Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/06/2025, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6487/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nata in [...]/SP, Brasile, in data 28/07/1965, Controparte_1
residente in [...], 360, Jardim Panorama, Bauru/SP, Brasile CAP 17011-
101;
nato a [...]/SP, Brasile, in data 08/01/1979, residente in Controparte_2
Alameda das Paineiras, 29, Jardim Botânico, in São Pedro/SP, Brasile, CAP 13522-500, in proprio e – unitamente al padre – quale esercente la responsabilità Controparte_3
genitoriale su Persona_1
nato a [...]/SP, Brasile, in data 22/10/2008, residente in [...]Persona_1
Pedro/SP, à Alameda das Paineiras, 29, Jardim Botânico, CAP 13522-500, rappresentato dalla madre, ricorrente Controparte_2
nato a [...]/SP, Brasile, in data 29/09/2006, residente in [...]Controparte_4
Alceste Zezza, 299, Recanto das Águas, São Pedro/SP, Brasile, CAP 13522-068
, nato a [...]/SP, Brasile, in data 28/07/1983, Parte_1
residente in [...]da Conceição Piantola Togni, 46, Algodoal, Piracicaba/SP, Brasile, CAP
13409-106;
, nato a [...]/SP, Brasile, in data 29/03/2002, residente in [...]Controparte_5
Edmundo Antunes, 360, Jardim Panorama, Bauru/SP, CAP 17011-101;
, nato a [...]/SP, Brasile, in data 08/07/1997, residente Controparte_6
in Rua Edmundo Antunes, 360, Jardim Panorama, Bauru/SP, Brasil CAP 17011-101;
, nata a [...]/SP, Brasile in data 03/09/1992, residente Controparte_7
in Rua Edmundo Antunes, 360, Jardim Panorama, Bauru/SP, CAP 17011-101;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_8
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: “[…] voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1. accertare e dichiarare che i ricorrenti ( , CP_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2 Persona_1 Controparte_4 [...]
, , , Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 [...]
) sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti Controparte_7
i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al
[...]
, in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile CP_8
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello
Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti”.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (o Napolão IM o Napolião Persona_2
IM o IM nato a [...] il [...] (doc. 3 fascicolo Persona_2
dei ricorrenti), successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , non costituitosi Controparte_8
nonostante la ritualità della notifica.
Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato. Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_8
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e nella data indicati nel ricorso (cfr. certificato di nascita doc. 3 fascicolo dei ricorrenti). L'avo è pertanto nato in [...]
Comune facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali:
“[…] - i ricorrenti sono tutti discendenti diretti di (o Persona_3 Per_4
o ), cittadino italiano, nato a [...], (provincia di Rovigo) in
[...] Persona_5
data 29/10/1882 (v. all. 03).
OL (o LE IM o )non ha mai Persona_3 Persona_6
rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia
Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 04).
- (o AP IM o ) ha contratto Persona_3 Persona_7
matrimonio con nella città di San Paolo (Brasile), in data Persona_8
16/06/1908 (v. all. 05).
- dall'unione coniugale tra (o ) Persona_3 Persona_6
e è nato: Persona_8 NE (o o ), nato in data [...], nella città Per_3 Persona_9 Persona_9
di Dois Corregos/SP (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con ( o Persona_10
), in data 23/6/1956, nella città di , Brasile (v. all. 06 e Persona_11 Persona_12
07). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_10
CA IM ( o RE ZO IM). Per_10
- dall'unione coniugale tra (o ) e Parte_2 Persona_9 Controparte_9
( o ), è nata:
[...] Controparte_10
DE ( o ), nata in data [...], nella città di Persona_13 PE
San Paulo (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con , in data Persona_15
21/05/1978, nella città di San Paolo, Brasile (v. all. 08 e 09). Successivamente al matrimonio,
( o ) passerà a chiamarsi con il nome Persona_16 Persona_16 [...]
. Persona_17
- dall'unione coniugale tra e , è nata: Persona_17 Persona_15
, la ricorrente, nata in data [...], nella città di Piracicaba, Per_18 Controparte_2
Brasile, la quale ha contratto matrimonio con in data 26/07/2014, Controparte_3
nella città di San Pedro, Brasile (v. all. 10 e 11). Successivamente al matrimonio, CP_2
passerà a chiamarsi con il nome
[...] Controparte_2
- dall'unione tra e è nato: Controparte_2 Controparte_3
YU il ricorrente, nato in data [...], nella città di Controparte_2
Piracicaba/SP, Brasile (v. all. 12).
