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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/12/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 789/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
AV VI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 789/2022 tra
Oggi 10 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per parte ricorrente è presente l'avv Cecilia Galasso in sostituzione dell'avv Maria Antonietta Filannino la quale impugna e contesta tutto quanto dedotto da controparte, si riporta alle argomentazioni difensive di cui alla memoria conclusiva ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio CP_ Per l' l'avv. Del Sordo si riporta alla memoria ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni.
Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,20
Il Giudice
dott.ssa Teodora Ferrante N. Sentenza Fasc. n. 789/2022
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 10.12.2025
PROMOSSO DA
di in persona del legale rapp.te p.t. con domicilio eletto in Parte_1 Parte_2
Francavilla al Mare, alla c.da Alento n. 1 presso lo studio dell'Avv. Antonietta Filannino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_1 locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: OPPOSIZIONE A VERBALE ISPETTIVO
CONCLUSIONI: come da verbale del 10.12.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ La società in epigrafe ha proposto opposizione alla diffida ad adempiere del 23.03.2022 in relazione al verbale unico di accertamento ispettivo (n. 2021010055/DDL) del 23.03.2022 CP_ notificato il 28.03.2022 e redatto dai funzionari di vigilanza dell' di Pescara e dell'Ispettorato territoriale del lavoro, avente ad oggetto il recupero di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalla società' opponente per irregolare occupazione, in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego, del lavoratore (per Persona_1 complessive 3 giornate di lavoro dal 20 al 23 agosto 2021) e della lavoratrice Parte_3
(irregolarmente occupata dal 20.05.2016 al 17.06.2016 e dal 4.01.2019 al 26.01.2019 per 11, 5 h di lavoro al giorno); per il dedotto accertamento di maggiori ore di lavoro rese da – Parte_3 nei periodi di regolare occupazione- e da rispetto alle ore risultanti nel LUL nei Controparte_2 periodi espressamente indicati e per omessa maggiorazione straordinario nell'anno 2017, 2018 e
2019 per la posizione del medesimo oltre che per maggior imponibile derivante Controparte_2 dall'assoggettamento a contribuzione delle ore indicate come assenze non retribuite per n. 18 lavoratori indicati nel predetto verbale (violazione del c.d. “minimale contributivo”).
La società opponente ha preliminarmente eccepito il vizio di motivazione del provvedimento impugnato essendosi l'ufficio redattore limitato a richiamare genericamente le risultanze di cui al verbale ispettivo ed altresì la prescrizione della pretesa per le contestazioni precedenti al quinquennio dalla data del primo accesso (24.08.2021), ha, altresì, dedotto nel merito l'infondatezza delle irregolarità riscontrate dagli ispettori verbalizzanti negando le prestazioni di lavoro in nero contestate con riferimento ai 2 lavoratori indicati nel verbale ispettivo nonchè deducendo la mancata prestazione delle maggiori ore contestate e la effettiva concessione di permessi non retribuiti ai dipendenti, tutti di nazionalità straniera, conseguendone pertanto l'assenza dell'obbligo contributivo in capo alla società datrice opponente per mancanza del sinallagma tra la prestazione e la controprestazione.
Ha resistito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. CP_ Quanto al dedotto vizio motivazionale va osservato che la diffida impugnata risulta allegata al verbale unico ispettivo e notificata in pari data e che, nel richiamare le risultanze dedotte nel verbale di accertamento, intima il pagamento delle somme dovute a titolo di contribuzione omessa nel periodo in contestazione sicchè l'obbligo motivazionale risulta adempiuto per relazionem attraverso il riferimento ad elementi di fatto risultanti dall'allegato verbale ispettivo CP_ emesso nella stessa data e redatto dai funzionari di vigilanza dell' di Pescara e dell'Ispettorato territoriale del lavoro che non pecca affatto di genericità, risultando bene argomentato e puntuale. L'eccezione di prescrizione è fondata.
Va premesso che l'idoneità a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione, di cui all'art. 2943
c.c., va riconosciuta, invero, a quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la "intimazione ad adempiere" - come "l'avviso di mora" di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 46 del 1999, o come "l'avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni cinque", di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R.
n. 602 del 1973, nel testo vigente –così come a quegli atti che, come "l'avviso di liquidazione", contengono implicitamente anche la richiesta di pagamento ed assolvono, quindi, anche alla funzione di costituire in mora. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 2227 del 30/01/2018)
La S. C. ha altresì ritenuto che l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante. Sicchè l'effetto interruttivo della prescrizione può essersi prodotto solo con la notifica del verbale unico di accertamento del 23.03.2022 eseguita il 28 marzo successivo conseguendone la prescrizione della contribuzione accertata nel periodo anteriore al quinquennio precedente (28 marzo 2017) non potendo applicarsi al caso di specie la dedotta sospensione del periodo covid atteso che il primo accesso ispettivo è intervenuto il 24.08.2021, data in cui il periodo di sospensione per l'emergenza pandemia era definitivamente cessato.
Nel merito e con specifico riferimento alle irregolarità contestate (lavoro nero dei due prestatori di lavoro e e nonché delle maggiori ore di lavoro prestate Persona_1 Parte_3 dai due prestatori e è noto che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali Pt_3 CP_2
e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal
Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori ( tra le altre Cass. sentenza n. 3525 del
22.2.2005, sentenza n. 15073 del 6.6.2008, Cass. n. 19026 del 2019 ). Indirizzo questo consolidato
(cfr. Cass 8 gennaio 2014, n. 166) secondo il quale sussiste un triplice valore probatorio del verbale ispettivo : “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale.” ( anche Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n.
11946/2005)”. Relativamente alle dichiarazioni rese dai lavoratori al personale ispettivo quale fonte delle conseguenze sanzionatorie connesse al verbale ispettivo, la medesima giurisprudenza ha costantemente privilegiato le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo rispetto a tali altre degli stessi lavoratori ritrattate in tutto o in parte o diversamente rese in sede di dibattimento.
Con orientamento consolidato la S.C. ha invero ritenuto che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cf. Cass. sez. lav. n.
24208/2020).
Tanto premesso si osserva che quanto alla posizione del lavoratore , trovato Parte_4 intento al banco sushi nel giorno del primo accesso ispettivo, risultano confermate le risultanze del verbale ispettivo (v. a tal proposito le dichiarazioni rese in sede ispettiva da e da Persona_2 che hanno confermato l'inizio della prestazione di lavoro di Persona_3 Pt_4 nella giornata del 20 agosto, così come dichiarato dallo stesso lavoratore).
[...]
Quanto alle maggiori ore di lavoro prestate dai lavoratori e ( h. Persona_4 Parte_3
11,5 nelle giornate di venerdì sabato e domenica anziché le 4 h. contrattualmente previste) si osserva che i due lavoratori hanno dichiarato separatamente in sede ispettiva di avere lavorato negli stessi giorni e per le stesse ore lavorative dichiarando altresì le maggior ore lavorate rispetto a CP_ quelle risultanti da contratto(v. allegato alla memoria . Tali dichiarazioni risultano in parte confermate dal lavoratore il Testimone_1 quale ha dichiarato che il lavorava dal martedì alla domenica ma solo il sabato e la domenica CP_2 per l'intera giornata (dalle 11 alle 15 e dalle 18,30-19,30 alle 23,45-24) nei rimanenti giorni solo il pomeriggio, con la precisazione, tuttavia, che il suo orario di lavoro era organizzato su turni che si alternavano sempre in modo diverso sicchè, deve osservarsi che gli orari di lavoro del teste non risultavano coincidere con quelli del e neppure con quelli della che tuttavia ha CP_2 Pt_3 confermato di vedere lavorare sempre nei week end in cui prestava attività lavorativa.
Nel caso di specie dall'esame delle dichiarazioni rese dai lavoratori e in sede di CP_2 Pt_3 accertamento ispettivo, in forza della specificità dei riferimenti in fatto che in quella sede i medesimi resero, in riferimento a circostanze di tempo, di persone, di luogo e di modalità esplicative delle attività rese, si rinvengono elementi idonei a connotare le dette dichiarazioni di genuinità, attendibilità e credibilità. Tanto più che le stesse risultano rese in maniera univoca e concordante dai predetti lavoratori sentiti in sede di accertamento sicchè la circostanza che, le modalità esplicative e gli orari da ciascuno dei lavoratori prestati nell'arco di tempo oggetto di contestazione, siano state rese nell'immediatezza dei fatti contestati e confermate separatamente dai medesimi lavoratori ne conferma l'attendibilità ed induce a ritenere accertate le violazioni afferenti alle maggiori ore di lavoro prestate.
Alla luce del riferito quadro probatorio non persuadono le discordi dichiarazioni rese in sede giudiziaria dal teste non ascoltato in sede ispettiva ma solo in sede giudiziaria Testimone_2
e tendenti a ricondurre l'orario di lavoro nell'ambito delle ore previste da contratto tenuto conto del rapporto di lavoro dipendente che lo lega a parte opponente e che deve indurre il giudice a valutare in maniera particolarmente rigorosa le relative dichiarazioni tanto più in presenza di dichiarazioni contrastanti rese in sede ispettiva e nell'immediatezza dell'accertamento.
L'ulteriore questione controversa riguarda la legittimità del recupero di contribuzione eseguito CP_ dall' per le ore non lavorate, ma ricadenti nell'orario di lavoro contrattuale, per le quali la società datrice di lavoro non ha versato la contribuzione previdenziale ritenendo decisivo che i dipendenti avessero lavorato in misura inferiore all'orario di lavoro contrattuale.
A tal proposito va osservato che secondo la giurisprudenza della S. C. (da ultimo Cass. n. 22986 del
2020 e Cass. n. 15120 del 2019) che si è consolidata dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del
29/07/2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389)… La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro;
tale principio opera, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore;
difatti, è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati;
vale infatti anche con riferimento all'orario il principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale "una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima
(è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze".
In un recente arresto (Cass. sez. lav. 21 ottobre 2020 n. 22986) la S. C. ha peraltro ribadito che deve escludersi che una sospensione consensuale della prestazione che derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti possa determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva (v. Cass. n. 21700 del 13/10/2009, Cass. n. 9805 del 04/05/2011 e successive conformi, che hanno superato la diversa soluzione adottata dal Cass. n. 1301 del
24/01/2006) precisando che la necessità di tipizzare ipotesi eccettive è sorta nel settore edile (art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in I. n. 341 del 1995 che individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo) perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa
è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti;
il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo;
anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione); ove dunque gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. 09/10/1989, n. 338, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato.
Orbene nel caso di specie l'opponente ha dedotto la legittimità dell'esonero dalla obbligazione contributiva in conseguenza dei permessi non retribuiti concessi ai lavoratori adeguando la contribuzione alle prestazioni effettivamente rese dai dipendenti.
Va osservato che l'art. 139 de CCNL Turismo e Pubblici Esercizi vigente nel periodo di cui al verbale impugnato dispone che salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro le ventiquattro ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione della retribuzione potrà essere applicata, nel caso di assenza fino a tre giorni, una multa non eccedente l'importo del cinque
% della retribuzione non corrisposta e nel caso di assenza fino a cinque giorni una multa non eccedente l'importo del dieci % della retribuzione non corrisposta.
A tal proposito va rilevato che era onere della società fornire la prova che le "assenze non retribuite", annotate come tali nel LUL, fossero in effetti riconducibili ad esigenze degli stessi lavoratori ovvero agli istituti contrattuali che consentono legittimamente la sospensione del rapporto di lavoro e tale prova non è stata fornita.
In ogni caso alla luce della richiamata giurisprudenza maggioritaria è ininfluente che le assenze in questione siano state effettive avendo concretato una quantomeno consensuale sospensione del sinallagma contrattuale al di fuori delle causali tipicamente previste dalla o dalla contrattazione CP_ collettiva, come tale non opponibile all' e irrilevante ai fini della riduzione dell'imponibile contributivo legislativamente individuato dall'art. 1 D.L. n. 338 del 1989 conv. in L. n. 389 del
1989.
Il ricorso va pertanto accolto limitatamente all'eccezione di prescrizione della contribuzione richiesta per il quinquennio anteriore alla data della notifica del verbale ispettivo , respinto nel resto.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: in parziale accoglimento del ricorso dichiara la prescrizione della contribuzione per il quinquennio anteriore alla data della notifica del verbale ispettivo respinge nel resto.
Condanna l'opponente alla refusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro
1.700,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 10.12.2025. IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
AV VI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 789/2022 tra
Oggi 10 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per parte ricorrente è presente l'avv Cecilia Galasso in sostituzione dell'avv Maria Antonietta Filannino la quale impugna e contesta tutto quanto dedotto da controparte, si riporta alle argomentazioni difensive di cui alla memoria conclusiva ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio CP_ Per l' l'avv. Del Sordo si riporta alla memoria ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni.
Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,20
Il Giudice
dott.ssa Teodora Ferrante N. Sentenza Fasc. n. 789/2022
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 10.12.2025
PROMOSSO DA
di in persona del legale rapp.te p.t. con domicilio eletto in Parte_1 Parte_2
Francavilla al Mare, alla c.da Alento n. 1 presso lo studio dell'Avv. Antonietta Filannino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_1 locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: OPPOSIZIONE A VERBALE ISPETTIVO
CONCLUSIONI: come da verbale del 10.12.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ La società in epigrafe ha proposto opposizione alla diffida ad adempiere del 23.03.2022 in relazione al verbale unico di accertamento ispettivo (n. 2021010055/DDL) del 23.03.2022 CP_ notificato il 28.03.2022 e redatto dai funzionari di vigilanza dell' di Pescara e dell'Ispettorato territoriale del lavoro, avente ad oggetto il recupero di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalla società' opponente per irregolare occupazione, in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego, del lavoratore (per Persona_1 complessive 3 giornate di lavoro dal 20 al 23 agosto 2021) e della lavoratrice Parte_3
(irregolarmente occupata dal 20.05.2016 al 17.06.2016 e dal 4.01.2019 al 26.01.2019 per 11, 5 h di lavoro al giorno); per il dedotto accertamento di maggiori ore di lavoro rese da – Parte_3 nei periodi di regolare occupazione- e da rispetto alle ore risultanti nel LUL nei Controparte_2 periodi espressamente indicati e per omessa maggiorazione straordinario nell'anno 2017, 2018 e
2019 per la posizione del medesimo oltre che per maggior imponibile derivante Controparte_2 dall'assoggettamento a contribuzione delle ore indicate come assenze non retribuite per n. 18 lavoratori indicati nel predetto verbale (violazione del c.d. “minimale contributivo”).
La società opponente ha preliminarmente eccepito il vizio di motivazione del provvedimento impugnato essendosi l'ufficio redattore limitato a richiamare genericamente le risultanze di cui al verbale ispettivo ed altresì la prescrizione della pretesa per le contestazioni precedenti al quinquennio dalla data del primo accesso (24.08.2021), ha, altresì, dedotto nel merito l'infondatezza delle irregolarità riscontrate dagli ispettori verbalizzanti negando le prestazioni di lavoro in nero contestate con riferimento ai 2 lavoratori indicati nel verbale ispettivo nonchè deducendo la mancata prestazione delle maggiori ore contestate e la effettiva concessione di permessi non retribuiti ai dipendenti, tutti di nazionalità straniera, conseguendone pertanto l'assenza dell'obbligo contributivo in capo alla società datrice opponente per mancanza del sinallagma tra la prestazione e la controprestazione.
Ha resistito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. CP_ Quanto al dedotto vizio motivazionale va osservato che la diffida impugnata risulta allegata al verbale unico ispettivo e notificata in pari data e che, nel richiamare le risultanze dedotte nel verbale di accertamento, intima il pagamento delle somme dovute a titolo di contribuzione omessa nel periodo in contestazione sicchè l'obbligo motivazionale risulta adempiuto per relazionem attraverso il riferimento ad elementi di fatto risultanti dall'allegato verbale ispettivo CP_ emesso nella stessa data e redatto dai funzionari di vigilanza dell' di Pescara e dell'Ispettorato territoriale del lavoro che non pecca affatto di genericità, risultando bene argomentato e puntuale. L'eccezione di prescrizione è fondata.
Va premesso che l'idoneità a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione, di cui all'art. 2943
c.c., va riconosciuta, invero, a quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la "intimazione ad adempiere" - come "l'avviso di mora" di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 46 del 1999, o come "l'avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni cinque", di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R.
n. 602 del 1973, nel testo vigente –così come a quegli atti che, come "l'avviso di liquidazione", contengono implicitamente anche la richiesta di pagamento ed assolvono, quindi, anche alla funzione di costituire in mora. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 2227 del 30/01/2018)
La S. C. ha altresì ritenuto che l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante. Sicchè l'effetto interruttivo della prescrizione può essersi prodotto solo con la notifica del verbale unico di accertamento del 23.03.2022 eseguita il 28 marzo successivo conseguendone la prescrizione della contribuzione accertata nel periodo anteriore al quinquennio precedente (28 marzo 2017) non potendo applicarsi al caso di specie la dedotta sospensione del periodo covid atteso che il primo accesso ispettivo è intervenuto il 24.08.2021, data in cui il periodo di sospensione per l'emergenza pandemia era definitivamente cessato.
Nel merito e con specifico riferimento alle irregolarità contestate (lavoro nero dei due prestatori di lavoro e e nonché delle maggiori ore di lavoro prestate Persona_1 Parte_3 dai due prestatori e è noto che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali Pt_3 CP_2
e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal
Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori ( tra le altre Cass. sentenza n. 3525 del
22.2.2005, sentenza n. 15073 del 6.6.2008, Cass. n. 19026 del 2019 ). Indirizzo questo consolidato
(cfr. Cass 8 gennaio 2014, n. 166) secondo il quale sussiste un triplice valore probatorio del verbale ispettivo : “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale.” ( anche Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n.
11946/2005)”. Relativamente alle dichiarazioni rese dai lavoratori al personale ispettivo quale fonte delle conseguenze sanzionatorie connesse al verbale ispettivo, la medesima giurisprudenza ha costantemente privilegiato le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo rispetto a tali altre degli stessi lavoratori ritrattate in tutto o in parte o diversamente rese in sede di dibattimento.
Con orientamento consolidato la S.C. ha invero ritenuto che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cf. Cass. sez. lav. n.
24208/2020).
Tanto premesso si osserva che quanto alla posizione del lavoratore , trovato Parte_4 intento al banco sushi nel giorno del primo accesso ispettivo, risultano confermate le risultanze del verbale ispettivo (v. a tal proposito le dichiarazioni rese in sede ispettiva da e da Persona_2 che hanno confermato l'inizio della prestazione di lavoro di Persona_3 Pt_4 nella giornata del 20 agosto, così come dichiarato dallo stesso lavoratore).
[...]
Quanto alle maggiori ore di lavoro prestate dai lavoratori e ( h. Persona_4 Parte_3
11,5 nelle giornate di venerdì sabato e domenica anziché le 4 h. contrattualmente previste) si osserva che i due lavoratori hanno dichiarato separatamente in sede ispettiva di avere lavorato negli stessi giorni e per le stesse ore lavorative dichiarando altresì le maggior ore lavorate rispetto a CP_ quelle risultanti da contratto(v. allegato alla memoria . Tali dichiarazioni risultano in parte confermate dal lavoratore il Testimone_1 quale ha dichiarato che il lavorava dal martedì alla domenica ma solo il sabato e la domenica CP_2 per l'intera giornata (dalle 11 alle 15 e dalle 18,30-19,30 alle 23,45-24) nei rimanenti giorni solo il pomeriggio, con la precisazione, tuttavia, che il suo orario di lavoro era organizzato su turni che si alternavano sempre in modo diverso sicchè, deve osservarsi che gli orari di lavoro del teste non risultavano coincidere con quelli del e neppure con quelli della che tuttavia ha CP_2 Pt_3 confermato di vedere lavorare sempre nei week end in cui prestava attività lavorativa.
Nel caso di specie dall'esame delle dichiarazioni rese dai lavoratori e in sede di CP_2 Pt_3 accertamento ispettivo, in forza della specificità dei riferimenti in fatto che in quella sede i medesimi resero, in riferimento a circostanze di tempo, di persone, di luogo e di modalità esplicative delle attività rese, si rinvengono elementi idonei a connotare le dette dichiarazioni di genuinità, attendibilità e credibilità. Tanto più che le stesse risultano rese in maniera univoca e concordante dai predetti lavoratori sentiti in sede di accertamento sicchè la circostanza che, le modalità esplicative e gli orari da ciascuno dei lavoratori prestati nell'arco di tempo oggetto di contestazione, siano state rese nell'immediatezza dei fatti contestati e confermate separatamente dai medesimi lavoratori ne conferma l'attendibilità ed induce a ritenere accertate le violazioni afferenti alle maggiori ore di lavoro prestate.
Alla luce del riferito quadro probatorio non persuadono le discordi dichiarazioni rese in sede giudiziaria dal teste non ascoltato in sede ispettiva ma solo in sede giudiziaria Testimone_2
e tendenti a ricondurre l'orario di lavoro nell'ambito delle ore previste da contratto tenuto conto del rapporto di lavoro dipendente che lo lega a parte opponente e che deve indurre il giudice a valutare in maniera particolarmente rigorosa le relative dichiarazioni tanto più in presenza di dichiarazioni contrastanti rese in sede ispettiva e nell'immediatezza dell'accertamento.
L'ulteriore questione controversa riguarda la legittimità del recupero di contribuzione eseguito CP_ dall' per le ore non lavorate, ma ricadenti nell'orario di lavoro contrattuale, per le quali la società datrice di lavoro non ha versato la contribuzione previdenziale ritenendo decisivo che i dipendenti avessero lavorato in misura inferiore all'orario di lavoro contrattuale.
A tal proposito va osservato che secondo la giurisprudenza della S. C. (da ultimo Cass. n. 22986 del
2020 e Cass. n. 15120 del 2019) che si è consolidata dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del
29/07/2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389)… La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro;
tale principio opera, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore;
difatti, è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati;
vale infatti anche con riferimento all'orario il principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale "una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima
(è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze".
In un recente arresto (Cass. sez. lav. 21 ottobre 2020 n. 22986) la S. C. ha peraltro ribadito che deve escludersi che una sospensione consensuale della prestazione che derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti possa determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva (v. Cass. n. 21700 del 13/10/2009, Cass. n. 9805 del 04/05/2011 e successive conformi, che hanno superato la diversa soluzione adottata dal Cass. n. 1301 del
24/01/2006) precisando che la necessità di tipizzare ipotesi eccettive è sorta nel settore edile (art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in I. n. 341 del 1995 che individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo) perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa
è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti;
il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo;
anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione); ove dunque gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. 09/10/1989, n. 338, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato.
Orbene nel caso di specie l'opponente ha dedotto la legittimità dell'esonero dalla obbligazione contributiva in conseguenza dei permessi non retribuiti concessi ai lavoratori adeguando la contribuzione alle prestazioni effettivamente rese dai dipendenti.
Va osservato che l'art. 139 de CCNL Turismo e Pubblici Esercizi vigente nel periodo di cui al verbale impugnato dispone che salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro le ventiquattro ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione della retribuzione potrà essere applicata, nel caso di assenza fino a tre giorni, una multa non eccedente l'importo del cinque
% della retribuzione non corrisposta e nel caso di assenza fino a cinque giorni una multa non eccedente l'importo del dieci % della retribuzione non corrisposta.
A tal proposito va rilevato che era onere della società fornire la prova che le "assenze non retribuite", annotate come tali nel LUL, fossero in effetti riconducibili ad esigenze degli stessi lavoratori ovvero agli istituti contrattuali che consentono legittimamente la sospensione del rapporto di lavoro e tale prova non è stata fornita.
In ogni caso alla luce della richiamata giurisprudenza maggioritaria è ininfluente che le assenze in questione siano state effettive avendo concretato una quantomeno consensuale sospensione del sinallagma contrattuale al di fuori delle causali tipicamente previste dalla o dalla contrattazione CP_ collettiva, come tale non opponibile all' e irrilevante ai fini della riduzione dell'imponibile contributivo legislativamente individuato dall'art. 1 D.L. n. 338 del 1989 conv. in L. n. 389 del
1989.
Il ricorso va pertanto accolto limitatamente all'eccezione di prescrizione della contribuzione richiesta per il quinquennio anteriore alla data della notifica del verbale ispettivo , respinto nel resto.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: in parziale accoglimento del ricorso dichiara la prescrizione della contribuzione per il quinquennio anteriore alla data della notifica del verbale ispettivo respinge nel resto.
Condanna l'opponente alla refusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro
1.700,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 10.12.2025. IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)