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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/11/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Germana RADICE Presidente dott.ssa Giulia OREFICE Giudice rel. dott.ssa Ida CUFFARO Giudice
nel procedimento R.G. N. 15-1/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale della:
P. VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Vibo Valentia Via Santa Maria dell'Imperio n. 8, cap 89900;
visto il ricorso in data 16.05.2025, con il quale (C.F. Parte_1
e P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2
Belvedere Marittimo (CS), Via G. Fortunato n. 89/A, ha chiesto che venga aperta la liquidazione giudiziale di (P. VA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Vibo Valentia Via Santa Maria dell'Imperio n. 8, cap 89900; vista la documentazione prodotta;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto: A) sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro degli interessi principali della società è situato in Italia e, precisamente, la sede legale è situata in Vibo Valentia Via Santa Maria dell'Imperio n. 8 e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
B) la notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 40 CCII. Il resistente si è costituito in data 11.06.2025, chiedendo il rigetto del ricorso, per mancato superamento delle soglie dimensionali, per insussistenza del credito azionato, nonché per difetto di insolvenza;
C) sussiste la legittimazione della ricorrente, ex art. 37 CCII;
il credito posto a fondamento dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale risulta fondato su decreto ingiuntivo esecutivo;
D) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII. In particolare, la società ha debiti erariali e previdenziali scaduti per l'importo di € 635.225,50, come da dichiarazione del 26.06.2025, nonché crediti INPS, come da attestazione resa in atti in pari data, per euro 293.324,16; E) sussiste poi la qualità di imprenditore commerciale del resistente, assoggettabile a liquidazione giudiziale, trattandosi di società regolarmente iscritta al Registro delle imprese che esercita, in via principale, attività di installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione, come da visura camerale in atti. F) considerato che nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è posto a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dalla liquidazione, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri prescritti all'art. 2, comma 1, lettera d) CCII tale da qualificarlo quale imprenditore “minore” (analogamente nella vigenza della legge fallimentare, v. Cass. n. 625/2016; Cass. n. 24721/2015) e che, dunque, ai fini dell'assolvimento di tale prova i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale “privilegiata”. Nella specie il resistente non ha dimostrato il possesso congiunto di tali requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita, con le conseguenze, negative per il resistente, previste dall'art. 2697 c.c. In particolare, dalla documentazione depositata in atti, anche attraverso acquisizione dalla Camera di Commercio, relativa ai bilanci della società resistente per gli anni 2020- 2021 risulta per l'anno 2021 un attivo patrimoniale di € 1.377.560, un debito complessivo pari a € 1.135.622, con totale passivo per € 1.377.560. Ne deriva, quindi, che già solo il superamento del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 3) non consente la dimostrazione della qualifica di “imprenditore minore” in capo alla resistente. G) il debitore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) CCII come risulta:
1. dall'esistenza del credito nei confronti della ricorrente per complessivi € 30.602,35 precettati, nonché dall'essere stato tale debito rimasto insoluto a seguito di azioni esecutive individuali in atti (debito, peraltro, confermato dalla resistente per € 27.630,00): in particolare, pignoramento presso terzi ex art. 492 bis c.p.c. avente esito negativo, come da dichiarazioni dei terzi in atti e da dichiarazione del terzo pignorato attestante l'indisponibilità della CP_2 somma di euro 424,76, essendo già vincolata a precedente pignoramento;
2. dall'esistenza di un ingente debito erariale e previdenziale portato da cartelle di pagamento non rateizzate;
3. dal mancato deposito dei bilanci societari a partire dall'annualità 2022. Tutte le richiamate circostanze palesano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
PQM
visti gli artt. 2, 49 e 121 ss. CCII;
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di P. VA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Vibo Valentia Via Santa Maria dell'Imperio n. 8, cap 89900, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE 848/2015 NOMINA Giudice delegato la dott.ssa Giulia Orefice;
NOMINA 1) curatore Avv. Greco Eleonora, professionista che ha i requisiti di cui al novellato art. 358 CCII;
2) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
3) fissa l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 5.03.2026, ore 11:00;
4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII;
5) ordina al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
6) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
7) ordina al curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
8) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
9) ordina ai sensi dell'art. 49, comma 4 CCII la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 21.11.2025. Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Giulia Orefice Dott.ssa Germana Radice