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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4737 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere Rel. ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 2123/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 25 febbraio 2019, iscritto al n. 4267/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 3 giugno 2025 e pendente
TRA la (c.f. (già Parte_1 P.IVA_1 [...]
trasformata con verbale assembleare dell'11dicembre 2014 Controparte_1 per notar , rep. n. 28554, racc.13280), in persona del Presidente p.t., Persona_1 rappresentata e difesa, dall'avv. Carlo Sersale (c.f. ) C.F._1
APPELLANTE
E il c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato Controparte_2 P.IVA_2
e difeso, dall'avv. dell'avv. Anna Bavarella (c.f.: ), giusta procura C.F._2 generale alle liti per notaio dott. del 22/01/24 repertorio n. 20692 Persona_2
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato al in data 5/8 Controparte_2
settembre 2014, la (d'ora in poi anche solo o società) impugnava l'avviso di Pt_1
pagamento prot. n. PG/747967/1228 dell'8 ottobre 2013, emesso dal nei suoi CP_2
confronti per l'(ulteriore) importo di 68.061,00 €, di cui 45.540,88 € per la rideterminazione del canone Cosap 2008, comprendente una maggiore estensione di suolo pubblico occupato superiore a 1.000 mq (ivi incluso, sia il contributo dovuto per suolo pubblico occupato, comprese le aree destinate a verde, sia ciascuno dei due varchi di accesso alla stazione di rifornimento carburante), 13.662,26 € a titolo di penale del 30%, nonché 8.846,66 € a titolo di interessi, chiedendo al Tribunale di
Napoli di accertare, previa disapplicazione dell'avviso prot. n. PG/747967/1228 dell'8 ottobre 2013, che per l'anno 2008 il canone doveva essere determinato, anziché – come avvenuto - sulla base del Regolamento Cosap approvato nel 2008, in base della
Concessione n. 6 stipulata il 5 marzo 2007, in un importo non superiore a 67.801,53 €, di cui solo 18.088,00 € per “occupazione generica suolo”, già versato dalla , e conseguentemente, di dichiarare l'illegittimità del detto avviso. In via subordinata, chiedeva al Tribunale adito di ridurre l'importo richiesto quanto meno delle penali e sanzioni illegittimamente applicate.
Nello specifico, riteneva che l'atto in questione - riferito all'occupazione di più suoli pubblici, su cui l'opponente aveva costruito impianti di distribuzione carburanti, tra cui quello contestato con l'atto di opposizione in esame, sito in alla via CP_2
Gianturco/ via Grimaldi - era illegittimo perché la rideterminazione del suolo occupato di via Gianturco - via Grimaldi, calcolata in oltre 1.000 mq, era stata fatta unilateralmente dal in violazione: di quanto stabilito nella citata CP_2
concessione n. 6 del 5 marzo 2007, delle autorizzazioni n. 51 e 52 del 14 dicembre
2007, in cui erano stati calcolati i mq e gli importi dovuti, nonché degli artt. 6 e 26 del precedente Regolamento Cosap, che consentivano al concedente, in caso di errore materiale di calcolo, di chiedere il conguaglio senza interessi e sanzioni, mentre nel caso in esame non vi erano stati errori di calcolo, né poteva trovare applicazione retroattiva, in violazione del principio di legalità, il nuovo regolamento Cosap approvato nel 2008.
2. Si costituiva in giudizio il sostenendo che in data 17 Controparte_2
gennaio 2014 , successivo all'emissione dell'atto impugnato, vi era stato pagamento parziale da parte dell'opponente, sicché nel corso del giudizio l'ufficio competente aveva provveduto a rideterminare in autotutela la somma dovuta, come da
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comunicazione del 14 aprile 2014 n. 0307556, mentre, per il resto, il suolo occupato, comprensivo anche delle aree destinate a verde, era stato correttamente calcolato secondo il nuovo regolamento, che trovava applicazione dal momento della sua entrata in vigore.
3. Il Giudice di prime cure, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda, ritenendo legittima la rideterminazione del canone COSAP applicata dal CP_2
In particolare, premessa la propria giurisdizione, affermava:
- innanzitutto, che il suolo su cui era stato installato il distributore costituiva bene comunale appartenente al patrimonio indisponibile, in quanto “adiacente ad una strada statale” e come tale riconosciuto anche dalla società concessionaria al momento della richiesta di concessione;
- che il canone dovuto era stato determinato con note n. 051 e 052 del 14 dicembre 2007 sulla base della superficie occupata dai manufatti (“- mq 104,10
(chiosco mq. 90+area erogazione carburanti mq. 14,10); - mq. 127,20 (pensilina); - mq.
33,75 (area complessiva destinata ai serbatoi interrati); - mq. 24,00 (superficie complessiva dei passi carrabili);”);
- che, sulla base della giurisprudenza di legittimità riferita alla AP (da ritenersi applicabile alla COSAP, stante l'identità del presupposto applicativo, consistente nella sottrazione dell'area ad uso pubblico), dovevano ritenersi oggetto di occupazione non solo le aree materialmente occupate con manufatti, ma anche tutte quelle aree che, delimitate spazialmente, erano state sottratte all'utilizzazione e fruizione pubblica;
- che, pertanto, era corretta la rideterminazione del canone, effettuata in applicazione dei principi contenuti nell'art. 2 del Regolamento COSAP del 2008, secondo cui sono soggetti al pagamento di un canone le occupazioni seguenti:
“distributori di carburanti per la complessiva area di esercizio espressa in metri quadrati”.
- che, in mancanza di una specifica previsione contraria contenuta nella concessione, il nuovo Regolamento, in virtù dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, doveva ritenersi applicabile anche alle concessioni sottoscritte in epoca antecedente, seppure limitatamente ai canoni maturati successivamente, e che, stante la soggezione delle concessioni alle “sopravvenienze di diritto pubblico”, non ostava alla sua applicazione retroattiva e alla modifica unilaterale la natura sinallagmatica del canone;
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- che, infine, con riferimento alla domanda subordinata, anche le penali e gli interessi calcolati dovevano ritenersi legittimi, atteso che l'errore nella quantificazione dell'area occupata doveva essere assimilato ad un errore materiale giustificante la richiesta di conguaglio e che le suddette sanzioni erano state applicate non da subito, ma solo dopo l'inadempimento della società attrice alla prima richiesta di pagamento dell'integrazione, e cioè, con l'avviso di pagamento oggetto del giudizio.
4. Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato al Controparte_2
via PEC in data 24 settembre 2019, la ha proposto appello, censurando con i suoi primi due motivi d'appello (pag. 1-20) , la decisione adottata dal primo Giudice, per avere erroneamente qualificato l'area come bene demaniale o appartenente al patrimonio indisponibile del con conseguente erronea qualificazione del CP_2
canone pattuito come canone COSAP, modificabile unilateralmente e soggetto a regolamento applicabile anche retroattivamente, anziché come canone locatizio per la concessione in uso di un bene del patrimonio disponibile;
si è inoltre lamentata, col terzo motivo del suo appello, che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che le concessioni in esame erano soggette alle “sopravvenienze di interesse pubblico”, peraltro neppure indicate, che giustificavano la loro modifica unilaterale, ma che in realtà - a suo dire- erano inesistenti, perché il suolo occupato non era destinato a pubblico servizio, ed abbia equiparato la rideterminazione dell'estensione dell'area ad un errore materiale di calcolo, oggetto del quarto motivo di censura, che – a suo dire- non esisteva, così violando gli artt. 6 e 26 del Regolamento Cosap, che, qualora applicabile, consentiva tutt'al più tale richiesta di conguaglio senza sanzioni né interessi.
Su tali presupposti, la S.A.P. ha chiesto, in via principale, previa ammissione di una CTU, di dichiarare, previa disapplicazione dell'avviso impugnato, che per l'anno
2008 e per quelli successivi, il canone dovuto per l'occupazione andava determinato in virtù della concessione n. 6 del 5 marzo 2007 e delle autorizzazioni n. 51 e 52 del 14 dicembre 2007, non in base al nuovo Regolamento Cosap, con conseguente annullamento dell'avviso di pagamento per essere dovuta la somma di soli 20.440,00
€ (già interamente corrisposta dalla al per ogni annualità) ovvero con CP_2
rideterminazione del canone nella misura ritenuta dovuta all'esito del giudizio;
in subordine, di ridurre il canone come rideterminato dal in relazione alle CP_2
caratteristiche dell'area occupata e, comunque, di dichiarare non dovute le penali e gli interessi applicati.
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5. Costituendosi in giudizio con comparsa del 4 dicembre 2019, il CP_2
- riportandosi a tutte le difese spiegate in primo grado, sebbene riferite ad
[...]
analogo giudizio pendente tra le medesime parti, relativo all'annualità Cosap 2009, che poneva le medesime problematiche del presente giudizio ed era stato definito con sentenza n. 2126 del 25 febbraio 2019 - ha eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c. e nel merito, ha chiesto dichiararsi l'infondatezza dell'appello con conferma della sentenza impugnata, perché veniva in rilievo un canone Cosap, la cui determinazione andava effettuata sulla base della complessiva area occupata, né il fatto che si trattasse di concessione pluriennale incideva sulla possibilità di una rettifica dell'errore commesso dal dirigente del servizio concessorio, non legittimato peraltro a disporre della pretesa creditoria, con la corretta applicazione del regolamento Cosap in ordine alla misura dell'area occupata, che andava ad integrare la citata concessione.
6. All'udienza del 3 giugno 2025, la Corte si è riservata la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
in tali scritti difensivi non si rinvengono conclusioni dissimili da quelle rassegnate in limine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
7.1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal appellato ai sensi dell''art. 342 c.p.c, posto che le doglianze in CP_2
esso contenute delimitano con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica.
7.2. Con i primi tre motivi d'appello - che, stante la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente - l'appellante ha censurato il presupposto di fatto della decisione impugnata (ossia la ritenuta natura indisponibile del bene occupato) e le conseguenze giuridiche da esso derivanti (l'applicabilità del Regolamento Cosap e la possibilità di modificare unilateralmente e retroattivamente le pattuizioni stabilite in sede di concessione), deducendo, tra l'altro, che l'area era priva di specifica utilità pubblica, che non era utilizzata per fini pubblici e che prima della concessione era un parcheggio per la sosta dei camion, mezzi rinvenuti in loco in sede di consegna delle aree. Aggiungeva anche, per contestare la natura di bene indisponibile dell'area, che la zona era inserita nell'appalto affidato alla società Agorà ed indicata come edificabile e che in precedenza era gestita dalla società a cui è affidato il Per_3
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patrimonio disponibile del A tal fine depositava una consulenza tecnica di CP_2
parte avallante la tesi prospettata in giudizio e ribadita nell'appello in esame, aggiungendo, infine, che essa non aveva mai riconosciuto il carattere demaniale o indisponibile dell'area, ma solo la sua natura pubblica, in quanto appartenente al patrimonio del CP_2
A giudizio della Corte, prima di ogni altro esame, è fondamentale stabilire lo status dominicale dell'area in esame, ossia se il suolo occupato dalla soggetto Pt_1
al canone per cui è causa, appartenga o meno al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile del atteso che solo nel secondo caso il ha la facoltà di CP_2 CP_2
adottare regolamenti incidenti sul canone dovuto a tariffa per l'occupazione dell'area e il Regolamento adottato nel 2008 può trovare applicazione.
Orbene, dai documenti di causa risulta che, sebbene la richiesta di concessione dell'area formulata dall'odierna appellante (sub doc. 12 della produzione dalla stessa depositata in primo grado) avesse ad oggetto la “concessione in fitto” per la durata di
15 anni di due porzioni di suolo di mq. 984 caduno nei pressi dell'incrocio tra via C.
Grimaldi e via Gianturco, il successivo iter procedimentale non si è concluso con la sottoscrizione di un contratto di locazione (mai depositato dall'appellante e necessario per dimostrare la locazione di un'area appartenente al patrimonio disponibile di un Ente pubblico;
cfr. Cass., n. 652/1985), bensì con l'adozione di un formale provvedimento amministrativo concessorio, inerente l'occupazione di parte del suolo pubblico e valida dal 1.1.2007 al 31.12.2007, che non solo non richiama nessuna delle norme in tema di locazione di beni appartenenti al patrimonio pubblico, ma prevede espressamente, in aderenza ai poteri autoritativi di autotutela amministrativa, che la concessione è “revocabile in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse” (doc. 1 all. fasc. appellante di primo grado).
A tale concessione sono seguite due delibere di autorizzazione, una per ciascuna delle aree concesse (nn. 051 e 052 del 4 dicembre 2007), contenenti la descrizione della tipologia e composizione degli impianti da realizzare, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori di costruzione dei suddetti impianti e l'individuazione volumetrica da applicare “ai fini del canone” all'estensione della porzione di suolo pubblico occupata [mq. 104,10 (chiosco mq. 90+area erogazioni carburanti mq. 14,10; mq. 127,20 (pensilina); mq. 33,75 (area complessiva destinata ai serbatoi interrati); mq. 24,00 (superficie complessiva dei passi carrabili). cfr. docc. 2 e 3 della produzione di parte appellante in primo grado].
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Agli artt. 2 e ss. di tali delibere di autorizzazione sono, peraltro, previsti numerosi vincoli temporali, comportamentali e di destinazione dell'area in capo alla concessionaria nonché poteri di controllo dell'Amministrazione, che mal si conciliano con un rapporto locatizio di tipo privato.
Non si rinvengono, invece, tra i documenti depositati dalle parti né i successivi contratti tra esse sottoscritti, contenenti la regolamentazione specifica del rapporto, compresa la determinazione del canone ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Cosap, né
l'originario atto concessorio n. 16 del 17.1.2003 citato nella premessa di cui alla delibera di concessione n. 6 del 5.3.2007.
La stessa dizione “occupazione di suolo pubblico”, più volte richiamata sia negli atti del che in quelli della (cfr. missiva inviata al in data 4.7.2012 CP_2 CP_2
- allegata sub doc. 5 della produzione del - in cui la società odierna CP_2
appellante ha contestato il canone rideterminato, facendo sempre riferimento all'insussistenza dei presupposti per la modifica previsti dal Regolamento, senza mai dedurre la sua natura locatizia) deve ritenersi inequivocabilmente riferita alla natura pubblica delle aree, ossia a beni demaniali o parti del patrimonio indisponibile dell'ente, essendo esso per sua naturale vocazione destinato al raggiungimento di finalità pubbliche. Diversamente, infatti, non si giustificherebbe il riferimento né al carattere “pubblico” dell'area, né al concetto di “occupazione”, del tutto estraneo alle locazioni private.
Tali elementi, unitariamente considerati, in mancanza dei contratti sottoscritti tra le parti all'esito delle concessioni sopra richiamate, inducono a ritenere che l'area occupata dall'appellante sia inclusa nel patrimonio indisponibile del e non CP_2
nel suo patrimonio disponibile.
Peraltro, osserva il Collegio che è pacifico tra le parti, oltre che chiaramente evincibile dai documenti e dalle foto raffiguranti l'area in questione presenti in atti, che l'area occupata dalla società appellante costituisce una porzione di terreno di proprietà del interclusa tra due strade di deflusso da e verso le autostrade, CP_2
“reliquati, in quanto non più interessati alla realizzazione della nuova viabilità di raccordo tra via E. Gianturco e la sopraelevata di collegamento ai paesi vesuviani, dislocati entrambi a 134 mt. Dall'incrocio tra via E. Gianturco e via C. Grimaldi, il primo sul tratto della nuova strada di raccordo che conduce ai paesi vesuviani, il secondo sul tratto della nuova strada che proviene dai paesi vesuviani” (cfr. in tal senso pag. 2 della richiesta di occupazione delle aree da parte della datata 21.4.1998).
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Sul punto, la condivisibile giurisprudenza amministrativa pronunciatasi in altra controversia tra l'odierna appellante e il , avente il medesimo Controparte_3
oggetto, ha espressamente osservato che: “l'immobile appare essere una pertinenza stradale che, ai sensi degli artt. 817, 822, comma 2, 826, e 24, d.lgs. 30 aprile 1992 n.
285, non fa parte del patrimonio disponibile dell'ente locale… L'art. 22 stabilisce una presunzione legale circa l'appartenenza al demanio degli spazi adiacenti le strade comunali ed aperti sul suolo pubblico. Per l'operare di siffatta presunzione è sufficiente dimostrare che l'area è ubicata all'interno dell'abitato e che essa è obiettivamente pertinenziale, ossia accessibile dall'area stradale, a questa contigua, nonché inserita nel sistema viario comunale. La prova necessaria a vincere siffatta presunzione è poi vincolata, visto che il legislatore del 1865 ha preteso la dimostrazione, ad esclusivo onere dell'interessato, dell'esistenza di contrarie consuetudini, convenzioni o diritti acquisiti” (cfr. CdS 2716/2022).
Nel caso in esame, come già evidenziato, è provato che le aree occupate dalla sono adiacenti su ambo i lati al raccordo stradale che conduce dalla città ai Pt_1
paesi vesuviani ed anzi che le aree, rinchiuse all'interno delle due strade da e verso tali raccordi, oltre che originariamente inglobate nella viabilità cittadina, sono state escluse (in tal senso definite “reliquati” dalla stessa appellante) dal nuovo progetto di viabilità, continuando comunque ad avere un diretto collegamento con il sistema viario comunale.
La stessa pregressa destinazione di parcheggio di camion invocato dall'appellante, vista la posizione dell'area e la mancata prova che il parcheggio fosse privato, induce a ritenere che l'area, prima di essere data in concessione alla Pt_1
venisse utilizzata come parcheggio accessibile al pubblico e, quindi, destinato precipuamente ad un uso pubblico (cfr. Cass., S.U., n. 391/1999). Tale circostanza è confermata anche dalle risultanze del verbale di consegna/custodia dell'area datato 8 ottobre 2008 (all. sub doc. 13 appellante in primo grado), nel quale si dà atto che
“l'area è stata sgombrata del tutto tranne tre autocarri…”, la cui presenza e custodia, affidata all'appellante, mal si concilia con la natura privata del parcheggio invocata dalla .
Alla luce delle circostanze evidenziate, va, pertanto, riconosciuta la natura obiettivamente pertinenziale del terreno di proprietà pubblica alle strade adiacenti e, quindi, la sua appartenenza non al patrimonio disponibile del bensì a quello CP_2
indisponibile, con conseguente soggezione non alle regole contrattuali civilistiche
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inerenti i canoni di locazione, ma a quelle pubblicistiche disciplinanti l'occupazione cum o sine titulo di suolo pubblico, tra cui il Regolamento Cosap adottato dal CP_2
e da questo applicato alla fattispecie che ci occupa.
Infatti, l'art. 63, primo comma, d.lgs. 446/1997, istitutivo della Cosap stabilisce che “Le Province e i Comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo
52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa”.
Tanto premesso, è chiaro che l'avviso di pagamento in esame, come, in seguito corretto in autotutela dal con nota del 14 ottobre 2014, era il frutto di una CP_2
ricognizione dell'estensione del suolo pubblico occupato, che non comprendeva soltanto le aree occupate dai manufatti (indicati nelle autorizzazioni n. 51 e 52 del
2007), ma tutte le aree occupate, quindi anche destinate a verde e le rampe di accesso, per un'estensione complessiva superiore a 1000 mq (e dunque, destinataria, per ciò solo, del beneficio di cui all'art. 26, comma 9 del regolamento Cosap, secondo cui la parte eccedente i 1000 mq è calcolata in ragione del 10%).
Tale maggiore estensione, peraltro riportata anche nella nota inviata dalla lla in data 20 novembre 2012 (all. sub. doc. 11 della produzione CP_4
in primo grado dell'appellante ove si legge “da sopralluogo effettuato presso il suolo comunale in oggetto è emerso che Voi utilizzate per adibirlo a distributore di benzina, un'area della superficie di 1780 mq., ma dagli atti in nostro possesso non esiste alcun titolo che legittimi tale occupazione”), non risulta specificamene contestata dalla , che riporta la citata nota solo per sostenere che per l'occupazione della citata area la aveva preteso poco più di 4.000,00 €, pari a circa 1/ 4 del canone previsto in Per_3
concessione e pagato dalla , senza tuttavia specificare che il detto importo era stato richiesto dalla che gestiva il patrimonio del a titolo risarcitorio Per_3 CP_2
e non a titolo di canone per l'occupazione di suolo pubblico. E tale maggiore estensione, nello specifico di 1.968,00 mq (2xmq 984), è riportata anche nella perizia di parte, allegata dalla stessa nel primo grado del giudizio.
In ogni caso, va aggiunto che l'occupazione in esame, oggetto dell'avviso impugnato, era relativa a suolo occupato sine titulo, giacché la concessione in atti prevede(va) la sua vigenza fino al 31 dicembre 2007 e dagli atti non sono state
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rinvenute altre concessioni o contratti disciplinanti l'occupazione dell'area da parte della
Tale dato però non rileva ai fini della determinazione dell'indennità dovuta per l'occupazione del suolo, che, secondo il Regolamento Cosap, si applica(va) indistintamente a tutte le ipotesi di occupazione di suolo pubblico, anche di quello detenuto sine titulo.
L'art. 2 del citato regolamento, infatti, assoggetta al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ivi incluse
“i distributori di carburanti per la complessiva area di esercizio espressa in metri quadrati” (cfr., sul punto, Cass. 17182/2025, non massimata), individuando il presupposto della debenza del canone nel solo dato materiale dell'occupazione e dell'utilizzo del suolo pubblico, tanto è vero che ove tale occupazione è assente, pur essendo il suolo oggetto di concessione, la Cosap non è dovuta (cfr., in tal senso,
Cass. 22664/2025).
Quanto poi alla determinazione della tariffa, essa si calcola sempre in base a quanto stabilito nel citato regolamento sulla base dei criteri stabiliti dalla legge, sicché sono del tutto irrilevanti le doglianze dell'appellante, contenute nel terzo e quarto motivo d'appello, secondo cui il Tribunale, per giustificare la modifica unilaterale del canone da parte del aveva illegittimamente fatto riferimento, senza indicarle CP_2
specificamente, alle sopravvenienze di interesse pubblico.
Infatti, il si è limitato soltanto ad applicare la normativa vigente al CP_2
momento dell'occupazione (nel 2008 era peraltro già vigente il Regolamento Cosap applicato dall'ente pubblico locale), mentre è ininfluente, ai fini del dovuto per l'occupazione, quanto stabilito nell'atto concessorio.
Parimenti, è ininfluente il riferimento all'errore materiale e/o di calcolo, di cui agli artt. 6 e 26 del citato regolamento Cosap, pure citato dal primo Giudice per giustificare il pagamento degli interessi e sanzioni, giacché, come correttamente sostenuto dal non si è trattato di una svista (disciplinata dai citati articoli), ma di una CP_2
rettifica di quanto stabilito nelle citate autorizzazioni del 2007, che era stata già richiesta nel 2012 con l'invito al pagamento del maggiore importo per la maggiore estensione di suolo occupato, senza che fosse intervenuto l'integrale pagamento, tanto giustificando poi l'avviso impugnato, per l'importo maggiorato di interessi e sanzioni, emesso sulla base dell'art. 35 del citato Regolamento Cosap.
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8. Per tutti i motivi sopra detti, l'appello va rigettato, confermandosi la sentenza impugnata, sia pure, solo in parte, con una diversa motivazione.
9. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante ed a favore del appellato e vanno quantificate alla stregua dei CP_2
parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra 52.000,01 € e 260.000,00 €.
Esse si liquidano in complessivi 8.372,00 €, di cui 7.280,00 € per compenso
(1.500,00 € per la fase di studio, 980,00 € per la fase introduttiva, 2.200,00 € per la fase di trattazione e 2.600,00 € per la fase decisoria), 1.092,00 € per spese generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti.
10. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_2 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2123 pubblicata in data 25 febbraio
2019, così provvede:
1) rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, sia pure solo in parte con una diversa motivazione;
2) condanna l'appellante a rifondere al le spese del secondo Controparte_2
grado di giudizio, che si liquidano nel complessivo importo di 8.372,00 €, di cui
7.280,00 € per compenso, 1.092,00 € per spese generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
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(in breve, c. CP_1 Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppa D'inverno dott.ssa Caterina Molfino
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Par (in breve, c. Controparte_1 Pt_1 Controparte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere Rel. ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 2123/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 25 febbraio 2019, iscritto al n. 4267/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 3 giugno 2025 e pendente
TRA la (c.f. (già Parte_1 P.IVA_1 [...]
trasformata con verbale assembleare dell'11dicembre 2014 Controparte_1 per notar , rep. n. 28554, racc.13280), in persona del Presidente p.t., Persona_1 rappresentata e difesa, dall'avv. Carlo Sersale (c.f. ) C.F._1
APPELLANTE
E il c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato Controparte_2 P.IVA_2
e difeso, dall'avv. dell'avv. Anna Bavarella (c.f.: ), giusta procura C.F._2 generale alle liti per notaio dott. del 22/01/24 repertorio n. 20692 Persona_2
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato al in data 5/8 Controparte_2
settembre 2014, la (d'ora in poi anche solo o società) impugnava l'avviso di Pt_1
pagamento prot. n. PG/747967/1228 dell'8 ottobre 2013, emesso dal nei suoi CP_2
confronti per l'(ulteriore) importo di 68.061,00 €, di cui 45.540,88 € per la rideterminazione del canone Cosap 2008, comprendente una maggiore estensione di suolo pubblico occupato superiore a 1.000 mq (ivi incluso, sia il contributo dovuto per suolo pubblico occupato, comprese le aree destinate a verde, sia ciascuno dei due varchi di accesso alla stazione di rifornimento carburante), 13.662,26 € a titolo di penale del 30%, nonché 8.846,66 € a titolo di interessi, chiedendo al Tribunale di
Napoli di accertare, previa disapplicazione dell'avviso prot. n. PG/747967/1228 dell'8 ottobre 2013, che per l'anno 2008 il canone doveva essere determinato, anziché – come avvenuto - sulla base del Regolamento Cosap approvato nel 2008, in base della
Concessione n. 6 stipulata il 5 marzo 2007, in un importo non superiore a 67.801,53 €, di cui solo 18.088,00 € per “occupazione generica suolo”, già versato dalla , e conseguentemente, di dichiarare l'illegittimità del detto avviso. In via subordinata, chiedeva al Tribunale adito di ridurre l'importo richiesto quanto meno delle penali e sanzioni illegittimamente applicate.
Nello specifico, riteneva che l'atto in questione - riferito all'occupazione di più suoli pubblici, su cui l'opponente aveva costruito impianti di distribuzione carburanti, tra cui quello contestato con l'atto di opposizione in esame, sito in alla via CP_2
Gianturco/ via Grimaldi - era illegittimo perché la rideterminazione del suolo occupato di via Gianturco - via Grimaldi, calcolata in oltre 1.000 mq, era stata fatta unilateralmente dal in violazione: di quanto stabilito nella citata CP_2
concessione n. 6 del 5 marzo 2007, delle autorizzazioni n. 51 e 52 del 14 dicembre
2007, in cui erano stati calcolati i mq e gli importi dovuti, nonché degli artt. 6 e 26 del precedente Regolamento Cosap, che consentivano al concedente, in caso di errore materiale di calcolo, di chiedere il conguaglio senza interessi e sanzioni, mentre nel caso in esame non vi erano stati errori di calcolo, né poteva trovare applicazione retroattiva, in violazione del principio di legalità, il nuovo regolamento Cosap approvato nel 2008.
2. Si costituiva in giudizio il sostenendo che in data 17 Controparte_2
gennaio 2014 , successivo all'emissione dell'atto impugnato, vi era stato pagamento parziale da parte dell'opponente, sicché nel corso del giudizio l'ufficio competente aveva provveduto a rideterminare in autotutela la somma dovuta, come da
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comunicazione del 14 aprile 2014 n. 0307556, mentre, per il resto, il suolo occupato, comprensivo anche delle aree destinate a verde, era stato correttamente calcolato secondo il nuovo regolamento, che trovava applicazione dal momento della sua entrata in vigore.
3. Il Giudice di prime cure, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda, ritenendo legittima la rideterminazione del canone COSAP applicata dal CP_2
In particolare, premessa la propria giurisdizione, affermava:
- innanzitutto, che il suolo su cui era stato installato il distributore costituiva bene comunale appartenente al patrimonio indisponibile, in quanto “adiacente ad una strada statale” e come tale riconosciuto anche dalla società concessionaria al momento della richiesta di concessione;
- che il canone dovuto era stato determinato con note n. 051 e 052 del 14 dicembre 2007 sulla base della superficie occupata dai manufatti (“- mq 104,10
(chiosco mq. 90+area erogazione carburanti mq. 14,10); - mq. 127,20 (pensilina); - mq.
33,75 (area complessiva destinata ai serbatoi interrati); - mq. 24,00 (superficie complessiva dei passi carrabili);”);
- che, sulla base della giurisprudenza di legittimità riferita alla AP (da ritenersi applicabile alla COSAP, stante l'identità del presupposto applicativo, consistente nella sottrazione dell'area ad uso pubblico), dovevano ritenersi oggetto di occupazione non solo le aree materialmente occupate con manufatti, ma anche tutte quelle aree che, delimitate spazialmente, erano state sottratte all'utilizzazione e fruizione pubblica;
- che, pertanto, era corretta la rideterminazione del canone, effettuata in applicazione dei principi contenuti nell'art. 2 del Regolamento COSAP del 2008, secondo cui sono soggetti al pagamento di un canone le occupazioni seguenti:
“distributori di carburanti per la complessiva area di esercizio espressa in metri quadrati”.
- che, in mancanza di una specifica previsione contraria contenuta nella concessione, il nuovo Regolamento, in virtù dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, doveva ritenersi applicabile anche alle concessioni sottoscritte in epoca antecedente, seppure limitatamente ai canoni maturati successivamente, e che, stante la soggezione delle concessioni alle “sopravvenienze di diritto pubblico”, non ostava alla sua applicazione retroattiva e alla modifica unilaterale la natura sinallagmatica del canone;
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- che, infine, con riferimento alla domanda subordinata, anche le penali e gli interessi calcolati dovevano ritenersi legittimi, atteso che l'errore nella quantificazione dell'area occupata doveva essere assimilato ad un errore materiale giustificante la richiesta di conguaglio e che le suddette sanzioni erano state applicate non da subito, ma solo dopo l'inadempimento della società attrice alla prima richiesta di pagamento dell'integrazione, e cioè, con l'avviso di pagamento oggetto del giudizio.
4. Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato al Controparte_2
via PEC in data 24 settembre 2019, la ha proposto appello, censurando con i suoi primi due motivi d'appello (pag. 1-20) , la decisione adottata dal primo Giudice, per avere erroneamente qualificato l'area come bene demaniale o appartenente al patrimonio indisponibile del con conseguente erronea qualificazione del CP_2
canone pattuito come canone COSAP, modificabile unilateralmente e soggetto a regolamento applicabile anche retroattivamente, anziché come canone locatizio per la concessione in uso di un bene del patrimonio disponibile;
si è inoltre lamentata, col terzo motivo del suo appello, che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che le concessioni in esame erano soggette alle “sopravvenienze di interesse pubblico”, peraltro neppure indicate, che giustificavano la loro modifica unilaterale, ma che in realtà - a suo dire- erano inesistenti, perché il suolo occupato non era destinato a pubblico servizio, ed abbia equiparato la rideterminazione dell'estensione dell'area ad un errore materiale di calcolo, oggetto del quarto motivo di censura, che – a suo dire- non esisteva, così violando gli artt. 6 e 26 del Regolamento Cosap, che, qualora applicabile, consentiva tutt'al più tale richiesta di conguaglio senza sanzioni né interessi.
Su tali presupposti, la S.A.P. ha chiesto, in via principale, previa ammissione di una CTU, di dichiarare, previa disapplicazione dell'avviso impugnato, che per l'anno
2008 e per quelli successivi, il canone dovuto per l'occupazione andava determinato in virtù della concessione n. 6 del 5 marzo 2007 e delle autorizzazioni n. 51 e 52 del 14 dicembre 2007, non in base al nuovo Regolamento Cosap, con conseguente annullamento dell'avviso di pagamento per essere dovuta la somma di soli 20.440,00
€ (già interamente corrisposta dalla al per ogni annualità) ovvero con CP_2
rideterminazione del canone nella misura ritenuta dovuta all'esito del giudizio;
in subordine, di ridurre il canone come rideterminato dal in relazione alle CP_2
caratteristiche dell'area occupata e, comunque, di dichiarare non dovute le penali e gli interessi applicati.
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5. Costituendosi in giudizio con comparsa del 4 dicembre 2019, il CP_2
- riportandosi a tutte le difese spiegate in primo grado, sebbene riferite ad
[...]
analogo giudizio pendente tra le medesime parti, relativo all'annualità Cosap 2009, che poneva le medesime problematiche del presente giudizio ed era stato definito con sentenza n. 2126 del 25 febbraio 2019 - ha eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c. e nel merito, ha chiesto dichiararsi l'infondatezza dell'appello con conferma della sentenza impugnata, perché veniva in rilievo un canone Cosap, la cui determinazione andava effettuata sulla base della complessiva area occupata, né il fatto che si trattasse di concessione pluriennale incideva sulla possibilità di una rettifica dell'errore commesso dal dirigente del servizio concessorio, non legittimato peraltro a disporre della pretesa creditoria, con la corretta applicazione del regolamento Cosap in ordine alla misura dell'area occupata, che andava ad integrare la citata concessione.
6. All'udienza del 3 giugno 2025, la Corte si è riservata la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
in tali scritti difensivi non si rinvengono conclusioni dissimili da quelle rassegnate in limine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
7.1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal appellato ai sensi dell''art. 342 c.p.c, posto che le doglianze in CP_2
esso contenute delimitano con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica.
7.2. Con i primi tre motivi d'appello - che, stante la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente - l'appellante ha censurato il presupposto di fatto della decisione impugnata (ossia la ritenuta natura indisponibile del bene occupato) e le conseguenze giuridiche da esso derivanti (l'applicabilità del Regolamento Cosap e la possibilità di modificare unilateralmente e retroattivamente le pattuizioni stabilite in sede di concessione), deducendo, tra l'altro, che l'area era priva di specifica utilità pubblica, che non era utilizzata per fini pubblici e che prima della concessione era un parcheggio per la sosta dei camion, mezzi rinvenuti in loco in sede di consegna delle aree. Aggiungeva anche, per contestare la natura di bene indisponibile dell'area, che la zona era inserita nell'appalto affidato alla società Agorà ed indicata come edificabile e che in precedenza era gestita dalla società a cui è affidato il Per_3
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patrimonio disponibile del A tal fine depositava una consulenza tecnica di CP_2
parte avallante la tesi prospettata in giudizio e ribadita nell'appello in esame, aggiungendo, infine, che essa non aveva mai riconosciuto il carattere demaniale o indisponibile dell'area, ma solo la sua natura pubblica, in quanto appartenente al patrimonio del CP_2
A giudizio della Corte, prima di ogni altro esame, è fondamentale stabilire lo status dominicale dell'area in esame, ossia se il suolo occupato dalla soggetto Pt_1
al canone per cui è causa, appartenga o meno al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile del atteso che solo nel secondo caso il ha la facoltà di CP_2 CP_2
adottare regolamenti incidenti sul canone dovuto a tariffa per l'occupazione dell'area e il Regolamento adottato nel 2008 può trovare applicazione.
Orbene, dai documenti di causa risulta che, sebbene la richiesta di concessione dell'area formulata dall'odierna appellante (sub doc. 12 della produzione dalla stessa depositata in primo grado) avesse ad oggetto la “concessione in fitto” per la durata di
15 anni di due porzioni di suolo di mq. 984 caduno nei pressi dell'incrocio tra via C.
Grimaldi e via Gianturco, il successivo iter procedimentale non si è concluso con la sottoscrizione di un contratto di locazione (mai depositato dall'appellante e necessario per dimostrare la locazione di un'area appartenente al patrimonio disponibile di un Ente pubblico;
cfr. Cass., n. 652/1985), bensì con l'adozione di un formale provvedimento amministrativo concessorio, inerente l'occupazione di parte del suolo pubblico e valida dal 1.1.2007 al 31.12.2007, che non solo non richiama nessuna delle norme in tema di locazione di beni appartenenti al patrimonio pubblico, ma prevede espressamente, in aderenza ai poteri autoritativi di autotutela amministrativa, che la concessione è “revocabile in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse” (doc. 1 all. fasc. appellante di primo grado).
A tale concessione sono seguite due delibere di autorizzazione, una per ciascuna delle aree concesse (nn. 051 e 052 del 4 dicembre 2007), contenenti la descrizione della tipologia e composizione degli impianti da realizzare, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori di costruzione dei suddetti impianti e l'individuazione volumetrica da applicare “ai fini del canone” all'estensione della porzione di suolo pubblico occupata [mq. 104,10 (chiosco mq. 90+area erogazioni carburanti mq. 14,10; mq. 127,20 (pensilina); mq. 33,75 (area complessiva destinata ai serbatoi interrati); mq. 24,00 (superficie complessiva dei passi carrabili). cfr. docc. 2 e 3 della produzione di parte appellante in primo grado].
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Agli artt. 2 e ss. di tali delibere di autorizzazione sono, peraltro, previsti numerosi vincoli temporali, comportamentali e di destinazione dell'area in capo alla concessionaria nonché poteri di controllo dell'Amministrazione, che mal si conciliano con un rapporto locatizio di tipo privato.
Non si rinvengono, invece, tra i documenti depositati dalle parti né i successivi contratti tra esse sottoscritti, contenenti la regolamentazione specifica del rapporto, compresa la determinazione del canone ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Cosap, né
l'originario atto concessorio n. 16 del 17.1.2003 citato nella premessa di cui alla delibera di concessione n. 6 del 5.3.2007.
La stessa dizione “occupazione di suolo pubblico”, più volte richiamata sia negli atti del che in quelli della (cfr. missiva inviata al in data 4.7.2012 CP_2 CP_2
- allegata sub doc. 5 della produzione del - in cui la società odierna CP_2
appellante ha contestato il canone rideterminato, facendo sempre riferimento all'insussistenza dei presupposti per la modifica previsti dal Regolamento, senza mai dedurre la sua natura locatizia) deve ritenersi inequivocabilmente riferita alla natura pubblica delle aree, ossia a beni demaniali o parti del patrimonio indisponibile dell'ente, essendo esso per sua naturale vocazione destinato al raggiungimento di finalità pubbliche. Diversamente, infatti, non si giustificherebbe il riferimento né al carattere “pubblico” dell'area, né al concetto di “occupazione”, del tutto estraneo alle locazioni private.
Tali elementi, unitariamente considerati, in mancanza dei contratti sottoscritti tra le parti all'esito delle concessioni sopra richiamate, inducono a ritenere che l'area occupata dall'appellante sia inclusa nel patrimonio indisponibile del e non CP_2
nel suo patrimonio disponibile.
Peraltro, osserva il Collegio che è pacifico tra le parti, oltre che chiaramente evincibile dai documenti e dalle foto raffiguranti l'area in questione presenti in atti, che l'area occupata dalla società appellante costituisce una porzione di terreno di proprietà del interclusa tra due strade di deflusso da e verso le autostrade, CP_2
“reliquati, in quanto non più interessati alla realizzazione della nuova viabilità di raccordo tra via E. Gianturco e la sopraelevata di collegamento ai paesi vesuviani, dislocati entrambi a 134 mt. Dall'incrocio tra via E. Gianturco e via C. Grimaldi, il primo sul tratto della nuova strada di raccordo che conduce ai paesi vesuviani, il secondo sul tratto della nuova strada che proviene dai paesi vesuviani” (cfr. in tal senso pag. 2 della richiesta di occupazione delle aree da parte della datata 21.4.1998).
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Sul punto, la condivisibile giurisprudenza amministrativa pronunciatasi in altra controversia tra l'odierna appellante e il , avente il medesimo Controparte_3
oggetto, ha espressamente osservato che: “l'immobile appare essere una pertinenza stradale che, ai sensi degli artt. 817, 822, comma 2, 826, e 24, d.lgs. 30 aprile 1992 n.
285, non fa parte del patrimonio disponibile dell'ente locale… L'art. 22 stabilisce una presunzione legale circa l'appartenenza al demanio degli spazi adiacenti le strade comunali ed aperti sul suolo pubblico. Per l'operare di siffatta presunzione è sufficiente dimostrare che l'area è ubicata all'interno dell'abitato e che essa è obiettivamente pertinenziale, ossia accessibile dall'area stradale, a questa contigua, nonché inserita nel sistema viario comunale. La prova necessaria a vincere siffatta presunzione è poi vincolata, visto che il legislatore del 1865 ha preteso la dimostrazione, ad esclusivo onere dell'interessato, dell'esistenza di contrarie consuetudini, convenzioni o diritti acquisiti” (cfr. CdS 2716/2022).
Nel caso in esame, come già evidenziato, è provato che le aree occupate dalla sono adiacenti su ambo i lati al raccordo stradale che conduce dalla città ai Pt_1
paesi vesuviani ed anzi che le aree, rinchiuse all'interno delle due strade da e verso tali raccordi, oltre che originariamente inglobate nella viabilità cittadina, sono state escluse (in tal senso definite “reliquati” dalla stessa appellante) dal nuovo progetto di viabilità, continuando comunque ad avere un diretto collegamento con il sistema viario comunale.
La stessa pregressa destinazione di parcheggio di camion invocato dall'appellante, vista la posizione dell'area e la mancata prova che il parcheggio fosse privato, induce a ritenere che l'area, prima di essere data in concessione alla Pt_1
venisse utilizzata come parcheggio accessibile al pubblico e, quindi, destinato precipuamente ad un uso pubblico (cfr. Cass., S.U., n. 391/1999). Tale circostanza è confermata anche dalle risultanze del verbale di consegna/custodia dell'area datato 8 ottobre 2008 (all. sub doc. 13 appellante in primo grado), nel quale si dà atto che
“l'area è stata sgombrata del tutto tranne tre autocarri…”, la cui presenza e custodia, affidata all'appellante, mal si concilia con la natura privata del parcheggio invocata dalla .
Alla luce delle circostanze evidenziate, va, pertanto, riconosciuta la natura obiettivamente pertinenziale del terreno di proprietà pubblica alle strade adiacenti e, quindi, la sua appartenenza non al patrimonio disponibile del bensì a quello CP_2
indisponibile, con conseguente soggezione non alle regole contrattuali civilistiche
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inerenti i canoni di locazione, ma a quelle pubblicistiche disciplinanti l'occupazione cum o sine titulo di suolo pubblico, tra cui il Regolamento Cosap adottato dal CP_2
e da questo applicato alla fattispecie che ci occupa.
Infatti, l'art. 63, primo comma, d.lgs. 446/1997, istitutivo della Cosap stabilisce che “Le Province e i Comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo
52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa”.
Tanto premesso, è chiaro che l'avviso di pagamento in esame, come, in seguito corretto in autotutela dal con nota del 14 ottobre 2014, era il frutto di una CP_2
ricognizione dell'estensione del suolo pubblico occupato, che non comprendeva soltanto le aree occupate dai manufatti (indicati nelle autorizzazioni n. 51 e 52 del
2007), ma tutte le aree occupate, quindi anche destinate a verde e le rampe di accesso, per un'estensione complessiva superiore a 1000 mq (e dunque, destinataria, per ciò solo, del beneficio di cui all'art. 26, comma 9 del regolamento Cosap, secondo cui la parte eccedente i 1000 mq è calcolata in ragione del 10%).
Tale maggiore estensione, peraltro riportata anche nella nota inviata dalla lla in data 20 novembre 2012 (all. sub. doc. 11 della produzione CP_4
in primo grado dell'appellante ove si legge “da sopralluogo effettuato presso il suolo comunale in oggetto è emerso che Voi utilizzate per adibirlo a distributore di benzina, un'area della superficie di 1780 mq., ma dagli atti in nostro possesso non esiste alcun titolo che legittimi tale occupazione”), non risulta specificamene contestata dalla , che riporta la citata nota solo per sostenere che per l'occupazione della citata area la aveva preteso poco più di 4.000,00 €, pari a circa 1/ 4 del canone previsto in Per_3
concessione e pagato dalla , senza tuttavia specificare che il detto importo era stato richiesto dalla che gestiva il patrimonio del a titolo risarcitorio Per_3 CP_2
e non a titolo di canone per l'occupazione di suolo pubblico. E tale maggiore estensione, nello specifico di 1.968,00 mq (2xmq 984), è riportata anche nella perizia di parte, allegata dalla stessa nel primo grado del giudizio.
In ogni caso, va aggiunto che l'occupazione in esame, oggetto dell'avviso impugnato, era relativa a suolo occupato sine titulo, giacché la concessione in atti prevede(va) la sua vigenza fino al 31 dicembre 2007 e dagli atti non sono state
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rinvenute altre concessioni o contratti disciplinanti l'occupazione dell'area da parte della
Tale dato però non rileva ai fini della determinazione dell'indennità dovuta per l'occupazione del suolo, che, secondo il Regolamento Cosap, si applica(va) indistintamente a tutte le ipotesi di occupazione di suolo pubblico, anche di quello detenuto sine titulo.
L'art. 2 del citato regolamento, infatti, assoggetta al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ivi incluse
“i distributori di carburanti per la complessiva area di esercizio espressa in metri quadrati” (cfr., sul punto, Cass. 17182/2025, non massimata), individuando il presupposto della debenza del canone nel solo dato materiale dell'occupazione e dell'utilizzo del suolo pubblico, tanto è vero che ove tale occupazione è assente, pur essendo il suolo oggetto di concessione, la Cosap non è dovuta (cfr., in tal senso,
Cass. 22664/2025).
Quanto poi alla determinazione della tariffa, essa si calcola sempre in base a quanto stabilito nel citato regolamento sulla base dei criteri stabiliti dalla legge, sicché sono del tutto irrilevanti le doglianze dell'appellante, contenute nel terzo e quarto motivo d'appello, secondo cui il Tribunale, per giustificare la modifica unilaterale del canone da parte del aveva illegittimamente fatto riferimento, senza indicarle CP_2
specificamente, alle sopravvenienze di interesse pubblico.
Infatti, il si è limitato soltanto ad applicare la normativa vigente al CP_2
momento dell'occupazione (nel 2008 era peraltro già vigente il Regolamento Cosap applicato dall'ente pubblico locale), mentre è ininfluente, ai fini del dovuto per l'occupazione, quanto stabilito nell'atto concessorio.
Parimenti, è ininfluente il riferimento all'errore materiale e/o di calcolo, di cui agli artt. 6 e 26 del citato regolamento Cosap, pure citato dal primo Giudice per giustificare il pagamento degli interessi e sanzioni, giacché, come correttamente sostenuto dal non si è trattato di una svista (disciplinata dai citati articoli), ma di una CP_2
rettifica di quanto stabilito nelle citate autorizzazioni del 2007, che era stata già richiesta nel 2012 con l'invito al pagamento del maggiore importo per la maggiore estensione di suolo occupato, senza che fosse intervenuto l'integrale pagamento, tanto giustificando poi l'avviso impugnato, per l'importo maggiorato di interessi e sanzioni, emesso sulla base dell'art. 35 del citato Regolamento Cosap.
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8. Per tutti i motivi sopra detti, l'appello va rigettato, confermandosi la sentenza impugnata, sia pure, solo in parte, con una diversa motivazione.
9. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante ed a favore del appellato e vanno quantificate alla stregua dei CP_2
parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra 52.000,01 € e 260.000,00 €.
Esse si liquidano in complessivi 8.372,00 €, di cui 7.280,00 € per compenso
(1.500,00 € per la fase di studio, 980,00 € per la fase introduttiva, 2.200,00 € per la fase di trattazione e 2.600,00 € per la fase decisoria), 1.092,00 € per spese generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti.
10. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_2 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2123 pubblicata in data 25 febbraio
2019, così provvede:
1) rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, sia pure solo in parte con una diversa motivazione;
2) condanna l'appellante a rifondere al le spese del secondo Controparte_2
grado di giudizio, che si liquidano nel complessivo importo di 8.372,00 €, di cui
7.280,00 € per compenso, 1.092,00 € per spese generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
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(in breve, c. CP_1 Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppa D'inverno dott.ssa Caterina Molfino
Proc. n.4267/2019 r.g. Pagina 12 di 12
Par (in breve, c. Controparte_1 Pt_1 Controparte_2