Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00246/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02221/2025 REG.RIC.
N. 02223/2025 REG.RIC.
N. 02226/2025 REG.RIC.
N. 02239/2025 REG.RIC.
N. 02240/2025 REG.RIC.
N. 03044/2025 REG.RIC.
N. 03295/2025 REG.RIC.
N. 03299/2025 REG.RIC.
N. 03303/2025 REG.RIC.
N. 03305/2025 REG.RIC.
N. 03326/2025 REG.RIC.
N. 03350/2025 REG.RIC.
N. 03369/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2221 del 2025, proposto da
IC AR, Franca AZ, rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2223 del 2025, proposto da
AU TI, OR NA, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2226 del 2025, proposto da
IA Bo, IA UG, LL NO, VI TR, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2239 del 2025, proposto da
IA IA GN, AR LO, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2240 del 2025, proposto da
RI Lo FA, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3044 del 2025, proposto da
EL IA NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3295 del 2025, proposto da
ON GG, MO MB, RO IG, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3299 del 2025, proposto da
IL NA, TI BI, rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3303 del 2025, proposto da
CR CA, RI IA LI, TA AT, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3305 del 2025, proposto da
RA AI, SI AN AT, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3326 del 2025, proposto da
LA RR, IC EG, EL SE, rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3350 del 2025, proposto da
MO De IS, TI RU, rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3369 del 2025, proposto da
EL OR, LI NI, rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
quanto al ricorso n. 2221 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza ° 87/2024 pronunciata in data 18 marzo 2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott. Marco Bonci(cfr. all. 1),, nel giudizio RG n 484/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “ACCERTA e DICHIARA il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in favore di - AR HE per gli anni 2022/2023 dell'importo di Euro 500,00; - FR ZZ per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 dell'importo di Euro 1500,00; per l'effetto, DA Il Ministero resistente a provvedere a mettere a disposizione della ricorrente - AR HE Euro 500,00; - FR ZZ Euro 1500,00da impiegare in spese formative alla medesime modalità del corrispondente personale di ruolo.
quanto al ricorso n. 2223 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n° 88/2024 pronunciata in data 14 marzo 2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Vercelli, Giudice monocratico dott.ssa Patrizia Baici nel giudizio RG n 655/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “ACCERTA e DICHIARA il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in favore di - UD RT per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno) sulla carta elettronica del docente TI - RG TA per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/23 € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno) sulla carta elettronica della docente NA; per l'effetto, DA Il Ministero resistente a provvedere a mettere a disposizione della ricorrente - UD RT Euro 1000,00; - RG TA Euro 1000,00 da impiegare in spese formative alla medesime modalità del corrispondente personale di ruolo.
quanto al ricorso n. 2226 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n° 15/2025 pronunciata in data 10 gennaio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott. Stefano Moltrasio nel giudizio RG n 207/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “ACCERTA e DICHIARA il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in favore di - IA BO per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 per un importo pari a 2000,00 euro;- AD LI per gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024; per un importo pari a 1500,00 euro;- ON ST per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 per un importo pari a 2000,00 euro;
- VI TR per gli anni scolastici per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 per un importo pari a 2500,00 euro; per l'effetto, DA Il Ministero resistente a provvedere a mettere a disposizione della ricorrente - IA BO 2000,00 euro. - AD LI 1500,00 euro- ON ST 2000,00 euro- VI TR 2500,00 euroda impiegare in spese formative alla medesime modalità del corrispondente personale di ruolo.
quanto al ricorso n. 2239 del 2025:
ottemperanza della sentenza n° 325/2024 pronunciata in data 21 ottobre 2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott. Silvia Fioraso nel giudizio RG n 608/2022, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “ACCERTA e DICHIARA il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in favore di - MA GR GN, per gli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 dell'importo di Euro 1500,00; - RL GA, per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 dell'importo di Euro 1000,00; - e per l'effetto, DA Il Ministero resistente a provvedere a mettere a disposizione delle ricorrenti - MA GR GN € 1.500,00, - RL GA € 1.000,00; da impiegare in spese formative alla medesime modalità del corrispondente personale di ruolo.
quanto al ricorso n. 2240 del 2025:
ottemperanza della sentenza n° 13/2025 pronunciata in data 16 gennaio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Vercelli, Giudice monocratico dott. Patrizia Baici, nel giudizio RG n 747/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “ACCERTA e DICHIARA il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in favore di - IS LO FA per gli anni scolastici, . 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto, DA Il Ministero resistente a provvedere a mettere a disposizione delle ricorrenti - IS LO FA € 2.000,00, da impiegare in spese formative alle medesime modalità del corrispondente personale di ruolo.
quanto al ricorso n. 3044 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n° 55/2025 pronunciata in data 27 gennaio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia FIoraso , notificata in forma esecutiva in data 29 gennaio 2025, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito le causa di lavoro recante numero di ruolo 1410/2022 R.G.L.P, la condanna al pagamento dei contributi annuali non pagati nel corso dei loro lavori a termine. Nello specifico: SA MA GN per gli anni scolastici 2017/18 - 2018/19 e 2019/2020 - 2020/21 per un importo pari ad € 2.000,00
quanto al ricorso n. 3295 del 2025:
PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA n° 327/2024 pronunciata in data 21 ottobre 2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia Fioraso, notificata in forma esecutiva in data 31 ottobre 2024, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito la cause di lavoro RG N 372/2022, con cui i ricorrenti hanno domandato al Tribunale di Alessandria che venisse accertato e dichiarato il loro diritto a percepire il contributo annuo per la formazione, nonché la condanna al pagamento dei contributi annuali non pagati nel corso dei loro lavori a termine. Nello specifico: SIMONA FAGGI per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di Euro 1.500,00; MONICA LOMBARDI per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di Euro 1.500,00, ROSSELLA RODIGHIERO per gli anni scolastici 2017/2018 per l'importo di Euro 500,00.
quanto al ricorso n. 3299 del 2025:
per l'ottemperanza della sentenza n° 67/2025 pronunciata in data 03 febbraio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia Fioraso, notificata in forma esecutiva in data 4 febbraio 2025, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito la causa di lavoro RG nr. 96/2024, con cui i ricorrenti hanno domandato al Tribunale di Alessandria che venisse accertato e dichiarato il loro diritto a percepire il contributo annuo per la formazione, nonché la condanna al pagamento dei contributi annuali non pagati nel corso dei loro lavori a termine. Nello specifico: CECILIA NACCARATO, per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 2022/2023 -dell'importo di Euro 1.500,00; TIZIANA CANOBBIO, per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 2021/2022 - 2022/2023 dell'importo di Euro 2.500,00;
quanto al ricorso n. 3303 del 2025:
per l'ottemperanza della sentenza n° 350/2024 pronunciata in data 11 novembre 2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia Fioraso, notificata in forma esecutiva in data 16 novembre 2024, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito la cause di lavoro RG N 1408 – 1428/2022 riunite al RG n. 1408/2022, con cui i ricorrenti hanno domandato al Tribunale di Alessandria che venisse accertato e dichiarato il loro diritto a percepire il contributo annuo per la formazione, nonché la condanna al pagamento dei contributi annuali non pagati nel corso dei loro lavori a termine. Nello specifico: IN CA, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l’importo di Euro 3000,00; EN MA BE, per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 per l’importo di Euro 1.000,00, RITA SPOSATO per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23. per l’importo di Euro 1.500,00.
quanto al ricorso n. 3305 del 2025:
per l'ottemperanza della sentenza n° 385/2024 pronunciata in data 28 novembre 2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia Fioraso, notificata in forma esecutiva in data 06 dicembre 2024, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito la causa di lavoro RG nr. 82/2023. Nello specifico: SARA AI, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di Euro 1.500,00; MO ND SPOSATO, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per l'importo di Euro 1000,00.
quanto al ricorso n. 3326 del 2025:
PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA n° 20/2025 pronunciata in data 09 gennaio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia Fioraso, notificata in forma esecutiva in data 14 gennaio 2025, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito la causa di lavoro RG nr. 458/2024 i ricorrenti hanno domandato al Tribunale di Alessandria che venisse accertato e dichiarato il loro diritto a percepire il contributo annuo per la formazione, nonché la condanna al pagamento dei contributi annuali non pagati nel corso dei loro lavori a termine. Nello specifico: AN CA, per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 dell'importo di Euro 2000,00; IC CONTEGNI, per gli anni scolastici 2022/2023 dell'importo di Euro 500,00; EL EL, per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 dell'importo di Euro 2000,00;
quanto al ricorso n. 3350 del 2025:
OTTEMPERANZA della sentenza n° 68/2025 pronunciata in data 03 febbraio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia Fioraso, notificata in forma esecutiva in data 4 febbraio 2025, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito la causa di lavoro RG nr. 96/2024.
quanto al ricorso n. 3369 del 2025:
OTTEMPERANZA della sentenza n° 88/2025 pronunciata in data 17 febbraio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia Fioraso, notificata in forma esecutiva in data 18 febbraio 2025, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito la causa di lavoro RG nr. 206/2024.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa SA RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria depositata da parte ricorrente in data 4.2.2026, nella quale si dava atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei ricorsi in ottemperanza;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA RN, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA RN |
IL SEGRETARIO