Rigetto
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/07/2025, n. 6305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6305 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06305/2025REG.PROV.COLL.
N. 03838/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3838 del 2023, proposto da Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato FF Manfrellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
FF UL, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 1284/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di FF UL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Sergio Zeuli;
Viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dall’odierna parte appellata per l’annullamento dell’ordinanza n.31 del 31 dicembre del 2021 con cui il comune di Giugliano in Campania ha disposto la demolizione, e la riduzione in pristino, delle opere abusive realizzate sulla particella n.24 del foglio 35, ricadente in zona classificata H5 (zona di salvaguardia ambientale sottoposta a rischio idraulico e vincolo paesaggistico ex d. lgs. n.42/2004) del vigente PRG.
Il comune espone le seguenti circostanze a supporto del gravame:
- i signori FF UL nato nel 1952, FF UL nato nel 1954, LU IR, RI ME AN, ND UL, NC AN sono comproprietari della particella di terreno sita in via S.P. Km.42 su cui è stato edificato il ristorante “La Caravella”, insistente su un’area censita catastalmente dal comune di AN di Napoli, con la particella n.24 del foglio 35, ricadente in zona classificata H5 (zona di salvaguardia ambientale sottoposta a rischio idraulico e vincolo paesaggistico ex d. lgs. n.42/2004) del vigente PRG;
- il personale del Settore Pianificazione territoriale edilizia del comune di Giugliano in Campania, con il verbale di sopralluogo e di accertamento di violazione delle norme urbanistiche prot. 125627 del 3 dicembre del 2021, accertava la realizzazione di opere edilizie abusive consistenti in: a Nord del ristorante “La Caravella” nella costruzione di tre pontili in ferro zincato con pedana in PVC di lunghezza di mt 20 metri ed una larghezza di mt 1.50, in sostituzione di quelli esistenti in legno distrutti dall’usura del tempo e dalle acque. Sulla proprietà della particella nr. 24 del foglio 35 e ricadente nella zona classificata H5, i cui pontili sostitutivi confinavano, hanno realizzato una recinzione tra l’area di sedime del suddetto ristorante e la particella 24, con paletti in n.32, n.5 dei quali direttamente nelle acque del Lago Patria, per una lunghezza di circa mt 60 e un’altezza di mt 1.60 circa. Tale recinzione, realizzata senza alcuna comunicazione all’ente, impedisce l’accesso ai pontili;”
pertanto il comune intimava ai predetti la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi con l’ordinanza n.31 del 31 dicembre del 2021 che veniva impugnata dagli intimati dinanzi al TAR Campania.
Con la decisione gravata, il ricorso è stato accolto.
Avverso la sentenza sono dedotti i seguenti motivi di appello:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. I, lett. e) e dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001.
2. Si è costituito in giudizio FF UL, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. Il motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di aver ritenuto che la recinzione realizzata dalla parte rientra in attività qualificabile quale di “edilizia libera” per la quale non è necessario ottenere titolo.
Al contrario, la parte appellante sostiene che l’intervento rientrava fra quelli, per i quali, la lett. e), comma 1 dell’art.3 del D.P.R. n.380 del 2001 richiede il permesso di costruire.
In ogni caso, aggiunge, quand’anche si volesse condividere la detta qualificazione, poiché l’area sulla quale è stato realizzato l’intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico ex d. lgs. n.42/2004, era comunque necessario che gli appellati acquisissero le prescritte autorizzazioni da parte delle autorità preposte alla tutela del vincolo, che invece non sono state richieste.
3.1. Il motivo è complessivamente infondato.
3.1.1. Partendo dalla prima doglianza, si osserva che correttamente il primo giudice ha definito l’intervento, di “edilizia libera”. A tal fine è sufficiente descrivere le caratteristiche di esso, per come è dato evincerle dal verbale di sopralluogo effettuato dai tecnici comunali: è stata realizzata una recinzione, ponendola tra l’area di sedime del ristorante “La Caravella”, sito al km.42 della Strada Provinciale e la particella 24, che poggia su 32 paletti, 5 dei quali direttamente infissi nel fondale del Lago Patria, per una lunghezza di circa 60 metri, ed una larghezza di mt. 1,60.