- dall'unione coniugale tra e , è nata: Parte_3 Persona_15
LE , nata in data [...], nella città di Santa Maria da Serra Persona_19
(Brasile).(v. all. 13).
- dall'unione tra e è nato: Parte_4 Controparte_11
AB il ricorrente, nato in data [...], nella città di Controparte_4
Piracicaba/SP (Brasile), (v. all. 14).
- dall'unione coniugale tra e , è nato: Parte_3 Persona_15
LU , il ricorrente, nato in data [...], nella città di Santa Parte_1
Maria da Serra, Brasile, il quale ha contratto matrimonio con , in data Controparte_12
05/11/2022, nella città di San Pedro, Brasile (v. all. 15 e 16). Successivamente al matrimonio,
passerà a chiamarsi con il nome LA De Oliveira Pissinato. Controparte_12 - dall'unione coniugale tra (o ) e Parte_2 Persona_9 Controparte_9
( o ), è nata:
[...] Per_11 Controparte_10
( o ), la ricorrente, nata in data [...], nella città di Persona_20 Persona_21
Santa Maria da Serra (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con , in data CP_13
10/09/1994, nella città di Piracicaba (v. all. 17 e 18). Successivamente al matrimonio,
[...]
passerà a chiamarsi con il nome . CP_1 Controparte_1
- dall'unione coniugale tra e , sono nati: Parte_5 CP_13
, il ricorrente, nato in data [...], nella città di Braganca Persona_22
Paulista, Brasile (v. all. 19).
TO , il ricorrente, nato in data [...], nella città di Campinas Controparte_5
(Brasile), (v. all. 20).
- dall'unione coniugale tra (o ) e Parte_2 Persona_9 Controparte_14
( o ), è nato:
[...] Controparte_10
, nata in data [...], nella città di Santa Maria da Serra (Brasile), Parte_6
dove ha contratto matrimonio con , in data 11/05/1990 (v. all. 21 e 22). Persona_23
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_23 [...]
. Persona_24
- dall'unione coniugale tra e , è nata: Controparte_15 Persona_23
, la ricorrente, nata in data [...], nella città di Barra Persona_25
Bonita (Brasile), (v. all. 23)”
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, fascicolo dei ricorrenti .
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da PE
, nata in data [...], la quale ha contratto matrimonio con
[...] Persona_15
in data 21/05/1978 e da questi ha avuto con questi la figlia in data Controparte_2
08/01/1979 (cfr. docc. 8 e 9 e 10 fascicolo dei ricorrenti).
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio sopra indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con riferimento al punto spese si osserva che i plurimi tentativi dei ricorrenti di ottenere un appuntamento attraverso la piattaforma telematica dedicata è prova della impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge che ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'autorità giudiziaria (cfr docc. Da 24 a 30).
Questo giudice condivide quanto rilevato dal Tribunale di Firenze nella Sentenza n. 2813/2023 del 04-10-2023 pronunciata in analoga fattispecie. L'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare con le conseguenti difficoltà organizzative, neppure rappresentate in causa dalla contumace amministrazione intimata, non giustifica la compensazione delle spese di lite poiché la valutazione alla base della decisione in punto spese di lite non ha ad oggetto la colpevolezza dell'Amministrazione ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato.
In tale contesto occorre considerare che solo il ricorso all'autorità giudiziaria ha permesso ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio.
La considerazione della rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici, in assenza di valutazioni che solo l'Amministrazione poteva prospettare circa l'entità, la natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi e gli interventi per porvi rimedio, non può ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'amministrazione in assenza di forme di comunicazione ed informazioni specifiche all'istante sullo stato del procedimento. Diversamente opinando, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata (cfr. Cons.
St. Sez. III n. 3682/2014).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per avere dovuto agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_8
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo. Alla stregua di tali considerazioni, le spese di lite vanno poste a carico dell'Amministrazione intimata. I compensi possono essere liquidati come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile - complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, nella causa r.g. 6487/2025, promossa da , Controparte_1 [...]
Controparte_2 Persona_1 Controparte_4 Parte_1
, , , contro il Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, con l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede: Controparte_8
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_8
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite
[...]
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Persona_2
registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese di lite del presente Controparte_8
giudizio che liquida in € 1453,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria AUPP dott.ssa . Testimone_1
Venezia, 17/06/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo