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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
Licenziamento nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha per giusta causa pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5651/2023 R.G. N. 5651/23
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 07.03.2025, avente ad oggetto: “Impugnazione licenziamento per giusta causa”; CRONOLOGICO
N. _______________ e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. G. Ferraioli Parte_1 REPERTORIO
del Foro di Nocera in virtù di mandato allegato al ricorso, N. _______________
n. 017/2025 R.B elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Nocera
Inferiore (Sa), Piazza G. Amendola, n, 1;
Ricorrente Discusso nel termine del 07.03.2025 con scambio di note scritte e ex art. 127 ter cpc
, in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e
Controparte_1
difesa dall'avv. R. De Luca Tamajo in virtù di mandato allegato alla Deposito minuta memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio _________________
difensore in Napoli, Viale A. Gramsci, n. 14;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 5651/23 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 Controparte_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 07.03.2025 le parti hanno discusso la causa con note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 13.10.2023 Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e impugnava il licenziamento per giusta causa irrogato dalla parte datoriale in data
04.05.2023, eccependo:
1) la violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970. La mancata affissione del codice disciplinare, la mancanza di specificità della contestazione disciplinare, l'omesso accesso agli atti del procedimento disciplinare. La violazione dell'art. 53 e ss. del CCNL per il personale non dirigente di
. La nullità, inefficacia. L'obbligo di reintegra;
CP_1
2) la violazione dell'art. 1 della legge n. 604/66 e degli artt. 1175, 1375 e
2118 del codice civile. La mancanza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo. L'insussistenza dei fatti contestati. La sussumibilità del fatto contestato tra le ipotesi punibili con sanzione conservativa sulla base dell'art. 54 e ss. del CCNL per il personale non dirigente di
[...]
. L'illegittimità. L'obbligo di reintegra;
CP_1
e, quindi, chiedeva dichiararsi la nullità, l'annullabilità, l'illegittimità e l'inefficacia del licenziamento irrogato, con condanna della società resistente all'immediato reintegro nella posizione antecedente al licenziamento e al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale dovutagli dal giorno del licenziamento e fino alla data dell'effettiva riassunzione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, nonché interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Giudizio n. 5651/23 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 Controparte_1 Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio la società resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, rigettate le istanze istruttorie formulate dalla parte resistente, nel termine fissato del giorno 07.03.2025 le parti hanno discusso la causa con note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza.
II. Il ricorso proposto da è fondato e, pertanto, Parte_1
va accolto.
Innanzitutto va evidenziato che i fatti che hanno condotto al licenziamento impugnato traggono origine da un procedimento penale nell'ambito del quale, con decreto di citazione diretta a giudizio, veniva esercitata l'azione penale anche nei confronti dell'odierna ricorrente per il reato previsto e punito dagli artt. 110, 81, comma II, e 646 c.p., “per avere in concorso con e con più azioni esecutive Controparte_2
di un medesimo disegno criminoso commesse in tempi diversi, in qualità di addetti al servizio delle , con mansioni di “addetto alle CP_1
lavorazioni interne senior” l e portalettere senior la , CP_2 Pt_1
entrambi in servizio presso il Centro di Distribuzione di Controparte_1
sede di Salerno, per procurarsi un ingiusto profitto indebitamente si
[...]
appropriavano di merce non compiutamente identificata contenuta all'interno di n. 2 plichi postali in concorso con A.C.R. In Salerno, in data 9.7.2021”.
In particolare, tale procedimento traeva origine dalla denuncia in data
06.05.2021, con la quale la Direttrice responsabile del Centro
Distribuzione di Salerno, dott.ssa CP_1 Persona_1
Giudizio n. 5651/23 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 Controparte_1 rappresentava che in data 03.05.2021 erano stati rinvenuti sul piazzale dei rifiuti delle buste relative a corrispondenza pubblicitaria e ad alcuni pacchi provenienti dall'estero: si trattava precisamente di corrispondenza pervenuta al Centro, indebitamente aperta e mai inoltrata ai destinatari, con conseguente sospetto che dei fatti potesse essere responsabile personale di addetto allo smistamento. CP_1
Pertanto, sulla base di tali circostanze, veniva autorizzata l'installazione di telecamere nei locali del Centro di Distribuzione, al fine di accertare eventuali condotte criminose dei lavoratori: le telecamere riprendevano dei dipendenti, riconosciuti poi dalla nell'atto di aprire buste e Per_1
pacchi e sottrarre oggetti indicati, poi, nelle relative imputazioni.
Quindi, acquisiti gli atti relativi alle indagini penali, all'esito della visione delle immagini contenute nel fascicolo processuale, la società resistente, richiamando la suddetta imputazione, contestava alla , Pt_1
con provvedimento del 24.03.2023, che “Dalle condotte accertate a suo carico come riportate, all'esito della visione dell'immagini contenute nel fascicolo relativo al procedimento R.GN.R. 4071/2022 emerge che Ella, approfittando della sua posizione di portalettere presso il centro distribuzione Salerno rec. Paradiso sito in Salerno alla via San Nicola di
Pastena numero 5, ha fattivamente e volontariamente posto in essere più delitti di violazione e sottrazione di corrispondenza postale.
Ella, approfittando del ruolo rivestito, ha aperto plichi postali, estraendone e controllandone il contenuto ed appropriandosene, in concorso con ”. Controparte_2
Altresì la società resistente precisava che tali fatti, connessi all'attività espletata dalla ricorrente per la società , costituivano Controparte_1
gravissima negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, proiettando effetti negativi sull'immagine dell'Azienda, fornitrice di un servizio di pubblica rilevanza e ponendosi in contrasto col diritto all'inviolabilità della corrispondenza, costituzionalmente sancito.
Di poi, la società resistente, non rinvenendo elementi utili a giustificare
Giudizio n. 5651/23 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 Controparte_1 quanto espressamente contestato alla lavoratrice, con provvedimento in data 04.05.2023 intimava alla dipendente il licenziamento senza preavviso, ai sensi dell'art. 54, VI comma, lett. A) (“per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi”), C) (“per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi”) e K) (“In genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”), nonché dell'art. 80 lett. E) del CCNL in data 23.06.2021, con effetto dal giorno
31.03.2023, il quale articolo richiama espressamente la clausola generale di giusta causa, di più ampia portata, contenuta nell'art. 2119 cod. civ.
Infine, il procedimento penale avviato nei confronti dell'odierna ricorrente e di altri imputati veniva definito in data 19.07.2023, con sentenza n. 3465/2023 di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 554 ter c.p.c., per mancanza della denuncia querela relativa ai fatti in data
09.07.2021 dal momento che la querela presentata in data 06.05.2021
(che aveva dato corso al procedimento) era riferita a fatti commessi prima di quella data, mentre per quelli per cui si procedeva non vi era stata nessuna manifestazione della volontà di procedere né da parte della
Direttrice (che si era limitata a riconoscere le persone ritratte dalle telecamere) né dei destinatari della corrispondenza.
Orbene, descritti brevemente i fatti relativi alla vicenda in oggetto, in riferimento ai profili giuridici, va evidenziato, richiamando quanto già argomentato dal Tribunale adito nella sentenza emessa in data
15.05.2024 nel giudizio n. 4517/23 R.G., promosso da un collega di lavoro dell'odierna ricorrente per fatti analoghi e scaturenti dalle stesse indagini penali, che “sulla base di un consolidato insegnamento giurisprudenziale, in applicazione del nuovo codice di procedura penale
Giudizio n. 5651/23 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 Controparte_1 il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione: nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste dall'art. 75 c.p.p., comma 3, detto processo deve proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale e il giudice civile accertare autonomamente i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, non essendo tenuto nemmeno a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale, in cui si sia proceduto ad una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme
(cfr Cass. 10684/2017; Cass.4758/2015; Cass. 15112/2013; Cass.
12265/2009).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha sancito che “Il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva sancito dall'art. 27, secondo comma, Cost. concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, non essendo a ciò di ostacolo neppure la circostanza che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo qualora intervenga una sentenza definitiva di condanna;
ne consegue che il giudice davanti al quale sia impugnato un licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore con l'imputazione di gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario - ancorchè non commessi nello svolgimento del rapporto- deve accertare l'effettiva sussistenza dei fatti riconducibili alla contestazione, idonei ad evidenziare, per i loro profili soggettivi ed oggettivi, l'adeguato
Giudizio n. 5651/23 R.G. c/o pag. 6 Pt_1 Controparte_1 fondamento di una sanzione disciplinare espulsiva (cfr. ex plurimis
Cass.13294/2003; Cass.11369/2004; Cass. 29825/2008; Cass.
4546/2012; Cass. 13955/2014).
Riguardo poi alla prova dei fatti oggetto del provvedimento disciplinare e del parallelo procedimento penale la Corte di Cassazione ha affermato che “nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro, in forza del principio dell'unità della giurisdizione, può porre a base del suo convincimento ogni elemento dotato di efficacia probatoria raccolto in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti e, in particolare, può tener conto delle risultanze del processo penale instaurato nei confronti del lavoratore incolpato, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, potendo il lavoratore, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5317 del 02/03/2017 ;
Cass. 22384/2014; Cass. 2168/2013; Cass. 24164/2011; Cass.
22020/2007; Sez. L, Sentenza n. 132 del 08/01/2008; Sez. 3, Sentenza n.
20335 del 15/10/2004).
Le risultanze di un procedimento penale possono essere dunque utilizzate dal giudice civile sia come indizio, sia come prova esclusiva del proprio convincimento, anche quando non vi abbiano partecipato le parti del giudizio civile (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14766 del
26/06/2007).
La Suprema Corte anche di recente ha ribadito che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove
"atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c.
Giudizio n. 5651/23 R.G. c/o pag. 7 Pt_1 Controparte_1 (cfr Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 22200 del 29/10/2010).
E' stato altresì precisato che la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare (cfr Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023).
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie, agli atti del giudizio risulta depositata una annotazione di Polizia Giudiziaria, a firma dell'Assistente
Capo Coordinatore nel procedimento penale n. Persona_2
5290/21, corredata da fotogrammi (cfr. all. n. 11 del fascicolo della società resistente), nella quale, con specifico riferimento all'odierna ricorrente, si legge quanto segue: “….alle ore 18,37, osservando le immagini della telecamera contraddistinta da Cam 2 - 3, si nota un individuo di sesso maschile, corporatura robusta, con capelli brizzolati, che indossa una camicia con lo sfondo bianco e blu, il quale fruga nella corrispondenza da recapitare, come da screenshot allegato;
successivamente lo stesso si dirige verso la scrivania ove è depositata la corrispondenza inesitata, frugando nella posta preleva tre buste, le apre sottraendo il contenuto in due plichi, come da screenshot allegato.
Alle h. 18,40 osservando le immagini della telecamera contraddistinta da Cam 2 – 3 si notano due individui, un soggetto di sesso femminile con i capelli raccolti che indossa una maglia di colore rosso e il soggetto già descritto nei precedenti screenshot;
entrambi rovistano tra la corrispondenza da recapitare, la donna apre una busta sottraendo il contenuto che consegna al soggetto che indossa la camicia con lo sfondo bianco e blu, come da screenshot”,
Ebbene, ad avviso dell'adito Tribunale, siffatti atti delle indagini preliminari, condotte nei confronti dell'odierna ricorrente e posti a
Giudizio n. 5651/23 R.G. Ferrillo c/o pag. 8 Controparte_1 fondamento della citazione a giudizio, non consentono di ritenere la sussistenza dei fatti contestati in sede disciplinare e posti a base dell'impugnato licenziamento della per giusta causa.
In proposito, appare opportuno richiamare, in quanto del tutto condivisibili, le argomentazioni svolte dal Tribunale nella già richiamata sentenza emessa in data 15.05.2024 nel giudizio n. 4517/23 R.G., promosso da un collega di lavoro dell'odierna ricorrente per fatti analoghi e scaturenti dalle stesse indagini penali: “In punto di diritto, occorre evidenziare che la nozione di "insussistenza del fatto contestato", di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. novellato, include l'ipotesi della mancata prova della commissione del fatto controverso da parte del datore di lavoro onerato ex art. 5 della l. n. 604 del 1966 (cfr Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 25717 del 15/10/2018).
Si osserva, in via generale, che, in tema di licenziamento, l'art. 5 della legge nr. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo. E', dunque, la parte datoriale a dover dimostrare il fatto ascritto al dipendente, sia con riferimento all'elemento materiale che con riferimento a quello psicologico del lavoratore (ex plurimis
Cass. nr. 20211 del 2016).
Rileva ancora richiamare il granitico orientamento della Suprema Corte secondo cui “L'insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18 st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicché in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 18418 del 20/09/2016; Sez. L , Sentenza n. 13178 del 25/05/2017; Sez. L - ,
Ordinanza n. 3655 del 07/02/2019 ; Sez. L - , Sentenza n. 3076 del
10/02/2020).
A ben vedere, la nozione di insussistenza del fatto materiale contestato
Giudizio n. 5651/23 R.G. c/o pag. 9 Pt_1 Controparte_1 ha suscitato ampio dibattito e la giurisprudenza ha affermato che tale nozione non può essere scevra da un nucleo insopprimibile di giuridicità, intesa nel senso di necessaria illiceità del comportamento addebitato al lavoratore e sul quale si fonda il licenziamento;
dunque non basta che la condotta si sia verificata in rerum natura, ma occorre che abbia assunto un compiuto carattere illecito;
in tal modo, senza sconfinare nel concetto di proporzionalità della sanzione, si è inteso evitare che licenziamenti con motivazioni pretestuose potessero essere esclusi dalla tutela reale, sia pure attenuata, che dunque trova applicazione al fatto materiale sussistente, ma privo del carattere di illiceità.
Tali principi, affermati dalla Corte di Cassazione in relazione all'ambito applicativo della novella dell'art. 18 L. n. 300/1970 apportata dalla legge n. 92/2012, esprimendo principi generali costituzionalmente orientati, sono stati applicati anche nella vigenza del d.lgs. n. 23/2015
(Sez. L - , Ordinanza n. 30469 del 02/11/2023 in tema di tutela ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015)
Pertanto, come detto, la tutela reintegratoria di cui al comma 4 dell'art. 18 opera in caso di insussistenza del fatto contestato, nonché nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia sostanzialmente irrilevante sotto il profilo disciplinare o non imputabile al lavoratore.
In altre parole, la completa irrilevanza giuridica del fatto (pur accertato) equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell'art.18, quarto comma, cit.". In sostanza l'assenza di illiceità di un fatto materiale pur sussistente, deve essere ricondotto all'ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell'insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità (o lievità) del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente l'applicazione della tutela cd. reale.
Il mero fatto, a ben vedere, non ha mai un proprio autonomo rilievo nel
Giudizio n. 5651/23 R.G. c/o pag. 10 Pt_1 Controparte_1 mondo giuridico al di fuori della qualificazione che, in maniera espressa od implicita, ne fornisca una data norma. Non lo si può apprezzare e non può produrre effetti giuridici senza riferimenti normativi.
Diversamente, per definizione ricade nell'irrilevante giuridico. Ad analogo risultato conduce l'approccio ermeneutico sotto una visuale strettamente processualistica. Per consolidata giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 141/06) giusta causa o giustificato motivo di licenziamento sono fatti impeditivi o estintivi del diritto del dipendente di proseguire nel rapporto di lavoro, vale a dire eccezioni (non a caso, ex art. 5 legge n. 604/66 la giusta causa o il giustificato motivo di licenziamento devono essere provati dal datore di lavoro). E tutte le eccezioni, proprio perché tali, sono composte da un fatto (inteso in senso storico fenomenico) e dalla sua significatività giuridica (in termini di impedimento, estinzione o modificazione della pretesa azionata dall'attore). In altre parole, per sua stessa natura l'eccezione non ha mai ad oggetto un mero fatto, ma sempre un fatto giuridico. Lo stesso punto d'arrivo è suggerito in un'ottica sostanzialistica e di coerenza interna del vigente art. 18 Stat., nonché di compatibilità costituzionale. Infatti, se per insussistenza del fatto contestato si intendesse quella a livello meramente materiale si otterrebbe l'illogico effetto di riconoscere maggior tutela (quella reintegratoria c.d. attenuata di cui all'art. 18, comma 4) a chi abbia comunque commesso un illecito disciplinare
(seppur suscettibile di mera sanzione conservativa alla stregua dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili) rispetto a chi, invece, non ne abbia commesso alcuno, avendo tenuto una condotta lecita. L'esito sarebbe quello d'una irragionevole disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost., oltre che d'una intrinseca e inspiegabile aporia all'interno della medesima disposizione di legge.
Ciò premesso, come ricordato, previo richiamo Controparte_1
alle imputazioni di cui al decreto di citazione diretta a giudizio, ha contestato alla ricorrente di aver “fattivamente e volontariamente posto
Giudizio n. 5651/23 R.G. Ferrillo c/o pag. 11 Controparte_1 in essere, più delitti di violazione e sottrazione di corrispondenza postale”, risultando che la stessa, in data 6 luglio 2021, approfittando del ruolo rivestito, “ha aperto plichi postali, estraendoli e controllandone il contenuto ed appropriandosene”.
Pertanto, l'indagine dello scrivente non potrà che essere circoscritta all'accertamento della effettività di tali fatti, così come cristallizzati nella contestazione di addebito del 24.03.2023, ed in forza dei quali la società resistente ha ritenuto di intimare il recesso”.
Pertanto, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento sopra delineato, la disamina dei fatti oggetto dell'incolpazione disciplinare non può prescindere dall'attività lavorativa ordinariamente demandata all'odierna ricorrente. In particolare, posto che la , con profilo di portalettere senior, era addetta, in ragione Pt_1
della sua condizione fisica, ad attività interne di smistamento di prodotti postali, riconducibili al profilo di addetto alla lavorazione interna di cui all'art. 20 del CCNL di settore, la parte datoriale, ad avviso del
Tribunale, non ha dato la concreta prova della sussistenza della giusta causa del licenziamento ovvero del fatto ascritto al dipendente sia con riferimento all'elemento materiale che con riferimento a quello psicologico del lavoratore (cfr. Cass. n. 20211/2016).
In effetti, da quanto è dato evincere dalla documentazione allegata, afferente alle indagini svolte in sede penale, l'elemento oggettivo dell'ascritto reato (trasfuso, poi, nell'incolpazione disciplinare) consiste in un unico episodio di ricerca fra la corrispondenza da recapitare e di apertura di un solo plico, condotta di difficile interpretazione e inquadramento vista la scarna documentazione, costituita solo da alcuni screenshot della telecamera attivata sul luogo di lavoro dalla Polizia
Giudiziaria incaricata delle indagini: peraltro, tale condotta, comunque ricollegabile alle mansioni dell'odierna ricorrente, si è, poi, limitata alla successiva consegna dell'oggetto rinvenuto nel plico all'altro dipendente ripreso dalla videocamera, ma è rimasto del tutto oscura la natura
Giudizio n. 5651/23 R.G. c/o pag. 12 Pt_1 Controparte_1 dell'oggetto prelevato, il valore dello stesso e la finalità dell'attività posta in essere dai due dipendenti postali in tale occasione.
Insomma, nel caso in esame non ricorrono, ad avviso del Tribunale adito, elementi indiziari plurimi, precisi, gravi e concordanti, tali da indurre fondatamente a ritenere che l'odierna ricorrente si sia appropriata di beni rinvenuti nel plico aperto e che, quindi, per i suesposti motivi, sia legittima la causa del licenziamento inflitto;
in altri termini, la parte datoriale, pur essendo gravata del relativo onere ex art. 2697 cod civ., non ha dato la concreta prova, mediante la documentazione allegata agli atti difensivi, della sussistenza della giusta causa del licenziamento ovvero del fatto ascritto al dipendente sia con riferimento all'elemento materiale che con riferimento a quello psicologico del lavoratore (cfr.
Cass. n. 20211/2016).
Peraltro, nessun concreto apporto alle tesi difensive della parte datoriale può derivare dall'articolata prova testimoniale (cfr. memoria di costituzione, pag. 36): infatti, la stessa, oltre ad essere stata articolata solo per il caso di ammissione della prova articolata dalla parte ricorrente (che, in realtà, non ha formulato istanze istruttorie: cfr. l'atto introduttivo della lite), è del tutto inammissibile, in quanto non dedotta per articoli separati e specifici dei fatti sui quali i testimoni devono essere interrogati, quindi in violazione dell'art. 244, comma I, cpc;
e in quanto le circostanze richiamate, di cui ai punti da 1) a 27) della parte in fatto della memoria, sono del tutto generiche, valutative e non specifiche.
Infine, la Suprema Corte ha più volte affermato il principio che sancisce che “In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di
Giudizio n. 5651/23 R.G. c/o pag. 13 Pt_1 Controparte_1 regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi”. (Cass. n. 9054/2022).
Infatti, i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non atomisticamente, bensì nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. n. 9178/2018), così come va valutato non atomisticamente, ma nel complesso anche l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale (Cass. n. 14151/2022; Cass. civ., Sez. I, Sent., 28/11/2022,
n. 34950)
In ultimo, va evidenziato che l'accoglimento dei motivi di ricorso relativi all'insussistenza dei fatti contestati esime il Tribunale dalla disamina delle altre doglianze sollevate dalla parte ricorrente avverso l'impugnato provvedimento espulsivo, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” per la risoluzione della controversia, più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta fondata e, pertanto, va accolta, con le conseguenti statuizioni di legge ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e conseguente condanna della società resistente al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto
Giudizio n. 5651/23 R.G. c/o pag. 14 Pt_1 Controparte_1 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura di n. 12 (dodici) mensilità, tenuto conto dell'epoca del licenziamento.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, causa di valore indeterminabile rilevante.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti della società , con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato in data 13.10.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto:
2) Annulla il licenziamento per giusta causa intimato alla ricorrente in data 04.05.2023; Parte_1
3) Ordina alla società resistente di reintegrare la ricorrente
[...]
nel posto di lavoro occupato nel periodo antecedente al Parte_1
licenziamento, con le mansioni e la qualifica in possesso prima del licenziamento stesso;
4) Condanna la resistente al pagamento in favore della parte CP_3
ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura di n. 12 (dodici) mensilità, oltre gli interessi sulle somme via via rivalutate;
5) Condanna la resistente al versamento dei contributi CP_3
previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
Giudizio n. 5651/23 R.G. c/o pag. 15 Pt_1 Controparte_1
6) Condanna la società resistente al rimborso delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 7.250,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, nonché Iva e Cassa, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 07.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5651/23 R.G. c/o pag. 16 Pt_1 Controparte_1