Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/06/2025, n. 11703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11703 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11703/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07372/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7372 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana emesso in data 12.04.2021 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) l. 91/92, avanzata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente contesta il decreto emesso in data 12.04.2021 e notificato in data 03.06.2021 per il tramite della Prefettura di Cremona con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la richiesta avanzata dall’interessato di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della L91/1992.
Con un unico motivo di gravame, si assume, in primo luogo, che la motivazione del decreto di rigetto impugnato si fonderebbe unicamente sul fatto che a carico del sig. -OMISSIS- vi sarebbe una “… Notizia di reato del 13.06.2013 da parte della Stazione CC di Leno per l’art. 12 commi 1-3 del D. L.vo 4 286/1998… ”: di tale notizia di reato, tuttavia, il ricorrente sarebbe del tutto all’oscuro; del resto, neppure il Ministero avrebbe effettuato alcun ulteriore approfondimento in proposito.
Si aggiunge che in favore dell’interessato sussisterebbero tutti i presupposti necessari all’accoglimento dell’istanza.
Il Ministero resistente si è costituito in giudizio, depositano documentazione.
All’udienza in data 11 aprile 2025, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che si passa ad esplicitare.
Come dedotto dal ricorrente, il diniego opposto dal Ministero procedente all’istanza avanzata dall’interessato è fondato sull’unica circostanza per cui quest’ultimo sarebbe stato attinto da notizia di reato del 13.06.2013 da parte della Stazione Carabinieri di Leno per il reato di cui all'art. 12, commi 1-3, del D.Lgs. 286/1998.
Il ricorrente lamenta, tuttavia, di essere del tutto all’oscuro di tale vicenda penale: nel costituirsi in giudizio il Ministero resistente ha omesso di documentare alcunché in proposito, nonché di indicare quali sono stati i successivi sviluppi di essa.
Del resto, sebbene sia indubitabile che le valutazioni relative all'accertamento di una responsabilità penale si pongano – per giurisprudenza costante condivisa anche da questa Sezione - su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, nondimeno l’omissione innanzi indicata evidenzia che l’Amministrazione non ha compiuto i dovuti approfondimenti in merito ai successivi sviluppi del procedimento penale, tenuto peraltro conto anche del fatto che viene in rilievo una C.N.R. risalente a circa 8 anni prima la data di adozione del provvedimento: ciò denota un grave deficit istruttorio idoneo a inficiare la legittimità dell’impugnato decreto di rigetto, siccome adottato sulla base di un quadro fattuale e documentale cristallizzato alla notizia di reato del 2013 e non adeguatamente aggiornato.
In ultima analisi, la laconica motivazione del decreto ministeriale unitamente alla incompleta rappresentazione dei fatti posti alla base dello stesso valgono a viziare, in accoglimento delle censure dedotte, l’impugnato decreto di rigetto.
Dunque, la determinazione negativa deve essere annullata al fine di consentire al Ministero procedente di rinnovare il procedimento, colmando le lacune evidenziate: in particolare l’Amministrazione, fatte salve le ulteriori determinazioni in merito, avrà l’obbligo di rivalutare la posizione complessiva del richiedente e la sua effettiva integrazione nel tessuto economico e sociale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto ed esplicitando adeguatamente nel corredo motivazionale del provvedimento finale le ragioni sottese all’eventuale diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza.
2. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO