Articolo 12 del Decreto 6 agosto 1988, n. 356
Articolo 11Articolo 13
Versione
3 settembre 1988
Art. 12. Disposizioni per i nuovi trasformatori - Comunicazioni
Ai sensi del regolamento CEE n. 1599/84 i trasformatori che per la prima volta intendono beneficiare del regime di aiuti per i prodotti di cui all'allegato 1 del regolamento CEE n. 426/86, devono informare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, non oltre il 31 gennaio dell'anno precedente la campagna di commercializzazione per la quale e' chiesto l'aiuto. La domanda dovra' essere corredata dalla descrizione degli impianti che si intendono utilizzare specificandone la capacita' lavorativa ed allegando altresi' una planimetria dalla quale sia possibile individuare le linee di trasformazione.
Ad ogni campagna di commercializzazione i trasformatori, per tutti i prodotti soggetti ad aiuto comunitario, comunicano alle regioni ed all'INCA la settimana in cui inizia la trasformazione.
Tale comunicazione deve pervenire agli uffici competenti almeno cinque giorni lavorativi prima dell'avvio di tali operazioni.
In casi eccezionali e debitamente motivati, le regioni possono accettare comunicazioni non conformi al disposto di cui al comma precedente, ma in tal caso l'aiuto non e' concesso per i quantitativi gia' trasformati e per i quali da parte della regione stessa non si ritiene di poter controllare in modo dovuto i requisiti prescritti per il riconoscimento dell'aiuto stesso.
Entrata in vigore il 3 settembre 1988