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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2025, n. 7358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7358 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
- Sez. III Civile -
così composta: Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel. Dott. Renato Castaldo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 3070/2025, riservato per la decisione in data 20.11.2025, alla scadenza del termine fissato per il deposito delle note di trattazione scritta, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IO IG (c.f. appellante CodiceFiscale_2
E (P. Iva ), in persona del suo legale rappresentante CP_1 C.F._3 pro-tempore, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dagli Avv.ti Mario Fogliamanzillo (c.f. ) e Giuseppe Nitto (c.f. C.F._4
) appellata C.F._5
AVVERSO La sentenza n 3123/2025 del Tribunale di Roma, resa inter partes nel giudizio rubricato R.G. 51970/2022, pubblicata il 28.2.2025 oggetto: contratti e obbligazioni varie – mandato
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello nei confronti della avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 3123/2025 con la quale il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente la domanda proposta dalla al pagamento da parte di della CP_1 Parte_1 somma di 165.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e dichiarate compensate le spese per metà, determinate per l'intero in € 15.000,00 per compensi ed € 660,00 per esborsi, condannando al pagamento in favore dei Parte_1 difensori antistatari della restante metà liquidata in € 7.500,00 ed € 330,00 per metà esborsi oltre spese legali, IVA e CPA come per legge. Con atto di appello, l'appellante ha domandato di riformare la sentenza di primo grado, concludendo in tal senso:
1 “Voglia Codesta Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 3123/2025 del Tribunale di Roma, resa inter partes nel giudizio rubricato R.G. 51970/2022, pubblicata il 28.2.2025 e notificata in data 24.4.2025, in integrale accoglimento dei motivi di gravame esposti: accertare e dichiarare l'inesistenza in capo a (P.I. ) CP_1 C.F._3 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Mendriso (CH) alla via Vignoo n. 3, delle pretese creditorie avversarie di cui al Contratto di Rappresentanza, Consulenza ed Assistenza tra calciatore e procuratore sportivo del 12 dicembre 2017, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto
- respingere ogni domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte;
- disporsi la restituzione delle somme medio tempore corrisposte dal Sig. . Pt_1
Con integrale vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. In via istruttoria: Si deposita – in copia certificata autentica con attestazione di conformità – la sentenza n. 3123/2025 del Tribunale di Roma, resa inter partes nel giudizio rubricato R.G. 51970/2022, pubblicata il 28.2.2025 e notificata in data 24.4.2025 […]”. L'appellata non si è costituita. All'udienza del 29/10/2025 nessuno è comparso per la parte appellante. Alla successiva udienza del 19.11.2025 di cui è stata data rituale comunicazione al difensore costituito, nessuno è comparso. La causa è stata dunque trattenuta in decisione senza concessione di termini. L'appello è improcedibile. Come sopra anticipato, nella presente causa nessuno è comparso né alla prima udienza, né alla nuova odierna udienza di cui è stata data rituale comunicazione per via telematica ai procuratori delle parti. Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 c.p.c., secondo cui «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio». Le spese seguono la soccombenza e sono ridotte della metà in considerazione del fatto che trattasi di sentenza solo in rito e liquidate come in dispositivo secondo i
2 parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 secondo lo scaglione di riferimento per le causa di valore da euro 26.001,00 a 52.000,00 esclusa l'istruttoria. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r.30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3123/2025 così provvede;
Pt_1
- dichiara improcedibile l'appello;
- condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio ridotte alla metà che liquida in euro 1.736,50 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge in favore della parte appellata;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r.30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma li 20.11.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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