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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/11/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa SA BERTILLO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 621 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Silvana MERENDA Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ivanoe CIOCCA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato in data 29 gennaio
2021, domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale ex art. 3, l. n.
335/1995 e di aver ottenuto il riconoscimento della prestazione nella misura ridotta di €91,05 mensile rispetto alla somma massima dovuta in forza di legge per l'anno 2021 pari ad €460,28, ritenendo di aver diritto al pagamento dell'assegno in misura integrale ha chiesto al Tribunale di:
«a) Previa declaratoria della sussistenza del diritto in Capo alla sig.ra , a partire dal mese Parte_1 di febbraio 2021, alla percezione dell'Assegno Sociale in misura integrale sino all'ammontare mensile di € 460,28 previsto dalla legge per l'anno 2021, e sino all'ammontare mensile di € 468,10 previsto dalla legge per l'anno 2022, per tutti motivi in fatto ed in diritto di cui alle premesse del presente atto,
b) Condannare l' al pagamento, in favore della sig.ra , a titolo di differenza ratei CP_1 Parte_1 mensili di assegno Sociale maturati e non corrisposti per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e la data di presentazione del presente ricorso (28.03.2022), della somma di € 5.907,8 (cinquemilanovecentosette/8), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla singola scadenza e sino all'effettivo saldo, o nella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di giudizio anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio all'uopo disposta, e fatti salvi
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
gli eventuali emolumenti economici maturati fino all'effettiva regolarizzazione della posizione previdenziale in favore dell'istante per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui alle premesse del presente ricorso.
c) Ordinare all' di provvedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale della sig.ra CP_1 Pt_1 con conseguente regolare corresponsione mensile dell'assegno sociale dovuto in suo favore, nella misura massima determinata dalla normativa attualmente in vigore, per tutte le motivazioni di cui alle premesse del presente atto.
d) Condannare l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CNA e CP_1 spese generali forfetarie da distrarsi in favore dell'Avv. Silvana Merenda, procuratrice che si dichiara antistataria».
1.1. L' si è costituito in giudizio, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso.
1.2. Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza odierna, la parte ricorrente ha dato atto che da agosto 2025 ha iniziato a erogare in misura piena la prestazione e limitato la CP_1 domanda al pagamento degli arretrati spettanti dalla data di presentazione della domanda al 31 luglio 2025, pari ad euro 11.939,39.
2. La causa è stata quindi decisa come da dispositivo.
3. L'art. 3 della legge n. 335/1995 stabilisce che «Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni
e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima
e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale».
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4. Ebbene, la ricorrente ha dedotto la sussistenza del requisito reddituale necessario per la prestazione richiesta, in ragione della perdita dell'assegno di mantenimento a partire dal mese di febbraio 2021, dunque prima della presentazione della domanda amministrativa per il conseguimento della prestazione per cui è causa.
5. Nella specie, non solo non ha contestato la sussistenza dei requisiti necessari al CP_1 riconoscimento del diritto azionato, ma anzi li ha implicitamente riconosciuti, pagando l'assegno in misura minore, calcolata sull'importo che le sarebbe spettato se non avesse smesso di percepire l'assegno di mantenimento.
6. Deve allora richiamarsi il principio di diritto, recentemente enunciato dalla Corte di cassazione secondo cui «Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del
1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole» (Cass., sez. lav., 15 settembre 2021, n. 24954).
5. In applicazione dell'esposto principio, non potendo darsi rilievo alla mancata percezione dell'assegno di mantenimento come fatto da deve concludersi per la sussistenza dei requisiti CP_1 richiesti dalla normativa per la percezione dell'assegno sociale e dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire l'assegno nella misura di legge pagamento in favore del ricorrente dell'assegno sociale nella misura di legge con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa al saldo.
6. Tenuto conto dell'integrale pagamento effettuato da a partire dal mese di agosto CP_1
2025, l' deve essere condannato al pagamento degli arretrati dovuti a titolo di assegno sociale CP_1 per il periodo compreso tra il 29 gennaio 2021 e il 31 luglio 2025. Ai fini della quantificazione può farsi riferimento ai conteggi prodotti da parte ricorrente, che appaiono redatti secondo corretti criteri di calcolo, detraendo dal dovuto quanto dalla ricorrente percepito a titolo di reddito di cittadinanza. CP_
deve pertanto essere condannato al pagamento dell'importo complessivo di euro
11.939,39, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
7. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal
D.M. n. 55/2014 con riguardo allo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della controversia, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
così provvede:
[...]
1. - dichiara il diritto di di percepire l'assegno sociale nella misura di Parte_1 legge con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento degli arretrati dovuti per il periodo compreso tra il 29 CP_1 gennaio 2021 e il 31 luglio 2025, in misura pari ad euro 11.939,39, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2. - condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in €2.143,00, di cui €279,00 CP_1
a titolo di spese generali ed €1.864,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Civitavecchia, 20 novembre 2025
GIUDICE
SA IL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa SA BERTILLO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 621 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Silvana MERENDA Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ivanoe CIOCCA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato in data 29 gennaio
2021, domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale ex art. 3, l. n.
