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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/10/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n. 2938/2021 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 23.10.2025 vertente
t r a
c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Parte_2
opponente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GI DE MA UZ opposta oggetto: cessione di crediti in blocco conclusioni: come da verbale di udienza del 23.10.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria la CP_1 ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di
[...] Controparte_2
pari all'importo di € 21.489,19 deducendo di essere cessionaria del credito originariamente vantato dalla a fronte della concessione di un prestito pari CP_3
ad € 22.143,00 da rimborsare in 84 rate mensili.
Ha esposto che la è divenuta e che quest'ultima ha CP_3 CP_4 ceduto il credito originariamente vantato alla che, in seguito, ha costituito Controparte_5
1 la;
ha aggiunto che quest'ultima società ha ceduto il credito alla CP_6 CP_7
[...]
Ancora, ha dedotto che la ha costituito la società Controparte_7 CP_7 conferendole il ramo d'azienda relativo ad attività di acquisto e gestione di portafogli “in sofferenze”, e che in data 27.6.2019, infine, le ha ceduto, pro soluto ed in Controparte_8
blocco, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica parte seconda n.79 del 6.7.2019, un portafoglio dei crediti pecuniari, tra cui appunto risultava ricompreso anche il credito originariamente in capo alla CP_9
[...
.Emesso il decreto ingiuntivo n. 502/2021, avverso lo stesso ha presentato opposizione eccependo il difetto di titolarità dell'azione Controparte_2 creditoria/legittimazione attiva in capo alla Controparte_1
In secondo luogo, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria. Infine, ha eccepito la prescrizione del credito.
1.2.Costituendosi in giudizio la ha evidenziato che la mediazione Controparte_1
obbligatoria, nei procedimenti che seguono all'opposizione a decreto ingiuntivo, deve essere svolta solo all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti.
Ha esposto che tutte le cessioni del credito vantato nei confronti della CP_2
risultano provate e documentate come rilevasi dagli allegati al fascicolo monitorio;
ha precisato che è priva di pregio, altresì, la generica contestazione della mancata comunicazione del contratto di cessione dei crediti che, in ogni caso, risulta comunicato.
Ha sottolineato che il contratto di cessione si conclude per effetto del consenso manifestato dal cedente e dal cessionario e che gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c. rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa, rilevando al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale, conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si
è perfezionata diviene nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se, nel frattempo, gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c., comma 1, non sono stati ancora eseguiti.
Ha in ogni caso dedotto che le cessioni via via intervenute sono espressamente richiamate negli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica e
2 allegate al fascicolo monitorio.
Infine, ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione rilevando che la data di decorrenza della stessa deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione, ossia nel novembre del 2014.
2.Rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, preso atto dell'esito negativo della mediazione nelle more effettuata, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, senza necessità di ulteriore istruzione, peraltro in assenza di richieste delle parti, è stata differita all'udienza del 23.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito della discussione orale, riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
3.Come noto, chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve dimostrare che quel diritto gli appartiene.
Sul punto, la Suprema Corte (SS. UU. n. 2951/2016, punti 52 e 56 della motivazione) ha esposto che:
'- la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo;
- il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento (espresso, implicito o indiretto). La non contestazione pone problemi più delicati e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivile alla categoria dei fatti-diritto. In particolare, in queste materie, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., sez. un. n. 11377/2015, anche per ulteriori richiami). Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento
(art. 116, c.p.c.), 'a fortiori' ciò vale per la valutazione della mancata contestazione'.
3.1.Tanto premesso in punto di diritto, la ha dedotto, con il Controparte_1
deposito del ricorso per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo e con la comparsa di costituzione e risposta, di essere titolare del diritto di credito (fatto-diritto) nei confronti
3 dell'opponente in quanto cessionaria del credito originariamente vantata da e CP_3
poi più volte ceduto ad altre società
La lettura della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiunto ed alla comparsa di risposta, a fronte della specifica contestazione di difetto di attuale titolarità attiva del credito formulata dall'opponente, consente di appurare che la ha CP_2
stipulato un contratto di finanziamento con la società il 26.10.2007. CP_3
In merito, l'opposta ha esposto che la divenuta ha CP_3 CP_4 ceduto il predetto credito alla che poi ha costituito la la Controparte_5 Controparte_10
quale, a sua volta, ha ceduto il credito a la quale, dopo alcune vicende Controparte_7
societarie, lo ha ceduto alla Controparte_1
Orbene, l'inserimento dello specifico credito fatto valere nel presente procedimento da originariamente vantato da nei confronti Controparte_1 CP_3 della nelle varie cessioni intervenute è priva di prova adeguata. CP_2
E' appena il caso di rilevare che, in sede di prima udienza di comparizione, dinanzi alla richiesta di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, questo Giudice con ordinanza del 21.12.2023 ha rigettato l'istanza rilevando già in quella sede il difetto di prova circa la titolarità del credito fatto valere in capo alla
Controparte_1
Nonostante ciò, anche con la documentazione allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., l'odierna opposta non ha provveduto a provare l'attuale titolarità del credito.
A mero titolo esemplificativo, la predetta prova, anche in via alternativa, avrebbe potuto essere offerta depositando:
a) documentazione attraverso la quale consentire la verifica che il credito originariamente vantato dalla e via via ceduto con le cessioni in blocco CP_3 succedutesi nel tempo tra le diverse società interessate possedesse tutte le caratteristiche indicate nelle pubblicazioni delle varie Gazzette ufficiali che hanno dato pubblicità alle operazioni negoziali per identificare i concreti crediti ceduti;
b) documentazione/attestazioni provenienti dalle cedenti idonee a rendere certo l'inserimento del credito fatto valere con il presente ricorso tra quelli oggetto delle varie cessioni;
4 c) gli estratti autentici (con attestazione notarile) degli allegati ai contratti di cessione dai quali desumere l'inserimento del credito fatto valere tra quelli ceduti.
In atti, invece, nulla si rinviene che possa documentare l'inserimento dello specifico credito valere nel presente giudizio da nella cessione Controparte_1
intervenuta tra la (poi e la (poi ). CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
Allegati al decreto ingiuntivo, infatti, si rinvengono i cosiddetti estratti conto tenuti da prima e dalla poi che, al più, possono avere una CP_4 CP_6 valenza indiziaria della modificata titolarità soggettiva del credito.
Del pari, della cessione di crediti in blocco intercorsa tra la e Controparte_10
risulta prodotto il contratto quadro ma nulla che consenta di verificare Controparte_7
l'inserimento dello specifico credito fatto valere nei confronti della RG nell'ambito della predetta operazione negoziale.
Il contratto di cessione, costituente l'allegato 3.2 al ricorso per decreto ingiuntivo, prevede un allegato A contenente l'elenco dei crediti ceduti ma detto allegato non risulta prodotto in giudizio.
Ancora, della cessione di crediti in blocco intercorsa tra la e la Controparte_7 risulta prodotto il contratto e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale CP_1 CP_1 dello stesso ma detta produzione non risulta sufficiente a soddisfare l'onere probatorio gravante sulla odierna opposta.
Il contratto di cessione, infatti, nulla riporta che possa consentire di verificare – senza incertezze - l'inserimento dello specifico credito fatto valere nei confronti della tra quelli ceduti dalla alla CP_2 Controparte_7 Controparte_1
Premesso che, in caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti
5 di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 4277/2023).
Nel caso di specie, la stessa pubblicazione in Gazzetta ufficiale (la n. 79 del
6.7.2019: all. 5 al ricorso per decreto ingiuntivo) elenca una serie di criteri identificativi dei crediti ceduti dalla cui lettura, come detto, non è dato evincere – senza incertezze -
l'inserimento dello specifico credito fatto valere nei confronti della tra quelli CP_2
ceduti da alla Controparte_7 Controparte_1
A tacer d'altro, infatti, al punto C) [pag. 15] della predetta Gazzetta Ufficiale, sono indicati una serie di criteri, ossia:
ii. la provenienza del credito a dalla stipula dei contratti di Controparte_7
cessione con del 22.2.2016 e del 7.6.2016; CP_6 vi. l'inserimento del credito vantato nei confronti della tra quelli CP_2
indicati nella lista “Guernica - Saphira” depositata presso il notaio Persona_1 con studio in Firenze, via Masaccio 187 e ivi consultabile, nonché presso la sede legale del cessionario.
Orbene, il contratto di cessione tra la e è datato Controparte_10 Controparte_7
3.5.2016, ossia una data diversa da quelle del 22.2.2016 e del 7.6.2016; non risulta soddisfatta, quindi, la condizione ii. tra quelle indicate in Gazzetta ufficiale.
Ancora, la citata lista “Guernica – Saphira”, poi, prodotta (invero senza alcuna attestazione notarile che trattasi dell'allegato alla lista depositata) dall'opposta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 15.5.2024, indica, per identificare i crediti ceduti, alcuni numeri seriali, associati alla cedente ed evidenziati in giallo, dai CP_6 quali non si riesce a comprendere quale sia l'associazione con la posizione debitoria della
(il contratto originariamente stipulato con la presenta numeri di CP_2 CP_3
codice diversi e persino nell'estratto contro , allegato al ricorso per decreto CP_6
ingiuntivo, il credito vantato nei confronti dell'odierna opponente presenta un numero di codice diverso).
Tanto premesso, appare evidente che l'opposizione debba essere accolta difettando la prova dell'attuale titolarità del credito avanzato nei confronti della CP_2
in capo alla con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
4.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi (in ragione della concreta attività difensiva svolta) di
6 cui al d.m. n. 55/2014, così come successivamente modificato, tenendo contro del valore della controversia tratto dal petitum.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di ogni Controparte_2 Controparte_1
diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 502/2021;
-condanna la alla rifusione delle spese legali sostenute da Controparte_1
liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge, Controparte_2
disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dello Stato.
Reggio Calabria, 27.10.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
7
S E N T E N Z A (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n. 2938/2021 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 23.10.2025 vertente
t r a
c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Parte_2
opponente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GI DE MA UZ opposta oggetto: cessione di crediti in blocco conclusioni: come da verbale di udienza del 23.10.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria la CP_1 ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di
[...] Controparte_2
pari all'importo di € 21.489,19 deducendo di essere cessionaria del credito originariamente vantato dalla a fronte della concessione di un prestito pari CP_3
ad € 22.143,00 da rimborsare in 84 rate mensili.
Ha esposto che la è divenuta e che quest'ultima ha CP_3 CP_4 ceduto il credito originariamente vantato alla che, in seguito, ha costituito Controparte_5
1 la;
ha aggiunto che quest'ultima società ha ceduto il credito alla CP_6 CP_7
[...]
Ancora, ha dedotto che la ha costituito la società Controparte_7 CP_7 conferendole il ramo d'azienda relativo ad attività di acquisto e gestione di portafogli “in sofferenze”, e che in data 27.6.2019, infine, le ha ceduto, pro soluto ed in Controparte_8
blocco, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica parte seconda n.79 del 6.7.2019, un portafoglio dei crediti pecuniari, tra cui appunto risultava ricompreso anche il credito originariamente in capo alla CP_9
[...
.Emesso il decreto ingiuntivo n. 502/2021, avverso lo stesso ha presentato opposizione eccependo il difetto di titolarità dell'azione Controparte_2 creditoria/legittimazione attiva in capo alla Controparte_1
In secondo luogo, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria. Infine, ha eccepito la prescrizione del credito.
1.2.Costituendosi in giudizio la ha evidenziato che la mediazione Controparte_1
obbligatoria, nei procedimenti che seguono all'opposizione a decreto ingiuntivo, deve essere svolta solo all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti.
Ha esposto che tutte le cessioni del credito vantato nei confronti della CP_2
risultano provate e documentate come rilevasi dagli allegati al fascicolo monitorio;
ha precisato che è priva di pregio, altresì, la generica contestazione della mancata comunicazione del contratto di cessione dei crediti che, in ogni caso, risulta comunicato.
Ha sottolineato che il contratto di cessione si conclude per effetto del consenso manifestato dal cedente e dal cessionario e che gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c. rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa, rilevando al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale, conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si
è perfezionata diviene nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se, nel frattempo, gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c., comma 1, non sono stati ancora eseguiti.
Ha in ogni caso dedotto che le cessioni via via intervenute sono espressamente richiamate negli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica e
2 allegate al fascicolo monitorio.
Infine, ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione rilevando che la data di decorrenza della stessa deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione, ossia nel novembre del 2014.
2.Rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, preso atto dell'esito negativo della mediazione nelle more effettuata, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, senza necessità di ulteriore istruzione, peraltro in assenza di richieste delle parti, è stata differita all'udienza del 23.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito della discussione orale, riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
3.Come noto, chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve dimostrare che quel diritto gli appartiene.
Sul punto, la Suprema Corte (SS. UU. n. 2951/2016, punti 52 e 56 della motivazione) ha esposto che:
'- la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo;
- il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento (espresso, implicito o indiretto). La non contestazione pone problemi più delicati e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivile alla categoria dei fatti-diritto. In particolare, in queste materie, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., sez. un. n. 11377/2015, anche per ulteriori richiami). Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento
(art. 116, c.p.c.), 'a fortiori' ciò vale per la valutazione della mancata contestazione'.
3.1.Tanto premesso in punto di diritto, la ha dedotto, con il Controparte_1
deposito del ricorso per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo e con la comparsa di costituzione e risposta, di essere titolare del diritto di credito (fatto-diritto) nei confronti
3 dell'opponente in quanto cessionaria del credito originariamente vantata da e CP_3
poi più volte ceduto ad altre società
La lettura della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiunto ed alla comparsa di risposta, a fronte della specifica contestazione di difetto di attuale titolarità attiva del credito formulata dall'opponente, consente di appurare che la ha CP_2
stipulato un contratto di finanziamento con la società il 26.10.2007. CP_3
In merito, l'opposta ha esposto che la divenuta ha CP_3 CP_4 ceduto il predetto credito alla che poi ha costituito la la Controparte_5 Controparte_10
quale, a sua volta, ha ceduto il credito a la quale, dopo alcune vicende Controparte_7
societarie, lo ha ceduto alla Controparte_1
Orbene, l'inserimento dello specifico credito fatto valere nel presente procedimento da originariamente vantato da nei confronti Controparte_1 CP_3 della nelle varie cessioni intervenute è priva di prova adeguata. CP_2
E' appena il caso di rilevare che, in sede di prima udienza di comparizione, dinanzi alla richiesta di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, questo Giudice con ordinanza del 21.12.2023 ha rigettato l'istanza rilevando già in quella sede il difetto di prova circa la titolarità del credito fatto valere in capo alla
Controparte_1
Nonostante ciò, anche con la documentazione allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., l'odierna opposta non ha provveduto a provare l'attuale titolarità del credito.
A mero titolo esemplificativo, la predetta prova, anche in via alternativa, avrebbe potuto essere offerta depositando:
a) documentazione attraverso la quale consentire la verifica che il credito originariamente vantato dalla e via via ceduto con le cessioni in blocco CP_3 succedutesi nel tempo tra le diverse società interessate possedesse tutte le caratteristiche indicate nelle pubblicazioni delle varie Gazzette ufficiali che hanno dato pubblicità alle operazioni negoziali per identificare i concreti crediti ceduti;
b) documentazione/attestazioni provenienti dalle cedenti idonee a rendere certo l'inserimento del credito fatto valere con il presente ricorso tra quelli oggetto delle varie cessioni;
4 c) gli estratti autentici (con attestazione notarile) degli allegati ai contratti di cessione dai quali desumere l'inserimento del credito fatto valere tra quelli ceduti.
In atti, invece, nulla si rinviene che possa documentare l'inserimento dello specifico credito valere nel presente giudizio da nella cessione Controparte_1
intervenuta tra la (poi e la (poi ). CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
Allegati al decreto ingiuntivo, infatti, si rinvengono i cosiddetti estratti conto tenuti da prima e dalla poi che, al più, possono avere una CP_4 CP_6 valenza indiziaria della modificata titolarità soggettiva del credito.
Del pari, della cessione di crediti in blocco intercorsa tra la e Controparte_10
risulta prodotto il contratto quadro ma nulla che consenta di verificare Controparte_7
l'inserimento dello specifico credito fatto valere nei confronti della RG nell'ambito della predetta operazione negoziale.
Il contratto di cessione, costituente l'allegato 3.2 al ricorso per decreto ingiuntivo, prevede un allegato A contenente l'elenco dei crediti ceduti ma detto allegato non risulta prodotto in giudizio.
Ancora, della cessione di crediti in blocco intercorsa tra la e la Controparte_7 risulta prodotto il contratto e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale CP_1 CP_1 dello stesso ma detta produzione non risulta sufficiente a soddisfare l'onere probatorio gravante sulla odierna opposta.
Il contratto di cessione, infatti, nulla riporta che possa consentire di verificare – senza incertezze - l'inserimento dello specifico credito fatto valere nei confronti della tra quelli ceduti dalla alla CP_2 Controparte_7 Controparte_1
Premesso che, in caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti
5 di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 4277/2023).
Nel caso di specie, la stessa pubblicazione in Gazzetta ufficiale (la n. 79 del
6.7.2019: all. 5 al ricorso per decreto ingiuntivo) elenca una serie di criteri identificativi dei crediti ceduti dalla cui lettura, come detto, non è dato evincere – senza incertezze -
l'inserimento dello specifico credito fatto valere nei confronti della tra quelli CP_2
ceduti da alla Controparte_7 Controparte_1
A tacer d'altro, infatti, al punto C) [pag. 15] della predetta Gazzetta Ufficiale, sono indicati una serie di criteri, ossia:
ii. la provenienza del credito a dalla stipula dei contratti di Controparte_7
cessione con del 22.2.2016 e del 7.6.2016; CP_6 vi. l'inserimento del credito vantato nei confronti della tra quelli CP_2
indicati nella lista “Guernica - Saphira” depositata presso il notaio Persona_1 con studio in Firenze, via Masaccio 187 e ivi consultabile, nonché presso la sede legale del cessionario.
Orbene, il contratto di cessione tra la e è datato Controparte_10 Controparte_7
3.5.2016, ossia una data diversa da quelle del 22.2.2016 e del 7.6.2016; non risulta soddisfatta, quindi, la condizione ii. tra quelle indicate in Gazzetta ufficiale.
Ancora, la citata lista “Guernica – Saphira”, poi, prodotta (invero senza alcuna attestazione notarile che trattasi dell'allegato alla lista depositata) dall'opposta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 15.5.2024, indica, per identificare i crediti ceduti, alcuni numeri seriali, associati alla cedente ed evidenziati in giallo, dai CP_6 quali non si riesce a comprendere quale sia l'associazione con la posizione debitoria della
(il contratto originariamente stipulato con la presenta numeri di CP_2 CP_3
codice diversi e persino nell'estratto contro , allegato al ricorso per decreto CP_6
ingiuntivo, il credito vantato nei confronti dell'odierna opponente presenta un numero di codice diverso).
Tanto premesso, appare evidente che l'opposizione debba essere accolta difettando la prova dell'attuale titolarità del credito avanzato nei confronti della CP_2
in capo alla con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
4.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi (in ragione della concreta attività difensiva svolta) di
6 cui al d.m. n. 55/2014, così come successivamente modificato, tenendo contro del valore della controversia tratto dal petitum.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di ogni Controparte_2 Controparte_1
diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 502/2021;
-condanna la alla rifusione delle spese legali sostenute da Controparte_1
liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge, Controparte_2
disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dello Stato.
Reggio Calabria, 27.10.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
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