Articolo 4 della Legge 25 novembre 2019, n. 153
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 dicembre 2019
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Entrata in vigore il 21 dicembre 2019