Decreto cautelare 4 settembre 2021
Ordinanza cautelare 22 settembre 2021
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 17/06/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 02320/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01496/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1496 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Jessica Proni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Scolastico -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento del 10 giugno 2021, protocollato il 17 giugno 2021 con prot. n. 4188, con il quale l'Istituto -OMISSIS-di EL (VA) ha disposto la non ammissione del ricorrente alla classe successiva (DOC. 1-bis);
- del verbale del Consiglio di Classe del 10 giugno 2021 di scrutinio finale nella parte in cui il ricorrente risulta non ammesso alla classe successiva, “con parere unanime” (DOC. 1);
- della risposta del 05/07/2021 al reclamo proposto dal ricorrente avverso l'esito degli scrutini, con cui viene confermato tale esito, portante prot. n. 0004432/U (DOC. 3);
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso o consequenziale a quello impugnato in via principale e/o che con lo stesso possa considerarsi in rapporto di correlazione, ivi compresi i pareri, le proposte o le valutazioni che possano aver condotto all'adozione e/o formazione del provvedimento medesimo;
nonché er la condanna al diritto al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal ricorrente e dalla famiglia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Vista la memoria del 1.4.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l'Istituto -OMISSIS-di EL
(VA) ha disposto la sua non ammissione alla classe successiva.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza nr. 978/2021 del 22/09/2021 la domanda cautelare veniva respinta.
In data 1.4.2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 6 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Alla luce di quanto sopra dedotto, il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia e della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Silvana Bini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.