Art. 15.
Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e' sostituito dal seguente:
"L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il diciottesimo anno di eta', rispettivamente, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4".
Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e' sostituito dal seguente:
"L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il diciottesimo anno di eta', rispettivamente, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4".