TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/11/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR SE Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2871 V.G. dell'anno 2025 promossa da
RO (RM) 12/07/1957, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
GENZANO DI RO 09/04/1953, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MARIA CRISTINA SPATOLA;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Roma il 14/12/1977; Parte_1 Parte_2 dall'unione coniugale è nata una figlia, maggiore ed economicamente indipendente. Per_1
La loro separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale di Velletri con decreto del
31/05/2005.
Con ricorso depositato il 18/07/2025 le parti hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
- 1 - Con le note di trattazione scritta tempestivamente depositate le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Dai documenti esibiti, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli stessi scritti difensivi è emerso che dal momento della separazione i coniugi non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge 1° dicembre
1970 n. 898, il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato il divorzio dei coniugi.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Parte_2 in Roma il 14/12/1977;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RO di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1077, parte 1, serie 01, atto n.
03670).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 05/11/2025
Il Presidente est.
AR SE
- 2 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR SE Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2871 V.G. dell'anno 2025 promossa da
RO (RM) 12/07/1957, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
GENZANO DI RO 09/04/1953, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MARIA CRISTINA SPATOLA;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Roma il 14/12/1977; Parte_1 Parte_2 dall'unione coniugale è nata una figlia, maggiore ed economicamente indipendente. Per_1
La loro separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale di Velletri con decreto del
31/05/2005.
Con ricorso depositato il 18/07/2025 le parti hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
- 1 - Con le note di trattazione scritta tempestivamente depositate le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Dai documenti esibiti, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli stessi scritti difensivi è emerso che dal momento della separazione i coniugi non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge 1° dicembre
1970 n. 898, il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato il divorzio dei coniugi.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Parte_2 in Roma il 14/12/1977;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RO di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1077, parte 1, serie 01, atto n.
03670).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 05/11/2025
Il Presidente est.
AR SE
- 2 -