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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/06/2025, n. 5033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5033 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 40786/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 20/11/2023, rimessa al Collegio per la decisione alla udienza del
15/5/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 28/5/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/05/1982, rappresentato e difeso dall'avv. PAGANI MARIA ELENA GIUSEPPINA con studio in
CORSO SEMPIONE, 36 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/05/1980 , rappresentato e difeso dall'avv. SOLDATI GIANLUCA con studio in VIA FRIULI,51
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON
AVV. ALESSANDRO CERRATO Curatore speciale delle minori nata il [...] Persona_1
e nata il [...] , con studio IN VIA SOLARI N.19 MILANO nominato con Per_2
provvedimento del 30/11/2023
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 17/6/2025
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per Parte_2
Dichiararsi la separazione dei coniugi; disporsi l'affido delle minori in via esclusiva alla madre e confermare la assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, che la abiterà con le figlie minori, con quanto la arreda e correda;
disporsi le frequentazioni delle minori col padre in protezione, sotto l'egida del Servizi Sociale e comunque con modalità osservate e, laddove non pregiudizievoli per le minori, con facoltà di ampliamento e liberalizzazione solo se non pregiudizievole per la prole, e dopo avere assunto chiare informazioni rispetto al luogo di abitazione del padre, con valutazione della congruità ad ospitare la prole;
disporsi/mantenere i sostegni che saranno ritenuti necessari ed utili alle minori stante il trauma subito, nonché mantenimento della presa in carico del sig. al NOA e invio per presa in carico al CPS, come CP_1 indicato necessario nella ultima relazione dei Servizi Sociali disporsi a titolo di concorso al mantenimento delle figlie e a carico del sig. la dazione Per_2 Per_1 CP_1 di una somma mensile pari a non meno di 600,00 € (€ 300,00 a figlia) o quell'altra maggiore somma che sarà opportuna (stante la non conoscenza dei redditi e delle entrate del sig. ) da versarsi sul conto banco CP_1 posta della signora entro il 5 di ogni mese, rivalutabile Istat, oltre alle spese straordinarie nella Parte_1 misura dell'80% in carico al sig. e nella ragione del 20% a carico della signora come da CP_1 Parte_1 Linee Guida per le spese straordinarie in uso avanti al Tribunale di Milano;
disporsi a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge a carico del sig. la somma mensile di € 100,00, rivalutabile Istat, o di CP_1 quella diversa che sarà di giustizia, da versarsi unitamente al mantenimento per la prole;
assegno per il nucleo in via esclusiva alla ricorrente, come già disposto ad oggi;
con vittoria di onorari (la signora è ammessa al patrocinio gratuito) Parte_1
Per : Controparte_1
Affidare le minori all'Ente con prosecuzione dei percorsi per il padre e per le minori che il tribunale vorrà delineare Porre a carico del sig. un contributo di mantenimento di € 200,00 in favore di ciascuna delle figlie CP_1 minori ed oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate dalla linee guida del Tribunale di Per_1 Per_2 Milano;
- Porre a carico del sig. un contributo di mantenimento di € 100,00 in favore della moglie CP_1 Parte_2
limitando tale contributo ad un periodo di sei mesi decorrenti dalla data della pronuncia della
[...] separazione onde consentirLe di reperire idonea e stabile attività lavorativa. Compensare le spese e compensi professionali del giudizio.
Per il CURATORE SPECIALE
Si associa alla richiesta materna di affidamento in via esclusa alla madre , permanenza degli incarichi ai servizi in essere con spazio neutro per le frequentazioni tra padre e figlie e sugli interventi in favore delle parti e delle minore e con facoltà di modificarle in relazione al positivo esito dei percorsi. Quanto ai profili economici chiede che l'assegno venga determinato in non meno di il € 350,00 mensili oltre al 50% per le spese straordinarie. Assegno unico alla madre
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che: e contraevano matrimonio civile in Parte_2 Controparte_1
Rho (MI) il 5.11.2016 , trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune - anno
2016 atto n.59 parte I, dall'unione nascevano il 11.12.2008 e il 19.11.2016, Persona_1 Per_2 con ricorso depositato il 20.11.2023 , dopo aver premesso la pronunzia Parte_2 di un decreto provvisorio da parte del TM di Milano, chiedeva la separazione giudiziale con addebito al marito, l'affidamento esclusivo delle figlie minori o in subordine l'affidamento all'Ente o qualsiasi decisione conforme al loro interesse da assumersi da parte del Tribunale, collocamento presso di sé nella casa coniugale nella quale intendeva fare rientro dalla comunità protetta presso la quale era temporaneamente ospitata con le minori -previo allontanamento d'urgenza ed inaudita altera parte del marito con divieto contestuale di avvicinamento alla casa stessa ed ai luoghi da lei frequentati -
l'attivazione di ogni sostegno necessario per sé e per le minori ma soprattutto per il marito, al fine di giungere al superamento delle criticità e delle dipendenze che ne scatenavano la violenza, incontri padre figlie da svolgersi in modalità protetta ed osservata, un assegno perequativo al mantenimento delle minori in misura non inferiore ad € 600,00 oltre all'80% delle spese straordinarie ed uno per il proprio mantenimento nella limitata misura di € 200,00,
a sostegno della domanda narrava una storia familiare altalenante, che aveva visto la sua unione coniugale con il , peraltro preceduta da una lunga convivenza dalla quale era nata CP_1
iniziata quando ancora vivevano in Romania, trascorsa in piena complicità e serenità per oltre Per_1
18 anni, fino ad un primo, ed isolato, episodio di violenza nei suoi confronti, verificatosi nel 2018 in un momento di alterazione del marito dovuto ad abuso di alcol;
raccontava che tuttavia presto la situazione era rientrata tant'è che anche gli interventi a protezione attivati all'epoca dal TM erano stati revocati non sussistendo più pregiudizio né per lei né per le bambine;
continuava evidenziando che inspiegabilmente, nei primi mesi del 2023, forse a causa della temporanea perdita del lavoro, il marito aveva ripreso a bere in maniera incisiva, facendo vero e proprio abuso di alcol, trascorrendo nel contempo le sue giornate senza far nulla e frequentando cattive compagnie, amplificando nel contempo la sua indole gelosa, e giungendo più volte ad aggressioni nei suoi confronti, anche alla presenza delle figlie e, in un'occasione, a costringerla ad un rapporto sessuale da lei non voluto;
a seguito di un episodio particolarmente grave i vicini allertati dalle urla chiedevano l'intervento delle forze dell'ordine che, sopraggiunte, unitamente ad un ambulanza curavano il suo trasferimento al pronto Soccorso, dal quale veniva dimessa con diagnosi di trauma cranico non commotivo e contusione braccio sinistro, cui seguiva denuncia del 24/5/2022, avanti ai Carabinieri di Rho;
pertanto con l'aiuto del Centro Anti Violenza, veniva collocata unitamente alle figlie, in comunità protetta, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura presso il TM che attivava un procedimento, ancora pendente al momento del deposito del ricorso, nell'ambito del quale il
Tribunale emetteva un provvedimento provvisorio di affidamento delle minori al Comune di Rho, mantenimento del nucleo all'interno della comunità protetta e nomina di un Curatore speciale per le minori in persona dell'Avv. Alessandro Cerrato;
fissata con decreto la comparizione della sola parte ricorrente e del Curatore speciale - che veniva confermato con il medesimo decreto e che si costituiva nel termine concesso - all'udienza del
6.10.2023 parte ricorrente, stante l'impossibilità di procedersi ex art. 473 cpc punto 69 all'assegnazione della casa coniugale con conseguente allontanamento del , rinunziava alla CP_1 domanda cautelare, essendo comunque in situazione di protezione, pertanto il G.D. instaurava il contraddittorio, concedendo alle parti i termini di legge per le difese, preso atto del provvedimento definitivo di incompetenza ex art. 38 disp att. c.c. emesso dal TM, con comparsa del 12.1.2024 si costituiva il che contestava fermamente la ricostruzione CP_1 effettuata dalla moglie dell'ultimo periodo della loro unione coniugale e dei presunti episodi di violenza, soprattutto sessuale;
negava di aver costretto la moglie ad un rapporto non voluto, essendo al contrario pienamente consenziente nel giorno del di lui compleanno;
escludeva l'abuso di alcol come da analisi negative che produceva, dichiarava di essersi comunque rivolto spontaneamente al
NOA per fugare ogni dubbio;
prendeva atto della decisione della moglie di separarsi alla quale pur essendone ancora innamorato, non poteva far altro che adeguarsi, chiedeva tuttavia che stante il bellissimo rapporto con le figlie, evidenziato anche dalla ricorrente nell'atto introduttivo, chiedeva che fosse solo alla stato e in attesa di opportuni approfondimenti confermato l'affidamento all'Ente disposto dal TM, da tramutarsi nel proseguo in affidamento condiviso;
chiedeva il rigetto della domanda di addebito e provvedimenti economici in misura molto più limitata in considerazione del suo temporaneo impedimento a lavorare a causa della recisione del tendine radiale a seguito dell'episodio narrato dalla moglie, sempre per motivi economici lasciava all'apprezzamento del
Tribunale la decisione sull'assegnazione della casa coniugale in locazione, alla quale però formalmente non si opponeva, quindi, all'udienza di prima comparizione del 13.2.2024, sentite separatamente le parti, la ricorrente dopo aver illustrato l'attuale condizione sua e delle minori ed aver evidenziato di aver reperito una attività lavorativa a tempo indeterminato con guadagni di circa € 800,00 mensili, chiedeva la conferma allo stato dell'affidamento delle minori all'ente e di tutti gli interventi, compresi gli incontri protetti ed osservati con il padre e di poter far rientro nella casa coniugale, essendo le figlie molto affaticate dal permanere in comunità; il curatore speciale avallava la richiesta segnalando che i servizi sociali nella relazione depositata evidenziano l'opportunità che la ricorrente lasciasse la comunità per reinserirsi con le figlie in una situazione normalità; e nel contempo chiedeva che il Giudice nel confermare l'affido all'ente desse mandato ai servizi per la gestione della migliore modalità di visita della diade padre prole, nonché per l'attivazione dell'educativa domiciliare per le minori e la loro presa in carico da parte dell' ; il resistente insisteva in quanto già illustrato Pt_3 con riferimento agli episodi ed alla sua condizione psico fisica, evidenziava le persistenti difficoltà economiche e confermava le domande sul punto;
si mostrava disponibile a rilasciare la casa coniugale alla moglie ed alle minori previa concessione di un termine, e chiedeva confermarsi allo stato l'affidamento all'ente delle figlie con possibilità di vederle assiduamente;
entrambe le parti insistevano nei mezzi istruttori articolati, il G.D. preso atto delle dichiarazioni si riservava e con ordinanza del 11.3.2024, reputando necessaria l'acquisizione di tutti gli atti del TM e del procedimento penale a carico del rinviava CP_1 per il prosieguo dell'udienza ex art dell'art 473 bis n21 cpc al 3.4.2024, senza la presenza delle parti., invitando parte resistente, nelle more, alla ricerca di idonea abitazione dove trasferirsi e disponendo l'acquisizione a cura della cancelleria della documentazione indicata, rinviata su richiesta delle parti l'udienza al 16.4.2024, alla quale partecipavano personalmente, il G.I. raccolte le dichiarazioni e preso atto della rinunzia da parte della ricorrente alla richiesta di allontanamento dalla casa del che si era impegnato a farlo personalmente, autorizzava i coniugi CP_1
a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, confermava l'affidamento delle minori al comune di Rho con collocamento pressa la madre, e si riservava sulle domande economiche, stabilendo comunque la percezione dell'intero assegno unico da parte della , Parte_1 quindi con ordinanza del 17.4.2024, disponeva in favore della ricorrente ed a carico del marito il versamento di un assegno perequativo al mantenimento delle minori nella misura totale di e 600,00 oltre al 50% delle spese extra come da linee guida del Tribunale di Milano nonché un assegno per il mantenimento della ricorrente di € 100,00 considerata la sua parziale indipendenza economica;
reiterava la richiesta di invio da parte della Procura della repubblica degli atti del procedimento a carico del e rinviava al 10.9.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, CP_1 depositate le note sostitutive di udienza il G.I. provvedeva in ordine alle richieste in esse formulate, anche tenuto conto del mancato rilascio della casa coniugale da parte del resistente, mantenendo peraltro inalterate le prescrizioni di affidamento e frequentazioni paterne con le figlie anche alla luce delle relazioni di aggiornamento depositate dai servizi, e rinviava per la decisione ex art. 473 cpc n.22 all'udienza del 23.1.2025 da svolgersi nelle forme dell'art. 127 ter cpc, poi preso atto dalle note depositate della rinunzia alla domanda di addebito da parte della ricorrente, emersa la necessità di acquisire ulteriori elementi sul nucleo oltre che la valutazione della neuropsichiatria sulla minore nonché l'indispensabilità della presa in carico da parte del CPS Per_1 territorialmente competente del resistente, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del
15.5.2025, disponendo quanto indicato, all'udienza fissata il G.I. nelle more subentrato nel ruolo a seguito di trasferimento del precedente ad altro ufficio, sentiva diffusamente ed approfonditamente le parti ed il curatore speciale che discutevano la causa concludendo come in epigrafe;
nel contempo autorizzava parte ricorrente a trascorrere insieme alle minori tre settimane di vacanze nel periodo estivo presso la sorella in Irlanda, istanza alla quale il marito immotivatamente e per sola ripicca nei confronto della cognata si opponeva, rimetteva la causa al Collegio, disponendo che le parti depositassero la dichiarazione relativa ai redditi relativa all'anno di imposta 2024 entro 5 gg,
la causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 28.5.2024.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto le figlie minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per i minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti. Il materiale probatorio è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, fondamentalmente incentrata sulle questioni all'esercizio della responsabilità genitoriale, per decidere le quali il Collegio ha a disposizione le numerose relazioni dei servizi specialistici e del curatore e sugli aspetti economici, rispetto ai quali è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336,
Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate e desumendoli ex art. 116 cpc dal contegno di parte resistente.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, gli episodi di violenza denunciati dalla ricorrente, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'addebito della separazione nelle note sostitutive dell'udienza del 23.1.2025 ha rinunziato, con ampia e Parte_4 diffusa motivazione, alla domanda di addebito e pertanto non luogo a provvedere sul punto.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza dei minori con i genitori
La situazione del nucleo familiare, che aveva determinato l'intervento urgente di messa in protezione della ricorrente e dei minori e determinato l'affidamento all'Ente da parte del TM provvisoriamente confermata da questo Tribunale, ha subito un profondo cambiamento.
La ricorrente, infatti, che ha sempre avuto delle indubbie competenze genitoriali di base, rese fragili solamente dal contesto matrimoniale in cui si è ritrovata e dalle violenze subite, si è affidata totalmente ai servizi sociali e specialistici, con i quali è stata sempre collaborante e dai quali si è fatta guidare per riacquisire quella solidità necessaria a poter gestire e sostenere le minori senza debolezza alcuna.
Tale suo ineccepibile percorso è diffusamente descritto nelle relazioni in atti ed in particolare, nelle ultime datate 10.1.2025 emerge un quadro dettagliato di una donna che voluto perseguire, raggiungendoli, gli obiettivi prefissati, che si è affrancata acquisendo nei limiti del possibile e del mercato una sua relativa indipendenza economica, che ha affrontato per le figlie ogni tipo di sacrificio, sobbarcandosi anche lunghi trasferte dalla comunità protetta alla scuola di situata Per_2 in altro comune, pur di non sradicarla dal suo contesto. Non mostra fragilità che ne possano compromettere la genitorialità, seppur necessiti ancora di aiuto e sostegno così come analogo ne necessitano le minori. Tuttavia, appare perfettamente in grado di assumere per le sue figlie le decisioni più idonee alla loro crescita ed al loro sviluppo.
Tale analisi risulta essere pienamente condivisa dal curatore speciale - che ha seguito la famiglia e soprattutto le minori sin dall'incipit degli eventi che hanno portato alla separazione, essendo già stato nominato dal Tm – il quale all'udienza del 15.5.2025, a modifica di quanto sostenuto nelle note del 23.1.2025, ha concordato per l'affidamento di ed alla madre, in luogo Per_1 Per_2 di quello all'Ente.
Analoga disamina positiva non può, invece, essere fatta per il . Egli è infatti rimasto CP_1 centrato su di sé e su quelli che ritiene problemi personali indotti dall'ingiustizia della situazione, non riesce ad evolvere, non si fida dei suggerimenti degli esperti, rifugge ogni forma di sostegno o di percorso, pure quello presso il NOA che al quale inizialmente aveva spontaneamente aderito evidentemente in maniera proditoria. Rimane convinto che nulla possa aiutarlo e, anzi, continua a negare l'assunzione soprattutto di sostanze alcoliche, di cui invece vi è certa evidenza. Ha un indubbio legame e nutre sincero affetto verso le figlie, che lo ricambiano e che hanno piacere a stare con lui seppur in situazione protetta ed osservata, ma questo aspetto non è sufficiente per fare di lui un genitore dotato di piena capacità. Ulteriore riprova ne sia il non riuscire a preservarle dall'accesa conflittualità che continua con i suoi atteggiamenti ad alimentare, non curandosi di come i suoi agiti si riverberino negativamente su ed l'avere utilizzato la figlia maggiore come Per_1 Per_2 strumento e tramite economico, pur contro ogni consiglio del proprio legale, al solo fine di mantenere la moglie vittima di violenza economica e l'avere negato il consenso al viaggio in Irlanda, fonte certa di svago e felicità, per ripicca verso cognata rea di aver sostenuto la sorella, sono due esempi certamente eclatanti della sua incapacità di andare oltre il suo io nel solo interesse delle minori.
Tale atteggiamento così fortemente e ad ogni costo oppositivo determina il Collegio non soltanto ad accogliere la domanda di parte ricorrente all'affidamento esclusivo delle minori ma, addirittura e nel solo interesse delle stesse, con i poteri ufficiosi di cui è dotato a disporlo in maniera rinforzata, il c.d. affido super esclusivo. Lasciare infatti alla ricorrente, che ha ben altre capacità genitoriali, solo la possibilità di assumere le decisioni di natura ordinaria e non anche quelle di natura straordinaria, che soggiacerebbero al palcet paterno, significherebbe di fatto svuotare di contenuto il provvedimento, dal momento che pacificamente il negherebbe ogni autorizzazione pur di non CP_1 avallare una scelta che provenga dalla madre.
Al fine di aiutare e sostenere il nucleo familiare globalmente inteso, ritiene tuttavia il Collegio che tale affidamento vada accompagnato con il mantenere attivi tutti gli interventi già in essere a sostegno della ricorrente, delle minori ed anche e soprattutto del , che viene caldamente invitato CP_1 aderire ai percorsi che per lui verranno ulteriormente predisposti, soprattutto quelli volti al superamento della dipendenza da sostanze alcoliche e di recupero della piena genitorialità e di collaborare con i servizi in carica, avvertendolo che in difetto potranno essere assunti ulteriori provvedimenti ancor più restrittivi della sua capacità genitoriale.
Le minori resteranno collocate in via prevalente presso la madre in quella che era la casa coniugale dove manterranno anche la residenza anagrafica.
Quanto ai tempi di permanenza delle minori con il padre di e la condizione Per_1 Per_2 del resistente, e la sua conclamata inaffidabilità ed incapacità dal tenersi lontano da situazioni che esporrebbero le figlie a pericoli di varia natura, inducono il Collegio a confermare, allo stato, che questi proseguano in maniere protetta e/o osservata, attribuendo tuttavia ai servizi incaricati la facoltà di diversamente disciplinarli ed eventualmente liberalizzarli in ipotesi di fattiva collaborazione e di superamento delle criticità ancora oggi esistenti da parte del , e sempre che ciò coincida con il CP_1 desideri delle minori e sia conforme al loro interesse.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale sita in Rho Via Madonna n.32 condotta in locazione, resta assegnata alla con gli arredi, quale conseguenza del collocamento prevalente presso di sé delle minori. Parte_1
Le condizioni economiche
Il Collegio non dispone di ulteriori e diversi elementi che delineino le condizioni economiche e patrimoniali delle parti, rispetto a quelli esaminati dal G.D. ed in base ai quali sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Il , invero, non ha aggiornato, come espressamente richiesto a verbale all'udienza del CP_1
15.5 u.s. la sua documentazione reddituale, né durante le audizioni ha fornito spontaneamente ulteriori elementi utili, continuando a sostenere, in maniera poco credibile, di non aver più reperito alcuna attività lavorativa e di essere in procinto di terminare il periodo di NASPI.
Tali affermazioni tuttavia, contrastano con dei dati obiettivi già evidenziati dal G.I. nell'ordinanza del 17.4.2024 e con le dichiarazioni dalla stesso rilasciate al giudice con riferimento ad altri argomenti ma dalle quali in via indiretta può pacificamente dedursi che questi continui ad espletare attività lavorativa, seppur per convenienza anche processuale in nero. Non si comprenderebbe infatti, diversamente, come possa sopravvivere in assenza di altri sussidi ma, soprattutto, come mai in una realtà vivace come l'hinterland milanese un operaio
(manovale) di conclamate esperienza, ancora in giovane età ed ormai in piena efficienza fisica fatichi a reperire un lavoro dipendente o anche solo continuative collaborazioni.
Peraltro, tali suoi assunti vengono indirettamente smentiti alla già citata udienza del 15.5. 2025 durante la quale interrogato sul perché non avesse voluto riprendere gli incontri al NOA o iniziare quelli al CPS ha espressamente affermato “ Devo andare in tanti posti. Io non sono matto. Devo trovare giorni liberi per andare”. Se quindi, per sua stessa affermazione non ha giorni liberi, non avendo pacificamente alcun impegno con le figlie, che non può vedere e tenere con sé, ciò significa in maniera inequivocabile una e soltanto una cosa: è lavorativamente molto impegnato.
Il Collegio, pertanto, in accoglimento delle domande di parte ricorrente conferma in € 600,00 mensili il contributo perequativo paterno per il mantenimento delle minori, che risulta congruo ed adeguato tenuto conto globalmente dei parametri cui l'assegno va conformato ai sensi dell'art. 337 cc, tenuta in debita considerazione anche la circostanza che la si trova a dover affrontare Parte_1 da sola il costo della locazione della casa in cui le figlie vivono in maniera costante, dal momento che attualmente non possono trascorrere del tempo con il padre nella di lui abitazione, peraltro sconosciuta, aspetto questo che determina inoltre che l'intero carico quotidiano di mantenimento gravi sulle spalle materne.
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito ed interamente trattenuto dalla
, genitore affidatario in via “super – esclusiva”. Parte_1
Il ragionamento concernete i guadagni sommersi del resistente determina il Collegio a confermare anche l'assegno di mantenimento per la ricorrente nella misura già disposta dal G.I. in €
100,00 mensili, essendo indubbio che la capacità contributiva altamente presunta del marito sia più elevata rispetto ai di lei guadagni, ancora esigui stante il breve periodo di inizio attività
Le spese del giudizio
Vista la soccombenza del resistente tanto in ordine alle domande sulla genitorialità quanto a quelle di natura economica le spese del giudizio vengono interamente poste a carico del , nella CP_1 misura di cui in dispositivo e verranno versate all'Erario essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
I compensi del Curatore speciale, anche ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, verranno liquidati con separato decreto a seguito di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione ex art. 151 cc. I c. di e Parte_2 [...]
che hanno contratto matrimonio civile in Rho (MI) il 5.11.2016 , trascritto nei registri CP_1 dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune - anno 2016 atto n.59 parte I,
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Rho per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Affida le figlie minori , nata il [...] nata il [...] in [...] Persona_1 Per_2
esclusiva alla madre presso la quale rimarranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Rho, Via Madonna n.32, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma
3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che e le riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
4. Dispone che gli incontri con il padre, proseguano in maniera osservata e/o protetta e vengano regolamentati nei tempi e nelle modalità dai servizi sociali competenti per territorio, attualmente
RHO,
5.Incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario delle figlie minori, tenuto conto delle loro condizioni di benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con il padre, dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore delle minori, e dell'adesione consapevole del padre al progetto indirizzato al suo consolidamento della genitorialità;
6. Incarica il Servizio Sociale, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di proseguire gli interventi di supporto psicologico e psicoterapeutico per e e, ove reputato utile, di avviare e/o proseguire gli Persona_1 Per_2 interventi socio-educativo anche domiciliari presso la madre;
7. Incarica il Servizio Sociale , in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare e o proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico per entrambi i genitori, nonché, esclusivamente nei confronti del , presso CP_1 il NOA ed il CPS competenti per territorio
8. Incarica il servizio sociale di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando immediatamente, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio;
9.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse delle minori e in quanto funzionale ad un loro sano percorso di crescita, alle statuizioni del presente provvedimento ed il Controparte_1
a prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandolo che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio le minori , potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della sua responsabilità genitoriale.
10.Pone definitivamente a carico di di versare a entro il 5 di Controparte_1 Parte_2 ogni mese e con decorrenza dall'ordinanza del 17.4.2024 la somma di € 600,00 mensili per il mantenimento delle figlie minori ( € 300,00 per ciascuna) ed € 100,00 per il di lei mantenimento, oltre ad aggiornamento annuale ISTAT (prima rivalutazione aprile 2025) ed oltre ancora al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie minori come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano e secondo il seguente schema:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11. Dispone che l'assegno unico universale per il nucleo familiare, venga interamente percepito e trattenuto da Parte_2
12. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 3.600,00 oltre spese generali, IVA e Cpa, da versarsi all'Erario essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1.
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale del Comune di RHO e al Curatore Speciale.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione IX civile del 28.5.2025 Il Presidente rel. est.
dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 20/11/2023, rimessa al Collegio per la decisione alla udienza del
15/5/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 28/5/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/05/1982, rappresentato e difeso dall'avv. PAGANI MARIA ELENA GIUSEPPINA con studio in
CORSO SEMPIONE, 36 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/05/1980 , rappresentato e difeso dall'avv. SOLDATI GIANLUCA con studio in VIA FRIULI,51
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON
AVV. ALESSANDRO CERRATO Curatore speciale delle minori nata il [...] Persona_1
e nata il [...] , con studio IN VIA SOLARI N.19 MILANO nominato con Per_2
provvedimento del 30/11/2023
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 17/6/2025
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per Parte_2
Dichiararsi la separazione dei coniugi; disporsi l'affido delle minori in via esclusiva alla madre e confermare la assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, che la abiterà con le figlie minori, con quanto la arreda e correda;
disporsi le frequentazioni delle minori col padre in protezione, sotto l'egida del Servizi Sociale e comunque con modalità osservate e, laddove non pregiudizievoli per le minori, con facoltà di ampliamento e liberalizzazione solo se non pregiudizievole per la prole, e dopo avere assunto chiare informazioni rispetto al luogo di abitazione del padre, con valutazione della congruità ad ospitare la prole;
disporsi/mantenere i sostegni che saranno ritenuti necessari ed utili alle minori stante il trauma subito, nonché mantenimento della presa in carico del sig. al NOA e invio per presa in carico al CPS, come CP_1 indicato necessario nella ultima relazione dei Servizi Sociali disporsi a titolo di concorso al mantenimento delle figlie e a carico del sig. la dazione Per_2 Per_1 CP_1 di una somma mensile pari a non meno di 600,00 € (€ 300,00 a figlia) o quell'altra maggiore somma che sarà opportuna (stante la non conoscenza dei redditi e delle entrate del sig. ) da versarsi sul conto banco CP_1 posta della signora entro il 5 di ogni mese, rivalutabile Istat, oltre alle spese straordinarie nella Parte_1 misura dell'80% in carico al sig. e nella ragione del 20% a carico della signora come da CP_1 Parte_1 Linee Guida per le spese straordinarie in uso avanti al Tribunale di Milano;
disporsi a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge a carico del sig. la somma mensile di € 100,00, rivalutabile Istat, o di CP_1 quella diversa che sarà di giustizia, da versarsi unitamente al mantenimento per la prole;
assegno per il nucleo in via esclusiva alla ricorrente, come già disposto ad oggi;
con vittoria di onorari (la signora è ammessa al patrocinio gratuito) Parte_1
Per : Controparte_1
Affidare le minori all'Ente con prosecuzione dei percorsi per il padre e per le minori che il tribunale vorrà delineare Porre a carico del sig. un contributo di mantenimento di € 200,00 in favore di ciascuna delle figlie CP_1 minori ed oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate dalla linee guida del Tribunale di Per_1 Per_2 Milano;
- Porre a carico del sig. un contributo di mantenimento di € 100,00 in favore della moglie CP_1 Parte_2
limitando tale contributo ad un periodo di sei mesi decorrenti dalla data della pronuncia della
[...] separazione onde consentirLe di reperire idonea e stabile attività lavorativa. Compensare le spese e compensi professionali del giudizio.
Per il CURATORE SPECIALE
Si associa alla richiesta materna di affidamento in via esclusa alla madre , permanenza degli incarichi ai servizi in essere con spazio neutro per le frequentazioni tra padre e figlie e sugli interventi in favore delle parti e delle minore e con facoltà di modificarle in relazione al positivo esito dei percorsi. Quanto ai profili economici chiede che l'assegno venga determinato in non meno di il € 350,00 mensili oltre al 50% per le spese straordinarie. Assegno unico alla madre
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che: e contraevano matrimonio civile in Parte_2 Controparte_1
Rho (MI) il 5.11.2016 , trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune - anno
2016 atto n.59 parte I, dall'unione nascevano il 11.12.2008 e il 19.11.2016, Persona_1 Per_2 con ricorso depositato il 20.11.2023 , dopo aver premesso la pronunzia Parte_2 di un decreto provvisorio da parte del TM di Milano, chiedeva la separazione giudiziale con addebito al marito, l'affidamento esclusivo delle figlie minori o in subordine l'affidamento all'Ente o qualsiasi decisione conforme al loro interesse da assumersi da parte del Tribunale, collocamento presso di sé nella casa coniugale nella quale intendeva fare rientro dalla comunità protetta presso la quale era temporaneamente ospitata con le minori -previo allontanamento d'urgenza ed inaudita altera parte del marito con divieto contestuale di avvicinamento alla casa stessa ed ai luoghi da lei frequentati -
l'attivazione di ogni sostegno necessario per sé e per le minori ma soprattutto per il marito, al fine di giungere al superamento delle criticità e delle dipendenze che ne scatenavano la violenza, incontri padre figlie da svolgersi in modalità protetta ed osservata, un assegno perequativo al mantenimento delle minori in misura non inferiore ad € 600,00 oltre all'80% delle spese straordinarie ed uno per il proprio mantenimento nella limitata misura di € 200,00,
a sostegno della domanda narrava una storia familiare altalenante, che aveva visto la sua unione coniugale con il , peraltro preceduta da una lunga convivenza dalla quale era nata CP_1
iniziata quando ancora vivevano in Romania, trascorsa in piena complicità e serenità per oltre Per_1
18 anni, fino ad un primo, ed isolato, episodio di violenza nei suoi confronti, verificatosi nel 2018 in un momento di alterazione del marito dovuto ad abuso di alcol;
raccontava che tuttavia presto la situazione era rientrata tant'è che anche gli interventi a protezione attivati all'epoca dal TM erano stati revocati non sussistendo più pregiudizio né per lei né per le bambine;
continuava evidenziando che inspiegabilmente, nei primi mesi del 2023, forse a causa della temporanea perdita del lavoro, il marito aveva ripreso a bere in maniera incisiva, facendo vero e proprio abuso di alcol, trascorrendo nel contempo le sue giornate senza far nulla e frequentando cattive compagnie, amplificando nel contempo la sua indole gelosa, e giungendo più volte ad aggressioni nei suoi confronti, anche alla presenza delle figlie e, in un'occasione, a costringerla ad un rapporto sessuale da lei non voluto;
a seguito di un episodio particolarmente grave i vicini allertati dalle urla chiedevano l'intervento delle forze dell'ordine che, sopraggiunte, unitamente ad un ambulanza curavano il suo trasferimento al pronto Soccorso, dal quale veniva dimessa con diagnosi di trauma cranico non commotivo e contusione braccio sinistro, cui seguiva denuncia del 24/5/2022, avanti ai Carabinieri di Rho;
pertanto con l'aiuto del Centro Anti Violenza, veniva collocata unitamente alle figlie, in comunità protetta, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura presso il TM che attivava un procedimento, ancora pendente al momento del deposito del ricorso, nell'ambito del quale il
Tribunale emetteva un provvedimento provvisorio di affidamento delle minori al Comune di Rho, mantenimento del nucleo all'interno della comunità protetta e nomina di un Curatore speciale per le minori in persona dell'Avv. Alessandro Cerrato;
fissata con decreto la comparizione della sola parte ricorrente e del Curatore speciale - che veniva confermato con il medesimo decreto e che si costituiva nel termine concesso - all'udienza del
6.10.2023 parte ricorrente, stante l'impossibilità di procedersi ex art. 473 cpc punto 69 all'assegnazione della casa coniugale con conseguente allontanamento del , rinunziava alla CP_1 domanda cautelare, essendo comunque in situazione di protezione, pertanto il G.D. instaurava il contraddittorio, concedendo alle parti i termini di legge per le difese, preso atto del provvedimento definitivo di incompetenza ex art. 38 disp att. c.c. emesso dal TM, con comparsa del 12.1.2024 si costituiva il che contestava fermamente la ricostruzione CP_1 effettuata dalla moglie dell'ultimo periodo della loro unione coniugale e dei presunti episodi di violenza, soprattutto sessuale;
negava di aver costretto la moglie ad un rapporto non voluto, essendo al contrario pienamente consenziente nel giorno del di lui compleanno;
escludeva l'abuso di alcol come da analisi negative che produceva, dichiarava di essersi comunque rivolto spontaneamente al
NOA per fugare ogni dubbio;
prendeva atto della decisione della moglie di separarsi alla quale pur essendone ancora innamorato, non poteva far altro che adeguarsi, chiedeva tuttavia che stante il bellissimo rapporto con le figlie, evidenziato anche dalla ricorrente nell'atto introduttivo, chiedeva che fosse solo alla stato e in attesa di opportuni approfondimenti confermato l'affidamento all'Ente disposto dal TM, da tramutarsi nel proseguo in affidamento condiviso;
chiedeva il rigetto della domanda di addebito e provvedimenti economici in misura molto più limitata in considerazione del suo temporaneo impedimento a lavorare a causa della recisione del tendine radiale a seguito dell'episodio narrato dalla moglie, sempre per motivi economici lasciava all'apprezzamento del
Tribunale la decisione sull'assegnazione della casa coniugale in locazione, alla quale però formalmente non si opponeva, quindi, all'udienza di prima comparizione del 13.2.2024, sentite separatamente le parti, la ricorrente dopo aver illustrato l'attuale condizione sua e delle minori ed aver evidenziato di aver reperito una attività lavorativa a tempo indeterminato con guadagni di circa € 800,00 mensili, chiedeva la conferma allo stato dell'affidamento delle minori all'ente e di tutti gli interventi, compresi gli incontri protetti ed osservati con il padre e di poter far rientro nella casa coniugale, essendo le figlie molto affaticate dal permanere in comunità; il curatore speciale avallava la richiesta segnalando che i servizi sociali nella relazione depositata evidenziano l'opportunità che la ricorrente lasciasse la comunità per reinserirsi con le figlie in una situazione normalità; e nel contempo chiedeva che il Giudice nel confermare l'affido all'ente desse mandato ai servizi per la gestione della migliore modalità di visita della diade padre prole, nonché per l'attivazione dell'educativa domiciliare per le minori e la loro presa in carico da parte dell' ; il resistente insisteva in quanto già illustrato Pt_3 con riferimento agli episodi ed alla sua condizione psico fisica, evidenziava le persistenti difficoltà economiche e confermava le domande sul punto;
si mostrava disponibile a rilasciare la casa coniugale alla moglie ed alle minori previa concessione di un termine, e chiedeva confermarsi allo stato l'affidamento all'ente delle figlie con possibilità di vederle assiduamente;
entrambe le parti insistevano nei mezzi istruttori articolati, il G.D. preso atto delle dichiarazioni si riservava e con ordinanza del 11.3.2024, reputando necessaria l'acquisizione di tutti gli atti del TM e del procedimento penale a carico del rinviava CP_1 per il prosieguo dell'udienza ex art dell'art 473 bis n21 cpc al 3.4.2024, senza la presenza delle parti., invitando parte resistente, nelle more, alla ricerca di idonea abitazione dove trasferirsi e disponendo l'acquisizione a cura della cancelleria della documentazione indicata, rinviata su richiesta delle parti l'udienza al 16.4.2024, alla quale partecipavano personalmente, il G.I. raccolte le dichiarazioni e preso atto della rinunzia da parte della ricorrente alla richiesta di allontanamento dalla casa del che si era impegnato a farlo personalmente, autorizzava i coniugi CP_1
a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, confermava l'affidamento delle minori al comune di Rho con collocamento pressa la madre, e si riservava sulle domande economiche, stabilendo comunque la percezione dell'intero assegno unico da parte della , Parte_1 quindi con ordinanza del 17.4.2024, disponeva in favore della ricorrente ed a carico del marito il versamento di un assegno perequativo al mantenimento delle minori nella misura totale di e 600,00 oltre al 50% delle spese extra come da linee guida del Tribunale di Milano nonché un assegno per il mantenimento della ricorrente di € 100,00 considerata la sua parziale indipendenza economica;
reiterava la richiesta di invio da parte della Procura della repubblica degli atti del procedimento a carico del e rinviava al 10.9.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, CP_1 depositate le note sostitutive di udienza il G.I. provvedeva in ordine alle richieste in esse formulate, anche tenuto conto del mancato rilascio della casa coniugale da parte del resistente, mantenendo peraltro inalterate le prescrizioni di affidamento e frequentazioni paterne con le figlie anche alla luce delle relazioni di aggiornamento depositate dai servizi, e rinviava per la decisione ex art. 473 cpc n.22 all'udienza del 23.1.2025 da svolgersi nelle forme dell'art. 127 ter cpc, poi preso atto dalle note depositate della rinunzia alla domanda di addebito da parte della ricorrente, emersa la necessità di acquisire ulteriori elementi sul nucleo oltre che la valutazione della neuropsichiatria sulla minore nonché l'indispensabilità della presa in carico da parte del CPS Per_1 territorialmente competente del resistente, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del
15.5.2025, disponendo quanto indicato, all'udienza fissata il G.I. nelle more subentrato nel ruolo a seguito di trasferimento del precedente ad altro ufficio, sentiva diffusamente ed approfonditamente le parti ed il curatore speciale che discutevano la causa concludendo come in epigrafe;
nel contempo autorizzava parte ricorrente a trascorrere insieme alle minori tre settimane di vacanze nel periodo estivo presso la sorella in Irlanda, istanza alla quale il marito immotivatamente e per sola ripicca nei confronto della cognata si opponeva, rimetteva la causa al Collegio, disponendo che le parti depositassero la dichiarazione relativa ai redditi relativa all'anno di imposta 2024 entro 5 gg,
la causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 28.5.2024.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto le figlie minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per i minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti. Il materiale probatorio è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, fondamentalmente incentrata sulle questioni all'esercizio della responsabilità genitoriale, per decidere le quali il Collegio ha a disposizione le numerose relazioni dei servizi specialistici e del curatore e sugli aspetti economici, rispetto ai quali è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336,
Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate e desumendoli ex art. 116 cpc dal contegno di parte resistente.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, gli episodi di violenza denunciati dalla ricorrente, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'addebito della separazione nelle note sostitutive dell'udienza del 23.1.2025 ha rinunziato, con ampia e Parte_4 diffusa motivazione, alla domanda di addebito e pertanto non luogo a provvedere sul punto.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza dei minori con i genitori
La situazione del nucleo familiare, che aveva determinato l'intervento urgente di messa in protezione della ricorrente e dei minori e determinato l'affidamento all'Ente da parte del TM provvisoriamente confermata da questo Tribunale, ha subito un profondo cambiamento.
La ricorrente, infatti, che ha sempre avuto delle indubbie competenze genitoriali di base, rese fragili solamente dal contesto matrimoniale in cui si è ritrovata e dalle violenze subite, si è affidata totalmente ai servizi sociali e specialistici, con i quali è stata sempre collaborante e dai quali si è fatta guidare per riacquisire quella solidità necessaria a poter gestire e sostenere le minori senza debolezza alcuna.
Tale suo ineccepibile percorso è diffusamente descritto nelle relazioni in atti ed in particolare, nelle ultime datate 10.1.2025 emerge un quadro dettagliato di una donna che voluto perseguire, raggiungendoli, gli obiettivi prefissati, che si è affrancata acquisendo nei limiti del possibile e del mercato una sua relativa indipendenza economica, che ha affrontato per le figlie ogni tipo di sacrificio, sobbarcandosi anche lunghi trasferte dalla comunità protetta alla scuola di situata Per_2 in altro comune, pur di non sradicarla dal suo contesto. Non mostra fragilità che ne possano compromettere la genitorialità, seppur necessiti ancora di aiuto e sostegno così come analogo ne necessitano le minori. Tuttavia, appare perfettamente in grado di assumere per le sue figlie le decisioni più idonee alla loro crescita ed al loro sviluppo.
Tale analisi risulta essere pienamente condivisa dal curatore speciale - che ha seguito la famiglia e soprattutto le minori sin dall'incipit degli eventi che hanno portato alla separazione, essendo già stato nominato dal Tm – il quale all'udienza del 15.5.2025, a modifica di quanto sostenuto nelle note del 23.1.2025, ha concordato per l'affidamento di ed alla madre, in luogo Per_1 Per_2 di quello all'Ente.
Analoga disamina positiva non può, invece, essere fatta per il . Egli è infatti rimasto CP_1 centrato su di sé e su quelli che ritiene problemi personali indotti dall'ingiustizia della situazione, non riesce ad evolvere, non si fida dei suggerimenti degli esperti, rifugge ogni forma di sostegno o di percorso, pure quello presso il NOA che al quale inizialmente aveva spontaneamente aderito evidentemente in maniera proditoria. Rimane convinto che nulla possa aiutarlo e, anzi, continua a negare l'assunzione soprattutto di sostanze alcoliche, di cui invece vi è certa evidenza. Ha un indubbio legame e nutre sincero affetto verso le figlie, che lo ricambiano e che hanno piacere a stare con lui seppur in situazione protetta ed osservata, ma questo aspetto non è sufficiente per fare di lui un genitore dotato di piena capacità. Ulteriore riprova ne sia il non riuscire a preservarle dall'accesa conflittualità che continua con i suoi atteggiamenti ad alimentare, non curandosi di come i suoi agiti si riverberino negativamente su ed l'avere utilizzato la figlia maggiore come Per_1 Per_2 strumento e tramite economico, pur contro ogni consiglio del proprio legale, al solo fine di mantenere la moglie vittima di violenza economica e l'avere negato il consenso al viaggio in Irlanda, fonte certa di svago e felicità, per ripicca verso cognata rea di aver sostenuto la sorella, sono due esempi certamente eclatanti della sua incapacità di andare oltre il suo io nel solo interesse delle minori.
Tale atteggiamento così fortemente e ad ogni costo oppositivo determina il Collegio non soltanto ad accogliere la domanda di parte ricorrente all'affidamento esclusivo delle minori ma, addirittura e nel solo interesse delle stesse, con i poteri ufficiosi di cui è dotato a disporlo in maniera rinforzata, il c.d. affido super esclusivo. Lasciare infatti alla ricorrente, che ha ben altre capacità genitoriali, solo la possibilità di assumere le decisioni di natura ordinaria e non anche quelle di natura straordinaria, che soggiacerebbero al palcet paterno, significherebbe di fatto svuotare di contenuto il provvedimento, dal momento che pacificamente il negherebbe ogni autorizzazione pur di non CP_1 avallare una scelta che provenga dalla madre.
Al fine di aiutare e sostenere il nucleo familiare globalmente inteso, ritiene tuttavia il Collegio che tale affidamento vada accompagnato con il mantenere attivi tutti gli interventi già in essere a sostegno della ricorrente, delle minori ed anche e soprattutto del , che viene caldamente invitato CP_1 aderire ai percorsi che per lui verranno ulteriormente predisposti, soprattutto quelli volti al superamento della dipendenza da sostanze alcoliche e di recupero della piena genitorialità e di collaborare con i servizi in carica, avvertendolo che in difetto potranno essere assunti ulteriori provvedimenti ancor più restrittivi della sua capacità genitoriale.
Le minori resteranno collocate in via prevalente presso la madre in quella che era la casa coniugale dove manterranno anche la residenza anagrafica.
Quanto ai tempi di permanenza delle minori con il padre di e la condizione Per_1 Per_2 del resistente, e la sua conclamata inaffidabilità ed incapacità dal tenersi lontano da situazioni che esporrebbero le figlie a pericoli di varia natura, inducono il Collegio a confermare, allo stato, che questi proseguano in maniere protetta e/o osservata, attribuendo tuttavia ai servizi incaricati la facoltà di diversamente disciplinarli ed eventualmente liberalizzarli in ipotesi di fattiva collaborazione e di superamento delle criticità ancora oggi esistenti da parte del , e sempre che ciò coincida con il CP_1 desideri delle minori e sia conforme al loro interesse.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale sita in Rho Via Madonna n.32 condotta in locazione, resta assegnata alla con gli arredi, quale conseguenza del collocamento prevalente presso di sé delle minori. Parte_1
Le condizioni economiche
Il Collegio non dispone di ulteriori e diversi elementi che delineino le condizioni economiche e patrimoniali delle parti, rispetto a quelli esaminati dal G.D. ed in base ai quali sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Il , invero, non ha aggiornato, come espressamente richiesto a verbale all'udienza del CP_1
15.5 u.s. la sua documentazione reddituale, né durante le audizioni ha fornito spontaneamente ulteriori elementi utili, continuando a sostenere, in maniera poco credibile, di non aver più reperito alcuna attività lavorativa e di essere in procinto di terminare il periodo di NASPI.
Tali affermazioni tuttavia, contrastano con dei dati obiettivi già evidenziati dal G.I. nell'ordinanza del 17.4.2024 e con le dichiarazioni dalla stesso rilasciate al giudice con riferimento ad altri argomenti ma dalle quali in via indiretta può pacificamente dedursi che questi continui ad espletare attività lavorativa, seppur per convenienza anche processuale in nero. Non si comprenderebbe infatti, diversamente, come possa sopravvivere in assenza di altri sussidi ma, soprattutto, come mai in una realtà vivace come l'hinterland milanese un operaio
(manovale) di conclamate esperienza, ancora in giovane età ed ormai in piena efficienza fisica fatichi a reperire un lavoro dipendente o anche solo continuative collaborazioni.
Peraltro, tali suoi assunti vengono indirettamente smentiti alla già citata udienza del 15.5. 2025 durante la quale interrogato sul perché non avesse voluto riprendere gli incontri al NOA o iniziare quelli al CPS ha espressamente affermato “ Devo andare in tanti posti. Io non sono matto. Devo trovare giorni liberi per andare”. Se quindi, per sua stessa affermazione non ha giorni liberi, non avendo pacificamente alcun impegno con le figlie, che non può vedere e tenere con sé, ciò significa in maniera inequivocabile una e soltanto una cosa: è lavorativamente molto impegnato.
Il Collegio, pertanto, in accoglimento delle domande di parte ricorrente conferma in € 600,00 mensili il contributo perequativo paterno per il mantenimento delle minori, che risulta congruo ed adeguato tenuto conto globalmente dei parametri cui l'assegno va conformato ai sensi dell'art. 337 cc, tenuta in debita considerazione anche la circostanza che la si trova a dover affrontare Parte_1 da sola il costo della locazione della casa in cui le figlie vivono in maniera costante, dal momento che attualmente non possono trascorrere del tempo con il padre nella di lui abitazione, peraltro sconosciuta, aspetto questo che determina inoltre che l'intero carico quotidiano di mantenimento gravi sulle spalle materne.
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito ed interamente trattenuto dalla
, genitore affidatario in via “super – esclusiva”. Parte_1
Il ragionamento concernete i guadagni sommersi del resistente determina il Collegio a confermare anche l'assegno di mantenimento per la ricorrente nella misura già disposta dal G.I. in €
100,00 mensili, essendo indubbio che la capacità contributiva altamente presunta del marito sia più elevata rispetto ai di lei guadagni, ancora esigui stante il breve periodo di inizio attività
Le spese del giudizio
Vista la soccombenza del resistente tanto in ordine alle domande sulla genitorialità quanto a quelle di natura economica le spese del giudizio vengono interamente poste a carico del , nella CP_1 misura di cui in dispositivo e verranno versate all'Erario essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
I compensi del Curatore speciale, anche ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, verranno liquidati con separato decreto a seguito di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione ex art. 151 cc. I c. di e Parte_2 [...]
che hanno contratto matrimonio civile in Rho (MI) il 5.11.2016 , trascritto nei registri CP_1 dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune - anno 2016 atto n.59 parte I,
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Rho per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Affida le figlie minori , nata il [...] nata il [...] in [...] Persona_1 Per_2
esclusiva alla madre presso la quale rimarranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Rho, Via Madonna n.32, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma
3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che e le riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
4. Dispone che gli incontri con il padre, proseguano in maniera osservata e/o protetta e vengano regolamentati nei tempi e nelle modalità dai servizi sociali competenti per territorio, attualmente
RHO,
5.Incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario delle figlie minori, tenuto conto delle loro condizioni di benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con il padre, dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore delle minori, e dell'adesione consapevole del padre al progetto indirizzato al suo consolidamento della genitorialità;
6. Incarica il Servizio Sociale, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di proseguire gli interventi di supporto psicologico e psicoterapeutico per e e, ove reputato utile, di avviare e/o proseguire gli Persona_1 Per_2 interventi socio-educativo anche domiciliari presso la madre;
7. Incarica il Servizio Sociale , in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare e o proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico per entrambi i genitori, nonché, esclusivamente nei confronti del , presso CP_1 il NOA ed il CPS competenti per territorio
8. Incarica il servizio sociale di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando immediatamente, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio;
9.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse delle minori e in quanto funzionale ad un loro sano percorso di crescita, alle statuizioni del presente provvedimento ed il Controparte_1
a prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandolo che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio le minori , potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della sua responsabilità genitoriale.
10.Pone definitivamente a carico di di versare a entro il 5 di Controparte_1 Parte_2 ogni mese e con decorrenza dall'ordinanza del 17.4.2024 la somma di € 600,00 mensili per il mantenimento delle figlie minori ( € 300,00 per ciascuna) ed € 100,00 per il di lei mantenimento, oltre ad aggiornamento annuale ISTAT (prima rivalutazione aprile 2025) ed oltre ancora al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie minori come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano e secondo il seguente schema:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11. Dispone che l'assegno unico universale per il nucleo familiare, venga interamente percepito e trattenuto da Parte_2
12. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 3.600,00 oltre spese generali, IVA e Cpa, da versarsi all'Erario essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1.
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale del Comune di RHO e al Curatore Speciale.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione IX civile del 28.5.2025 Il Presidente rel. est.
dott.ssa Laura Maria Cosmai