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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GORIZIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BRAMANTE GIANCARLO, Presidente
LEANZA PIERO, LA
FREZZA FEDERICO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 45/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia - Via Roma, 6 34170 Gorizia GO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI504UC00700 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI504UC00700 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato il Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TI504UC00700/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Gorizia, avente ad oggetto IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2017, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese.
2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
3. Respinta l'istanza di sospensiva e tenutasi un'udienza interlocutoria, all'udienza del 18.2.2026 la causa
è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, per le ragioni appresso indicate che assorbono ogni altra questione.
5. Con l'atto impugnato, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Gorizia, rilevato che ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.L. n. 185/2008, l'omessa presentazione da parte dell'odierna ricorrente del cd. "Modello
EAS" aveva determinato l'impossibilità per l'odierna ricorrente di fruire delle agevolazioni fiscali previsti dall'art. 148, 3° comma, TUIR, ha ritenuto imponibili le quote associative ed i contributi versati dagli associati, facendo rientrare l'associazione tra gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del TUIR.
6. La ricorrente - premesso di avere svolto attività senza fine di lucro e di avere percepito entrate unicamente dai versamenti degli associati a titolo di quote associative e contributi destinati alle finalità dell'Ente - deduce che l'omessa presentazione della dichiarazione EAS integra una violazione meramente formale, alla quale non consegue la decadenza dal regime agevolato ex art. 148 TUIR, non essendo stato provato lo svolgimento di attività d'impresa.
6.1 Osserva che la stessa Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la natura di ente non commerciale dell'associazione, non contestando quanto dedotto sul punto in ricorso, anche in relazione alla precedente annualità (2016).
6.2 Evidenzia che l'Agenzia delle Entrate ha accertato che le quote e i contributi degli associatati sono stati destinati alla finalità dell'ente e che l'Erario non ha comunque subito alcun danno.
6.3 Richiama copiosa giurisprudenza di merito a sostegno dei propri assunti ed osserva che l'interpretazione dell'Ufficio si pone anche in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
6.4 Ricorda che il Ricorrente_1 è un'associazione costituita in A.P.S., ai sensi del d.lgs. 117/2017, ed attualmente iscritta al R.U.N.T.S., sicché è pacifico che la stessa, quale ente del terzo settore, rientra tra i soggetti non tenuti alla presentazione del modello EAS.
6.5 Con memoria illustrativa ritualmente depositata, nonchè all'udienza del 15.10.2025, la difesa della ricorrente ha evidenziato che la sentenza emessa da questa Corte (n. 53 del 2024) sulla precedente annualità
è stata riformata dalla CGT di 2° grado del Friuli Venezia Giulia ed ha prodotto il relativo dispositivo;
la causa
è stata quindi rinviata per la discussione ifferita al fine di esaminare la motivazione di detta sentenza.
7. Ciò premesso, il Collegio ritiene di condividere quanto affermato dalla Corte di secondo grado con la sentenza del 29.9.2025 in relazione all'anno d'imposta 2016, trattandosi delle medesime questioni oggetto del presente giudizio.
8. La sentenza della CGT di 2° grado - che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - ha fatto proprio l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 20027/2025, la quale non era stata presa in considerazione (perchè ancora non esistente) al momento della pronuncia di questa Corte poi riformata in appello.
