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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 30 gennaio 2025, il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al
N. 2171/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. R. Giammarota)
CONTRO
Controparte_1
. M. Albanese e G. Tabone)
[...]
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno delle domande, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso regolarmente notificato
[...] conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
, per sentir accertare, previa
[...] disapplicazione del decreto n. 730 del 25.1.2024 emesso dalla Dirigente Scolastica p.t. dell' di Bergamo, Controparte_2
e di ogni altro eventuale atto amministrativo allo stesso correlato e/o presupposto poiché assunto in spregio al dettato normativo vigente, il diritto alla restituzione del punteggio illegittimamente decurtatole di punti 14,50, con conseguente attribuzione di tale punteggio nelle graduatorie di III° fascia del personale ATA profilo di assistente amministrativo valide per la Provincia di Bergamo e per il triennio
2021/24.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente esponeva di essere inserita nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA per la
Provincia di Bergamo, per il triennio 2021/2024
e di essere stata individuata come avente diritto per la stipula di contratto a tempo determinato per lo svolgimento del servizio di assistente amministrativo, in data 9.10.2023, presso l' di Controparte_2
Bergamo.
La aggiungeva che, all'esito dei Pt_1 controlli, le era stata contestata la non validità del servizio prestato presso la scuola materna Heidi di Bari, con conseguente rideterminazione del punteggio da 14,05 punti a
10,40 punti.
La ricorrente invocava la valutabilità del servizio, certificato dall'istituto, ai sensi delle note allegate alla tabella di valutazione del D.M. 50/21. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio il
Controparte_1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto nei termini di seguito evidenziati.
La ricorrente, a seguito dell'utile collocazione nella graduatoria d'istituto di terza fascia per il profilo professionale di assistente amministrativa, è stata assunta dall'
[...] di Bergamo con contratto Controparte_2
a tempo determinato.
Successivamente all'assunzione, l'
[...] ha proceduto ai previsti Controparte_2 dall'art. 71 del DPR n.445/2000 relativamente alle dichiarazioni sostitutive rese dalla ricorrente circa i titoli posseduti e i servizi dichiarati, all'esito dei quali è stata ritenuta la non validità del servizio prestato presso la scuola materna Heidi di Bari.
Il contratto di lavoro è stato così anticipatamente risolto il 20.1.2024 ed il punteggio in graduatoria è stato decurtato da
14,05 a 10,40.
Per quanto riguarda il servizio prestato presso la scuola materna Heidi di Bari dall'1.9.2009 all'8.10.2014, secondo quanto emerge dalla documentazione acquisita dall'amministrazione in sede di controlli, non risulta che la Pt_1 abbia svolto mansioni di operatrice psicopedagogica. Infatti, gli attuali responsabili della scuola materna Heidi, subentrati nella gestione nel 2013, non hanno saputo indicare le mansioni svolte dalla lavoratrice sino al 2013, precisando che tra la fine del 2013 e l'8.10.2024 costei, non avendo titoli specifici per insegnare nella scuola dell'infanzia, ha svolto mansioni di “assistente alle classi” (v. doc. fasc. ). CP_1
Fatta questa premessa, la tabella di cui al D.M.
50/21 prevede la valutabilità dei seguenti titoli: 7.1) “Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali, per ogni anno per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)” e “7.2) Per il medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà” (v. doc. fasc. ). CP_1
E' evidente che la situazione della ricorrente non rientra nelle previsioni di cui sopra (punti
7.1. e 7.2.) essendo queste limitate al
“servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo”, mentre costei ha svolto semplici mansioni di
“assistente alle classi”, peraltro limitatamente al periodo finale del rapporto, non essendo dimostrato quali mansioni abbia svolto in precedenza.
Il punto 8) della tabella allegata al D.M. 50/21 prevede tuttavia la possibilità di valutare
“altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.
e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente (punti 1,20 per ogni anno e punti 0.10 per ogni mese di servizio o frazione superiore ai 15 giorni)” e “nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 7.2) il punteggio è ridotto alla metà” (v. doc. fasc. ). CP_1
La scuola materna Heidi risulta essere scuola paritaria con riconoscimento dell'ufficio scolastico del 28.2.2001 prot. 488/3912 (v. doc. fasc. e doc. fasc. ricorrente), per CP_1 cui pacificamente non rientra tra quelle di cui al punto 7.1).
Il punto 7.2) ricomprende invece le: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà.
La scuola materna è ora denominata scuola dell'infanzia e la disposizione sopra citata prevede alla lettera a) le “scuola dell'infanzia non statali autorizzate” ovvero quelle che ottengono l'autorizzazione da parte del dirigente scolastico pubblico competente per il territorio.
Le scuole paritarie, previste alla lettera d), sono quelle riconosciute ai sensi della legge
62/2000, che svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione e, come già evidenziato, la scuola materna Heidi era ed è paritaria, per cui rientra nella previsione di cui alla lett. d) del punto 8) dell'allegato al D.M. 50/21 che include appunto le “scuole non statali paritarie”, prevedendo che per il “servizio” ivi prestato il punteggio sia ridotto alla metà.
La disposizione, mentre ai punti 7.1) e 7.2) specifica il tipo di servizio valutabile, al punto 8) non lo specifica, per cui deve intendersi qualsiasi tipo di servizio prestato presso una scuola paritaria sia valutabile nella misura ridotta della metà.
Di conseguenza, deve ritenersi parzialmente illegittima la decurtazione del punteggio, poiché la ricorrente aveva diritto ad una parziale valutazione del servizio prestato presso la scuola materna Heidi.
Tra l'altro, come correttamente osservato dal
Ministero (circostanza riconosciuta anche dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta), la con la domanda presentata in Pt_1
Provincia di Bari nel 2014, aveva chiesto la valutazione del periodo fino all'8.10.2014 data di presentazione della domanda (v. doc.
Ministero).
Con la domanda di conferma/aggiornamento per il triennio scolastico 2021-2024, la non ha Pt_1 chiesto l'ulteriore periodo dal 9.10.2014 al
2.7.2015 limitandosi a “confermare” il periodo di servizio indicato nella precedente domanda con la conseguenza che l'ulteriore periodo non può essere conteggiato.
Pertanto, in relazione al punteggio da attribuire appare corretta l'indicazione offerta dal di complessivi 3,05 punti, dati da CP_1
0,60 x 5 anni più 0,05 per un mese (settembre
2014), e non punti 3,60 richiesti nel ricorso calcolati moltiplicando 0,60 x 6 anni scolastici.
Pertanto, per tutte le ragioni complessivamente esposte, il ricorso può essere accolto nei termini sopra evidenziati, con condanna del all'attribuzione, in favore della CP_1 ricorrente, di ulteriori 3,05 punti ed al conseguente aggiornamento delle graduatorie di
III° fascia del personale ATA, profilo di assistente amministrativo, per il conferimento di supplenze brevi la Provincia di Bergamo, triennio 2021/24.
In ordine alla richiesta di attribuzione del punteggio maturato per il rapporto lavorativo presso l' di Controparte_2
Bergamo nel periodo 9.10.2023-20.1.2024, non sono stati offerti elementi per ritenere che la ricorrente, con l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 3,05 punti, avrebbe ugualmente avuto diritto a tale incarico.
In definitiva, la domanda può essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo, seguono la soccombenza nella misura del 50%, potendosi compensare l'ulteriore 50%, attesa la parziale soccombenza e la peculiarietà della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2171/24 R.G.
1. in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto di Parte_1 all'attribuzione di ulteriori 3,05 punti e per l'effetto con condanna il
[...]
in persona del Controparte_1
pro tempore, all'attribuzione, in CP_3 favore della medesima, di ulteriori 3,05 punti ed al conseguente aggiornamento delle graduatorie di III° fascia del personale ATA, profilo di assistente amministrativo, per il conferimento di supplenze brevi la Provincia di
Bergamo, triennio 2021/24;
2. condanna il Controparte_1
, in persona del
[...] Controparte_4 alla refusione del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, dichiarando compensato l'ulteriore
50%.
Bergamo, 30 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 30 gennaio 2025, il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al
N. 2171/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. R. Giammarota)
CONTRO
Controparte_1
. M. Albanese e G. Tabone)
[...]
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno delle domande, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso regolarmente notificato
[...] conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
, per sentir accertare, previa
[...] disapplicazione del decreto n. 730 del 25.1.2024 emesso dalla Dirigente Scolastica p.t. dell' di Bergamo, Controparte_2
e di ogni altro eventuale atto amministrativo allo stesso correlato e/o presupposto poiché assunto in spregio al dettato normativo vigente, il diritto alla restituzione del punteggio illegittimamente decurtatole di punti 14,50, con conseguente attribuzione di tale punteggio nelle graduatorie di III° fascia del personale ATA profilo di assistente amministrativo valide per la Provincia di Bergamo e per il triennio
2021/24.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente esponeva di essere inserita nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA per la
Provincia di Bergamo, per il triennio 2021/2024
e di essere stata individuata come avente diritto per la stipula di contratto a tempo determinato per lo svolgimento del servizio di assistente amministrativo, in data 9.10.2023, presso l' di Controparte_2
Bergamo.
La aggiungeva che, all'esito dei Pt_1 controlli, le era stata contestata la non validità del servizio prestato presso la scuola materna Heidi di Bari, con conseguente rideterminazione del punteggio da 14,05 punti a
10,40 punti.
La ricorrente invocava la valutabilità del servizio, certificato dall'istituto, ai sensi delle note allegate alla tabella di valutazione del D.M. 50/21. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio il
Controparte_1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto nei termini di seguito evidenziati.
La ricorrente, a seguito dell'utile collocazione nella graduatoria d'istituto di terza fascia per il profilo professionale di assistente amministrativa, è stata assunta dall'
[...] di Bergamo con contratto Controparte_2
a tempo determinato.
Successivamente all'assunzione, l'
[...] ha proceduto ai previsti Controparte_2 dall'art. 71 del DPR n.445/2000 relativamente alle dichiarazioni sostitutive rese dalla ricorrente circa i titoli posseduti e i servizi dichiarati, all'esito dei quali è stata ritenuta la non validità del servizio prestato presso la scuola materna Heidi di Bari.
Il contratto di lavoro è stato così anticipatamente risolto il 20.1.2024 ed il punteggio in graduatoria è stato decurtato da
14,05 a 10,40.
Per quanto riguarda il servizio prestato presso la scuola materna Heidi di Bari dall'1.9.2009 all'8.10.2014, secondo quanto emerge dalla documentazione acquisita dall'amministrazione in sede di controlli, non risulta che la Pt_1 abbia svolto mansioni di operatrice psicopedagogica. Infatti, gli attuali responsabili della scuola materna Heidi, subentrati nella gestione nel 2013, non hanno saputo indicare le mansioni svolte dalla lavoratrice sino al 2013, precisando che tra la fine del 2013 e l'8.10.2024 costei, non avendo titoli specifici per insegnare nella scuola dell'infanzia, ha svolto mansioni di “assistente alle classi” (v. doc. fasc. ). CP_1
Fatta questa premessa, la tabella di cui al D.M.
50/21 prevede la valutabilità dei seguenti titoli: 7.1) “Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali, per ogni anno per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)” e “7.2) Per il medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà” (v. doc. fasc. ). CP_1
E' evidente che la situazione della ricorrente non rientra nelle previsioni di cui sopra (punti
7.1. e 7.2.) essendo queste limitate al
“servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo”, mentre costei ha svolto semplici mansioni di
“assistente alle classi”, peraltro limitatamente al periodo finale del rapporto, non essendo dimostrato quali mansioni abbia svolto in precedenza.
Il punto 8) della tabella allegata al D.M. 50/21 prevede tuttavia la possibilità di valutare
“altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.
e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente (punti 1,20 per ogni anno e punti 0.10 per ogni mese di servizio o frazione superiore ai 15 giorni)” e “nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 7.2) il punteggio è ridotto alla metà” (v. doc. fasc. ). CP_1
La scuola materna Heidi risulta essere scuola paritaria con riconoscimento dell'ufficio scolastico del 28.2.2001 prot. 488/3912 (v. doc. fasc. e doc. fasc. ricorrente), per CP_1 cui pacificamente non rientra tra quelle di cui al punto 7.1).