335/1995 e di aver ottenuto il riconoscimento della prestazione nella misura ridotta di €91,05 mensile rispetto alla somma massima dovuta in forza di legge per l'anno 2021 pari ad €460,28, ritenendo di aver diritto al pagamento dell'assegno in misura integrale ha chiesto al Tribunale di:
«a) Previa declaratoria della sussistenza del diritto in Capo alla sig.ra , a partire dal mese Parte_1 di febbraio 2021, alla percezione dell'Assegno Sociale in misura integrale sino all'ammontare mensile di € 460,28 previsto dalla legge per l'anno 2021, e sino all'ammontare mensile di € 468,10 previsto dalla legge per l'anno 2022, per tutti motivi in fatto ed in diritto di cui alle premesse del presente atto,
b) Condannare l' al pagamento, in favore della sig.ra , a titolo di differenza ratei CP_1 Parte_1 mensili di assegno Sociale maturati e non corrisposti per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e la data di presentazione del presente ricorso (28.03.2022), della somma di € 5.907,8 (cinquemilanovecentosette/8), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla singola scadenza e sino all'effettivo saldo, o nella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di giudizio anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio all'uopo disposta, e fatti salvi
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
gli eventuali emolumenti economici maturati fino all'effettiva regolarizzazione della posizione previdenziale in favore dell'istante per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui alle premesse del presente ricorso.
c) Ordinare all' di provvedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale della sig.ra CP_1 Pt_1 con conseguente regolare corresponsione mensile dell'assegno sociale dovuto in suo favore, nella misura massima determinata dalla normativa attualmente in vigore, per tutte le motivazioni di cui alle premesse del presente atto.
d) Condannare l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CNA e CP_1 spese generali forfetarie da distrarsi in favore dell'Avv. Silvana Merenda, procuratrice che si dichiara antistataria».
1.1. L' si è costituito in giudizio, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso.
1.2. Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza odierna, la parte ricorrente ha dato atto che da agosto 2025 ha iniziato a erogare in misura piena la prestazione e limitato la CP_1 domanda al pagamento degli arretrati spettanti dalla data di presentazione della domanda al 31 luglio 2025, pari ad euro 11.939,39.
2. La causa è stata quindi decisa come da dispositivo.
3. L'art. 3 della legge n. 335/1995 stabilisce che «Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni
e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima
e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale».
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4. Ebbene, la ricorrente ha dedotto la sussistenza del requisito reddituale necessario per la prestazione richiesta, in ragione della perdita dell'assegno di mantenimento a partire dal mese di febbraio 2021, dunque prima della presentazione della domanda amministrativa per il conseguimento della prestazione per cui è causa.
5. Nella specie, non solo non ha contestato la sussistenza dei requisiti necessari al CP_1 riconoscimento del diritto azionato, ma anzi li ha implicitamente riconosciuti, pagando l'assegno in misura minore, calcolata sull'importo che le sarebbe spettato se non avesse smesso di percepire l'assegno di mantenimento.
6. Deve allora richiamarsi il principio di diritto, recentemente enunciato dalla Corte di cassazione secondo cui «Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del
1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole» (Cass., sez. lav., 15 settembre 2021, n. 24954).
5. In applicazione dell'esposto principio, non potendo darsi rilievo alla mancata percezione dell'assegno di mantenimento come fatto da deve concludersi per la sussistenza dei requisiti CP_1 richiesti dalla normativa per la percezione dell'assegno sociale e dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire l'assegno nella misura di legge pagamento in favore del ricorrente dell'assegno sociale nella misura di legge con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa al saldo.
6. Tenuto conto dell'integrale pagamento effettuato da a partire dal mese di agosto CP_1
2025, l' deve essere condannato al pagamento degli arretrati dovuti a titolo di assegno sociale CP_1 per il periodo compreso tra il 29 gennaio 2021 e il 31 luglio 2025. Ai fini della quantificazione può farsi riferimento ai conteggi prodotti da parte ricorrente, che appaiono redatti secondo corretti criteri di calcolo, detraendo dal dovuto quanto dalla ricorrente percepito a titolo di reddito di cittadinanza. CP_
deve pertanto essere condannato al pagamento dell'importo complessivo di euro
11.939,39, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
7. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal
D.M. n. 55/2014 con riguardo allo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della controversia, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
così provvede:
[...]
1. - dichiara il diritto di di percepire l'assegno sociale nella misura di Parte_1 legge con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento degli arretrati dovuti per il periodo compreso tra il 29 CP_1 gennaio 2021 e il 31 luglio 2025, in misura pari ad euro 11.939,39, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2. - condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in €2.143,00, di cui €279,00 CP_1
a titolo di spese generali ed €1.864,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi.
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