9. Giova riportare integralmente la parte motiva d'interesse di detta sentenza (enfasi aggiunta): “La questione che qui rileva riguarda esclusivamente gli effetti dell'omessa presentazione del modello EAS. A parere dell'Agenzia “La presentazione del Mod. EAS è prevista dal comma 1 dell'art. 30 Decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, come condizione per la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui all'articolo 148 del TUIR e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972
“ e quindi “la ripresa delle entrate conseguite dall'Associazione è la conseguenza della non spettanza del regime fiscale agevolato, per la mancanza di un requisito previsto dalla legge come essenziale per il godimento dello stesso”, ovvero la presentazione del modello EAS (così testualmente pg. 10 della comparsa di costituzione in appello). Tale interpretazione della normativa di riferimento riposa però su una lettura molto formale del predetto adempimento, smentita recentemente dalla Suprema Corte che, risolvendo la questione degli effetti dell'omesso invio del modello EAS per gli anni di imposta antecedenti il 2009 da parte di un'associazione sportiva dilettantistica, enuncia un principio di diritto che ben si attaglia alla fattispecie, anche se relativa ad un periodo successivo. La Corte con ordinanza 20027/2025 del 18 luglio 2025, dopo aver ribadito i principi generali sul riparto dell'onere probatorio in punto esistenza dei requisiti formali e sostanziali per godere del trattamento fiscale agevolato da parte di un ente non commerciale, così testualmente scrive: “In questo contesto, in cui vengono chiaramente privilegiati gli elementi sostanziali rispetto al mero dato formale, il legislatore ha introdotto, con l'art. 30, comma 1, del d. l. n. 185 del 2008, l'obbligo di trasmissione del modello EAS, allo scopo di facilitare il riconoscimento della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi dell'associazione (Cass. n. 26924 del 22/10/2019); la mancata comunicazione di detto modello, peraltro, può essere valutata quale elemento rilevante ai fini della decadenza dell'ASD dal regime agevolativo e, certamente, come valido innesco alla verifica, ma – proprio in ragione della prevalenza della sostanza sulla forma, ribadita dalla disposizione richiamata (omissis) – non può costituire, di per sé, l'unico elemento indiziario da cui far derivare detta decadenza. Del resto, l'onere di trasmissione del modello EAS, istituito dall'art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, è entrato in vigore solo con la predisposizione, da parte di AE, di detto modello nel settembre del 2009, con termine successivamente più volte prorogato;
ne consegue, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, che detto onere non può in alcun modo riguardare l'esercizio oggetto di accertamento, concernente il periodo 01/07/2007 - 30/06/2008 (cfr. Cass. n. 4913 del 19/02/2019; Cass. n. 36569 del 25/11/2021). Si finirebbe, altrimenti, per ricollegare l'efficacia del beneficio ad un onere imposto solo successivamente all'epoca in cui del beneficio si è usufruito. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: «L'onere di trasmissione all'Agenzia delle entrate del modello EAS da parte dei circoli privati – tra cui le associazioni sportive dilettantistiche – che intendono usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge è stato introdotto dall'art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008 ed è entrato in vigore (senza considerare le successive proroghe) solo a far data dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009, che ha approvato il relativo modello. Pertanto, per gli anni d'imposta antecedenti alla introduzione di tale onere nessun effetto consegue dalla mancata trasmissione del modello mentre, per gli anni successivi,
l'omessa trasmissione costituisce un fatto idoneo a legittimare la verifica dell'Amministrazione finanziaria, nonché un elemento indiziario da valutare ai fini della decadenza dell'ente dal regime agevolativo». Alla luce di tale insegnamento, questa Corte deve quindi valutare se l'omesso invio del citato modello sia sostenuto da altri elementi probatori ai fini della decadenza dal regime agevolativo. Al riguardo, però, va evidenziato come l'Agenzia non ha mai seriamente contestato la natura mutualistica dell'attività della Associazione, né la natura di provento commerciale delle somme assoggettate a tassazione. In particolare, risulta incontestato tra le parti che: l'associazione, fondata nel 2012, prevede nell'atto costitutivo
(artt. 2, 3) - esclusi gli scopi di lucro e nel rispetto del principio di democraticità, tra le numerose altre, le seguenti finalità: “promuovere l'incontro e la cooperazione all'interno della comunità islamica, incentivarne lo sviluppo sociale, culturale e spirituale. Creare Vincoli di solidarietà tra i membri della comunità per prevenire ed affrontare il disagio economico e l'esclusione sociale. Promuovere i valori della pace, della cooperazione, della solidarietà, della responsabilità e della legalità (…) diffondere l'istruzione e la formazione professionale … Divulgare e promuovere manifestazioni cinematografiche (…) Promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura dei paesi di origine dei nuovi cittadini…”; lo statuto allegato al fascicolo di primo grado prevede che l'Associazione ha lo scopo di “promuovere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie (…) nei limiti consentiti dalla legge”; le attività che si svolgono presso il centro culturale non hanno carattere commerciale, comprendendo corsi di lingua bengali, doposcuola per primaria di primo e secondo grado, di arabo per adulti, bambini e ragazzi, momenti di preghiera ed incontri di adulti, uomini e donne, ragazzi, al fine di favorire la Comunità bengalese in relazione a problematiche relative all'inclusione. Peraltro il modello EAS è stato successivamente – sia pure in ritardo – inviato e non risulta che poi insorta alcuna contestazione sul diritto della Associazione a fruire dell'agevolazione richiesta. L'appello, quindi, deve essere accolto e la sentenza interamente riformata. Quanto alle spese, la novità della questione così come risolta dalla recentissima pronuncia della Cassazione sopra citata ne giustifica la compensazione per entrambi i gradi”.
10. Ciò premesso, deve rilevarsi come anche nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate, a fronte delle puntuali allegazioni della ricorrente, non abbia specificamente contestato la natura mutualistica dell'associazione, i caratteri dell'attività svolta e la natura dei proventi assoggetati a tassazione, avendo piuttosto insistito sulla mancata presentazione del Modello EAS quale elemento ostativo al riconoscimento dei benefici fiscali vantati dalla contribuente.
11. Pertanto, stante l'identità dei presupposti di fatto e di diritto, il Collegio ritiene di dover aderire all'interpretazione della Corte di secondo grado, fondata sul recente orientamento della Suprema Corte
(sentenza n. 20027/2025 cit.).
12. Per quanto sopra, assorbente rispetto ad ogni altra deduzione e difesa articolata dalle parti, il ricorso va accolto.
13. Sussistono giusti motivi, in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti (cfr. CGT
1° grado Udine n. 229/2022; CGT 2° grado Lazio n. 4059/2022; CGT 2° grado Lazio n. 6896/2023 e CGT
1° grado Gorizia n. 34/2023, richiamati nella sentenza relativa alla precedente annualità), di recente risolti dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 20027/2025, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GORIZIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BRAMANTE GIANCARLO, Presidente
LEANZA PIERO, LA
FREZZA FEDERICO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 45/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia - Via Roma, 6 34170 Gorizia GO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI504UC00700 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI504UC00700 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato il Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TI504UC00700/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Gorizia, avente ad oggetto IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2017, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese.
2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
3. Respinta l'istanza di sospensiva e tenutasi un'udienza interlocutoria, all'udienza del 18.2.2026 la causa
è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, per le ragioni appresso indicate che assorbono ogni altra questione.
5. Con l'atto impugnato, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Gorizia, rilevato che ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.L. n. 185/2008, l'omessa presentazione da parte dell'odierna ricorrente del cd. "Modello
EAS" aveva determinato l'impossibilità per l'odierna ricorrente di fruire delle agevolazioni fiscali previsti dall'art. 148, 3° comma, TUIR, ha ritenuto imponibili le quote associative ed i contributi versati dagli associati, facendo rientrare l'associazione tra gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del TUIR.
6. La ricorrente - premesso di avere svolto attività senza fine di lucro e di avere percepito entrate unicamente dai versamenti degli associati a titolo di quote associative e contributi destinati alle finalità dell'Ente - deduce che l'omessa presentazione della dichiarazione EAS integra una violazione meramente formale, alla quale non consegue la decadenza dal regime agevolato ex art. 148 TUIR, non essendo stato provato lo svolgimento di attività d'impresa.
6.1 Osserva che la stessa Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la natura di ente non commerciale dell'associazione, non contestando quanto dedotto sul punto in ricorso, anche in relazione alla precedente annualità (2016).
6.2 Evidenzia che l'Agenzia delle Entrate ha accertato che le quote e i contributi degli associatati sono stati destinati alla finalità dell'ente e che l'Erario non ha comunque subito alcun danno.
6.3 Richiama copiosa giurisprudenza di merito a sostegno dei propri assunti ed osserva che l'interpretazione dell'Ufficio si pone anche in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
6.4 Ricorda che il Ricorrente_1 è un'associazione costituita in A.P.S., ai sensi del d.lgs. 117/2017, ed attualmente iscritta al R.U.N.T.S., sicché è pacifico che la stessa, quale ente del terzo settore, rientra tra i soggetti non tenuti alla presentazione del modello EAS.
6.5 Con memoria illustrativa ritualmente depositata, nonchè all'udienza del 15.10.2025, la difesa della ricorrente ha evidenziato che la sentenza emessa da questa Corte (n. 53 del 2024) sulla precedente annualità
è stata riformata dalla CGT di 2° grado del Friuli Venezia Giulia ed ha prodotto il relativo dispositivo;
la causa
è stata quindi rinviata per la discussione ifferita al fine di esaminare la motivazione di detta sentenza.
7. Ciò premesso, il Collegio ritiene di condividere quanto affermato dalla Corte di secondo grado con la sentenza del 29.9.2025 in relazione all'anno d'imposta 2016, trattandosi delle medesime questioni oggetto del presente giudizio.
8. La sentenza della CGT di 2° grado - che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - ha fatto proprio l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 20027/2025, la quale non era stata presa in considerazione (perchè ancora non esistente) al momento della pronuncia di questa Corte poi riformata in appello.
9. Giova riportare integralmente la parte motiva d'interesse di detta sentenza (enfasi aggiunta): “La questione che qui rileva riguarda esclusivamente gli effetti dell'omessa presentazione del modello EAS. A parere dell'Agenzia “La presentazione del Mod. EAS è prevista dal comma 1 dell'art. 30 Decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, come condizione per la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui all'articolo 148 del TUIR e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972
“ e quindi “la ripresa delle entrate conseguite dall'Associazione è la conseguenza della non spettanza del regime fiscale agevolato, per la mancanza di un requisito previsto dalla legge come essenziale per il godimento dello stesso”, ovvero la presentazione del modello EAS (così testualmente pg. 10 della comparsa di costituzione in appello). Tale interpretazione della normativa di riferimento riposa però su una lettura molto formale del predetto adempimento, smentita recentemente dalla Suprema Corte che, risolvendo la questione degli effetti dell'omesso invio del modello EAS per gli anni di imposta antecedenti il 2009 da parte di un'associazione sportiva dilettantistica, enuncia un principio di diritto che ben si attaglia alla fattispecie, anche se relativa ad un periodo successivo. La Corte con ordinanza 20027/2025 del 18 luglio 2025, dopo aver ribadito i principi generali sul riparto dell'onere probatorio in punto esistenza dei requisiti formali e sostanziali per godere del trattamento fiscale agevolato da parte di un ente non commerciale, così testualmente scrive: “In questo contesto, in cui vengono chiaramente privilegiati gli elementi sostanziali rispetto al mero dato formale, il legislatore ha introdotto, con l'art. 30, comma 1, del d. l. n. 185 del 2008, l'obbligo di trasmissione del modello EAS, allo scopo di facilitare il riconoscimento della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi dell'associazione (Cass. n. 26924 del 22/10/2019); la mancata comunicazione di detto modello, peraltro, può essere valutata quale elemento rilevante ai fini della decadenza dell'ASD dal regime agevolativo e, certamente, come valido innesco alla verifica, ma – proprio in ragione della prevalenza della sostanza sulla forma, ribadita dalla disposizione richiamata (omissis) – non può costituire, di per sé, l'unico elemento indiziario da cui far derivare detta decadenza. Del resto, l'onere di trasmissione del modello EAS, istituito dall'art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, è entrato in vigore solo con la predisposizione, da parte di AE, di detto modello nel settembre del 2009, con termine successivamente più volte prorogato;
ne consegue, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, che detto onere non può in alcun modo riguardare l'esercizio oggetto di accertamento, concernente il periodo 01/07/2007 - 30/06/2008 (cfr. Cass. n. 4913 del 19/02/2019; Cass. n. 36569 del 25/11/2021). Si finirebbe, altrimenti, per ricollegare l'efficacia del beneficio ad un onere imposto solo successivamente all'epoca in cui del beneficio si è usufruito. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: «L'onere di trasmissione all'Agenzia delle entrate del modello EAS da parte dei circoli privati – tra cui le associazioni sportive dilettantistiche – che intendono usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge è stato introdotto dall'art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008 ed è entrato in vigore (senza considerare le successive proroghe) solo a far data dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009, che ha approvato il relativo modello. Pertanto, per gli anni d'imposta antecedenti alla introduzione di tale onere nessun effetto consegue dalla mancata trasmissione del modello mentre, per gli anni successivi,
l'omessa trasmissione costituisce un fatto idoneo a legittimare la verifica dell'Amministrazione finanziaria, nonché un elemento indiziario da valutare ai fini della decadenza dell'ente dal regime agevolativo». Alla luce di tale insegnamento, questa Corte deve quindi valutare se l'omesso invio del citato modello sia sostenuto da altri elementi probatori ai fini della decadenza dal regime agevolativo. Al riguardo, però, va evidenziato come l'Agenzia non ha mai seriamente contestato la natura mutualistica dell'attività della Associazione, né la natura di provento commerciale delle somme assoggettate a tassazione. In particolare, risulta incontestato tra le parti che: l'associazione, fondata nel 2012, prevede nell'atto costitutivo
(artt. 2, 3) - esclusi gli scopi di lucro e nel rispetto del principio di democraticità, tra le numerose altre, le seguenti finalità: “promuovere l'incontro e la cooperazione all'interno della comunità islamica, incentivarne lo sviluppo sociale, culturale e spirituale. Creare Vincoli di solidarietà tra i membri della comunità per prevenire ed affrontare il disagio economico e l'esclusione sociale. Promuovere i valori della pace, della cooperazione, della solidarietà, della responsabilità e della legalità (…) diffondere l'istruzione e la formazione professionale … Divulgare e promuovere manifestazioni cinematografiche (…) Promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura dei paesi di origine dei nuovi cittadini…”; lo statuto allegato al fascicolo di primo grado prevede che l'Associazione ha lo scopo di “promuovere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie (…) nei limiti consentiti dalla legge”; le attività che si svolgono presso il centro culturale non hanno carattere commerciale, comprendendo corsi di lingua bengali, doposcuola per primaria di primo e secondo grado, di arabo per adulti, bambini e ragazzi, momenti di preghiera ed incontri di adulti, uomini e donne, ragazzi, al fine di favorire la Comunità bengalese in relazione a problematiche relative all'inclusione. Peraltro il modello EAS è stato successivamente – sia pure in ritardo – inviato e non risulta che poi insorta alcuna contestazione sul diritto della Associazione a fruire dell'agevolazione richiesta. L'appello, quindi, deve essere accolto e la sentenza interamente riformata. Quanto alle spese, la novità della questione così come risolta dalla recentissima pronuncia della Cassazione sopra citata ne giustifica la compensazione per entrambi i gradi”.
10. Ciò premesso, deve rilevarsi come anche nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate, a fronte delle puntuali allegazioni della ricorrente, non abbia specificamente contestato la natura mutualistica dell'associazione, i caratteri dell'attività svolta e la natura dei proventi assoggetati a tassazione, avendo piuttosto insistito sulla mancata presentazione del Modello EAS quale elemento ostativo al riconoscimento dei benefici fiscali vantati dalla contribuente.
11. Pertanto, stante l'identità dei presupposti di fatto e di diritto, il Collegio ritiene di dover aderire all'interpretazione della Corte di secondo grado, fondata sul recente orientamento della Suprema Corte
(sentenza n. 20027/2025 cit.).
12. Per quanto sopra, assorbente rispetto ad ogni altra deduzione e difesa articolata dalle parti, il ricorso va accolto.
13. Sussistono giusti motivi, in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti (cfr. CGT
1° grado Udine n. 229/2022; CGT 2° grado Lazio n. 4059/2022; CGT 2° grado Lazio n. 6896/2023 e CGT
1° grado Gorizia n. 34/2023, richiamati nella sentenza relativa alla precedente annualità), di recente risolti dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 20027/2025, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.