Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 9
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Omessa presentazione Modello EAS come violazione meramente formale

    Il Collegio ritiene che, in base alla recente sentenza della Cassazione n. 20027/2025, l'omessa presentazione del Modello EAS non può costituire di per sé l'unico elemento indiziario per la decadenza dal regime agevolativo, specialmente quando la natura sostanziale dell'ente e delle sue attività non è contestata. La Corte di secondo grado aveva già accolto l'appello per l'annualità precedente basandosi su questo principio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia
    Numero : 9
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo