Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Erika Ivalù Pampalone, ha pronunciato e pubblicato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6152 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato, ai Parte_1 C.F._1
fini del presente giudizio, in Novara Corso Cavalloti n.7, presso lo studio dell'Avv.
Riccardo Santagostino, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura allegata all'atto di citazione
Attore
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati, Controparte_2 C.F._5
ai fini del presente giudizio, in Barrafranca, Via Sicilia n. 81/A, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Aiello che li rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritulamente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio , (nato a [...] il [...]), Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e (nato a [...] il [...]), e al fine di
[...] Controparte_2
“fare accertare e dichiarare la commorienza ai sensi dell'art. 4 c.c. di e e, Pt_2 Controparte_3
1
Parte_1 Parte_3 conseguentemente ottenere la condanna dei convenuti alla “restituzione della quota parte di spettanza dell'odierno attore dei beni mobili ed immobili derivati agli stessi per l'illegittima successione ereditaria eseguita”.
A fondamento della domanda che precede, l'attore ha esposto quanto segue.
In data 16.8.2021, alla via Cappuccini in Palermo, sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione i corpi di e del di lei figlio, , Parte_3 Controparte_3
rispettivamente, zia (in quanto sorella del di lui padre, , deceduto in Controparte_3 data 2.3.1974) e cugino dell'attore.
Il medico legale è, quindi, intervenuto sul posto constatando che il decesso di entrambi sarebbe avvenuto per cause naturali.
Con riguardo, inoltre, alla data e all'orario del decesso, l'attore – pur premettendo che, secondo gli estratti degli atti di morte rilasciati dal Comune di Palermo, e Pt_2
risultano entrambi deceduti in data 16 agosto 2021, rispettivamente, Controparte_3 alle ore 12:05 e alle ore 12:15- assume che, nel caso di specie, è evidente che detti certificati non fanno riferimento alla data e orario effettivo del decesso (data l'impossibilità di accertarli), bensì, alla data e all'orario dell'accertamento delle morti compiuto dal medico legale.
Ciò posto, l'attore lamenta che i convenuti, sull'errato presupposto che Parte_3
sia premorta al figlio -e che, pertanto, la di lei eredità si sia dapprima devoluta ex
[...]
lege in favore di costui e, quindi, ai convenuti stessi, quali parenti “più prossimi” (art. 572, co. I c.c.) - si sono integralmente appropriati dei beni rientranti nell'asse ereditario di
, escludendolo illegittimamente dall'eredità della zia. Parte_3
Ed invero, nell'impossibilità di accertare l'esatta ora del decesso di e Pt_2
e, dunque, la sopravvivenza dell'uno all'altra, applicando la Controparte_3
presunzione di commorienza di cui all'art. 4 del c.c., i beni appartenuti in vita a
[...]
andrebbero devoluti ai sensi dell'art. 570 c.c., in parti uguali tra tutti i fratelli e Parte_3 sorelle della de cuius o, eventualmente, tra i discendenti/rappresentanti di fratelli o sorelle premorti.
Correttamente instaurato il contraddittorio, i convenuti si sono costituiti in giudizio con comparsa depositata in data 7.9.24, opponendosi all'accoglimento delle domande 2 formulate dall'attore, su presupposto che, nel caso di specie, la presunzione di commorienza va esclusa proprio sulla scorta dei certificati di morte prodotti dall'attore
(doc. 3 e doc. 4 allegati alla citazione), da cui risulta che è premorta Parte_3
(benché per pochi minuti) al figlio, . Controparte_3
La causa, disattese le prove orali e le istanze di esibizione formulate dall'attore a norma dell'art. 210 c.p.c., per le ragioni meglio esplicitate nell'ordinanza resa in data
6.3.24, è stata assunta in riserva per la decisione all'udienza cartolare del giorno 9.4.25, alla quale l'attore ha insistito nelle conclusioni già formulate a mezzo il deposito delle note previste dall'art. 127 ter c.p.c.
****
In tal modo riassunto l'oggetto del contendere, il Tribunale ritiene che l'azione esperita da si inquadri nell'ambito dell'art. 533 c.c., dovendosi qualificare Parte_1
come petitio hereditatis la domanda fondata sulla qualità di erede rivolta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo (ex multis,
Cass., sent. n. 2148/2014).
Inoltre, con riferimento all'onere della prova, in numerosi arresti (Cass., sent. n.
5252/2004, sent. n. 1074/2009; Cass., Ord. n. 7871/21), la Suprema Corte ha specificato che “La "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella
"hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario”.
***
Venendo, quindi, al merito della lite, va innanzitutto premesso che i convenuti -tutti ritualmente costituiti in giudizio- non hanno in alcun modo contestato che Parte_1
sia figlio di un fratello premorto della de cuius , in specie,
[...] Parte_3
, nato il [...] e deceduto in data 2.3.1974. Controparte_3
La relazione di parentela tra e , inoltre, è Parte_1 Parte_3 evincivibile dagli estratti dei registri dello stato civile depositati dall'attore. Ed invero, dai
3 doc. 10 e 11 si evince che e (nato il [...]) erano Parte_3 Controparte_3
fratelli, poiché entrambi figli di e;
mentre il doc. 9 esprime Parte_4 Persona_1
il rapporto di filiazione tra (fratello della de cuius) e l'odierno attore. Controparte_3
Ciò premesso, l'accertamento dell'invocata qualità di erede in capo all'attore impone di decidere -aspetto che costiutisce, invero, il punto nodale della controversia- se e debbano ritenersi morti nello stesso momento (in Parte_3 Controparte_3
base alla presunzione di commorienza stabilita dall'art. 4 del c.c.), ovvero se -in conformità alle risultanze del certificato di morte- la prima debba ritenersi premorta al figlio.
Ed invero, dalla soluzione al questito che precede, discendono distinti efetti sul piano successorio.
Nel primo caso, infatti, l'eredità relitta da dovrebbe devolversi a Parte_3 norma dell'art. 570 c.c. in favore dei fratelli o sorelle della de cuius (quindi, degli odierni convenuti) o dei loro rappresentanti ex art. 467 c.c., tra cui l'attore, in quanto figlio del fratello premorto a , . Parte_3 Controparte_3
Nel secondo caso, invece, la delazione ereditaria opererebbe, dapprima in favore del figlio della de cuius ( ) e, quindi, in favore dei parenti più prossimi Controparte_3 di costui (ex art. 572 c.c.), ossia, nel caso di specie, in favore degli odierni convenuti (non essendo contestato che e siano germani della de cuius e che gli Controparte_1 CP_2
altri convenuti siano figli di altro fratello della de cuius, , deceduto Parte_5 dopo costei in data 1.10.21, v. risultanze registro immobiliare) con esclusione dell'attore, dal momento che è deceduto senza lasciare ascendenti, né figli, né Controparte_3
fratelli o sorelle.
***
Tanto chiarito, il Tribunale ritiene sussistente la qualità di erede invocata dall'attore, per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, si rammenta che ai sensi dell'art. 4 c.c. “Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento”.
4 Secondo la tesi prevalente, la disposizione che precede pone una presunzione semplice a favore di chi -come l'odierno attore- invochi un dato effetto giuridico in base al fatto della non sopravvivenza di una persona ad un'altra, potendosi costui giovare, per l'appunto, della presunzione di cui all'art. 4 c.c.
In altri termini, chi vanta un diritto fondato sulla sopravvivenza deve dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sopravvivenza stessa, mentre, ove il diritto invocato si basi sulla commorienza di più soggetti, è la legge stessa a presumerne la non sopravvivenza dell'una all'altra.
***
Venendo al caso di specie, va evidenziato che l'attore ha allegato la circostanza
(altresì riportata da articolti di stampa), non contestata e quindi pacifica (art. 115, co. II
c.p.c.), che i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto i corpi di e Parte_3 CP_3
nella loro abitazione in data 16 agosto 2021, dopo (circa) una settimana dal
[...]
decesso (v. doc n. 1 e 2 alla citazione), senza, quindi, alcuna certezza temporale in ordine alla successione delle morti.
