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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/12/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 507/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. PP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 28.08.2023 da
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Aldo Parte_1
SP e RO TO che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro domiciliato Controparte_1
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege.
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 288/23 del Tribunale di Verona Corte d'Appello di Venezia
In punto: punteggio servizio militare personale a.t.a.
Causa trattata all'udienza del 4.12.2025
Conclusioni per parte appellante: “1. Riformare integralmente la sentenza n. 288/2023, pubblicata il 22/05/2023, pronunciata dalla
Sezione Lavoro del Tribunale di Verona, non notificata, relativa alla causa R.G. n. 1896/23, presieduta dal Magistrato dott. Marco
Cucchetto.
2. Accertare e dichiarare che al sig. , C.F. Parte_1 [...]
, spettano punti 6 per il servizio di leva CodiceFiscale_1
obbligatorio svolto non in costanza di nomina, per una migliore collocazione nelle graduatorie di III fascia ATA e per i profili professionali di interesse.
3. Conseguentemente, ordinare al Ministero appellato di inserire il sig. , C.F. Parte_1 C.F._1
, nelle graduatorie del personale A.T.A. per la provincia
[...]
d'interesse, con la posizione che gli spetta considerando l'ulteriore punteggio acquisito per il servizio militare prestato.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Conclusioni per parte appellata: “Voglia Codesta Corte, in accoglimento delle argomentazioni suesposte, rigettare nel merito il ricorso avversario in ogni sua parte siccome infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e altri oneri di causa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 28.08.2023 il sig. Pt_1
, inserito nelle graduatorie di circolo e istituto del personale
[...]
Ata della Provincia di Verona, ha impugnato la sentenza indicata in
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
epigrafe con cui il Tribunale scaligero ha rigettato il ricorso diretto a contestare l'attribuzione di 0.60 punti in relazione al servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento ma non in costanza di nomina, ritenendo corretta l'attribuzione dello stesso punteggio (pari a sei punti) previsto dal d.m. 50/2021 per l'ipotesi di servizio militare prestato in costanza di nomina.
Il Giudice di prime cure ha richiamato altro precedente del medesimo
Tribunale in cui, pur prendendo atto della giurisprudenza di legittimità che aveva ritenuto illegittima la previsione del precedente d.m.
44/2011 relativo all'aggiornamento delle graduatorie del personale a.t.a., in base alla quale alcun punteggio veniva riconosciuto per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, si è rilevato che il successivo d.m. 50/2021 (rilevante e applicabile nel caso di specie) prevedeva una disciplina differente, da ritenersi pienamente legittima attraverso il riconoscimento al servizio militare prestato non in costanza di nomina dello stesso punteggio previsto per i servizi prestati alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.
Propone appello l'originario ricorrente sulla base di due motivi tra loro connessi con cui censura la sentenza per non aver ritenuto il servizio militare prestato non in costanza di nomina del tutto equiparabile a quello prestato dopo la nomina in servizio, richiamando l'art. 2050 del c.o.m. e l'art. 485, co. 7, d.lgs. n. 297/1994, con cui l'interpretazione avanzata dal giudice di prime cure sarebbe incompatibile e, sotto altro profilo, per aver ritenuto legittimo il D.M.
50/2021, nonostante preveda una irragionevole disparità di trattamento tra la valutazione del servizio militare espletato in costanza di nomina e il servizio militare svolto non in costanza di nomina.
Si è costituito in giudizio il sostenendo la correttezza della CP_1
decisione gravata ed evidenziando che il D.M. 50/2021, a differenza
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
del precedente D.M. 44/2011, censurato dalla giurisprudenza di legittimità, prevede un punteggio per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, in misura pari i servizi prestati alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni. Richiama giurisprudenza di merito favorevole alla prospettazione sostenuta.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 4.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
1.1 - Le pronunce della Cassazione, richiamate nel ricorso e anche in parte della giurisprudenza amministrativa, si riferiscono all'ipotesi in cui alcun punteggio veniva riconosciuto al servizio di leva svolto non in costanza di nomina: si pensi all'art. 2, co. 6 DM 44/2011 secondo cui il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge erano valutati solo se prestati in costanza di nomina, ed ugualmente al DM 42/2009 all'art. 2, co. 5 ('Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina').
1.2 - La questione di cui si controverte nel presente giudizio riguarda il fatto che il DM 50/2021 ha introdotto una diversa valutazione per l'ipotesi in cui il servizio di leva, o servizio equiparato, sia stato svolto in costanza di rapporto, da valutarsi come servizio effettivo (massimo
6 punti/anno), oppure non in costanza di rapporto, valutato come tutti gli altri servizi svolti in favore di altre amministrazioni (massimo punti 0,60/anno).
Il problema che si pone è, dunque, quello della differente valutazione del servizio di leva qualora prestato in corso di rapporto di lavoro o non in corso di rapporto di lavoro: il primo considerato come servizio
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
effettivo ed il secondo come servizio reso alle dipendenze delle
Amministrazioni statali.
Sul punto, si ritiene maggiormente persuasivo l'orientamento giurisprudenziale che non ravvisa l'illegittimità della differenziazione operata dal decreto ministeriale n. 50/2021. La situazione di chi ha svolto il servizio militare in un certo tempo e successivamente, anche a distanza di anni, intraprende un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, è nettamente diversa da quella del dipendente pubblico che vede il rapporto già instaurato interrotto obbligatoriamente per il servizio militare e non è irragionevole che nei confronti di quest'ultimo l'ordinamento disponga di un meccanismo che eviti la perdita di un anno di anzianità di carriera, laddove una consimile esigenza non è neanche ravvisabile nel primo caso.
1.3 – La più recente giurisprudenza di legittimità conforta tale interpretazione. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (Cass. sez. lav., n. 22429 del 08/08/2024). Tale orientamento è stato successivamente confermato nella pronuncia n. 23091 del 11/08/2025 in cui si chiarisce, con motivazione del tutto condivisibile e qui richiamata anche ex art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., che “Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento
Militare) per il servizio civile sostitutivo – richiede infatti la
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo – non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con
l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non
è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo– ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza,
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2,
Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio
l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie
ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso
l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo”.
2 – Per le ragioni esposte, che assorbono ogni profilo di doglianza svolto nel ricorso, l'appello va respinto.
3 – Le spese di lite del grado possono essere compensate in ragione del sopravvenire della giurisprudenza di legittimità sopra citata rispetto alla proposizione del gravame.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− rigetta l'appello;
− spese del grado compensate;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 4.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
PP RD IA SI
~ 8 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. PP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 28.08.2023 da
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Aldo Parte_1
SP e RO TO che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro domiciliato Controparte_1
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege.
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 288/23 del Tribunale di Verona Corte d'Appello di Venezia
In punto: punteggio servizio militare personale a.t.a.
Causa trattata all'udienza del 4.12.2025
Conclusioni per parte appellante: “1. Riformare integralmente la sentenza n. 288/2023, pubblicata il 22/05/2023, pronunciata dalla
Sezione Lavoro del Tribunale di Verona, non notificata, relativa alla causa R.G. n. 1896/23, presieduta dal Magistrato dott. Marco
Cucchetto.
2. Accertare e dichiarare che al sig. , C.F. Parte_1 [...]
, spettano punti 6 per il servizio di leva CodiceFiscale_1
obbligatorio svolto non in costanza di nomina, per una migliore collocazione nelle graduatorie di III fascia ATA e per i profili professionali di interesse.
3. Conseguentemente, ordinare al Ministero appellato di inserire il sig. , C.F. Parte_1 C.F._1
, nelle graduatorie del personale A.T.A. per la provincia
[...]
d'interesse, con la posizione che gli spetta considerando l'ulteriore punteggio acquisito per il servizio militare prestato.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Conclusioni per parte appellata: “Voglia Codesta Corte, in accoglimento delle argomentazioni suesposte, rigettare nel merito il ricorso avversario in ogni sua parte siccome infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e altri oneri di causa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 28.08.2023 il sig. Pt_1
, inserito nelle graduatorie di circolo e istituto del personale
[...]
Ata della Provincia di Verona, ha impugnato la sentenza indicata in
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
epigrafe con cui il Tribunale scaligero ha rigettato il ricorso diretto a contestare l'attribuzione di 0.60 punti in relazione al servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento ma non in costanza di nomina, ritenendo corretta l'attribuzione dello stesso punteggio (pari a sei punti) previsto dal d.m. 50/2021 per l'ipotesi di servizio militare prestato in costanza di nomina.
Il Giudice di prime cure ha richiamato altro precedente del medesimo
Tribunale in cui, pur prendendo atto della giurisprudenza di legittimità che aveva ritenuto illegittima la previsione del precedente d.m.
44/2011 relativo all'aggiornamento delle graduatorie del personale a.t.a., in base alla quale alcun punteggio veniva riconosciuto per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, si è rilevato che il successivo d.m. 50/2021 (rilevante e applicabile nel caso di specie) prevedeva una disciplina differente, da ritenersi pienamente legittima attraverso il riconoscimento al servizio militare prestato non in costanza di nomina dello stesso punteggio previsto per i servizi prestati alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.
Propone appello l'originario ricorrente sulla base di due motivi tra loro connessi con cui censura la sentenza per non aver ritenuto il servizio militare prestato non in costanza di nomina del tutto equiparabile a quello prestato dopo la nomina in servizio, richiamando l'art. 2050 del c.o.m. e l'art. 485, co. 7, d.lgs. n. 297/1994, con cui l'interpretazione avanzata dal giudice di prime cure sarebbe incompatibile e, sotto altro profilo, per aver ritenuto legittimo il D.M.
50/2021, nonostante preveda una irragionevole disparità di trattamento tra la valutazione del servizio militare espletato in costanza di nomina e il servizio militare svolto non in costanza di nomina.
Si è costituito in giudizio il sostenendo la correttezza della CP_1
decisione gravata ed evidenziando che il D.M. 50/2021, a differenza
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
del precedente D.M. 44/2011, censurato dalla giurisprudenza di legittimità, prevede un punteggio per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, in misura pari i servizi prestati alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni. Richiama giurisprudenza di merito favorevole alla prospettazione sostenuta.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 4.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
1.1 - Le pronunce della Cassazione, richiamate nel ricorso e anche in parte della giurisprudenza amministrativa, si riferiscono all'ipotesi in cui alcun punteggio veniva riconosciuto al servizio di leva svolto non in costanza di nomina: si pensi all'art. 2, co. 6 DM 44/2011 secondo cui il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge erano valutati solo se prestati in costanza di nomina, ed ugualmente al DM 42/2009 all'art. 2, co. 5 ('Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina').
1.2 - La questione di cui si controverte nel presente giudizio riguarda il fatto che il DM 50/2021 ha introdotto una diversa valutazione per l'ipotesi in cui il servizio di leva, o servizio equiparato, sia stato svolto in costanza di rapporto, da valutarsi come servizio effettivo (massimo
6 punti/anno), oppure non in costanza di rapporto, valutato come tutti gli altri servizi svolti in favore di altre amministrazioni (massimo punti 0,60/anno).
Il problema che si pone è, dunque, quello della differente valutazione del servizio di leva qualora prestato in corso di rapporto di lavoro o non in corso di rapporto di lavoro: il primo considerato come servizio
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
effettivo ed il secondo come servizio reso alle dipendenze delle
Amministrazioni statali.
Sul punto, si ritiene maggiormente persuasivo l'orientamento giurisprudenziale che non ravvisa l'illegittimità della differenziazione operata dal decreto ministeriale n. 50/2021. La situazione di chi ha svolto il servizio militare in un certo tempo e successivamente, anche a distanza di anni, intraprende un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, è nettamente diversa da quella del dipendente pubblico che vede il rapporto già instaurato interrotto obbligatoriamente per il servizio militare e non è irragionevole che nei confronti di quest'ultimo l'ordinamento disponga di un meccanismo che eviti la perdita di un anno di anzianità di carriera, laddove una consimile esigenza non è neanche ravvisabile nel primo caso.
1.3 – La più recente giurisprudenza di legittimità conforta tale interpretazione. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (Cass. sez. lav., n. 22429 del 08/08/2024). Tale orientamento è stato successivamente confermato nella pronuncia n. 23091 del 11/08/2025 in cui si chiarisce, con motivazione del tutto condivisibile e qui richiamata anche ex art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., che “Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento
Militare) per il servizio civile sostitutivo – richiede infatti la
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo – non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con
l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non
è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo– ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza,
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2,
Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio
l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie
ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso
l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo”.
2 – Per le ragioni esposte, che assorbono ogni profilo di doglianza svolto nel ricorso, l'appello va respinto.
3 – Le spese di lite del grado possono essere compensate in ragione del sopravvenire della giurisprudenza di legittimità sopra citata rispetto alla proposizione del gravame.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− rigetta l'appello;
− spese del grado compensate;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 4.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
PP RD IA SI
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