Il punto 7.2) ricomprende invece le: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà.
La scuola materna è ora denominata scuola dell'infanzia e la disposizione sopra citata prevede alla lettera a) le “scuola dell'infanzia non statali autorizzate” ovvero quelle che ottengono l'autorizzazione da parte del dirigente scolastico pubblico competente per il territorio.
Le scuole paritarie, previste alla lettera d), sono quelle riconosciute ai sensi della legge
62/2000, che svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione e, come già evidenziato, la scuola materna Heidi era ed è paritaria, per cui rientra nella previsione di cui alla lett. d) del punto 8) dell'allegato al D.M. 50/21 che include appunto le “scuole non statali paritarie”, prevedendo che per il “servizio” ivi prestato il punteggio sia ridotto alla metà.
La disposizione, mentre ai punti 7.1) e 7.2) specifica il tipo di servizio valutabile, al punto 8) non lo specifica, per cui deve intendersi qualsiasi tipo di servizio prestato presso una scuola paritaria sia valutabile nella misura ridotta della metà.
Di conseguenza, deve ritenersi parzialmente illegittima la decurtazione del punteggio, poiché la ricorrente aveva diritto ad una parziale valutazione del servizio prestato presso la scuola materna Heidi.
Tra l'altro, come correttamente osservato dal
Ministero (circostanza riconosciuta anche dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta), la con la domanda presentata in Pt_1
Provincia di Bari nel 2014, aveva chiesto la valutazione del periodo fino all'8.10.2014 data di presentazione della domanda (v. doc.
Ministero).
Con la domanda di conferma/aggiornamento per il triennio scolastico 2021-2024, la non ha Pt_1 chiesto l'ulteriore periodo dal 9.10.2014 al
2.7.2015 limitandosi a “confermare” il periodo di servizio indicato nella precedente domanda con la conseguenza che l'ulteriore periodo non può essere conteggiato.
Pertanto, in relazione al punteggio da attribuire appare corretta l'indicazione offerta dal di complessivi 3,05 punti, dati da CP_1
0,60 x 5 anni più 0,05 per un mese (settembre
2014), e non punti 3,60 richiesti nel ricorso calcolati moltiplicando 0,60 x 6 anni scolastici.
Pertanto, per tutte le ragioni complessivamente esposte, il ricorso può essere accolto nei termini sopra evidenziati, con condanna del all'attribuzione, in favore della CP_1 ricorrente, di ulteriori 3,05 punti ed al conseguente aggiornamento delle graduatorie di
III° fascia del personale ATA, profilo di assistente amministrativo, per il conferimento di supplenze brevi la Provincia di Bergamo, triennio 2021/24.
In ordine alla richiesta di attribuzione del punteggio maturato per il rapporto lavorativo presso l' di Controparte_2
Bergamo nel periodo 9.10.2023-20.1.2024, non sono stati offerti elementi per ritenere che la ricorrente, con l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 3,05 punti, avrebbe ugualmente avuto diritto a tale incarico.
In definitiva, la domanda può essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo, seguono la soccombenza nella misura del 50%, potendosi compensare l'ulteriore 50%, attesa la parziale soccombenza e la peculiarietà della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2171/24 R.G.
1. in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto di Parte_1 all'attribuzione di ulteriori 3,05 punti e per l'effetto con condanna il
[...]
in persona del Controparte_1
pro tempore, all'attribuzione, in CP_3 favore della medesima, di ulteriori 3,05 punti ed al conseguente aggiornamento delle graduatorie di III° fascia del personale ATA, profilo di assistente amministrativo, per il conferimento di supplenze brevi la Provincia di
Bergamo, triennio 2021/24;
2. condanna il Controparte_1
, in persona del
[...] Controparte_4 alla refusione del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, dichiarando compensato l'ulteriore
50%.
Bergamo, 30 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini