CASS
Sentenza 6 luglio 2021
Sentenza 6 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2021, n. 25716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25716 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN IL nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/1/2021 del TRIBUNALE DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA VENEGONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TR AE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore;
FATTO E DIRITTO 1. LA TI, tramite difensore, espone che, tratta in arresto nella flagranza del reato di possesso di una falsa carta di identità con false generalità, e condotta davanti al,giudice per la convalida ed il giudizio direttissimo, anche per aver fornito false generalità a pubblici ufficiali, concordava per iscritto con il Pm l'applicazione della pena di anni uno e mesi cinque di reclusione. Il Giudice, nell'ordinanza di convalida, faceva riferimento alla "allarmante personalità dell'imputata" ed ipotizzava che la pena non potesse essere inferiore ad anni tre di reclusione, anche ai fini dell'applicazione della misura cautelare. 2. Sempre secondo il ricorso, successivamente alla convalida, il Pm presentava al giudice l'accordo sulla pena raggiunto, ed il giudice lo rigettava oralmente, affermando che l'imputata era meritevole di una pena più elevata, cosicché le parti Penale Sent. Sez. 5 Num. 25716 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: VENEGONI ANDREA Data Udienza: 18/05/2021 concordavano una nuova pena di anni due di reclusione, che il giudice accettava ed applicava. 3. Ricorre a questa Corte l'imputata contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. deducendo incompatibilità del Giudice ex art. 34 c.p.p. atteso che, dopo avere manifestato il proprio convincimento sulla personalità dell'imputata e sulla previsione di pena, avrebbe dovuto astenersi e non emettere il provvedimento con la pena finale. 4. Deduce poi erronea qualificazione del reato, atteso che la carta di identità non era valida per l'espatrio e quindi la condotta dell'imputata non integrava il contestato reato di cui all'art. 497-bis c.p., ma quello di cui agli artt 477 e 482 c,p„ con conseguente illiceità della pena applicata. 5. Il PG ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il difensore della ricorrente ha depositato una memoria di replica datata 13.5.2021 in cui, precisati i termini della questione, prospetta, seppure non in maniera formale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. per contrasto con gli artt. 24, 25 e 111 Cost., nonché art. 3 Cost. laddove non prevede l'incompatibilità a svolgere il giudizio direttissimo del giudice che nel provvedimento di convalida ha già anticipato la valutazione di merito sulla responsabilità dell'imputato e sulla pena. 7. Il ricorso è inammissibile. 7.1. Quanto al primo motivo, dal complesso degli atti emerge che l'incompatibilità del giudice nel caso di specie è invocata in relazione a due situazioni. La prima, formale, per avere il giudice espresso un giudizio sull'imputata e sulla pena nel provvedimento di convalida dell'arresto, per cui in relazione ad essa si arriva, in memoria, ad ipotizzare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. • La seconda, espressa in maniera più velata, per avere il giudice rigettato oralmente la prima richiesta di patteggiannento, ma con motivazione, verbale, direttamente collegata ai giudizi espressi nel provvedimento di convalida. 8. Iniziando l'analisi da questa seconda situazione, il ricorrente non evidenzia di avere chiesto la ricusazione del giudice nella sede di merito. Il ricorso non verte, quindi, sull'impugnazione di un asserito illegittimo rigetto di una istanza di ricusazione, perché tale istanza in sede di merito non risulta essere stata avanzata. 8.1. Il ricorso, che non è neppure rubricato formalmente nel senso di lamentare una violazione di legge da parte del giudice, ed in particolare dell'art. 34 c.p.p., ma è rubricato come se chiedesse, inammissibilmente, a questa Corte di ravvisare gli estremi per l'incompatibilità, lamenta che, sulla base dello svolgimento dei fatti, il giudice avrebbe dovuto astenersi. Ora, a parte la condivisibile considerazione del PG nella requisitoria scritta, per cui la ricusazione non è motivo diretto di ricorso in cassazione, in primo luogo questo 2 richiede, per questa specifica parte della vicenda, un accertamento dello svolgimento dei fatti, ugualmente non ammissibile in questa sede. 8.2. Dalla sentenza non emerge nulla di quanto affermato dal ricorrente e la produzione del manoscritto di quello che sarebbe stato il primo accordo sul patteggiamento non dimostra ugualmente la fondatezza della tesi della ricorrente;
peraltro, il rigetto da parte del giudice dell'accordo sulla pena non rende quest'ultimo incompatibile. Afferma, infatti, questa Corte (Sez. 3, n. 12061 del 19/02/2020, Rv. 278769 - 01) che "non sussiste alcuna causa di incompatibilità al giudizio nei confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta di pena patteggiata, formulata congiuntamente dall'imputato e dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 599-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen., neanche qualora, pur non essendo prescritto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., indichi le ragioni del mancato accoglimento, perché ciò non determina alcuna indebita anticipazione del convincimento sul merito dell'impugnazione e sulla fondatezza dei relativi motivi, ma costituisce adempimento dell'obbligo di manifestazione delle ragioni della adozione del provvedimento di rigetto". 8.3. Nel caso di specie, dopo il rigetto della prima richiesta di patteggiamento, non solo non si è svolto il giudizio, rria le parti hanno sottoposto al giudice una nuova richiesta di applicazione pena, per cui ciò elimina qualunque profilo di incompatibilità del giudicante. 9. Quanto alla prima situazione, va ricordato che la Corte Costituzionale ha reiteratamente escluso che l'art. 34 c.p.p. possa ritenersi costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio direttissimo il giudice che ha convalidato l'arresto ed applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato presentato a dibattimento per detto giudizio. In tale caso, non è infatti configurabile una menomazione dell'imparzialità del giudice, in quanto le decisioni "de libertate" si collocano all'interno della medesima fase processuale che si ipotizza pregiudicata, assumendo una valenza prodromica o incidentale rispetto al giudizio attribuito allo stesso giudice del dibattimento. Con la convalida dell'arresto, il giudice del dibattimento si pronuncia pregiudizialmente sull'esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giudizio ed è, altresì, competente ad adottare incidentalmente misure càutelari, attratte nella competenza per la cognizione del merito (sentenza n. 177 del 1996; ordinanze n. 90 del 2004, n. 40 del 1999, n. 286 del 1998, n. 433, n. 316 e n. 267 del 1996, sentenza n. 153 del 2021). 9.1. Di ciò è ben consapevole anche la difesa dell'imputata, che richiama il suddetto orientamento in memoria, ma pretende di ravvisare una specificità rispetto ad esso nel caso concreto, per il fatto che il giudice ha indicato nel provvedimento di convalida ed applicazione della misura che la pena non poteva essere inferiore a tre anni di reclusione. 3 9.2. Tuttavia, nel fare ciò, il giudice non ha fatto altro che verificare il requisito richiesto dall'art. 275, comma 2-bis, c.p.p. In tal caso, quindi, l'asserita anticipazione sulla pena non è affatto un'anticipazione del giudizio, ma la verifica della sussistenza di uno dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare, che non determina alcuna incompatibilità. 9.3. Infine, come ultima considerazione, ma non meno importante, se il problema dell'incompatibilità del giudice che ha convalidato l'arresto e disposto la misura si è posto in relazione allo svolgimento del successivo giudizio direttissimo, ed è stato risolto in senso negativo, a maggior ragione la soluzione è la medesima quando, dopo la convalida e l'applicazione della misura, il procedimento viene definito per applicazione della pena su richiesta, come nel caso di specie, dove la valutazione che il giudice deve compiere è certamente diversa da quella del giudizio nel merito all'esito del giudizio dibattimentale, quale è quello direttissimo. 10. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile perché manifestamente infondato. Esso riguarda la qualificazione giuridica del fatto;
la giurisprudenza considera ammissibile il motivo vedente su tale tipo di questione quando l'erroneità della qualificazione emerge sulla base di un dato di fatto che dovrebbe essere manifesto ed evidente. 10.1. Questa Corte (sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Rv. 281116-01) ha affermato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod . proc. pen., introdotto dall'ad. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. 10.2. Nel caso di specie, non può, ancora prima, non rilevarsi un problema di specificità perché il particolare dedotto (il fatto che la carta di identità in questione non recasse l'indicazione di validità per l'espatrio), è meramente affermato in ricorso ma non documentato, per cui non si può sostenere che sia evidente dagli atti. Anzi, al contrario, l'ordinanza di convalida di arresto e la sentenza, in sostanza, confermano che il documento era valido per l'espatrio; di conseguenza, alla fine, ciò di cui si duole il ricorrente finisce per diventare un accertamento di fatto, inammissibile in questa sede. 11. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali, nonché del pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
4 Così deciso il 18/5/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente oni) (Stefvegagre.... (VI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA VENEGONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TR AE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore;
FATTO E DIRITTO 1. LA TI, tramite difensore, espone che, tratta in arresto nella flagranza del reato di possesso di una falsa carta di identità con false generalità, e condotta davanti al,giudice per la convalida ed il giudizio direttissimo, anche per aver fornito false generalità a pubblici ufficiali, concordava per iscritto con il Pm l'applicazione della pena di anni uno e mesi cinque di reclusione. Il Giudice, nell'ordinanza di convalida, faceva riferimento alla "allarmante personalità dell'imputata" ed ipotizzava che la pena non potesse essere inferiore ad anni tre di reclusione, anche ai fini dell'applicazione della misura cautelare. 2. Sempre secondo il ricorso, successivamente alla convalida, il Pm presentava al giudice l'accordo sulla pena raggiunto, ed il giudice lo rigettava oralmente, affermando che l'imputata era meritevole di una pena più elevata, cosicché le parti Penale Sent. Sez. 5 Num. 25716 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: VENEGONI ANDREA Data Udienza: 18/05/2021 concordavano una nuova pena di anni due di reclusione, che il giudice accettava ed applicava. 3. Ricorre a questa Corte l'imputata contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. deducendo incompatibilità del Giudice ex art. 34 c.p.p. atteso che, dopo avere manifestato il proprio convincimento sulla personalità dell'imputata e sulla previsione di pena, avrebbe dovuto astenersi e non emettere il provvedimento con la pena finale. 4. Deduce poi erronea qualificazione del reato, atteso che la carta di identità non era valida per l'espatrio e quindi la condotta dell'imputata non integrava il contestato reato di cui all'art. 497-bis c.p., ma quello di cui agli artt 477 e 482 c,p„ con conseguente illiceità della pena applicata. 5. Il PG ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il difensore della ricorrente ha depositato una memoria di replica datata 13.5.2021 in cui, precisati i termini della questione, prospetta, seppure non in maniera formale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. per contrasto con gli artt. 24, 25 e 111 Cost., nonché art. 3 Cost. laddove non prevede l'incompatibilità a svolgere il giudizio direttissimo del giudice che nel provvedimento di convalida ha già anticipato la valutazione di merito sulla responsabilità dell'imputato e sulla pena. 7. Il ricorso è inammissibile. 7.1. Quanto al primo motivo, dal complesso degli atti emerge che l'incompatibilità del giudice nel caso di specie è invocata in relazione a due situazioni. La prima, formale, per avere il giudice espresso un giudizio sull'imputata e sulla pena nel provvedimento di convalida dell'arresto, per cui in relazione ad essa si arriva, in memoria, ad ipotizzare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. • La seconda, espressa in maniera più velata, per avere il giudice rigettato oralmente la prima richiesta di patteggiannento, ma con motivazione, verbale, direttamente collegata ai giudizi espressi nel provvedimento di convalida. 8. Iniziando l'analisi da questa seconda situazione, il ricorrente non evidenzia di avere chiesto la ricusazione del giudice nella sede di merito. Il ricorso non verte, quindi, sull'impugnazione di un asserito illegittimo rigetto di una istanza di ricusazione, perché tale istanza in sede di merito non risulta essere stata avanzata. 8.1. Il ricorso, che non è neppure rubricato formalmente nel senso di lamentare una violazione di legge da parte del giudice, ed in particolare dell'art. 34 c.p.p., ma è rubricato come se chiedesse, inammissibilmente, a questa Corte di ravvisare gli estremi per l'incompatibilità, lamenta che, sulla base dello svolgimento dei fatti, il giudice avrebbe dovuto astenersi. Ora, a parte la condivisibile considerazione del PG nella requisitoria scritta, per cui la ricusazione non è motivo diretto di ricorso in cassazione, in primo luogo questo 2 richiede, per questa specifica parte della vicenda, un accertamento dello svolgimento dei fatti, ugualmente non ammissibile in questa sede. 8.2. Dalla sentenza non emerge nulla di quanto affermato dal ricorrente e la produzione del manoscritto di quello che sarebbe stato il primo accordo sul patteggiamento non dimostra ugualmente la fondatezza della tesi della ricorrente;
peraltro, il rigetto da parte del giudice dell'accordo sulla pena non rende quest'ultimo incompatibile. Afferma, infatti, questa Corte (Sez. 3, n. 12061 del 19/02/2020, Rv. 278769 - 01) che "non sussiste alcuna causa di incompatibilità al giudizio nei confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta di pena patteggiata, formulata congiuntamente dall'imputato e dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 599-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen., neanche qualora, pur non essendo prescritto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., indichi le ragioni del mancato accoglimento, perché ciò non determina alcuna indebita anticipazione del convincimento sul merito dell'impugnazione e sulla fondatezza dei relativi motivi, ma costituisce adempimento dell'obbligo di manifestazione delle ragioni della adozione del provvedimento di rigetto". 8.3. Nel caso di specie, dopo il rigetto della prima richiesta di patteggiamento, non solo non si è svolto il giudizio, rria le parti hanno sottoposto al giudice una nuova richiesta di applicazione pena, per cui ciò elimina qualunque profilo di incompatibilità del giudicante. 9. Quanto alla prima situazione, va ricordato che la Corte Costituzionale ha reiteratamente escluso che l'art. 34 c.p.p. possa ritenersi costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio direttissimo il giudice che ha convalidato l'arresto ed applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato presentato a dibattimento per detto giudizio. In tale caso, non è infatti configurabile una menomazione dell'imparzialità del giudice, in quanto le decisioni "de libertate" si collocano all'interno della medesima fase processuale che si ipotizza pregiudicata, assumendo una valenza prodromica o incidentale rispetto al giudizio attribuito allo stesso giudice del dibattimento. Con la convalida dell'arresto, il giudice del dibattimento si pronuncia pregiudizialmente sull'esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giudizio ed è, altresì, competente ad adottare incidentalmente misure càutelari, attratte nella competenza per la cognizione del merito (sentenza n. 177 del 1996; ordinanze n. 90 del 2004, n. 40 del 1999, n. 286 del 1998, n. 433, n. 316 e n. 267 del 1996, sentenza n. 153 del 2021). 9.1. Di ciò è ben consapevole anche la difesa dell'imputata, che richiama il suddetto orientamento in memoria, ma pretende di ravvisare una specificità rispetto ad esso nel caso concreto, per il fatto che il giudice ha indicato nel provvedimento di convalida ed applicazione della misura che la pena non poteva essere inferiore a tre anni di reclusione. 3 9.2. Tuttavia, nel fare ciò, il giudice non ha fatto altro che verificare il requisito richiesto dall'art. 275, comma 2-bis, c.p.p. In tal caso, quindi, l'asserita anticipazione sulla pena non è affatto un'anticipazione del giudizio, ma la verifica della sussistenza di uno dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare, che non determina alcuna incompatibilità. 9.3. Infine, come ultima considerazione, ma non meno importante, se il problema dell'incompatibilità del giudice che ha convalidato l'arresto e disposto la misura si è posto in relazione allo svolgimento del successivo giudizio direttissimo, ed è stato risolto in senso negativo, a maggior ragione la soluzione è la medesima quando, dopo la convalida e l'applicazione della misura, il procedimento viene definito per applicazione della pena su richiesta, come nel caso di specie, dove la valutazione che il giudice deve compiere è certamente diversa da quella del giudizio nel merito all'esito del giudizio dibattimentale, quale è quello direttissimo. 10. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile perché manifestamente infondato. Esso riguarda la qualificazione giuridica del fatto;
la giurisprudenza considera ammissibile il motivo vedente su tale tipo di questione quando l'erroneità della qualificazione emerge sulla base di un dato di fatto che dovrebbe essere manifesto ed evidente. 10.1. Questa Corte (sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Rv. 281116-01) ha affermato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod . proc. pen., introdotto dall'ad. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. 10.2. Nel caso di specie, non può, ancora prima, non rilevarsi un problema di specificità perché il particolare dedotto (il fatto che la carta di identità in questione non recasse l'indicazione di validità per l'espatrio), è meramente affermato in ricorso ma non documentato, per cui non si può sostenere che sia evidente dagli atti. Anzi, al contrario, l'ordinanza di convalida di arresto e la sentenza, in sostanza, confermano che il documento era valido per l'espatrio; di conseguenza, alla fine, ciò di cui si duole il ricorrente finisce per diventare un accertamento di fatto, inammissibile in questa sede. 11. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali, nonché del pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
4 Così deciso il 18/5/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente oni) (Stefvegagre.... (VI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.