Articolo 160 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 159Articolo 161
Versione
13 novembre 1960
Art. 160. Osservanza della via gerarchica

L'impiegato ha il dovere di fare esclusivamente per via gerarchica qualsiasi domanda, nonche' le istanze e le osservazioni che ritenga opportune sui servizi cui e' addetto, sui provvedimenti che e' chiamato ad applicare e sugli inconvenienti eventualmente rilevati nella esecuzione degli incarichi affidatigli.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960