Art. 39.
L'autorizzazione di cui al precedente articolo e' rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche;
godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente; sede principale dell'attivita' situata nel territorio nazionale
se si tratta di societa' o persone giuridiche;
appartenenza a Stati membri della Comunita' economica europea che pratichino il trattamento di reciprocita', se si tratta di soggetti stranieri;
rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta e' avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonche' a tutte le altre norme di legge vigenti.
Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora:
venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarita';
non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorita' governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione;
non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III.
Le modalita' tecniche per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento di cui all'articolo 26.
L'autorizzazione di cui al precedente articolo e' rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche;
godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente; sede principale dell'attivita' situata nel territorio nazionale
se si tratta di societa' o persone giuridiche;
appartenenza a Stati membri della Comunita' economica europea che pratichino il trattamento di reciprocita', se si tratta di soggetti stranieri;
rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta e' avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonche' a tutte le altre norme di legge vigenti.
Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora:
venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarita';
non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorita' governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione;
non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III.
Le modalita' tecniche per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento di cui all'articolo 26.