Il suddetto opus non è stato poggiato su di un muretto di cemento, né tanto meno risulta essere stato realizzato valendosi di altro materiale e/o supporto tale da produrre un significativo impatto sull’ambiente, e tampoco sul territorio, circostanti; semplicemente i paletti che sorreggono la recinzione sono infissi sul terreno, ad eccezione di cinque che sono stati conficcati direttamente sul fondo del lago.
Si tratta, dunque con tutta evidenza, di un’opera precaria, facilmente rimovibile e che presenta una minima incidenza sull’ambiente circostante, e che pertanto non richiedeva, per la sua realizzazione alcun titolo edilizio. Dunque correttamente il primo giudice la ha annoverata tra gli interventi di edilizia libera.
Attribuendole questa qualificazione, anche l’odierno Collegio ritiene di uniformarsi alla giurisprudenza maggioritaria di questo plesso giurisdizionale, che, in tema di recinzioni, non ritiene necessario l’assenso della competente autorità, tutte le volte in cui le stesse non comportino un’apprezzabile alterazione ambientale e funzionale. Cfr. in termini Consiglio di Stato sez. IV, 14/06/2018, n.3661 “ Non è necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione soltanto nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell'intervento, non derivi un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, pertanto la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios va riscontrata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto.
Sotto altra prospettiva altra giurisprudenza ha riconosciuto che la realizzazione di una recinzione di protezione di dimensioni limitate deve essere considerata quale opera di manifestazione dello ius excludendi alios e, comunque, quale opera minore di carattere pertinenziale, non soggetta a permesso di costruire o altro titolo edilizio; la recinzione, infatti, si differenzia da un muro di contenimento (opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta) per le caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà (Cons. Stato, II, n. 1997/2020 e n. 8487/2019).
3.2. Quanto alla circostanza che detto intervento sia stato realizzato in zona vincolata, e che, come tale richiedeva di acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, oggetto della sub-doglianza sollevata dalla parte, anche quest’ultima è infondata.
In merito si osserva quanto segue.
3.2.1. Innanzitutto, trattandosi di intervento qualificabile quale edilizia libera, lo stesso non andava sottoposto al parere di compatibilità paesaggistico di cui all’art.146 del cd. “codice dei beni culturali.
3.2.1.1. Tanto si opina sulla base di una duplice considerazione.
La prima di esse riviene dal significato testuale dell’aggettivazione “libera” che si dà all’attività realizzativa dell’intervento – aggettivazione che, evidentemente, perderebbe di senso se dovesse, comunque, ritenersi necessaria, nelle zone vincolate, l’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
3.2.1.2. La seconda ragione che induce ad escludere la necessità di detto parere paesaggistico per l’attività ad edilizia libera riviene poi, indirettamente, dalle previsioni di cui al comma 4 dell’art.167 d. lgs. n.42/2004. Questa disposizione, infatti, ammette l’autorizzazione paesaggistica postuma, ma non contempla, fra gli interventi che ne possono essere oggetto, quelli di edilizia libera.
Di conseguenza, se anche per questi fosse necessario acquisire il parere preventivo, risulterebbe altamente illogico escluderli poi dalla possibilità di sanatoria ex post, tenendo conto che questa è invece ammessa per i più significativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (ex lett. c) comma 4 art.167 citato. Ossia è più corretto ritenere che per gli interventi di edilizia libera non sia contemplata la sanatoria paesaggistica postuma semplicemente perché non è richiesta per essi, in radice, l’autorizzazione preventiva.
3.2.2. Anche a voler accedere alla tesi (comunque errata e non condivisa) della parte appellante, secondo cui per gli interventi di edilizia libera è necessaria la previa acquisizione del parere preventivo di compatibilità paesaggistica, si osserva comunque che l’ordinanza di demolizione é motivata solo con riferimento agli effetti che detti interventi hanno comportato, e cioè una trasformazione urbanistico edilizia del territorio e la realizzazione di un organismo autonomamente utilizzabile, e nulla dice in relazione alla violazione delle norme di tutela paesaggistica.
Dunque, come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, l’avere solo successivamente il comune evidenziato questo aspetto, rappresenta un’inammissibile motivazione postuma del provvedimento, che non può essere operata a processo amministrativo già avviato e che rende non accoglibile la relativa deduzione, con definitiva dequotazione del motivo di appello in esame.
4. In definitiva questi motivi inducono a rigettare l’appello. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00), con attribuzione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO