Sentenza 2 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01444/2026REG.PROV.COLL.
N. 05740/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5740 del 2025, proposto da Comune di Vetralla, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Michetti, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Ecologia Viterbo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n.49 del 2 gennaio 2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ecologia Viterbo s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il consigliere OF AT;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al T.a.r. per il Lazio, la Ecologia Viterbo s.r.l. ha impugnato la delibera n. 9 del 4 febbraio 2022 con cui il Consiglio comunale di Vetralla aveva annullato una precedente delibera, avente ad oggetto la transazione raggiunta con essa sul pagamento delle somme dovute per lo smaltimento dei rifiuti nell’impianto di sua proprietà, a partire dall’anno 2009, e tutti gli atti antecedenti, conseguenti o comunque connessi del procedimento.
2. Con la sentenza n. 49 del 2 gennaio 2025 il T.a.r. per il Lazio, Sez. II- bis ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, compensando tra le parti le spese di lite.
3. Il Comune di Vetralla ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare in parte la suddetta pronuncia, affidando il suo appello ad un unico motivo, così rubricato: error in iudicando , motivazione carente e perplessa, illogicità manifesta, contraddittorietà, erronea applicazione delle norme e dei principi di diritto, erronea rappresentazione dei fatti di causa, travisamento dei fatti.
4. Si è costituita in giudizio Ecologia Viterbo s.r.l. eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
5. Con memoria del 20 ottobre 2025 la società appellata ha sviluppato ulteriormente le sue argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già formulate e, con note depositate il 20 novembre 2025, ha chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
6. Nella stessa data, all’esito dell’udienza in camera di consiglio, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
7. Con il suo appello il Comune di Vetralla ha inteso impugnare la sentenza del T.a.r. n. 49/2025 “ limitatamente alla parte in cui, nel dichiarare correttamente il difetto di giurisdizione, ciò non di meno procede all’analisi interpretativa della vicenda offrendo talune statuizioni che, ove (fosse intervenuto) il passaggio in giudicato della sentenza, (avrebbero potuto determinare, a suo dire)… un giudicato interno in grado di esplicare i propri effetti sulle controversie pendenti e/o future entrando, dunque, illegittimamente nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario”. La pronuncia appellata, secondo il Comune, “non si (sarebbe) limitata (infatti) a dichiarare il…difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, bensì (sarebbe) entrata nel merito della vicenda, analizzando i vari provvedimenti impugnati e dandone una propria interpretazione ultronea rispetto al petitum sostanziale, con ciò esorbitando dall’ambito esplicativo del dichiarato difetto di giurisdizione”.
8. In particolare, contrarie alla tesi propugnata dal Comune e, quindi, in grado di interferire nei giudizi instaurati dinanzi al Tribunale civile sarebbero potute risultare le statuizioni espresse “ai punti 3, 4 e 5 della sentenza gravata”, con le quali il T.a.r. aveva ritenuto che “ai fini del perfezionamento del contratto di transazione l’art 1967 c.c. non richiede la forma scritta ma essa rileva solo ai fini della prova del negozio in esame, cosicché l’intervenuta conclusione tra le parte del contratto in parola deve ritenersi acclarata, sia in ragione della delibera comunale che lo ha approvato sia del contegno di parte resistente che ha ammesso tale circostanza” e che il Comune stesso fosse in realtà “privo del potere discrezionale di determinare il compenso dovuto al ricorrente sulla base del quantitativo di rifiuti oggetto di smaltimento, essendo tale determinazione prevista dalla delibera regionale, cosicché non residua(sse), in capo a parte resistente, alcun margine di discrezionalità…”.
9. Tali doglianze non possono essere accolte, in quanto basate su premesse che si rivelano erronee per le ragioni di seguito illustrate.
10. In una sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione, le eventuali “altre statuizioni” relative al merito della causa devono essere considerate “ tamquam non essent”, non apparendo, così, in alcun modo suscettibili di passare in giudicato, né tantomeno di interferire con i giudizi già pendenti in sede civile, poiché le questioni sollevate contro di esse potranno essere pienamente riproposte dinanzi al giudice del rinvio, senza alcuna preclusione. Come evidenziato, infatti, anche dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. ex multis, Cass. civ, Sez. VI, 2 marzo 2022 n. 6832) “Il giudice, qualora dichiari il proprio difetto di giurisdizione, si priva della << potestas iudicandi >> con una pronuncia in rito completamente definitoria della causa dinanzi a sé, con la conseguenza che la statuizione resa anche sul <<merito>> della medesima controversia si appalesa meramente apparente e, come tale, è insuscettibile di passare in cosa giudicata”.
11. Alla luce dei suddetti principi l’appello del Comune di Vetralla non può che essere respinto.
12. Per la particolarità della controversia le spese del presente grado devono essere comunque compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC OP, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
OF AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OF AT | NC OP |
IL SEGRETARIO