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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 27/01/2026, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1285/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14728/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259011857274000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1001/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente, per responsabilità aquiliana e per lite temeraria, ex art. 96 n. 2 cpc, per la somma equitativamente determinata. Con vittoria di spese, compensi e competenze di causa.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate SI e la Regione Campania non risultano costituite in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in data 10/7/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
SI e la Regione Campania, impugnando l'intimazione di pagamento notificata il 16/5/2025, riferita a Tassa Automobilistica anno 2011 per complessivi €.343,11.
Il 4/8/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo la mancata notifica dell'atto prodromico, la prescrizione del credito e il difetto di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate SI e la Regione Campania risultano contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Le parti convenute non si sono costituite in giudizio, pur avendo regolarmente ricevute la notifica del ricorso.
L'atto impugnato si riferisce ad una cartella di pagamento con indicazione della data di notifica del 21/12/2016, tuttavia manca la prova della sua notifica da parte dell'Agente della SI e di quella del sottostante titolo atto impositivo, emesso dalla Regione Campania, a causa della mancata costituzione in giudizio dei due Enti.
Si prende atto, quindi, della prescrizione del credito indicato nell'atto impugnato per i suesposti motivi.
Restano assorbite le restanti censure.
Alla luce di quanto sopra argomentato la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido alla refusione delle spese di giudizio per €.400,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido alla refusione delle spese di giudizio per
€.400,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14728/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259011857274000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1001/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente, per responsabilità aquiliana e per lite temeraria, ex art. 96 n. 2 cpc, per la somma equitativamente determinata. Con vittoria di spese, compensi e competenze di causa.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate SI e la Regione Campania non risultano costituite in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in data 10/7/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
SI e la Regione Campania, impugnando l'intimazione di pagamento notificata il 16/5/2025, riferita a Tassa Automobilistica anno 2011 per complessivi €.343,11.
Il 4/8/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo la mancata notifica dell'atto prodromico, la prescrizione del credito e il difetto di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate SI e la Regione Campania risultano contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Le parti convenute non si sono costituite in giudizio, pur avendo regolarmente ricevute la notifica del ricorso.
L'atto impugnato si riferisce ad una cartella di pagamento con indicazione della data di notifica del 21/12/2016, tuttavia manca la prova della sua notifica da parte dell'Agente della SI e di quella del sottostante titolo atto impositivo, emesso dalla Regione Campania, a causa della mancata costituzione in giudizio dei due Enti.
Si prende atto, quindi, della prescrizione del credito indicato nell'atto impugnato per i suesposti motivi.
Restano assorbite le restanti censure.
Alla luce di quanto sopra argomentato la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido alla refusione delle spese di giudizio per €.400,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido alla refusione delle spese di giudizio per
€.400,00 oltre accessori di legge se dovuti.