Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/06/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 4617/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4617/2019 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 5.12.2024, promossa
DA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 rappresentati e difesi dall'avv. PALAZZO PATRIZIA, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
-Parte Opponente/Opponenti-
CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'avv. MORAMARCO MARCELLO, giusta delega in calce al ricorso per ingiunzione
-Parte Opposta/Opposta-
NONCHE' CONTRO
(C.F./P.I. ), e per essa, nella sua qualità di mandataria, la Controparte_2 P.IVA_3 [...]
rappresentata, assistita e difesa dalla (C.F. ), Parte_6 Controparte_3 P.IVA_4 e per essa dall'Avv. Nicola Rasile, del Foro di Roma, in virtù di procura allegata all'atto di intervento ex art.111 c.p.c.;
-Terzo Intervenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società , in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., nonché i sigg. , , Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , spiegavano formale opposizione avverso il decreto
[...] Parte_5 ingiuntivo n. 955/2019 del 15.5.2019 - RG 8022/2018 emesso dal Tribunale di Taranto, notificato il 21.05.2019, con cui veniva loro ingiunta la somma di € 243.521,28 oltre interessi e spese della procedura monitoria, per rimborso di anticipi di fatture rimaste insolute per un importo totale di euro 193.150,00 e dell'importo di euro 48.371,28 da scoperto del conto di corrispondenza n. 62301.
Parte opponente rappresentava che con contratto del 22/12/2003 la BA IM, successivamente fusa per incorporazione a a decorrere dal 20/02/2017, accendeva un rapporto di c/c CP_1 n. 62301 intestato alla società (cfr. all. n.1 monitorio), ed ancora che, detto contratto, Parte_1 mai consegnato agli opponenti, prevedeva la previsione pattizia dei tassi e delle condizioni, richiamando la “Convenzione 068” regolarmente sottoscritta dal correntista e che in data 11/10/2005
1
Deduceva, altresì, che i rapporti erano assistiti da fideiussione prestate il 27/12/2004 da: Pt_2
, , , , sino ad
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Euro 23.400, integrata il 11/10/2005 sino ad Euro 130.000, importo confermato il 26/10/2007 ed elevata a euro 535.600 il 04/12/2007, sino ad Euro 1.050.000 il 29/11/2012 (all. 5 monitorio).
Evidenziava, quindi, che nell'ambito di tale rapporto venivano anticipate le suindicate fatture con scadenza dal 22/2/2017 sino al 23/06/2017 per un totale di euro 193.150,00 rimaste insolute (all. 6 monitorio). Cont Rilevava, infine, che con raccomandata del 05/04/2018 (doc. 7) la anca opposta comunicava al correntista ed ai suoi garanti la revoca di ogni affidamento chiedendo l'azzeramento delle esposizioni debitorie (Euro 48.371,28 per il conto di corrispondenza n. 62301 ed Euro 193.150,00 per l'anticipazione su fatture).
Nel merito, parte opponente deduceva la nullità del contratto di fideiussione omnibus per violazione della disciplina antitrust e l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.; in subordine, l'intervenuta decadenza ex art. 1957 cc per nullità della clausola vessatoria di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 33 co. 2, lett t) e 36 co. 1 D.lgs. n. 206/05, applicabile alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale;
l'illegittimo addebito sui conti corrente in questione degli interessi passivi non dovuti;
la nullità ed illegittimità della pratica di applicazione degli interessi anatocistici;
capitalizzazioni trimestrali degli interessi debitori;
mancato riconoscimento degli interessi attivi nella misura di legge;
commissioni di massimo scoperto non spettanti anche esse capitalizzate trimestralmente, nonché commissioni variamente determinate quali CMS CIV, CDF, penali, unilateralmente applicate ed introdotte senza il rispetto della normativa in materia, provvigioni e spese non documentate, non pattuite e del pari capitalizzate trimestralmente;
illegittima determinazione delle valute;
competenze esorbitanti ultra soglia ex lege 108/1996; mancanza di pubblicità ed omessa comunicazione delle variazioni dei tassi e delle condizioni;
insussistenza del credito azionato monitoriamente, illegittimità della segnalazione a sofferenza del nominativo degli opponenti.
Ciò posto, espressamente chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza ed eccezione così provvedere:1) in accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando in ogni caso l'avversa domanda di condanna. In ogni caso:2) Dichiarare per le ragioni sopra esposte, la nullità degli interi contratti di fideiussione rilasciati dai sigg. , , e (all. Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5 5 dell'avverso ricorso monitorio) per violazione della normativa antitrust ed in subordine la nullità della clausola rubricata al n. 6 delle condizioni di fideiussione ivi contenute (avente ad oggetto l'esonero dal rispetto dei termini ex art 1957 c.c.) da ritenersi altresì invalida nei rapporti con soggetti – quali gli odierni opponenti – titolati a beneficiare delle garanzie del “consumatore”, dichiarando pertanto la decadenza della BA ex art 1957 c.c. dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori, e quindi l'estinzione della relativa garanzia;
3) Accertare e dichiarare, con riferimento ai rapporti di conto corrente e apertura di credito richiamati in narrativa, la nullità delle clausole e/o comunque della disciplina applicata dalla banca relativamente alla determinazione degli interessi ultralegali debitori, delle c.m.s. e di tutte le commissioni comunque denominate, ivi incluse le CDF, CIV e penali di sconfino, di tutte le spese, remunerazioni, competenze e delle valute, nonché la nullità della clausola e/o disciplina applicata dalla BA relativamente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle competenze, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto. 4) Accertare e dichiarare pertanto non dovuti tutti gli addebiti effettuati dalla banca sui rapporti in questione per i titoli esposti al punto 3 che precede;
5) Accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, che la convenuta con riferimento ad entrambi i rapporti dedotti in CP_1 causa ha applicati tassi di interesse e condizioni superiori alla soglia di cui alla legge 108/96, con
2 conseguente non debenza di tali importi ex art 1815 comma 2 c.c.; 6) in ragione di tutte le nullità e/o illegittimità denunciate con il presente atto, rideterminare anche a mezzo CTU contabile, i conti di dare e di avere tra le parti, secondo i criteri indicati nei punti 1,2,3,4,5,6,7 della narrativa che precede, ovvero di quelli che saranno ritenuti di giustizia, rideterminando anche gli interessi a favore della sui saldi via via ricalcolati che risulteranno a credito della stessa, escludendo altresì Parte_1 qualunque tasso di interesse ed ogni altra condizione ai sensi dell'art. 4 legge 108/1996 nel caso e/o per i periodi di accertato superamento del tasso soglia;
7) rettificare pertanto i saldi figuranti sugli estratti conto bancari per entrambi i rapporti oggetto di causa;
8) per l'effetto di tutto quanto innanzi esposto, eccepito e domandato, condannare, - la convenuta al pagamento, in favore della CP_1 di tutte le somme che risulteranno a suo credito a seguito del ricalcolo, compresi gli Parte_1 interessi creditori per l'attrice via via maturati, oltre interessi e rivalutazione, revocando in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto e rigettando la domanda attrice, ovvero, in subordine ridurla nei limiti del giusto e del dovuto;
9) ordinare alla BA convenuta di provvedere alla cancellazione e/o rettifica delle non veritiere informazioni trasmesse relativamente alla posizione così come da essa contabilizzata al nominativo degli attori presso le Centrali dei Rischi pubbliche (Centrale Rischi della BA d'IT e Centrale Rischi della SIA - Società Interbancaria per l'Automazione), e presso quelle private (CRIF, CTC, l'Experian etc) presso le quali risulteranno aver censito il nominativo dell'attrice, ordinando quindi alla stessa di rettificare le informazioni relative ai predetti CP_1 rapporti in conformità dell'esito degli accertamenti invocati con il presente atto;
10) Con vittoria si spese competenze di lite, oltre art 15 C.N.A., Cap ed Iva come per legge da distrarsi al difensore che si dichiara anticipatario”.
In via istruttoria, chiedevano ammettersi CTU al fine di quantificare il rapporto dare-avere tra le parti relativamente ai due rapporti oggetto di causa.
Si costituiva in giudizio NI di HE , per chiedere il rigetto di ogni CP_4 CP_5 avversa domanda;
preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Taranto in favore del Tribunale delle Imprese e rammentava la validità della fideiussione prestata.
Deduceva, altresì, che il credito azionato era certo, liquido ed esigibile e precisava, ad ogni modo, che parte opponente non aveva contestato l'esistenza del rapporto ma solamente la mancata prova dello stesso, né tantomeno la corresponsione dell'importo oggetto delle fatture anticipate o lo scoperto di conto. Pertanto, il credito ingiunto poteva ritenersi provato nell'an e nel quantum.
Evidenziava, inoltre, che parte opponente avesse contestato solo parzialmente gli importi ingiunti, effettuando, quindi, un esplicito parziale riconoscimento del debito.
Contestava altresì l'affermazione di controparte sul fatto che non gli era stato consegnato il contratto, atteso che, rilevava: “Sull'ultima pagina è evidente la firma dei contraenti i quali dichiarano espressamente di riceverne copia. Tale dichiarazione è presente in tutti i contratti (v. p.2 contratto del 2004; p.8 contratto del 2005; p.9 contratto del 2014)”.
Riguardo alla mancata pattuizione degli interessi, tassi, costi e condizioni per iscritto, rispondeva che:
“già dal contratto del 2003 vi è in allegato l'elenco analitico tassi, costi e condizioni, con l'espressa indicazione dei criteri di calcolo”.
Sulla eccepita illegittima capitalizzazione trimestrale, osservava che non vi era duplicazione degli interessi del conto anticipi e di quello ordinario, posto che a pag. 9 del foglio illustrativo del contratto originario, si prevedeva la capitalizzazione in regime di reciprocità e pertanto, non era dovuta alcuna restituzione degli interessi. Sottolineava, altresì, che tutti i costi e le commissioni pattuite, inclusa la CMS, erano validamente pattuite per iscritto, con analitica indicazione dei criteri di calcolo;
che aveva sempre rispettato quanto previsto dal TUB in tema di valute indicando correttamente i criteri di calcolo sin dal primo contratto ed ancora che le variazioni erano state oggetto di pattuizione nei contratti susseguiti nel tempo e comunque comunicate al cliente in conformità a quanto previsto dall'art. 118 TUB.
3 Quanto all'asserito superamento del tasso soglia, sosteneva il tasso individuato in base ai tassi soglia trimestralmente pubblicati su gazzetta ufficiale, non era mai stato superato nel rapporto intercorso tra le parti né per effetto del tasso stesso, né per l'applicazione di costi, spese o condizioni.
Rammentava, inoltre, che la segnalazione alla centrale rischi è un atto doveroso in presenza di una esposizione debitoria e pertanto, la aveva agito secondo correttezza e buona fede rispettando CP_1 quanto pattuito nel contratto e previsto dalla normativa bancaria.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice: dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto per l'intero importo o, in subordine per l'importo per il quale non vi è contestazione (15.048,78 euro) e quindi: - dichiarare la propria incompetenza in favore della competenza del Tribunale delle Imprese;
Nel merito, Rigettare l'avversa opposizione poiché palesemente infondata in fatto ed in diritto;
In subordine:- Condannare , Parte_1 Pt_2
, , e di pagare, in
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 favore di , la somma di Euro 243.521,28 oltre interessi, spese e competenze o quell'altra CP_1 somma ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e competenze e condanna di parte avversa ex art. 96 c.p.c.”.
Con ordinanza del 15/01/2020, il Giudice allora titolare del procedimento, ritenuto che il credito non appariva certo, alla luce dell'indeterminatezza delle clausole contrattuali relative agli interessi debitori e alle c.m.s., denegava la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, assegnava alle parti opponenti il termine di 15 giorni, per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria. All'udienza del 12/01/2021, le parti davano atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria per mancata adesione da parte della banca opposta e si riportavano ai propri scritti difensivi;
chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Il Giudice concedeva i termini richiesti e rinviava all'udienza del 21/09/2021.
Le parti depositavano le proprie memorie nei termini previsti.
Il processo veniva istruito attraverso consulenza tecnica d'ufficio, che veniva depositata in data 31.01.2023 e successiva integrazione depositata in data 20.09.2023.
In data 11/07/2022, si costituiva in giudizio e per essa, nella sua qualità di Controparte_2 mandataria, la cessionaria di Parte_6 Controparte_6
[...]
Con ordinanza del 08/02/2024, questo Giudice formulava una proposta ex art. 185 bis c.p.c., tenuto conto del vantaggio per entrambe le parti in termini di alea del giudizio e delle spese, anche relative agli ulteriori gradi e all'esecuzione, invitava le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta indicata e rinviava all'udienza del 25.3.2024.
In tale circostanza, la difesa della banca opposta comunicava che la propria assistita aveva espresso parere favorevole alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice mentre parte opponente chiedeva un rinvio al fine di consentire alle parti assistite le loro valutazioni in ragione dei ricalcoli effettuati dal CTU in regime di capitalizzazione e con inclusione di altri oneri contestati dagli opponenti;
il terzo intervenuto la non in proprio ma quale mandataria Parte_6 della nel riportarsi all'atto di intervento ex art. 111 cpc e alle deduzioni di cui ai Controparte_2 precedenti verbali di causa, dichiarava di aderire alla proposta di accordo conciliativo come formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. con provvedimento del 08/02/2024. Questo Giudice, preso atto, concedeva il rinvio al fine di favorire una conciliazione della controversia, in subordine fissa udienza di precisazione delle conclusioni 24/6/2024.
Nonostante diversi rinvii a scopo conciliativo, le parti non trovavano accordo e pertanto si fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui le parti si riportavano a quelle rassegnate in atti;
si riservava dunque la decisione, con assegnazione di termine di giorni sessanta per il deposito di
4 conclusionali e venti per repliche. All'esito dell'esame degli scritti conclusivi, si pronuncia la presente sentenza.
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Preliminarmente deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione, stante il rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c. Risulta dai documenti in atti, infatti, che il decreto ingiuntivo è stato validamente notificato in data 21.05.2019 e che la citazione in opposizione è stata notificata in data 25.06.2019 (come da citazione contenuta nel fascicolo cartaceo), nel rispetto del termine di quaranta giorni.
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In via preliminare, riguardo all'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla banca opposta ci si riporta a quanto osservato nell'ordinanza del 17.05.2022, ove si afferma: possa essere affrontata in uno con il merito della controversia, posto che parte opponente nel verbale di udienza del 17.12.2019 precisa “tuttavia, nella controversia in questione, trattandosi di nullità dell'intesa che costituisce oggetto di un accertamento incidentale, in sede riconvenzionale, all'accertamento della nullità derivata delle specifiche clausole fideiussorie, su cui il Tribunale in sede di opposizione è certamente competente a giudicare trattandosi di eccezione riconvenzionale, idonea a paralizzare la domanda di pagamento introdotta nel ricorso monitorio (pag. 6 verbale udienza).
In aggiunta, si osserva che dal tenore dell'atto di citazione è chiaro che parte opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo introducendo tra i motivi di revoca la nullità delle fideiussioni (pag. 3 della citazione) presentando una eccezione riconvenzionale diretta a paralizzare la pretesa monitoria;
seppur nelle conclusioni richiede tale accertamento della validità della fideiussione (punto b) lo stesso accertamento non può ritenersi da esperire in via principale (con conseguente competenza delle sezioni specializzate del Trib. delle imprese e necessaria sospensione del giudizio di opposizione) non solo per le difese e i chiarimenti spiegati nella prima difesa utile (cfr. verbale del 17.12.2019), in cui chiede un accertamento in via incidentale, già richiamati nell'ordinanza citata, ma anche perché manca nel corpo dell'atto di citazione una espressa richiesta di domanda riconvenzionale, necessaria in tal caso in cui la accertamento può anche intendersi incidentale, considerata la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ed allora, nel caso come quello di specie, in cui la nullità della fideiussione sia stata fatta valere in via di eccezione, va applicato il principio seguente «La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'NI europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale.» (Cfr. Cass. n. 3248/2023; Cass. n. 33014/2023).
Pertanto, è infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opposta con riferimento all'eccezione in esame, in quanto l'opponente ha sollevato tale ultima eccezione in via riconvenzionale e, dunque, in questa sede può essere valutata incidentalmente la validità delle fideiussioni in esame per verificare se possano essere poste a fondamento della domanda monitoria in virtù della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale Benevento sez. II, 01/06/2022, n.1310).
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Sempre in via preliminare, occorre rilevare che nel corso del processo, è intervenuta
[...]
in qualità di mandataria della rappresentando di essere Parte_6 Controparte_7 succeduta nel diritto controverso, in virtù di cessione in blocco per cartolarizzazione del credito oggetto del decreto opposto.
5 Si sarebbe, dunque, verificata una successione particolare regolata processualmente dall'art.111 c.p.c. L'intervento nel processo della cessionaria del credito, neo titolare del diritto in contestazione, equivale a costituzione del litisconsorte necessario, il quale assume nel giudizio una posizione coincidente con quella del suo dante causa, facendo proprie le istanze e ragioni fatte valere da quest'ultimo. Il litisconsorzio necessario ha ragione di sussistere sino a quando la parte originaria - che non è più il reale contraddittore tant'è che la sua posizione processuale è relegata al ruolo di mero interveniente ad adiuvandum - non sia estromessa dal giudizio, con il consenso della controparte (Cass.17/18767; Cass.16/22035). Nella specie, non ricorrono le condizioni per la formale estromissione non richiesta dall'opposta né tanto meno accettata dall'opponente.
La pronuncia, quindi, verrà resa nei confronti della originaria opposta, salvi i diritti dell'intervenuta.
In ogni caso, sotto il profilo sostanziale, si ritiene che in Parte_6 qualità di mandataria della abbia dimostrato tramite la produzione dell'avviso di CP_7 cessione dei crediti in Gazzetta Ufficiale, la titolarità del credito qui opposto.
Ed invero, secondo la Suprema Corte “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4277).
Ed inoltre, la successione nel credito non è contestata dagli opponenti, i quali hanno anche interloquito per le proposte transattive con la come da documentazione in atti. Pt_6
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Passando al merito della controversia, occorre in via preliminare e generale osservare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex multiis, Cass. civ. sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
È necessario quindi pronunciarsi sulla domanda di condanna di parte opposta al pagamento della somma ingiunta, considerando i motivi di opposizione di parte opponente.
Ebbene, occorre distinguere la posizione dei fideiussori da quella del debitore principale Pt_1
in quanto i fideiussori contestano in via preliminare la liberazione dalla loro obbligazione
[...] fideiussoria, previo accertamento della nullità della fideiussione, totale o in subordine della sola clausola n. 6, che consente alla banca di derogare al termine di cui all'art. 1957 c.c.
SULLA POSIZIONE DEI FIDEIUSSORI
I fideiussori opponenti , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
per paralizzare la pretesa creditoria ritengono che, previo accertamento della Parte_5 nullità della fideiussione sottoscritta o in subordine della clausola n. 6, che deroga alla previsione di
6 cui all'art. 1957 c.c.., per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della legge 287/1990 e ai sensi dell'art. 1419 c.c., in quanto è stato utilizzato lo schema di fideiussione ABI dichiarato nullo per intesa anticoncorrenziale, debba dichiararsi la estinzione della pretesa creditoria perché la banca ha agito nei loro confronti con la notifica del decreto ingiuntivo decorsi sei mesi dalla revoca dell'affidamento.
La richiesta è fondata.
Come noto, le Sezioni Unite hanno stabilito “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante in relazione alle sole clausole contrastanti con gli articoli due comma due lettera a della legge numero 287 del 1990 e 101 del testo del TFUE sono parzialmente nulle ai sensi dell'articolo due comma tre della legge citata dell'articolo 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, poiché restrittive in concreto della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto ossia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez. unite 41994/2021).
Le sezioni Unite fanno salva l'applicazione della disciplina ex art. 1419 c.c. qualora si voglia ottenere l'ulteriore risultato della nullità totale: “…se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpito da nullità”. Questa indagine, però, non è stata richiesta nel caso in esame in cui la richiesta subordinata era quella di nullità della sola clausola di cui all'art. 6.
La Cassazione ha avuto modo di recente di stabilire dei principi rilevanti nel caso di specie, pur occupandosi della possibilità di rilievo officioso di tale nullità, che non attiene al caso di specie in cui i fideiussori opponenti hanno da subito dedotto in sede di opposizione la nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione e la decadenza della BA ex art. 1957 c.c. con la conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria per paralizzare la richiesta di pagamento della BA (Cass. 1170/2025).
Relativamente alla distribuzione degli oneri probatori, è diffuso, poi, il convincimento giurisprudenziale, che l'onere della prova circa l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione ex artt. 2 L. n. 287/1990 e 1419, comma 1, c.c., grava sull'attore, il quale deve fornire seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, non essendo solo sufficiente il fatto che nella singola fideiussione siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate nel 2005.
Nel caso de quo, bisogna evidenziare che, la fideiussione cui si deve aver riguardo in tal caso è quella del 27.12.2004, poi modificata, quanto all'importo massimo garantito, in data 26.10.2007, in data 4.12.2007 ed in data 29.11.2012, secondo quanto allega lo stesso ricorrente in monitorio (cfr. 2 del ricorso monitorio), seppur sono stati sottoscritti nuovi moduli dal contenuto identico ai precedenti. Si tratta, quindi, di fideiussione omnibus poiché garantiva tutte le obbligazioni assunte dalla Pt_1 verso la BA IM, poi fusa in , per cui è aumentato solo l'importo massimo
[...] CP_1 garantito nelle successive sottoscrizioni dal contenuto identico.
Secondo la tesi dei fideiussori opponenti, la fideiussione sottoscritta ricalca lo schema ABI dichiarato oggetto di una intesa anticoncorrenziale con provvedimento della BA d'IT n. 55 del 2.5.2005, prodotto tempestivamente dagli opponenti in allegato alle memorie ex art. 186 comma 6 n. 3 c.p.c.
La piena corrispondenza letterale delle clausole in questione è documentalmente verificabile. Ed invero, non può negarsi che la fideiussione del 2004 e le successive sottoscritte del 2005 e del 2007 riproduca il testo ABI del 2003 oggetto del provvedimento richiamato: eloquenti le clausole 2), 6) e
7 7) nello schema del 2004 che attengono alla clausola di sopravvivenza della fideiussione, alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e la clausola pagamento a prima richiesta in cui vengono riportate le medesime parole dello schema ABI.
Nelle clausole 2 e 7, sono inserite ulteriori commi a precisazione che però non incidono sul nucleo della clausola e sulla identità dei capoversi precedenti mentre la clausola n. 6, la cui validità qui si contesta, riporta il medesimo testo.
Ricorre anche il rapporto di conseguenzialità temporale in considerazione dell'arco di tempo esaminato dall'Autorità (2003 -2005); deve considerarsi che solo dopo un anno l'approvazione dello schema ABI, le medesime clausole eran contenute nelle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti e che il provvedimento della BA d'IT è del 2005 mentre la prima fideiussione degli opponenti in atti è del 2004.
Gli opponenti hanno dimostrato, inoltre, che l'utilizzo dello schema non è occasionale, producendo altri schemi di fideiussioni anche di altre banche oltre che di BA IM (all. 3 memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 3 di parte convenuta).
Si ritiene allora che vi siano seri indizi, concordanti ex art. 2729 c.c., che dimostrano che la fideiussione in oggetto ricalca quella dello schema ABI, dichiarata nulla.
Si osserva, quanto alle deduzioni della parte intervenuta circa la qualità di consumatori dei fideiussori, che la disciplina del consumatore non rileva nel caso di specie, facendosi riferimento alla nullità per violazione del diritto unionale sulla tutela della concorrenza e del mercato e non assumendo quindi rilievo la doppia sottoscrizione delle clausole.
La Suprema Corte nelle pronunce più recenti ha rilevato che “La nullità dei contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41994/2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello ABI dichiarate nulle: pertanto, se vi è la clausola nulla del modello ABI, il contratto è viziato in parte qua in quanto 'a valle' dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex articoli 1341 e 1342 c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano 'cointeressati' alla prestazione della garanzia” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 27243/2024).
Ed allora, in conclusione nel caso in esame va, in via incidentale, accertata la nullità parziale della fideiussione, con riferimento alla clausola n. 6 che riproduce quella dello schema ABI di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione con la disciplina unionale ed esaminata l'eccezione dei fideiussori di estinzione dell'obbligazione per non aver la banca azionato il suo credito nei confronti dei fideiussori, nei sei mesi prescritti dal codice civile, essendo invalida la deroga.
Si rileva che si deve trattare di azione da esperire per tempo da parte del creditore, allo scopo di far salve le ragioni creditorie del fideiussore che paghi al creditore nei confronti del debitore principale, e non di semplice atto sostanziale, quale una lettera di messa in mora, considerato che la ratio della norma, infatti, è quella di consentire al fideiussore che paghi al creditore possa esperire nell'immediatezza azione di regresso nei confronti del debitore prima che possa far perdere le garanzie.
8 Nel caso in esame, allora, l'eccezione è fondata perché la revoca dell'affidamento e la richiesta di pagamento al debitore intervenivano con raccomandata del 5.4.2018, ricevuta da tutti gli opponenti. Tale circostanza, introdotta da parte opponente nell'opposizione non è contestata da parte opposta.
Successivamente alla suddetta revoca, che ha reso esigibile l'obbligazione, la avrebbe dovuto CP_1
"coltivare le proprie istanze" entro il termine semestrale di legge. Viceversa, l'azione giudiziale veniva instaurata più di un anno dopo in data 07.11.2018 con il deposito del ricorso e la pretesa avanzata in data 21.05.2019 con la notifica del decreto ingiuntivo qui opposto.
La BA opposta, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha quindi dimostrato di aver rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. (che appunto era tenuta a rispettare in forza della nullità, accertata in via incidentale in questa sede, delle relative clausole di deroga contenute nei vari contratti di fideiussione dedotti in giudizio).
Deve quindi accogliersi la istanza dei fideiussori e dichiarare la banca decaduta dalla possibilità di richiedere loro il pagamento. Tanto è sufficiente per dichiarare la liberazione dei fideiussori dalle garanzie rispettivamente prestate e revocare il decreto ingiuntivo opposto nei loro confronti.
LA POSIZIONE DEL DEBITORE PRINCIPALE Parte_1
In via preliminare occorre evidenziare che parte opposta ha invocato un credito derivante dal conto corrente n. 62301 acceso presso BA IM (poi fusasi con Filiale di Ginosa, in CP_1 data 22/12/2003, estinto in data 07/06/2018 con il passaggio a sofferenza di € 48.371,28 e da un conto anticipazioni fatture n. 10264 ove l'importo relativo alle fatture anticipate insolute ammontava a € 193.150,00.
Occorre subito evidenziare che parte opponente (alla quale solo si farà riferimento nel Parte_1 corso della motivazione) non ha contestato né l'anticipo delle fatture per quell'ammontare indicato nella domanda monitoria né di aver intrattenuto il rapporto di conto corrente o sottoscritto le convenzioni allegate;
tali circostanze possono ritenersi provate ex art. 115 c.p.c., poiché la nel CP_1 ricorso in monitorio ha specificamente allegato le fatture insolute, producendo le stesse e le contabili (come desumibile da Cass. n. 36908/2020) così come ha prodotto le convenzioni con il cliente.
Le contestazioni dell'opponente riguardano quindi il quantum della pretesa, lamentandosi diverse violazioni della normativa bancaria nel rapporto di conto-corrente tra le parti, e chiedendo dunque di
- accertare e dichiarare, con riferimento ai rapporti di conto corrente e apertura di credito richiamati in narrativa, la nullità delle clausole e/o comunque della disciplina applicata dalla banca relativamente alla determinazione degli interessi ultralegali debitori, delle c.m.s. e di tutte le commissioni comunque denominate, ivi incluse le CDF, CIV e penali di sconfino, di tutte le spese, remunerazioni, competenze e delle valute, nonché la nullità della clausola e/o disciplina applicata dalla relativamente alla capitalizzazione trimestrale degli CP_1 interessi e delle competenze, per tutti i motivi esposti;
- accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, che la CP_1 convenuta con riferimento ad entrambi i rapporti dedotti in causa ha applicati tassi di interesse e condizioni superiori alla soglia di cui alla legge 108/96, con conseguente non debenza di tali importi ex art 1815 comma 2 c.c.;
- in ragione di tutte le nullità e/o illegittimità denunciate con il presente atto, rideterminare anche a mezzo CTU contabile, i conti di dare e di avere tra le parti.
Le doglianze sollevate sono state analizzate a mezzo di un consulente tecnico.
9 In via preliminare va osservato che il tecnico del Tribunale ha ricostruito la documentazione in atti per la verifica del credito dando atto di aver esaminato, il contratto accensione del conto corrente di corrispondenza n. 62301 del 22/12/2013 (cfr. Allegato n. 6); il Contratto di adesione al servizio
“Utilio maxi” del 26/11/2004 (cfr. Allegato n.7); il Contratto di accensione n. 10264 apertura di credito con anticipo fatture del 11/10/2005 (cfr. Allegato n.8); l'Atto integrativo del 24/01/2014 (cfr. Allegato n.9); le Fideiussioni del 27/12/2014; gli Estratti conto dal 2003 al 2018; l'Estratto Gazzetta Ufficiale tassi soglia.
Ha quindi aggiunto che “dall'esame della suddetta documentazione, in primo luogo si rileva che i rapporti da esaminare sono a) conto corrente n. 62301 acceso presso BA IM, poi fusasi con
, Filiale di Ginosa, in data 22/12/2003. CP_1
In data 26/11/2004 la società ha sottoscritto un contratto integrativo denominato “Utilio Maxi”, che stabiliva un canone fisso per una serie di servizi offerti.
Con atto del 11/10/2005 l'istituto di credito ha concesso un affidamento di € 100.000,00, sul conto 10264, utilizzando l'anticipo fatture.
Il conto n. 62301 è stato estinto in data 07/06/2018 con il passaggio a sofferenza di € 48.371,28.
Per il conto anticipazioni fatture n. 10264, l'importo relativo alle fatture anticipate insolute ammonta a € 193.150,00 (…).
La somma complessiva, richiesta dall'istituto di credito nell'ingiunzione di pagamento, è pari a € 241.521,28 oltre interessi di cui: a) c/c n. 62301 € 48.371,28; b) anticipazioni fatture € 193.150,00.
Sul punto, il consulente ha evidenziato che il contratto di accensione del conto corrente di corrispondenza n. 62301 del 22/12/2003, è stato regolarmente sottoscritto dalla società Parte_1
e che al contratto, sono allegati il Foglio informativo “Convenzione cod.68” e il Foglio informativo conti correnti di corrispondenza. (cfr. Allegato n.06).
In particolare, osserva il tecnico, “nel contratto sono presenti 2 sezioni: “1) Sezione “ Condizioni generali” nella quale si segnalano i seguenti articoli: - art. 7 “Contabilizzazione di interessi, commissioni e spese”: a) gli interessi sono riconosciuti in base a quanto stabilito nelle condizioni economiche;
b) al comma 2 la clausola di reciprocità, ossia i rapporti di dare e avere sono regolati con identica periodicità. 2) Sezione “Condizioni economiche”. Per le condizioni economiche si rimanda a quanto stabilito nell'allegato Foglio informativo “Convenzione cod68”, regolarmente sottoscritto, dalla società In particolare, viene stabilito: Un canone fisso mensile di. € Parte_1
15,00; Apertura di credito breve e/o medio lungo termine obbligatoria;
La liquidazione degli interessi dare e avere: TRIMESTRALE tasso debitore annuo entro fido (prime RATE ABI – 1 (attualmente 7,25%-1= 6.25%); tasso debitore annuo fuori fido tabellare 13,5%; tasso creditore annuo nominale 1,00%; Commissione massimo scoperto entro fido : esente;
Commissione massimo scoperto fuori fido : 1%; sono, altresì indicate:- le valute relative ai versamenti bancari;
- l'esenzione di altre tipologie di spese quali: spese di tenuta conto, spese invio e/c, oneri passivi per conti non affidati , diritti di liquidazione per conti non affidati;
- le commissioni relative al servizio di Corporate Banking Interbancario;
- le condizioni relative alle aperture di credito. Inoltre, per tutte le condizioni non previste nella “Convenzione cod 68” rimanda all'allegato “ ” relativo ai conti Parte_7 correnti di corrispondenza nel quale vengono evidenziate le seguenti condizioni economiche: tasso credito annuo 0,050%; tasso a debito annuo 13,50%, data di capitalizzazione Ultimo giorno trimestre;
commissione massimo scoperto 1,00%; vengono fissate le valute per le operazioni e le altre commissioni relative ai servizi bancari”.
10 Risulta altresì sottoscritta, si aggiunge alla valutazione del consulente, la clausola relativa alla avvenuta ricezione della copia per il correntista.
Aggiungeva il consulente che in data 26.11.2004, la società aderiva al contratto “UTILIO Parte_1
Maxi”, il quale dava diritto ad usufruire di una serie di servizi bancari, al canone mensile di € 60,00. (cfr. allegato n. 7): Il contratto, regolarmente sottoscritto, riporta il rinvio all'allegato “Norme contrattuali”, non presente nel fascicolo di causa. Tuttavia, viene riportato un documento di sintesi, nel quale vengono evidenziate alcune condizioni economiche quali: l'esenzione delle spese di invio dell'estratto conto, delle spese tenuta conto per operazione (sino a 500 operazioni), oneri passaggio a debito conto non affidato. Nulla è indicato in merito al tasso debitore o creditore annuo.
Il consulente osservava che sino al 2014, pur presentando il conto saldi a debito, non è stato allegato al fascicolo di causa, alcun contratto di apertura di credito.
Sul conto anticipi fatture n.10264, il consulente osservava che in data 11/10/2005, l'istituto di credito concedeva alla società con atto regolarmente sottoscritto, la concessione di un'apertura Parte_1 di credito con (cfr. Allegato n.08) senza notificazione al debitore n. 10264, Controparte_8 per un importo di € 100.000,00 alle seguenti condizioni economiche: a. Tasso debitore 8,125%; b. Commissione massimo scoperto esente.
Indicava ancora che in data 24/01/2014 viene sottoscritto un'integrazione del contratto di apertura di credito (cfr. Allegato n.09).
Il tecnico precisava che, dalla lettura di tale documento, si rileva che sono state concesse delle linee di credito nei periodi antecedenti. “Tuttavia, come sopra riportato, non risulta alcuna apertura di credito sottoscritta con data antecedente al 24/01/2014. Con l'atto prodotto in giudizio, regolarmente sottoscritto dalla società si rinnovano le linee di credito esistenti e viene CP_9 riporta una nuova linea di credito, le cui condizioni economiche sono sottoscritte da nei Parte_1 documenti allegati” e sono state riportate dal consulente nelle pagine 11 e 12 della consulenza.
Questi documenti contrattuali regolano il rapporto tra le parti;
ebbene, venendo alle contestazioni mosse dagli opponenti sulla quantificazione del credito che costituiscono fatti modificativi della pretesa creditoria e che sono stati oggetto di analisi tecnica del consulente, si osserva che tali fatti si riferiscono alla:
- Mancata pattuizione interessi ultralegali
In tema, il consulente evidenziava che per il conto corrente di corrispondenza n. 62301, come già detto, dall'analisi dei documenti allegati al fascicolo di causa, il contratto di accensione del conto corrente di corrispondenza riporta la regolare sottoscrizione dei seguenti tassi di interesse: 1) tasso debitore annuo entro fido (prime RATE ABI – 1 (attualmente 7,25%-1= 6.25%); 2) tasso debitore annuo fuori fido tabellare 13,5%. Tuttavia, il consulente faceva rilevare che al fascicolo di causa non è allegato nessun documento attestante un'apertura di credito ma dall'analisi degli estratti conto, si riscontra che, l'istituto di credito, ha applicato il solo tasso debitore extra fido pari al 13,5% sino al 17/08/2005. Successivamente, si presume, ci sia stata la concessione di una linea di credito, poiché, sono presenti saldi a debito e dal prospetto competenze e spese, si rileva l'applicazione di due tipologie di tassi: a) tasso DEB pari al 13,35%; b) tasso BIA pari al 6,625%. Solo in data 24/01/2014, allegato al fascicolo di causa, abbiamo la pattuizione scritta dei tassi di interesse ed in particolare: a) tasso entro fido 7,55%; b) tasso oltre fido 10,00%.
Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, il consulente ha ritenuto che: - fino al 17/08/2005, l'istituto di credito abbia applicato i tassi regolarmente sottoscritti in sede di accensione del conto corrente di corrispondenza, ed in particolare, il tasso extra-fido. Mentre il tasso entro fido, agganciato
11 al prime rate, non è mai stato utilizzato;
- per il periodo 17/08/2005-24/01/2014 (data del contratto prodotto in giudizio, in cui sono pattuiti per iscritto i tassi di interesse a debito applicabili al rapporto) non viene allegato al fascicolo di giudizio, alcun atto riportante la pattuizione scritta dei tassi debitori e creditori.
Pertanto, avendo riscontrato l'inesistenza di pattuizione del tasso di interesse, viene applicato il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, lett. a) D.Lgs. 385/93, facendo opportuno riferimento considerato il rapporto di durata ai tassi dei dodici mesi precedenti la chiusura dei conti (trimestrale o annuale)- pag. 15 della consulenza).
Si osserva che l'utilizzo dei tassi sostitutivi è contestato dalla difesa del terzo intervenuto e dell'opposto, in sede di osservazioni tecniche di parte e in sede di comparsa conclusionale, poiché non sarebbe stata contestata dalla parte opponente l'inesistenza di affidamenti quindi il tasso da applicarsi dovrebbe essere quello extra-fido.
Si ritiene, sul punto, di condividere quanto affermato dal consulente in sede di risposta alle osservazioni sulla necessità, in ogni caso, di effettuare il ricalcolo al tasso sostitutivo;
lo stesso scrive:
“Si fa rilevare che, il conto presenta costantemente saldi a debito e che indubbiamente, l'istituto di credito, ha concesso una linea di credito. Ciò è confermato, sia dalle fideiussioni rilasciate dai sigg.ri
e datate 27/12/2004 che dai tassi debitori sottoscritti dal cliente, i quali prevedono la Pt_1 distinzione tra il tasso entro fido e il tasso extra fido pari al 13,5%. Tuttavia, il tasso sottoscritto entro il fido fa riferimento ad un parametro generico (Prime rate) che come noto, non è più rilevato e quindi non più utilizzabile a partire dal 31/12/2004. Tenuto conto che, l'Istituto di credito ha applicato il tasso per scoperto di conto sino al 17/08/2005 e che, successivamente, ha variato i tassi differenziandoli tra quelli entro il fido e fuori fido e che, il tasso entro il fido sottoscritto, non è obiettivamente individuabile, la scrivente ha ritenuto opportuno applicare, per il periodo 17/08/2005-26/11/2014, sia per i tassi debitori che per quelli creditori, i criteri dall'art. 117 del TUB, il quale al comma 7 prevede il seguente criterio sostitutivo “….il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente….”.
Va evidenziato, infatti, che il tasso prime rate non è più rilevato dal 31.12.2004 mentre il rapporto è continuato sino al 2017.
Il consulente ha evidenziato che per il periodo dal 24/01/2014 l'istituto di credito ha applicato i tassi pattuiti nell'atto di integrazione dell'apertura di credito, mentre non risulta esserci alcuna pattuizione in merito al tasso creditore.
Per il conto anticipo n. 10264, il consulente ha rilevato la regolare sottoscrizione sia del tasso di interesse pari a 8,125% che dell'art. 15 relativo a “Modifica di norme e condizioni economiche, anche in senso peggiorativo per il cliente”. Pertanto, per il conto anticipi è stato mantenuto il tasso regolarmente pattuito per iscritto.
- Capitalizzazione trimestrale degli interessi
Il consulente ha verificato che “Si fa rilevare, che essendo stato il contratto di conto corrente ordinario, concluso nel 2003, non è ravvisabile una illegittima capitalizzazione trimestrale. Infatti, per il periodo successivo alla delibera CICR del 9.02.2000 è legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a condizione che la banca abbia applicato gli interessi attivi e passivi con pari periodicità. Tale “reciprocità”, nel calcolo trimestrale degli interessi, è stata rispettata con l'art. 7 del contratto di accensione del conto corrente di corrispondenza “Contabilizzazione di interessi, commissioni e spese”, con il quale viene sottoscritta la clausola di reciprocità; ossia i rapporti di
12 dare e avere sono regolati con identica periodicità. L'analisi degli estratti conto del c/c ordinario ha confermato la “reciprocità” di trattamento tra interessi creditori e debitori per il cliente. Quanto al conto anticipi fatture, trattandosi di un conto tecnico, da luogo ad un rapporto unitario, pertanto, non si pone un problema di anatocismo”.
Le conclusioni del consulente si condividono e si evidenzia che in accoglimento della doglianza degli opponenti, secondo cui dal 1 gennaio del 2014, è vietato qualsiasi tipo di anatocismo, nei quesiti a chiarimento il consulente ha effettuato un ricalcolo con capitalizzazione semplice degli interessi dal 1.01.2014.
Si ritiene opportuno non applicare alcuna capitalizzazione dal 1.01.2024, in considerazione degli orientamenti più recenti della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (C. Cass. 21344/2024 del 30.7.2024), evidenziando che la differenza rilevata dal consulente tra la capitalizzazione trimestrale e semplice dal 1 gennaio 2014 è di meno di 1.000 euro, considerato che il rapporto si è chiuso qualche anno dopo il 1 gennaio 2014.
Si terrà conto quindi dei conteggi effettuati dalla consulente nella integrazione alla consulenza del 20.09.2023.
Quanto al conto anticipi fatture, a fronte delle contestazioni dell'opponente sulla capitalizzazione anche su tale conto, la consulente ha evidenziato, con argomentazione che si condividono alle quali si rifà gran parte della giurisprudenza di merito che, trattandosi di un conto tecnico, lo stesso dà luogo ad un rapporto unitario con il contratto di conto corrente.
Si richiama in tema Corte appello Palermo sez. III, 27/01/2024, n.152, ove si chiarisce che “Nella prassi bancaria, il conto anticipi è una mera evidenza contabile dei finanziamenti che il correntista riceve per anticipazioni su crediti concessi dalla banca: nel conto anticipi vanno infatti annotati i flussi in dare ed avere (le anticipazioni erogate al correntista e la riscossione del credito in favore della banca). Il rapporto di debito/credito tra e correntista è, invece, rappresentato in ogni CP_1 momento dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono a mezzo di giroconto, così come le competenze maturate sul conto anticipi vengono portate a debito sul conto corrente ordinario. Dunque, l'addebito delle competenze maturate sui conti anticipi e girate sul conto corrente ordinario risponde esattamente ai meccanismi di operatività di detti rapporti e non dà luogo ad anatocismo nascosto”.
- Commissione di massimo scoperto e altre commissioni e spese
Si contesta la mancata pattuizione delle commissioni o comunque la loro indeterminatezza.
Il consulente ha osservato: quanto al conto corrente n. 62301 “in merito alla CMS si rileva che il contratto agli atti del 22/12/2003, pattuisce la solo percentuale della Commissione di MA TO 1%, senza stabilirne le modalità di calcolo. Dall'analisi degli estratti conto, si rileva che sino al 1^ trimestre 2005 è stata calcolata, applicando la percentuale indicata in contratto e secondo gli usi invalsi delle banche ante 2009, ossia sul massimo scoperto del trimestre di riferimento. Successivamente, viene modificata la percentuale della commissione di massimo scoperto, tuttavia non è stato prodotto in giudizio alcun contratto che regoli le nuove percentuali e le basi di calcolo. In merito alla Commissione di Messa a Disposizione e Commissione Istruttoria Veloce, nell'atto integrativo del 24/01/2014, risulta esserci la regolare sottoscrizione delle percentuali e le modalità di calcolo della CMD (0,4% trimestrale) e CIV (0,4% trimestrale). Nulla è indicato in merito alle penali di sconfino 2) Conto anticipo n. 10264 Trattandosi di un conto tecnico non sono state applicate commissioni di alcun genere” (pag. 18 consulenza in atti).
13 Sul punto, si evidenzia che si condivide la valutazione del consulente di non computare la commissione di massimo scoperto in quanto indicata solo in percentuale. Ed invero, ove la commissione di massimo scoperto sia indicata in contratto in percentuale senza indicazione del limite del fido, la clausola contrattuale deve ritenersi indeterminata nell'oggetto per cui va dichiara nulla, con conseguente espunzione delle somme per tale ragione addebitate.
Ed invero, la CMS, per rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità (art. 1346 c.c.), deve prevedere espressamente sia il tasso della commissione che i criteri e la periodicità del calcolo (ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito).
Come osservato dalla Corte di Cassazione sotto altro profilo di riflessione, non può che concordarsi con la tesi accolta dalla Corte di merito secondo cui deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale (C. Cass. civile sez. I, 20/06/2022, (ud. 05/04/2022, dep. 20/06/2022), n.19825.
Sul punto, in sede di osservazioni e di scritti conclusivi, la reitera le osservazioni tecniche CP_1 presentate del seguente tenore“- la commissione per messa a disposizione fondi è stata introdotta dal 3° trimestre 2010 mediante invio di apposita proposta di modifica unilaterale ex art. 118 TUB come previsto dalla legge 2/2009 che ha introdotto tale commissione, proposta non versata in atti in assenza di specifica contestazione sul punto;
- le penali di sconfino sono state introdotte mediante proposta di modifica unilaterale del 30.06.2010 (pagg. 8, 9 e 10 di 16 dell'estratto conto al 30.06.2010) di cui si riporta uno stralcio……”.
La doglianza è da rigettarsi in quanto non è in atti la proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ex art. 118 relativa all'introduzione della commissione di messa a disposizione, nonostante parte opponente abbia da subito contestato la mancata pattuizione delle commissioni addebitate e comunque la loro indeterminatezza.
Pertanto, opportunamente la CTU ha provveduto ad eliminare sia la Commissione di MA TO che la Commissione di messa a disposizione fondi sino al 26/11/2014, data in cui vengono sottoscritte regolarmente le predette commissioni.
In merito alle penali di sconfino, ci si riporta alle conclusioni del consulente secondo cui è pur vero che l'Istituto di credito ha inviato la “Proposta unilaterale di modifica delle condizioni contrattuali” come affermato dal CTP, tuttavia originariamente non era stata pattuita alcun tipo di “Penale per eventuali sconfini”, conseguentemente è stato eliminato l'importo di tali penali pari ad un totale di
€ 1.100,00.
- Spese e valute Deve rigettarsi la richiesta di accertare la nullità delle clausole relative alle spese e valute. Il consulente ha rilevato che le altre spese, commissioni e giorni valuta sono state pattuite sia nel contratto di accensione del 22/12/2003 che con i successivi atti allegati al fascicolo di causa.
- Usura Il consulente ha evidenziato quanto al conto corrente che “I tassi pattuiti risultano essere al di sotto del tasso soglia, pari al 17,85% , così come previsto dal Decreto del 19/09/2003 relativo al trimestre
14 ottobre-dicembre 2003 (Cfr. Allegato n.13). c) la commissione di massimo scoperto pattuita pari a 1,00 % per l'extra fido, è al di sopra della percentuale di 0,96 % fissata dal sopracitato decreto(Cfr. Allegato n.13). Da quanto sopra evidenziato, si rileva che il superamento dei limiti stabiliti dalla L.108/96 è da attribuirsi alla commissione di massimo scoperto, poiché il tasso di interesse rimane nei limiti consentiti dalla legge, pertanto, l'importo della commissione di massimo scoperto è stata eliminata dalla rielaborazione del conto corrente” (cfr. pag. 39 ctu).
Il consulente ha provveduto ad illustrare il quadro giuridico nel quale si colloca la categoria delle operazioni finanziarie esaminate, originariamente pattuita di conto corrente con apertura inferiore ai 5.000,00, eseguendo gli accertamenti in conformità alle indicazioni contenute nelle Istruzioni della BA d'IT pro-tempore vigenti, tenendo conto in base alla normativa via via vigente anche della commissione di massimo scoperto indicata. La parte motiva della consulenza (pag. 25 e 31) ben esplicata si richiama.
Infine, la consulente ha verificato il rispetto del tasso previsto dalla L. 108/1996, per l'intero periodo di vigenza del rapporto di conto corrente, ossia 22.12.2003 – 07.06.2018; ha predisposto il conteggio utilizzando, in ossequio al quesito posto, così come riportati nelle Istruzioni fornite dalla BA d'IT, le formule del TEG, mediante gli algoritmi tempo per tempo vigenti e ha messo a confronto il TEG praticato con il TEGM rilevato dai DD.MM. e la c.m.s. media praticata con la commissione soglia (sino al 31.03.2010) (Cfr. Allegato 14/15), rilevando nessun superamento del tasso soglia.
Con riferimento al conto anticipi, non ha rilevato alcun superamento del tasso-soglia (cfr. pag. 30 relazione di consulenza).
In conclusione, quanto all'accertamento del credito tra le parti, in relazione ai documenti prodotti da parte attrice che attestano la sussistenza dei fatti costitutivi del credito, unitamente alla non contestazione di parte opponente di aver ottenuto l'anticipo della fatture, e considerata l'accertamento dei fatti modificativi del credito introdotti da parte opponente in merito all'applicazione di interessi debitori e commissioni non pattuite o non pattuite con specificità, si ritiene che sussista un credito a favore della banca pari a euro 103.937,78, di cui 89.212,22 a credito del correntista per il conto corrente n. 62031 ed euro 193.150,00 a debito del correntista per il conto anticipi fatture, con la conseguenza che gli opponenti devono versare alla la somma di euro 103.937,78, oltre interessi CP_1 dalla domanda monitoria al tasso convenzionale, come evidenziato dal consulente.
Il presente calcolo deriva dalle seguenti condizioni, come indicato in parte motiva: - tassi BOT ex art.117 comma 7 attivi e passivi sino al 24/01/2014; - tassi debitori sottoscritti dal 24/01/2014; - tassi creditori ex art.117 comma 7 dal 24/01/2014 - CMD+CIV sottoscritte a partire dal 24/01/2014 e capitalizzazione semplice interessi dal 1.1.2014.
Si è dunque accolta la ipotesi 2 richiamata nella integrazione alla consulenza del 20.09.2023 (cfr. pagine 7 e 8).
CONCLUSIONI
In conclusione, la opposizione va accolta nei confronti dei fideiussori e accolta in parte nei confronti della risultando la stessa tenuta al pagamento per le causali indicate in ricorso monitorio Parte_1 della somma di euro 103.937,78, oltre interessi dalla domanda monitoria, accertata come in parte motiva la illegittima applicazione di commissioni e interessi al conto corrente n. 62301, il cui saldo è stato ricalcolato del consulente tecnico nella consulenza in atti.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato nei confronti di tutti gli ingiunti, risultando all'esito del giudizio la sola tenuta al pagamento di una somma comunque diversa da quella ingiunta. Parte_1
15 Ed allora e in ogni caso, in persona del l.r.p.t. va condannata a pagare a Parte_1 CP_1
, fatti salvi i diritti dei terzi successori nel credito, la somma di euro 103.937,78, oltre interessi
[...] legali dalla domanda monitoria.
La domanda di parte opponente di ordinare alla BA convenuta di provvedere alla cancellazione e/o rettifica delle non veritiere informazioni trasmesse relativamente alla posizione così come da essa contabilizzata al nominativo degli attori presso le Centrali dei Rischi pubbliche (Centrale Rischi della BA d'IT e Centrale Rischi della SIA - Società Interbancaria per l'Automazione), e presso quelle private (CRIF, CTC, l'Experian etc) presso le quali risulteranno aver censito il nominativo dell'attrice, è priva di ogni allegazione e prova in ordine all'effettività e alle caratteristiche delle iscrizioni e va quindi dichiarata inammissibile e rigettata, essendo peraltro noto che la segnalazione delle posizioni debitorie è dovuta.
SPESE PROCESSUALI
Le spese complessive del giudizio, considerato l'esito della lite e anche i diversi orientamenti giurisprudenziali, soprattutto in ordine all'onere della prova sulla nullità delle fideiussioni omnibus nonché la circostanza che la materia è ancora al vaglio della Suprema Corte e che non vi sono orientamenti univoci, si compensano tra tutte le parti in causa.
Le spese di consulenza già liquidate con decreto del 6.6.2023 in atti sono poste a carico di Pt_1 e della parte opposta.
[...]
PQM
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 955/2019 del 15.5.2019 per tutti i motivi indicati nella parte motiva;
- CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t., a pagare a parte opposta Parte_1
, in persona del l.r.p.t., la somma di euro 103.937,78, oltre interessi legali dalla domanda CP_1 monitoria;
- COMPENSA le spese tra le parti;
- PONE il pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto del 6.6.2023, definitivamente a carico in solido di e , in persona dei CP_10 Parte_1 rispettivi l.r.p.t.
Taranto, 25.06.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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