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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/09/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1314/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1314/2024
All'udienza del 29/09/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv LEUZZI STEFANO. Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli I procuratori chiedono dichiararsi cessata materia del contendere, l'avv. Leuzzi insiste per la soccombenza virtuale, l'avv. Quarta insiste per la compensazione delle spese. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.45 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1314/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LEUZZI Parte_1 P.IVA_1
STEFANO ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUARTA Controparte_1 P.IVA_2
ROSSELLA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza odierna, i procuratori delle parti hanno concluso come da relativo verbale, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere, a seguito dell'accoglimento in sede amministrativa della richiesta attorea, come emerge dalla documentazione prodotta in atti.
Avendo l' , in sede amministrativa, accolto la domanda attorea oggetto anche del presente CP_2 giudizio deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di causa le stesse possono compensarsi integralmente atteso che per un verso è pacifica la sussistenza di irregolarità contributive del ricorrente che ha adempiuto solo successivamente CP_ all'invito a regolarizzare emesso da per altro verso l'ente non ha provveduto contestualmente e con un unico invito a richiedere quanto dovuto, avendo emesso il primo invito l'1.12.24 a cui il ricorrente adempiva tempestivamente e solo successivamente in data 10.12.24 emetteva ulteriore invito anch'esso adempiuto dalla società tempestivamente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
1 2) compensa integralmente le spese tra le parti.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 29 settembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
2
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1314/2024
All'udienza del 29/09/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv LEUZZI STEFANO. Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli I procuratori chiedono dichiararsi cessata materia del contendere, l'avv. Leuzzi insiste per la soccombenza virtuale, l'avv. Quarta insiste per la compensazione delle spese. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.45 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1314/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LEUZZI Parte_1 P.IVA_1
STEFANO ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUARTA Controparte_1 P.IVA_2
ROSSELLA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza odierna, i procuratori delle parti hanno concluso come da relativo verbale, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere, a seguito dell'accoglimento in sede amministrativa della richiesta attorea, come emerge dalla documentazione prodotta in atti.
Avendo l' , in sede amministrativa, accolto la domanda attorea oggetto anche del presente CP_2 giudizio deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di causa le stesse possono compensarsi integralmente atteso che per un verso è pacifica la sussistenza di irregolarità contributive del ricorrente che ha adempiuto solo successivamente CP_ all'invito a regolarizzare emesso da per altro verso l'ente non ha provveduto contestualmente e con un unico invito a richiedere quanto dovuto, avendo emesso il primo invito l'1.12.24 a cui il ricorrente adempiva tempestivamente e solo successivamente in data 10.12.24 emetteva ulteriore invito anch'esso adempiuto dalla società tempestivamente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
1 2) compensa integralmente le spese tra le parti.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 29 settembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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