Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4336 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
n. 18758/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18758/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano alla Via Matteotti 23 Parte_1 presso l'avv. Giuseppe Minniti, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di appello
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t., casella PEC Controparte_1
Email_1
in persona di un procuratore ad litem, elettivamente domiciliata in Napoli CP_2 alla Via Monteoliveto 44 (c/o lo studio dell'avv. Dario Martorano) unitamente alle avv.te Yasmine Laachir ed Erika Villanova, dalle quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATE
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 5
aveva chiesto di dichiarare responsabile di un sinistro
[...] Controparte_1 che assumeva essersi verificato in data 29/12/2014 in Pozzuoli tra l'autovettura Volkswagen Lupo tg. BH285ML di proprietà dell'attore, e un'autovettura OT tg. EK006EA di proprietà della predetta società ed assicurata per la RCA con e CP_2 di condannare e a risarcire i danni subiti dall'attore Controparte_1 CP_2 inclusi svalutazione commerciale e sosta tecnica, oltre rivalutazione ed interessi legali dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
ha proposto appello chiedendo di dichiarare responsabile del sinistro Parte_1 Controparte_1 dedotto in giudizio, condannando la stessa e/o a risarcire i danni subiti CP_2 dall'appellante nell'evento, detratto l'acconto di € 750 già incassato da , oltre Pt_1 svalutazione commerciale e sosta tecnica, nonché rivalutazione ed interessi legali dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese del doppio grado con distrazione;
si è costituita chiedendo di dichiarare l'appello nullo ed inammissibile e comunque CP_2 rigettarlo, o subordinatamente accogliere le conclusioni formulate in comparsa di risposta in primo grado, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stato escusso il teste , ed ora la causa va decisa. Tes_1
Il GdP nella sentenza impugnata dà atto che costituendosi aveva chiesto di CP_2 dichiarare cessata la materia del contendere dovendo considerarsi satisfattiva la somma di
€ 750 già pagata all'attore, e in ogni caso di rigettare la domanda, e poi successivamente aveva concluso perché la domanda venisse rigettata;
e ritiene che l'attore non abbia provato la domanda, essendo decaduto dalla prova testimoniale da lui articolata ed ammessa dal giudice alla udienza del 17/5/2017, poiché non risulta che i testimoni da egli indicati siano stati intimati per le udienze del 15/12/2017, 14/11/2018 e 25/9/2019 fissate per raccogliere la prova – per cui, secondo il GdP, va applicato l'art. 208 cpc;
l'attore aveva presentato una istanza di rimessione in termini, ma non poteva essere accolta, poiché l'attore non aveva provato che la mancata assunzione della prova fosse dipesa da una causa a lui non imputabile. Nell'atto d'appello si deduce che per il caso di mancata intimazione ai testimoni si applica non l'art. 208 cpc, bensì l'art. 104 disp.att. cpc;
e si fa presente che i testimoni erano sempre stati intimati a comparire alle udienze indicate dal GdP, e che ciò era stato documentato al GdP a ciascuna di tali udienze;
si chiede quindi al Tribunale di “fissare l'udienza di escussione del teste … Tes_1 regolarmente citato per le udienze del 15/12/2017 – 14/11/2018 – 25/09/2019 e mai comparso”, ed all'esito accogliere la domanda proposta in primo grado. Così come formulato, l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc (nella formulazione vigente quando è stata proposta l'impugnazione): si sostiene che il GdP abbia commesso un error in procedendo non consentendo all'attore di escutere un teste, dalla cui deposizione sarebbe potuta risultare provata la domanda. Con ordinanza del 14/1/2025 era stato chiesto alle parti di depositare le copie dei verbali di primo grado eventualmente in loro possesso, non essendo stato acquisito il fascicolo pagina 2 di 5 del giudizio conclusosi colla sentenza impugnata;
all'ultima udienza del 7/3/2025
[...]
ha depositato dei verbali di primo grado, ma al contrario di quanto Controparte_1 dichiarato da tale parte in quella udienza, sono stati depositati i verbali solo sino alla udienza del 15/12/2017, nella quale parte attrice si limitava a chiedere “rinvio della prova” “in assenza dei testi”. Non è quindi possibile accertare se alle successive udienze furono esibite al GdP delle intimazioni a teste, e nella sentenza impugnata si afferma che l'attore aveva ritirato il proprio fascicolo di parte e non lo aveva più depositato, per cui le intimazioni a testi non avrebbero potuto rinvenirsi in esso. In ogni caso, in questo grado l'appellante ha documentato di avere intimato per tutte e tre le udienze indicate nella sentenza impugnata il teste , e sempre rispettando il termine di 7 giorni Tes_1 fissato dall'art. 103 disp.att. cpc - per cui, contrariamente a quanto ritenuto dal GdP, la difesa di non era decaduta dalla prova testimoniale (si noti che il GdP ha Pt_1 erroneamente ritenuto di dovere applicare l'art. 208 cpc, che prevede che la parte decade dal diritto di assumere una prova se non si presenta all'udienza in cui detta prova deve iniziare o proseguirsi: poiché nella sentenza non si afferma che la parte attrice non si fosse presentata in udienza, era applicabile non l'art. 208 cpc, bensì l'art. 104 disp.att, cpc). Le intimazioni a testimoni non sono documenti alla cui produzione si applichi l'art. 345 cpc: sono atti processuali alla cui produzione non si applicano preclusioni istruttorie, perché il loro esame consente di accertare il regolare andamento del processo (fermo restando che in questo grado l'appellante ha depositato documenti che non è contestato fossero inclusi nel suo fascicolo di parte, e che se anche ritirato al momento della decisione del GdP, poteva essere legittimamente ridepositato in questo secondo grado). Il teste , dunque, è stato giustamente escusso in questo grado. Tes_1
Prima di esaminare quanto dichiarato in questo grado dal teste va Tes_1 premesso che, come precedentemente accennato, non contesta che il sinistro si CP_2 sia verificato;
prima che iniziasse il presente giudizio, ha consegnato a CP_2 Pt_1 un assegno bancario non trasferibile di € 750, di cui € 600 a titolo di risarcimento del 50% del danno subito dall'autovettura dell'attore/appellante, in applicazione dell'art. 2054.2 cc, ed € 150 a titolo di rimborso delle spese legali della fase stragiudiziale. Pertanto, in questa sede l'appellante deve dimostrare di aver diritto ad una somma superiore rispetto a quella già ricevuta. Costituendosi in primo grado, ha depositato un modulo di constatazione CP_2 amichevole d'incidente che si riferisce, per data e veicoli coinvolti, al sinistro per cui è Cont causa, e risulta firmato da tale come conducente del veicolo di Persona_1
, all'epoca Axus Italiana, e da tale quale conducente Controparte_1 Persona_2 del veicolo di;
vi è disegnato un “grafico dell'incidente al momento Parte_1 dell'urto”, e vi dichiara: “Riconosce la colpa”. Alla udienza ex art. 320 Persona_2 cpc dinanzi al Giudice di Pace, la difesa di parte attrice (oggi appellante) dichiarò che tale documento andava stralciato, o comunque non se ne sarebbe dovuto tener conto, perché si trattava di una fotocopia di cui si disconosceva la conformità all'originale, e perché risultava sottoscritto da parti estranee al giudizio, per cui non lo si sarebbe neppure potuto riconoscere o disconoscere. Il valore probatorio di tale documento (relativamente al pagina 3 di 5 grafico in esso contenuto, non certo all'assunzione di colpa, che resta una mera valutazione) è pareggiato dall'altra versione del Cid a sua volta prodotta in primo grado dall'attore/appellante, in cui si afferma che l'autovettura OT “effettuava inversione di marcia ed investiva il veicolo …” (di ) “che proveniva dalla sua sinistra”; nel Pt_1 grafico schizzato sull'altro modulo CID, si vede l'autovettura di Controparte_1 girare verso sinistra e venire colpita alla fiancata sinistra dall'autovettura di , e Pt_1
