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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 904/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
OR AN, RE
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1859/2025 depositato il 09/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18695/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 18/12/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07177202300077659000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07177202300077659000 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7098/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: D.P. 1 NAPOLI: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
AG. TERRITORIO E ADER: ASSENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso avviso di presa in carico delle somme dovute in base ad avviso di accertamento, notificato dall'Agenzia Entrate OS documento n.
07177202300077659000 di € 9308,33
Il ricorrente deduceva l'omessa notifica dell'atto presupposto, nonchè decadenza dell'attività di accertamento, oltre difetto di motivazione e mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 in ragione dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto, e cioè dell'avviso di accertamento 250TESM001219 per l'anno d'imposta 2017, a mezzo raccomandata n.
572735227713.
Con sentenza n. 18965/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI dichiarava inammissibile il ricorso.
Per quel che rileva, osservava che l'avviso di presa in carico di cui all'art. 29, comma 1, lett. e) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 non può essere impugnato per vizi propri, ma solo per contestare la legittimità dell'atto presupposto, laddove quest'ultimo non sia stato notificato. Nella fattispecie di causa,
l'Agenzia delle Entrate ha dato prova della ritualità della notifica dell'avviso di accertamento, con invio della raccomandata n. 572735227713.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – DP Napoli I che ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DI APPELLO:
I) ERRONEITÀ DELLA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER MANCATA IMPUGNABILITÀ DELL'AVVISO DI PRESA IN CARICO. A dire dell'appellante, la Corte di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso, sostenendo che l'avviso di presa in carico non sia autonomamente impugnabile. Tuttavia, l'avviso di presa in carico è impugnabile quando rappresenta il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della propria posizione debitoria. Nel caso in esame, l'appellante ha appreso solo con l'avviso di presa in carico della pretesa tributaria, mai notificatagli in precedenza.
II) NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER L'ERROR IN JUDICANDO COMMESSO DAI
GIUDICI DI PRIME CURE PER AVER DICHIARATO IL RICORSO INAMMISSIBILE. In particolare,
l'appellante impugna il seguente capo di sentenza: “Il ricorso è manifestamente inammissibile. A parere della Corte, l'avviso di presa in carico di cui all'art. 29, comma 1, lett. e) del decreto legge 31 maggio 2010
n. 78 non può essere impugnato per vizi propri, ma solo per contestare la legittimità dell'atto presupposto, laddove quest'ultimo non sia stato notificato. Detto altrimenti, la comunicazione di presa in carico, per quanto non rientri tra gli atti tributari impugnabili, può essere oggetto di ricorso al giudice solo se è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della propria posizione debitoria Ebbene, nel caso di specie. l'Agenzia delle Entrate ha dato prova della ritualità della notifica dell'avviso di accertamento, con invio della raccomandata n. 572735227713 e la notifica perfezionata per compiuta giacenza”. A dire dell'appellante, la notifica dell'atto presupposto sarebbe viziata perché eseguita raccomandata con compiuta giacenza, senza l'invio della CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito), elemento essenziale affinché la notifica possa dirsi regolarmente perfezionata. Inoltre, l'agente notificatore non avrebbe affisso l'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione.
III) NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER L'ERROR IN JUDICANDO COMMESSO DAI
GIUDICI DI PRIME CURE PER AVER RICONOSCIUTO VALORE PROBATORIO ALLE COPIE DELLE
RELATE DI NOTIFICA FORMALMENTE E PRONTAMENTE DISCONOSCIUTE IN PRIME CURE. Nel caso in specie, a seguito del disconoscimento dei documenti nella sottoscrizione e nel contenuto, parte resistente/appellata non si è avvalsa della procedura ex art. 216 c.p.c. Pertanto, nessun valore probatorio poteva essere attribuito alla documentazione in copia depositata agli atti ed i giudici di prime cure sono decaduti ampiamente in errore attribuendo valore probatorio alle copie.
IV) NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER L'ERROR IN PROCEDENDO COMMESSO
DAI GIUDICI DI PRIME CURE IN QUANTO IL PRESUNTO CREDITO DEVE RITENERSI INESISTENTE
PER OMESSA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.
V) NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER L'ERROR IN PROCEDENDO COMMESSO
DAI GIUDICI DI PRIME CURE IN QUANTO NON SI SONO PRONUNCIATI SU PUNTI DECISIVI DELLA
CONTROVERSIA, GENERANDO ANCHE IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA STESSA SENTENZA.
In particolare, il primo giudice non si sarebbe pronunciato sulla prescrizione e la decadenza, sulla nullità dell'atto per violazione della Legge 27.7.2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, sulla illegittimità delle iscrizioni a ruolo per mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi moratori.
VI) VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 212/2000, NONCHE' DELL'ART. 3 DELLA LEGGE
241/1990. L'atto impugnato sarebbe privo di motivazione.
L'appello è infondato.
Tutte le doglianze inerenti la regolarità della notificazione sono infondate, perché l'amministrazione notificò l'avviso di accertamento direttamente a mezzo posta, per cui si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. Di conseguenza, al destinatario non era dovuta alcuna altra comunicazione. In particolare non era dovuta la CAD (Cass. Sez. Lavoro, sent. n.
19680/20, del 21 settembre 2020), né l'affissione di avviso alla porta di casa. E ciò perché si applica il regolamento postale. Per il resto, il disconoscimento del documento comprovante la notifica fu assolutamente generico, non avendo l'istante precisato in cosa l'atto sarebbe stato difforme all'originale.
Accertata l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, tutte le restanti doglianze inerenti il fondamento della pretesa impositiva non possono essere esaminate, perché il contribuente avrebbe potuto farle valere solo mediante la impugnazione dell'avviso di accertamento. In mancanza, la pretesa impositiva si
è consolidata.
Alle luce delle considerazioni, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate in
€ 700,00 in favore della Agenzia delle Entrate
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
OR AN, RE
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1859/2025 depositato il 09/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18695/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 18/12/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07177202300077659000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07177202300077659000 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7098/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: D.P. 1 NAPOLI: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
AG. TERRITORIO E ADER: ASSENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso avviso di presa in carico delle somme dovute in base ad avviso di accertamento, notificato dall'Agenzia Entrate OS documento n.
07177202300077659000 di € 9308,33
Il ricorrente deduceva l'omessa notifica dell'atto presupposto, nonchè decadenza dell'attività di accertamento, oltre difetto di motivazione e mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 in ragione dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto, e cioè dell'avviso di accertamento 250TESM001219 per l'anno d'imposta 2017, a mezzo raccomandata n.
572735227713.
Con sentenza n. 18965/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI dichiarava inammissibile il ricorso.
Per quel che rileva, osservava che l'avviso di presa in carico di cui all'art. 29, comma 1, lett. e) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 non può essere impugnato per vizi propri, ma solo per contestare la legittimità dell'atto presupposto, laddove quest'ultimo non sia stato notificato. Nella fattispecie di causa,
l'Agenzia delle Entrate ha dato prova della ritualità della notifica dell'avviso di accertamento, con invio della raccomandata n. 572735227713.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – DP Napoli I che ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DI APPELLO:
I) ERRONEITÀ DELLA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER MANCATA IMPUGNABILITÀ DELL'AVVISO DI PRESA IN CARICO. A dire dell'appellante, la Corte di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso, sostenendo che l'avviso di presa in carico non sia autonomamente impugnabile. Tuttavia, l'avviso di presa in carico è impugnabile quando rappresenta il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della propria posizione debitoria. Nel caso in esame, l'appellante ha appreso solo con l'avviso di presa in carico della pretesa tributaria, mai notificatagli in precedenza.
II) NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER L'ERROR IN JUDICANDO COMMESSO DAI
GIUDICI DI PRIME CURE PER AVER DICHIARATO IL RICORSO INAMMISSIBILE. In particolare,
l'appellante impugna il seguente capo di sentenza: “Il ricorso è manifestamente inammissibile. A parere della Corte, l'avviso di presa in carico di cui all'art. 29, comma 1, lett. e) del decreto legge 31 maggio 2010
n. 78 non può essere impugnato per vizi propri, ma solo per contestare la legittimità dell'atto presupposto, laddove quest'ultimo non sia stato notificato. Detto altrimenti, la comunicazione di presa in carico, per quanto non rientri tra gli atti tributari impugnabili, può essere oggetto di ricorso al giudice solo se è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della propria posizione debitoria Ebbene, nel caso di specie. l'Agenzia delle Entrate ha dato prova della ritualità della notifica dell'avviso di accertamento, con invio della raccomandata n. 572735227713 e la notifica perfezionata per compiuta giacenza”. A dire dell'appellante, la notifica dell'atto presupposto sarebbe viziata perché eseguita raccomandata con compiuta giacenza, senza l'invio della CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito), elemento essenziale affinché la notifica possa dirsi regolarmente perfezionata. Inoltre, l'agente notificatore non avrebbe affisso l'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione.
III) NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER L'ERROR IN JUDICANDO COMMESSO DAI
GIUDICI DI PRIME CURE PER AVER RICONOSCIUTO VALORE PROBATORIO ALLE COPIE DELLE
RELATE DI NOTIFICA FORMALMENTE E PRONTAMENTE DISCONOSCIUTE IN PRIME CURE. Nel caso in specie, a seguito del disconoscimento dei documenti nella sottoscrizione e nel contenuto, parte resistente/appellata non si è avvalsa della procedura ex art. 216 c.p.c. Pertanto, nessun valore probatorio poteva essere attribuito alla documentazione in copia depositata agli atti ed i giudici di prime cure sono decaduti ampiamente in errore attribuendo valore probatorio alle copie.
IV) NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER L'ERROR IN PROCEDENDO COMMESSO
DAI GIUDICI DI PRIME CURE IN QUANTO IL PRESUNTO CREDITO DEVE RITENERSI INESISTENTE
PER OMESSA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.
V) NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER L'ERROR IN PROCEDENDO COMMESSO
DAI GIUDICI DI PRIME CURE IN QUANTO NON SI SONO PRONUNCIATI SU PUNTI DECISIVI DELLA
CONTROVERSIA, GENERANDO ANCHE IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA STESSA SENTENZA.
In particolare, il primo giudice non si sarebbe pronunciato sulla prescrizione e la decadenza, sulla nullità dell'atto per violazione della Legge 27.7.2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, sulla illegittimità delle iscrizioni a ruolo per mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi moratori.
VI) VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 212/2000, NONCHE' DELL'ART. 3 DELLA LEGGE
241/1990. L'atto impugnato sarebbe privo di motivazione.
L'appello è infondato.
Tutte le doglianze inerenti la regolarità della notificazione sono infondate, perché l'amministrazione notificò l'avviso di accertamento direttamente a mezzo posta, per cui si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. Di conseguenza, al destinatario non era dovuta alcuna altra comunicazione. In particolare non era dovuta la CAD (Cass. Sez. Lavoro, sent. n.
19680/20, del 21 settembre 2020), né l'affissione di avviso alla porta di casa. E ciò perché si applica il regolamento postale. Per il resto, il disconoscimento del documento comprovante la notifica fu assolutamente generico, non avendo l'istante precisato in cosa l'atto sarebbe stato difforme all'originale.
Accertata l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, tutte le restanti doglianze inerenti il fondamento della pretesa impositiva non possono essere esaminate, perché il contribuente avrebbe potuto farle valere solo mediante la impugnazione dell'avviso di accertamento. In mancanza, la pretesa impositiva si
è consolidata.
Alle luce delle considerazioni, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate in
€ 700,00 in favore della Agenzia delle Entrate