Deve, pertanto, ritenersi operante, la presunzione di cui all'art. 4 c.c., incombendo per conseguenza sui convenuti l'onere di fornire la prova della sopravvivenza di alla madre, . Controparte_3 Parte_3
Orbene, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, detta prova non possa ricavarsi dagli estratti per riassunto degli atti di morte rilasciati dal Comune di Palermo (v. doc. n.3
e 4 alla citazione), dai quali risulta che è deceduta il 16 agosto alle ore Parte_3
12.05, mentre il figlio in pari data ma alle ore 12.15. CP_3
Ed invero, è evidente che i dati indicati nel documento pubblico si riferiscono non già alla data e ( a fortiori) all'orario del decesso, quanto alla data (e ora) del ritrovamento dei corpi, come si evince dal fatto che, in detti certificati, la data di morte coincide col giorno del ritrovamento dei cadaveri e degli accertamenti effettuati dal medico legale, risultando altrettanto pacifico che la morte sia avvenuta diversi giorni prima, stante anche l'avanzato stato di decomposizione dei corpi.
5 Ora, vero è che, ai sensi dell'art. 451 c.c.:”gli atti dello stato civile fanno prova fino a querela di falso di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto”.
Tuttavia, nel caso di specie, non risulta necessario agire con una preventiva querela di falso del documento pubblico (come indicato dall'attore nelle memorie del 23.12.2024 e del 16.01.2025) per due ordini di ragioni: anzitutto perché, con tutta evidenza, il certificato, come già anticipato, riporta un diverso dato rispetto alla dtaa e all'orario della dipartita di e , di talché non può dirsi ideologicamente falso;
in Parte_3 Controparte_3
secondo luogo, in quanto il certificato di morte non contiene la rappresentazione di un fatto constatato dallo stesso pubblico ufficiale che lo ha formato, non essendo, quindi, coperto, per tale aspetto, da fidefacenza (la quale inersice soltanto alla “provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato” nonché alle “dichiarazioni delle parti” e agli
“altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, art. 2700
c.c.).
Tanto si evince anche da risalenti arresti di legittimità, nella parte in cui hanno stabilito che “i certificati amministrativi, fra cui quelli anagrafici (o anche di morte), non assurgono al valore di atti pubblici facenti fede sino a querela di falso. Se essi concernono annotazioni inserite in pubblici registri sulla scorta di accertamenti compiuti ex officio ovvero di dichiarazioni rese alla P.A., hanno piena efficacia probatoria soltanto relativamente alla esistenza di dette annotazioni e dichiarazioni, ma non anche in merito alla corrispondenza delle stesse alla realtà oggettiva, e possono pertanto concorrere alla formazione del convincimento del giudice quali presunzioni semplici, superabili da prova contraria “ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 180 del
18/01/1973, conforme, Trib. Pesaro n. 308/2021 del 15.4.2021. vedi anche Cass., 963/1986, la quale ha sancito che possono essere ritenute non attendibili le indicazioni dell'ora del decesso trascritte nel registro dello stato civile, perché effettuate sulla base di accertamenti medico-legali privi di certezza e di affidamento (in GC, 1986, I, 970 ss.).
Conclusivamentre, dovendosi ritenersi operante la presunzione di commorienza tra e , l'eredità di va devoluta, ai sensi Parte_3 Controparte_3 Parte_3
dell'art. 570 c.c., in parti uguali, in favore dei di lei fratelli e sorelle (o ai loro rappresentanti ai sensi dell'art. 467 c.c.) e, quindi, anche all'attore (nella veste di rappresentante di , fratello della de cuius), cui va riconosciuta la qualità Controparte_3
6 di erede legittimo di , nella misura dallo stesso reclamata (e parimenti Parte_3
non contestata), pari ad 1/8 dell'eredità.
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Venendo, quindi, al profilo recuperatorio della domanda formulata da Parte_1
, il Tribunale osserva che l'attore ha allegato -producendo altresì apposita visuta
[...]
storica- che, al momento dell'apertura della successione, si inscrivevano nell'asse ereditario i seguenti immobili, lamentando, al contempo, l'appropriazione indebita della propria quota da parte dei convenuti: i) unità immobiliari site nel Comune di Santa
Caterina Villarmosa, distinte al Catasto fabbricati, fg. 35, map. 433, sub. 2, 3 r 4; al fg. 35, mapp. 959; ii) terreni siti nel medesimo Comune, distinti in CT, fgg. 35, mappali 160, 184,
298, 826 ed 830; iii) unità immobiliare sita nel Comune di Palermo, distina al NCEU, fg. 59, mappale 50, sub 47.
Ebbene, da un lato va osservato che i convenuti non hanno in alcun modo contestato tale allegazione, mentre, sotto altro profilo, deve evidenziarsi che dalla visura ipotecaria prodotta dall'attore risulta che l'unità immobliare sita in Palermo è stata alienata dai convenuti a terzi con atto di compravendita stipulato in data 26.7.23 dal notaio di Palermo. Persona_2
Per quanto detto, la domanda può, quindi, trovare accoglimento soltanto con riferimento agli immobili siti nel territorio di Santa Caterina Villarmosa, non avendo l'attore agito per il recupero dell'immobile sito in Palermo nei confronti del suo acquirente, . Controparte_4
Per quanto attiene alla domanda attinente al recupero di ulteriori beni ereditari, di natura mobiliare, essa non può, infine, essere accolta, non avendo l'attore fornito prova della loro esistenza, data anche l'inammissibilità degli ordini di esibizione richiesti sul punto (v. in merito, ordinanza resa in data 6.3.25, cui si rinvia).
Conclusivamente, quindi, deve dichiararsi erede, per la quota pari Parte_1
ad 1/8, di , nata in [...] il [...] e deceduta in Parte_3
Palermo, con constatazione dell'evento morte in data 16.8.21, dovendosi per l'effetto condannare i convenuti, , , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
, al rilascio, in favore dell'attore, della quota pari ad 1/8 degli Controparte_3
7 immobili siti nel Comune di Santa Caterina Villarmosa, distinti al Catasto fabbricati, fg. 35, map. 433, sub. 2, 3 r 4; al fg. 35, mapp. 959 e dei terreni siti nel medesimo Comune, distinti in CT, fgg. 35, mappali 160, 184, 298, 826 ed 830.
***
Tutto ciò statuito, il Tribunale ritiene inammissibile la domanda intesa ad ottenere una pronunzia di rettifica della dichiarazione di sucessione presentata dai convenuti, la cui copia non è neppure stata richiesta dall'attore (dal ché la pronunzia di inammissibilità dell'ordine di esibizione).
Le spese di lite seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico dei convenuti in solido tra loro [la quantificazione di tali spese viene fatta a norma del DM n.
55/2014 e determinata in complessive € 4.237,00, oltre accessori e spese vive, applicando i compensi di cui alle tabelle allegate al citato decreto, dimuniti del 30% per le fasi studio, introduttiva e decisionale in considerazione del pregio dell'attività difensiva espletata, specie per quanto attiene alla completezza del corredo documentale e, del 50% per la fase istruttoria, assumendo, quale parametro, i compensi inrenti in giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile].
Ricorrono altresì -ex art. 8, co. IV D.lgs n. 27/2010- i presupposti per disporre la condanna dei convenuti, non comparsi in mediazione senza giustificato motivo, al versamento in favore dell'Erario, di € 1.036,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa difesa, istanza eccezione
DICHIARA (c.f. ) erede, per la quota pari ad Parte_1 C.F._1
1/8, di , nata in [...] il [...] e deceduta in Parte_3
Palermo, con constatazione dell'evento morte in data 16.8.21;
ON i convenuti, ( , Controparte_1 C.F._2 CP_3
( ), ( ) e
[...] C.F._4 Controparte_2 C.F._3 CP_2
( ), al rilascio, in favore dell'attore, della quota pari ad 1/8
[...] C.F._3
degli immobili siti nel Comune di Santa Caterina Villarmosa, distinti al Catasto fabbricati,
8 fg. 35, map. 433, sub. 2, 3 r 4; al fg. 35, mapp. 959 e dei terreni siti nel medesimo Comune, distinti in CT, fgg. 35, mappali 160, 184, 298, 826 ed 830;
ON i convenuti, in solido, alla refusione delle spese di lite, in favore di
, liquidate in € 4.840,00 di cui € 4.237,00, per compensi ed € 603,27 per Parte_1
spese vive, oltre IVA, Cpa e spese generali come per legge;
ON ( , Controparte_1 C.F._2 Controparte_3
( ), ( ) e C.F._4 Controparte_2 C.F._3 Controparte_2
( ) al versamento dell'importo di € 10.36,00 in favore dell'Erario. C.F._3
Palermo, 8.5.25
IL GIUDICE
Erika Ivalù Pampalone
9