applicazione delle norme del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza con riferimento alla disciplina della "logica di gruppo", di cui al Titolo VI del CCII, che ha esplicitamente riconosciuto i confini della bancarotta distrattiva in presenza di vantaggi derivanti dalla appartenenza ad un gruppo o da un collegamento tra imprese. In sostanza, il contratto di affitto di azienda avrebbe meritato una diversa chiave di lettura, riferita al progetto "di rafforzamento e risanamento" del gruppo di società dei ES/NT, con ricadute positive sui singoli enti. Più esattamente, la riduzione del canone d'affitto avrebbe dovuto essere considerata un "trasferimento di risorse infragruppo nell'ottica 3 del piano di risanamento del dissesto del gruppo GV". Nella stessa ottica avrebbe dovuto essere valutata l'iniziativa concordataria con ammissione decretata dal Tribunale di Firenze nel gennaio 2014, accompagnata dalla relazione dell'attestatore, che aveva stimato la convenienza della proposta di concordato ai fini del miglior soddisfacimento dei creditori della GV s.p.a.. 3. La difesa di parte civile ha inoltrato conclusioni con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso e ha chiesto la liquidazione delle spese. Considerato in diritto Il ricorso degli imputati, a tratti inammissibile, non merita accoglimento. 1.E' necessario premettere, in vista della delibazione degli atti di ricorso, che la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). Inoltre, specie in presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024); così come la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis, sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv.250900). Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione 4 sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 1.1.D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). 2.0rbene, il primo motivo, di carattere necessariamente preliminare, del ricorso dell'avv. BE è manifestamente infondato, sotto diversi profili. 2.1.Secondo ius receptum in tema di correlazione fra accusa e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non può esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, versandosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19 giugno 1996, Di Francesco, cit., Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15 luglio 2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 31617 del 215 giugno 2015, Lucci, Rv. 264438); e non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia 5 avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive" (Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365; sez. 6, n. 21094 del 25/02/2004, Faraci, Rv. 229021). 2.2. Per un verso, il capo d'imputazione sub A) riporta testualmente, nell'ambito della più articolata contestazione della bancarotta fraudolenta per distrazione dell'azienda, la fase dell'iniziale pattuizione di
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquida in complessivi euro 4630,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 18/12/2024