Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 27/01/2026, n. 1285
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica dell'atto prodromico

    La Corte rileva che le parti resistenti non si sono costituite in giudizio, pur avendo regolarmente ricevuto la notifica del ricorso. Viene rilevata la mancanza della prova della notifica dell'atto impositivo da parte della Regione Campania e dell'atto prodromico da parte dell'Agente della SI.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte prende atto della prescrizione del credito indicato nell'atto impugnato per la mancata costituzione in giudizio degli enti resistenti.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    Le restanti censure, inclusa quella relativa al difetto di motivazione, restano assorbite dalla decisione sulla prescrizione e sulla mancata notifica.

  • Rigettato
    Responsabilità aquiliana

    La domanda di risarcimento danni non viene esplicitamente accolta o rigettata, ma l'accoglimento del ricorso principale per motivi procedurali rende superflua una pronuncia specifica su questo punto. Tuttavia, non essendo stata accolta, si qualifica come rigettata implicitamente.

  • Rigettato
    Lite temeraria

    La domanda di risarcimento danni per lite temeraria non viene esplicitamente accolta o rigettata, ma l'accoglimento del ricorso principale per motivi procedurali rende superflua una pronuncia specifica su questo punto. Tuttavia, non essendo stata accolta, si qualifica come rigettata implicitamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 27/01/2026, n. 1285
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1285
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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