l'urto avviene a cavallo della linea di mezzeria. Il teste escusso nel presente grado ha riferito che in data 29/12/2014 in Pozzuoli egli era trasportato sull'autovettura dell'appellante che percorreva Via Montenuovo in direzione del centro di Pozzuoli mantenendo strettamente la destra, quando l'autovettura OT (di ) “proveniente dalla nostra destra, effettuava una improvvisa Controparte_1 manovra di inversione di marcia tagliandoci la strada, ed andando a collidere con la sua parte anteriore sinistra la parte anteriore destra del veicolo del Sig. … l'auto del Pt_1
Sig. ha riportato danni nell'angolo anteriore destro dove sono i fari ed il paraurti Pt_1 perché il Sig. ha tentato una manovra di emergenza sterzando a sinistra … non Pt_1 ricordo il nome del conducente dell'altra vettura, rammento solo fosse un uomo credo intorno alla quarantina ma non so dire con esattezza … riconosco i luoghi ed i danni nelle foto che mi vengono mostrate dal Giudice”. Una deposizione non utilizzabile, perché eccessivamente generica: il teste ha riferito che il veicolo di Controparte_1 proveniva da destra, ma senza in alcun modo precisare cosa ci fosse, sulla destra del senso di marcia percorso dall'autovettura di : una traversa, una piazzola, un'area Pt_1 di sosta, un centro commerciale? Non si comprende come mai il teste nulla abbia precisato sul punto, e tale incomprensibile omissione mina la sua attendibilità. L'autovettura che proveniva dalla destra era precedentemente in moto, era ferma, si muoveva lentamente o alla stessa velocità dell'altro veicolo? Marciava parallelamente alla Volkswagen, o si muoveva perpendicolarmente ad essa? Non è dato sapere. Il teste ha riconosciuto le fotografie dello stato dei luoghi, ma non ha individuato la posizione dei veicoli sulla carreggiata, né da dove provenisse l'autovettura OT. (Si noti che, se invece di trovarsi sul margine destro, l'autovettura di si fosse trovata a sorpassare Pt_1
l'altro veicolo, il conducente avrebbe commesso un grave illecito, visto che le due corsie erano separate da una doppia striscia continua). Non può dirsi che tali particolari avrebbero dovuto essere oggetto di specifiche domande, visto che si tratta di dati strutturali della ricostruzione di un sinistro, e non accessori. La genericità della deposizione testimoniale sulla dinamica del sinistro non consente di ritenerlo compiutamente ricostruito, e quindi di considerare superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054.2 cc. Vi sono in atti due dettagliati preventivi dei lavori di riparazione necessari a riparare il veicolo dell'appellante dopo il sinistro: uno, prodotto dalla parte appellante, per € 2.176,22 IVA compresa, oltre ad € 350 per 5 giorni di fermo tecnico;
l'altro, prodotto da di € 1.335,31 IVA compresa, oltre fermo tecnico di giorni 2. Il primo CP_2 preventivo appare obiettivamente eccessivo: si tratta(va) di riparare danni limitati localizzati alla parte anteriore destra di un autoveicolo classificabile come un'utilitaria, pagina 4 di 5 immatricolato ben 14 anni prima del sinistro. Resta il preventivo depositato da CP_3
Per una responsabilità del 50%, è stata pagata la somma di € 750, il cui doppio è di 1.500: più della somma oggetto del preventivo ritenuto attendibile. Vero è che dei 750, € 150 furono pagati quale rimborso di spese legali: ma visto che è seguito il giudizio, e quindi non ha più ragion d'essere il rimborso spese stragiudiziali a , la somma Pt_1 incassata dall'appellante è satisfattiva. Il pagamento avvenne nel settembre 2015, dunque meno di un anno dopo il sinistro, quando rivalutazione ed interessi da ritardo accumulati erano davvero minimi. La svalutazione commerciale, per un veicolo immatricolato da 14 anni, non è provata. Ed anche a voler ammettere che vadano risarciti i danni per i costi fissi sopportati durante 2 giorni di fermo del veicolo, si tratterebbe di una somma così irrisoria da essere assorbita in quanto già liquidato. In ultima analisi, l'appellante è già stato interamente risarcito, e la domanda di pagamento di una somma ulteriore va rigettata. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 18758/2022 RGAC tra:
, appellante;
appellate; così Parte_1 Controparte_4 provvede:
1) Conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente CP_2 grado, che liquida in € 1300 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 5/5/2025 Il giudice unico
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