Art. 1.
In deroga al disposto dell' art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , possono essere assunti, con le modalita' di cui alla, legge stessa salariati non di ruolo nelle categorie l, 2ª e 6ª in sostituzione dei salariati di ruolo e non di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni militari cessati dal servizio, durante l'esercizio finanziario precedente, per qualsiasi causa, escluso l'esodo di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 , e successiva proroga.
In deroga al disposto dell' art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , possono essere assunti, con le modalita' di cui alla, legge stessa salariati non di ruolo nelle categorie l, 2ª e 6ª in sostituzione dei salariati di ruolo e non di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni militari cessati dal servizio, durante l'esercizio finanziario precedente, per qualsiasi causa, escluso l'esodo di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 , e successiva proroga.