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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 666/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 9
luglio 2025
d a
che agisce per il tramite del patrimonio destinato Parte_1
“Gruppo Vicenza” costituito con il DM 22 febbraio 2018 emanato
in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del DL 99/2017, in persona
del procuratore dott. rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv.to Silvia Ceroni del Foro di Vicenza, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni CP_1
LT e dall'Avv.to FA AN del Foro di Bergamo,
procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata - 2 -
alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
c o n t r o
in persona del legale Controparte_2
rappresentante dott.ssa rappresentata e difesa Controparte_3
dall'Avv.to Valerio Noventa del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
2549/2020 pronunciata il 09.12.2020 e pubblicata il 10.12.2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In via principale
(i) in integrale riforma della sentenza n. 2549/2020 resa nel giudizio n. 7335/2017 r.g. Tribunale di Brescia, depositata il
10.12.2020 e mai notificata, si chiede l'accoglimento delle domande della creditrice e in specie di accertarsi la simulazione assoluta, e dunque dichiararsi la nullità ai sensi dell'art. 1415 c.c., per assenza di causa e/o di volontà relativamente all'atto di compravendita n. 143.761
rep. e n. 16.488 racc. del 19 giugno 2012 del Dott. Persona_1
Notaio in Brescia, e all'atto di compravendita n. 143.462 rep. e n.
16.489 racc. del 19 giugno 2012 del Dott. Notaio in Persona_1
Brescia (BS), e dichiararsi la nullità dei predetti atti con i quali la convenuta ha ceduto la nuda proprietà a CP_1 CP_2 - 3 -
dei seguenti beni immobili: CP_2
• Catasto Fabbricati del Comune di Corte Franca (BS), Foglio
17, mapp. 118, sub. 1, Cat. A/7, 14 vani, Via Giovanni XXIII n. 3/f;
• Catasto Fabbricati del Comune di Corte Franca (BS), Foglio
17, mapp. 118, sub. 2, Cat. C/6, 50 mq, Via Giovanni XXIII n. 3/f;
• Catasto Fabbricati del Comune di Muravera (CA), Foglio 41,
mapp. 1703, Cat. A/7, 5,5 vani, Loc. Monte Nay;
In ogni caso
(ii) nel caso in cui, all'esito del presente giudizio, i beni immobili di cui sopra non si trovino più nel patrimonio della convenuta per essere stati alienati medio tempore a terzi Controparte_2
ai quali l'emananda sentenza non sia opponibile, o per altro motivo,
condannarsi i convenuti/appellati in via tra loro solidale a versare all'appellante il controvalore dei beni alla data dell'atto nullo (19
giugno 2012) nella misura che sarà determinata in corso di causa tramite C.T.U., oltre al compenso per la svalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata;
(iii) ordinarsi l'annotazione dell'emananda sentenza presso la
Conservatoria dei RR.II. di Brescia e di Cagliari, esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
(iv) condannarsi i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese (generali incluse), i diritti e gli onorari di causa, oltre IVA e al
CPA come per legge.
Dell'appellata CP_1
Respingere le domande formulate dall'appellante e, per - 4 -
l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 2549/2020 del
09.12.2020 emessa dal Tribunale di Brescia.
Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore degli avvocati
FA AN e Giovanni LT che si dichiarano antistatari”
Dell'appellata Controparte_2
Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione
IN PRINCIPALITA': rigettare ogni e qualsiasi domanda formulata nel ricorso in appello notificato perchè infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come da nota spese che verrà prodotta insieme alla conclusionale di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La conveniva in giudizio Controparte_4
avanti il Tribunale di Brescia e l' CP_1 Controparte_2
Premesso di essere creditore della in forza di un decreto CP_5
ingiuntivo per la somma di € 468.550,37=, chiedeva l'accertamento della simulazione e, in subordine, la revocatoria, rispetto a due vendite della nuda proprietà con riserva di usufrutto compiute dalla CP_1
fideiussore della in favore dell' , aventi ad CP_5 Controparte_2
oggetto due immobili siti, rispettivamente, a Cortefranca e a Muravera.
Resistevano e l' CP_1 Controparte_2
Nel proseguo del processo la
[...]
, dato atto che in data 6.1 2017 Controparte_6
aveva ceduto una serie di crediti, tra cui quello vantato nei confronti di - 5 -
, alla faceva presente che la cessionaria CP_1 Controparte_7
aveva dato mandato alla cedente banca di continuare i giudizi pendenti.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- dichiara inammissibili le domande proposte dalla
[...]
Controparte_4
- respinge le domande proposte dalla
[...]
, quale mandataria della Controparte_6
cessionaria Controparte_7
- condanna la Controparte_6
, quale mandataria della cessionaria
[...] CP_7
a pagare ai convenuti le spese di lite liquidate in motivazione.
[...]
Riteneva il primo giudice:
- che la società aveva acquistato dalla CP_7 [...]
tutti i crediti caratterizzati da certi requisiti, Controparte_4
tra cui anche quello verso ciò ancor prima CP_1
dell'introduzione del presente giudizio;
- che la banca, dopo aver dichiarato di aver ceduto il credito ad una società terza, aveva affermato di poter svolgere, a tutela indiretta di quel diritto, le azioni di nullità, simulazione e revocatoria;
- che l'attrice aveva agito in giudizio per ottenere in nome proprio la tutela di un diritto altrui, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge ex art. 81 c.p.c.;
- che la domanda era, quindi, inammissibile per carenza di legittimazione attiva;
- 6 -
- che nell'azione revocatoria il diritto controverso è quello all'inefficacia dell'atto e non il diritto di credito, sicché il cessionario del credito non subentra automaticamente nel diritto controverso, non trovando applicazione l'art. 111 c.p.c.;
- che, in altri termini, la cessione del credito non aveva trasferito il diritto all'inefficacia della vendita;
- che, quando il cessionario del credito interviene in un giudizio di revocatoria senza qualificarsi quale successore processuale anche nei profili processuali, non si ha subentro nel diritto ex art. 111 c.p.c.;
- che, pertanto, la costituzione in giudizio della
[...]
quale Controparte_6
mandataria della cessionaria andava qualificata Controparte_7
come intervento autonomo di terzo;
- che la domanda di revocatoria era infondata, attesa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalle controparti,
posto che l'azione era stata esercitata in data 24.1.2018 e che gli atti oggetto di revoca erano stati stipulati in data 19.6.2012;
- che la domanda di nullità dei negozi per frode alla legge era infondata, non rilevando ai suddetti fini l'intento di recare pregiudizio ad altri soggetti;
- che la domanda di simulazione era infondata, essendo insufficienti allo scopo gli elementi tesi a supportarla (cessione ad un valore inferiore a quello di mercato, pagamento parziale del prezzo concordato, situazione debitoria della cedente), e tenuto conto del fatto che aveva pagato a mezzo di assegno Controparte_2 - 7 -
circolare la somma di € 50.000,00= nonchè si era accollata il mutuo per
€ 13.192,62=;
- che il pagamento di somme non irrisorie escludeva che parte acquirente non avesse voluto gli effetti dei contratti di vendita;
- che, d'altra parte, l'istante non aveva né allegato né provato che la provvista relativa all'assegno circolare era stata messa a disposizione della stessa venditrice o che quest'ultima aveva restituito all'acquirente la somma incassata.
La nel frattempo divenuta cessionaria del credito Parte_1
dalla interponeva appello avverso la suddetta Controparte_7
decisione per il seguente motivo: erroneità della pronuncia in punto di simulazione assoluta dei contratti, nullità dei medesimi ai sensi dell'art. 1415 c.c. per assenza di causa e/o di volontà.
Resistevano e l' CP_1 Controparte_2
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 9 luglio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, per difetto di legittimazione attiva della sollevata dall'appellata è Pt_1 CP_1
infondata.
La lamenta la mancanza di prova delle cessioni di credito CP_1
a favore di prima e di poi, non essendo stati prodotti CP_7 Pt_1
né i contratti di cessione, né gli elenchi dei crediti che ne hanno costituito l'oggetto.
Sorvolando sulla tardività dell'eccezione, formulata per la prima - 8 -
volta in comparsa conclusionale, la Corte osserva che l'appellante ha adeguatamente provato la legittimazione ad agire e la titolarità del credito, mediante produzione:
- dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco da ad (doc. Controparte_6 CP_7
E fascicolo di primo grado). Tale cessione riguarda, infatti, tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica (i
“Contratti ) che, alle ore 23.59 del 30 novembre 2016 Per_2 CP_8
(la “Data di Valutazione”), ovvero alle diverse date di seguito indicate,
soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i “Crediti ): (i) CP_8
crediti denominati in Euro e in relazione ai quali non sia consentita la conversione in diversa valuta;
(ii) crediti di titolarità di erivanti CP_8
da Contratti Originari he sono stati risolti e, laddove applicabile, CP_8
in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iii) crediti derivanti da Contratti Originari
egolati dalla legge italiana;
(iv) il cui relativo debitore sia stato CP_8
classificato come “in sofferenza” alla Data di Valutazione ai sensi della
Circolare della Banca d'IT n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei
Conti) e della ulteriore normativa applicabile in materia emanata dalla
Banca d'IT e la cui classificazione in sofferenza sia stata comunicata alla Centrale dei Rischi entro le ore 00:01 del 1 gennaio 2017 ai sensi della circolare della Banca d'IT 139/1991; (v) qualora i crediti siano assistiti da ipoteche su beni immobili, i relativi beni immobili ipotecati - 9 -
sono situati in IT. Tale cessione muove, peraltro, dalla liquidazione coatta amministrativa della (art. 5 D.L. 25 Controparte_6
giugno 1997, attuato con D.M. 22 febbraio 2018 n. 221 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze), che ha portato alla costituzione del patrimonio destinato Gruppo Vicenza, a cui sono stati imputati i crediti,
beni, contratti e rapporti giuridici trasferiti dalla procedura;
- dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco da ad (doc. B fascicolo di secondo CP_7 Pt_1
grado). Tale cessione riguarda, infatti, tutti i crediti pecuniari ceduti da e Controparte_6 Controparte_9 CP_7
in forza di un contratto di cessione concluso in data 6 gennaio
[...]
2017 ed individuati in applicazione dei criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato da nella Gazzetta Ufficiale della Controparte_7
Repubblica ITna, parte II, del 14 gennaio 2017, numero 6,
unitamente agli interessi ed a ogni diritto ad essi accessorio e ai contenziosi in essere ad essi relativi, che non siano stati integralmente rimborsati o ceduti a terzi alla data del 31 marzo 2021 (incluso) (i
"Crediti").
Il credito per cui è causa (quello vantato nei confronti della rientra - per tipologia, caratteristiche e periodo - tra quelli CP_5
inclusi nelle predette cessioni. Si tratta, infatti, di un credito denominato in euro, derivante da contratti originariamente conclusi da regolati dalla legge italiana e nel quale si è verificata sia la CP_8
decadenza dal beneficio del termine del debitore, sia il passaggio a sofferenza prima del 1 gennaio 2017, come dimostra l'emissione del - 10 -
decreto ingiuntivo in data 4 settembre 2012. Né vi è un assunto in senso contrario da parte dell'appellata la quale, invero, ha sollevato CP_1
l'eccezione in maniera del tutto generica.
La giurisprudenza di legittimità (sez. I, Ordinanza, n. 17310 del 2015,
in motivazione) suole distinguere tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto contesta unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione e l'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione.
Nella prima ipotesi l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione,
laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano,
pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Nella seconda ipotesi il contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera notificazione della cessione da questa effettuata, al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 tub, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione. - 11 -
Nella specie le indicazioni contenute negli avvisi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono sufficientemente precise e consentono di ricondurre con certezza il credito de quo tra quelli compresi nelle operazioni di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
inoltre, l'appellante è in possesso della documentazione relativa al credito;
infine, la contestazione dell'appellata è tardiva e del tutto generica.
Valutati complessivamente tali elementi, non vi è dubbio che sia stata fornita la prova sia delle cessioni che dell'inclusione del credito per cui è causa nelle medesime cessioni.
Con il primo e unico motivo di appello la lamenta Pt_1
erroneità della pronuncia in punto di simulazione assoluta dei contratti nonché nullità dei medesimi ai sensi dell'art. 1415 c.c. per assenza di causa e/o di volontà. Osserva che il Tribunale ha incentrato la decisione su un solo elemento (il pagamento di un prezzo, non irrisorio, da parte dell'acquirente ), omettendo di valutare gli altri Controparte_2
ben più pregnanti (da parte del venditore, la riserva dell'usufrutto vitalizio, che non ha modificato la situazione di fatto rispetto ai beni immobili;
da parte dell'acquirente, lo scopo di acquisire la nuda proprietà, non in linea con le finalità proprie di una società
immobiliare; il prezzo concordato per la vendita, ben inferiore al prezzo di mercato;
le parti hanno, poi, convenuto che il prezzo non sarebbe stato pagato, ovvero che avrebbe saldato Controparte_2
il dovuto solo una volta che fosse riuscita a vendere la nuda proprietà
a terzi, a comprova della fittizietà dell'intestazione; gli assegni - 12 -
asseritamente pagati dalla non provengono dalle Controparte_2
casse di detta società, bensì della sua titolare dott.ssa Controparte_3
le copie degli assegni bancari asseritamente consegnati da CP_2
alla in sede di rogito non sono stati mai prodotti dalle
[...] CP_1
controparti nel corso del giudizio di primo grado, a comprova del mancato versamento del corrispettivo;
non vi è nemmeno la prova dell'accollo del mutuo, perché l'unico assegno circolare effettivamente transitato in occasione della duplice compravendita era un assegno della sig.ra non di , e vi è la ragionevole CP_3 Controparte_2
presunzione esso che sia stato utilizzato dalla per pagare le spese CP_1
notarili e tributarie connesse alle compravendite); che, pertanto, non vi è stata alcuna effettiva compravendita, ma solo un'apparenza di compravendita;
che gli atti de quibus sono stati posti in essere all'unico ed esclusivo fine di sottrarre i beni, gli unici di proprietà della CP_1
alle ragioni dei creditori;
che entrambe le vendite sono state compiute in frode dei creditori, con l'unico fine di eludere la garanzia di cui all'art. 2740 c.c. e, pertanto, sono radicalmente nulle;
che entrambi gli atti notarili sono stati stipulati a Brescia lo stesso giorno (19 giugno
2012), a firma dello stesso notaio;
che i due atti notarili di compravendita sono negozi privi di causa e di sinallagma, risultando gli stessi nulli per il combinato disposto di cui agli artt. 1344 c.c. e 1418
comma II c.c.; che la finalità concreta voluta dalle parti non è stata quella del trasferimento della proprietà del diritto reale minore, quanto piuttosto quella di un'intestazione fittizia dei beni, temporaneamente e al solo fine di sottrarli all'azione esecutiva dei creditori;
che, invero, il - 13 -
prezzo non è mai stato preteso dalla venditrice e concordemente le parti hanno emesso/accettato assegni privi di provvista.
Il motivo è infondato.
Il negozio simulato si caratterizza per il fatto che non è voluto
(simulazione assoluta) ovvero che ne è voluto un altro (simulazione relativa).
La prova della simulazione, se la domanda è proposta da un creditore o da un terzo, può essere fornita anche mediante presunzioni
(art. 1417 c.c.).
Gli indizi vanno sempre valutati in maniera globale e sintetica
(Sez. 3, Sentenza n. 22801 del 2014: “In tema di prova per presunzioni
della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare
l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo
analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, non
censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione
sotto il profilo logico e giuridico”).
Il Tribunale ha ritenuto che gli indizi dedotti a supporto della domanda di simulazione (cessione ad un valore inferiore a quello di mercato, pagamento parziale del prezzo concordato, situazione debitoria della cedente) non sono sufficienti, benchè avrebbero potuto esserlo ai fini della domanda di revocatoria, ponendo piuttosto l'accento sul fatto che un prezzo, non irrisorio, è stato effettivamente pagato.
L'appellante lamenta che il Tribunale non ha valutato gli altri indizi (riserva dell'usufrutto vitalizio, cessione della nuda proprietà ad - 14 -
una società “immobiliare”, differimento del pagamento del prezzo al momento in cui l fosse riuscita ad alienare la nuda Controparte_2
proprietà, emissione degli assegni da parte del legale rappresentante della società acquirente con propria provvista), e soprattutto che non li ha valutati tutti nel loro insieme.
La Corte osserva che indubbiamente gli indizi devono essere valutati nel loro complesso, e che, tuttavia, nulla esclude che ad uno o più degli elementi probatori acquisiti venga attribuito un rilievo preminente, se non addirittura decisivo.
Nella specie il dato relativo al pagamento del prezzo, seppur parziale, ma non irrisorio, assume un valore preponderante, giacchè si pone in palese contrasto con la tesi della fittizietà dell'operazione.
La circostanza che il pagamento del prezzo sia stato parziale non implica che il negozio non sia stato voluto (altro discorso è che esso sia stato voluto in frode ai creditori), ma vale semplicemente a spostare il problema sul piano dell'inadempimento.
La circostanza che il prezzo non sia irrisorio è del tutto evidente, se si considera che è irrisorio soltanto il prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico
(Sez. 2, Sentenza n. 9144 del 1993: “Il prezzo della compravendita deve ritenersi
inesistente, con conseguente nullità del contratto per mancanza di un elemento
essenziale (art. 1418, 1470 cod. civ.), non nell'ipotesi di pattuizione di prezzo tenue,
vile ed irrisorio, ma quando risulti concordato un prezzo obbiettivamente non serio,
o perché privo di valore reale e perciò meramente apparente e simbolico, o perché
programmaticamente destinato nella comune intenzione delle parti a non essere - 15 -
pagato. La pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato
della cosa compravenduta, ma non privo del tutto di valore intrinseco, può rivelare
sotto il profilo dell'individuazione del reale intento negoziale delle parti e della
effettiva configurazione ed operatività della causa del contratto, ma non può
determinare la nullità del medesimo per la mancanza di un requisito essenziale. Del
pari, non può incidere sulla validità del contratto la circostanza che il prezzo, pur
in origine seriamente pattuito, non sia stato poi in concreto pagato”; e
Sez. 2, Sentenza n. 9640 del /2013: “Solo l'indicazione di un prezzo assolutamente
privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della
vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un
prezzo, notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del
tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la
corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della
volontà dei contraenti ed all'eventuale configurabilità di una causa diversa del
contratto”). Il prezzo di € 50.000,00= non è certamente irrisorio. E
l'assunto secondo cui il pagamento di tale prezzo sarebbe stato destinato a coprire le sole spese (notaio e tasse) è del tutto apodittico e indimostrato.
Soppesando tutti gli elementi acquisiti, dunque, si giunge sempre alla medesima conclusione, che non vi è la prova della simulazione.
Solo per completezza si aggiunge che non tutti gli indizi dedotti dall'appellante hanno la pregnanza che ad essi si vuol assegnare, che taluni indizi si prestano ad una doppia valutazione e che ne sussistono altri che, invece, corroborano la tesi delle appellate. - 16 -
Così, ad esempio, il fatto che la provvista (per gli € 50.000,00=)
provenisse dal portafoglio della legale rappresentante anziché dalle casse della società pare del tutto irrilevante, in quanto la CP_3
rimane la titolare dell' .
[...] Controparte_2
La riserva dell'usufrutto, se da un lato, per l'effetto della
retentio possessionis, potrebbe far propendere per la simulazione,
dall'altro lato, producendo la separazione del diritto reale in nuda proprietà e usufrutto, induce ad escludere l'intento di frode ai creditori,
per il raggiungimento del quale sarebbe stato più logica la simulazione della vendita della proprietà piena.
Nulla è stato edotto circa il prezzo dell'immobile di Muravera.
Mentre, per quanto riguarda il prezzo dell'immobile di Cortefranca, la divergenza (€ 380.000,00=, atto notarile, contro € 517.500,00=, stima del giudice dell'esecuzione) non è particolarmente elevata.
L'alienazione della nuda proprietà, con controparte una società
immobiliare, è un fatto sì inusuale, ma non certo anomalo.
La vendita contestuale di una pluralità di beni può spiegarsi con la necessità di procurarsi liquidità.
L'accordo intervenuto tra le parti ex post, successivamente agli atti notarili, in merito al versamento del prezzo dopo che l'acquirente fosse riuscita a vendere gli immobili a terzi, ha una valenza ancipite:
da un lato, potrebbe essere valorizzato per dimostrare il mancato pagamento del prezzo, dall'altro lato, sconfessa la tesi della simulazione, giacchè se l'operazione fosse stata fittizia (come in tesi della cessionaria) allora il simulato acquirente non avrebbe potuto - 17 -
disporre del bene.
Il quadro indiziario, pertanto, è tutt'altro che univoco,
prestandosi a diverse interpretazioni, e l'incertezza si ripercuote a sfavore della parte tenuta all'onere della prova. Fermo restando che l'effettivo pagamento di parte del prezzo è circostanza di per sé
dirimente.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi:
- quanto all'appellata in complessivi € 10.313,00= (di cui CP_1
€ 2.518,00= per la fase di studio, € 1.665,00= per la fase introduttiva,
€ 1.843,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.287,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende, e con distrazione a favore dei difensori antistatari;
- quanto all'appellata , in complessivi € Controparte_2
6.026,00= (di cui € 2.518,00= per la fase di studio, € 1.665,00= per la fase introduttiva ed € 1.843,00= per la fase istruttoria/trattazione), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Il valore della causa è indeterminabile e la complessità è media.
I compensi vengono liquidati secondo i valori medi per tutte le fasi, ad eccezione della terza, per cui si opta per il valore minimo, in considerazione dell'attività effettivamente svolta.
L'immobiliare non ha depositato gli scritti difensivi CP_2 - 18 -
finali, e pertanto nulla le viene liquidato per la fase decisionale.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese di lite, liquidate, quanto all'appellata in complessivi € 10.313,00=, CP_1
oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende, e con distrazione a favore dei difensori antistatari e, quanto all'appellata , in complessivi Controparte_2
€ 6.026,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 novembre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 666/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 9
luglio 2025
d a
che agisce per il tramite del patrimonio destinato Parte_1
“Gruppo Vicenza” costituito con il DM 22 febbraio 2018 emanato
in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del DL 99/2017, in persona
del procuratore dott. rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv.to Silvia Ceroni del Foro di Vicenza, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni CP_1
LT e dall'Avv.to FA AN del Foro di Bergamo,
procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata - 2 -
alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
c o n t r o
in persona del legale Controparte_2
rappresentante dott.ssa rappresentata e difesa Controparte_3
dall'Avv.to Valerio Noventa del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
2549/2020 pronunciata il 09.12.2020 e pubblicata il 10.12.2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In via principale
(i) in integrale riforma della sentenza n. 2549/2020 resa nel giudizio n. 7335/2017 r.g. Tribunale di Brescia, depositata il
10.12.2020 e mai notificata, si chiede l'accoglimento delle domande della creditrice e in specie di accertarsi la simulazione assoluta, e dunque dichiararsi la nullità ai sensi dell'art. 1415 c.c., per assenza di causa e/o di volontà relativamente all'atto di compravendita n. 143.761
rep. e n. 16.488 racc. del 19 giugno 2012 del Dott. Persona_1
Notaio in Brescia, e all'atto di compravendita n. 143.462 rep. e n.
16.489 racc. del 19 giugno 2012 del Dott. Notaio in Persona_1
Brescia (BS), e dichiararsi la nullità dei predetti atti con i quali la convenuta ha ceduto la nuda proprietà a CP_1 CP_2 - 3 -
dei seguenti beni immobili: CP_2
• Catasto Fabbricati del Comune di Corte Franca (BS), Foglio
17, mapp. 118, sub. 1, Cat. A/7, 14 vani, Via Giovanni XXIII n. 3/f;
• Catasto Fabbricati del Comune di Corte Franca (BS), Foglio
17, mapp. 118, sub. 2, Cat. C/6, 50 mq, Via Giovanni XXIII n. 3/f;
• Catasto Fabbricati del Comune di Muravera (CA), Foglio 41,
mapp. 1703, Cat. A/7, 5,5 vani, Loc. Monte Nay;
In ogni caso
(ii) nel caso in cui, all'esito del presente giudizio, i beni immobili di cui sopra non si trovino più nel patrimonio della convenuta per essere stati alienati medio tempore a terzi Controparte_2
ai quali l'emananda sentenza non sia opponibile, o per altro motivo,
condannarsi i convenuti/appellati in via tra loro solidale a versare all'appellante il controvalore dei beni alla data dell'atto nullo (19
giugno 2012) nella misura che sarà determinata in corso di causa tramite C.T.U., oltre al compenso per la svalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata;
(iii) ordinarsi l'annotazione dell'emananda sentenza presso la
Conservatoria dei RR.II. di Brescia e di Cagliari, esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
(iv) condannarsi i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese (generali incluse), i diritti e gli onorari di causa, oltre IVA e al
CPA come per legge.
Dell'appellata CP_1
Respingere le domande formulate dall'appellante e, per - 4 -
l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 2549/2020 del
09.12.2020 emessa dal Tribunale di Brescia.
Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore degli avvocati
FA AN e Giovanni LT che si dichiarano antistatari”
Dell'appellata Controparte_2
Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione
IN PRINCIPALITA': rigettare ogni e qualsiasi domanda formulata nel ricorso in appello notificato perchè infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come da nota spese che verrà prodotta insieme alla conclusionale di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La conveniva in giudizio Controparte_4
avanti il Tribunale di Brescia e l' CP_1 Controparte_2
Premesso di essere creditore della in forza di un decreto CP_5
ingiuntivo per la somma di € 468.550,37=, chiedeva l'accertamento della simulazione e, in subordine, la revocatoria, rispetto a due vendite della nuda proprietà con riserva di usufrutto compiute dalla CP_1
fideiussore della in favore dell' , aventi ad CP_5 Controparte_2
oggetto due immobili siti, rispettivamente, a Cortefranca e a Muravera.
Resistevano e l' CP_1 Controparte_2
Nel proseguo del processo la
[...]
, dato atto che in data 6.1 2017 Controparte_6
aveva ceduto una serie di crediti, tra cui quello vantato nei confronti di - 5 -
, alla faceva presente che la cessionaria CP_1 Controparte_7
aveva dato mandato alla cedente banca di continuare i giudizi pendenti.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- dichiara inammissibili le domande proposte dalla
[...]
Controparte_4
- respinge le domande proposte dalla
[...]
, quale mandataria della Controparte_6
cessionaria Controparte_7
- condanna la Controparte_6
, quale mandataria della cessionaria
[...] CP_7
a pagare ai convenuti le spese di lite liquidate in motivazione.
[...]
Riteneva il primo giudice:
- che la società aveva acquistato dalla CP_7 [...]
tutti i crediti caratterizzati da certi requisiti, Controparte_4
tra cui anche quello verso ciò ancor prima CP_1
dell'introduzione del presente giudizio;
- che la banca, dopo aver dichiarato di aver ceduto il credito ad una società terza, aveva affermato di poter svolgere, a tutela indiretta di quel diritto, le azioni di nullità, simulazione e revocatoria;
- che l'attrice aveva agito in giudizio per ottenere in nome proprio la tutela di un diritto altrui, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge ex art. 81 c.p.c.;
- che la domanda era, quindi, inammissibile per carenza di legittimazione attiva;
- 6 -
- che nell'azione revocatoria il diritto controverso è quello all'inefficacia dell'atto e non il diritto di credito, sicché il cessionario del credito non subentra automaticamente nel diritto controverso, non trovando applicazione l'art. 111 c.p.c.;
- che, in altri termini, la cessione del credito non aveva trasferito il diritto all'inefficacia della vendita;
- che, quando il cessionario del credito interviene in un giudizio di revocatoria senza qualificarsi quale successore processuale anche nei profili processuali, non si ha subentro nel diritto ex art. 111 c.p.c.;
- che, pertanto, la costituzione in giudizio della
[...]
quale Controparte_6
mandataria della cessionaria andava qualificata Controparte_7
come intervento autonomo di terzo;
- che la domanda di revocatoria era infondata, attesa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalle controparti,
posto che l'azione era stata esercitata in data 24.1.2018 e che gli atti oggetto di revoca erano stati stipulati in data 19.6.2012;
- che la domanda di nullità dei negozi per frode alla legge era infondata, non rilevando ai suddetti fini l'intento di recare pregiudizio ad altri soggetti;
- che la domanda di simulazione era infondata, essendo insufficienti allo scopo gli elementi tesi a supportarla (cessione ad un valore inferiore a quello di mercato, pagamento parziale del prezzo concordato, situazione debitoria della cedente), e tenuto conto del fatto che aveva pagato a mezzo di assegno Controparte_2 - 7 -
circolare la somma di € 50.000,00= nonchè si era accollata il mutuo per
€ 13.192,62=;
- che il pagamento di somme non irrisorie escludeva che parte acquirente non avesse voluto gli effetti dei contratti di vendita;
- che, d'altra parte, l'istante non aveva né allegato né provato che la provvista relativa all'assegno circolare era stata messa a disposizione della stessa venditrice o che quest'ultima aveva restituito all'acquirente la somma incassata.
La nel frattempo divenuta cessionaria del credito Parte_1
dalla interponeva appello avverso la suddetta Controparte_7
decisione per il seguente motivo: erroneità della pronuncia in punto di simulazione assoluta dei contratti, nullità dei medesimi ai sensi dell'art. 1415 c.c. per assenza di causa e/o di volontà.
Resistevano e l' CP_1 Controparte_2
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 9 luglio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, per difetto di legittimazione attiva della sollevata dall'appellata è Pt_1 CP_1
infondata.
La lamenta la mancanza di prova delle cessioni di credito CP_1
a favore di prima e di poi, non essendo stati prodotti CP_7 Pt_1
né i contratti di cessione, né gli elenchi dei crediti che ne hanno costituito l'oggetto.
Sorvolando sulla tardività dell'eccezione, formulata per la prima - 8 -
volta in comparsa conclusionale, la Corte osserva che l'appellante ha adeguatamente provato la legittimazione ad agire e la titolarità del credito, mediante produzione:
- dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco da ad (doc. Controparte_6 CP_7
E fascicolo di primo grado). Tale cessione riguarda, infatti, tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica (i
“Contratti ) che, alle ore 23.59 del 30 novembre 2016 Per_2 CP_8
(la “Data di Valutazione”), ovvero alle diverse date di seguito indicate,
soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i “Crediti ): (i) CP_8
crediti denominati in Euro e in relazione ai quali non sia consentita la conversione in diversa valuta;
(ii) crediti di titolarità di erivanti CP_8
da Contratti Originari he sono stati risolti e, laddove applicabile, CP_8
in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iii) crediti derivanti da Contratti Originari
egolati dalla legge italiana;
(iv) il cui relativo debitore sia stato CP_8
classificato come “in sofferenza” alla Data di Valutazione ai sensi della
Circolare della Banca d'IT n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei
Conti) e della ulteriore normativa applicabile in materia emanata dalla
Banca d'IT e la cui classificazione in sofferenza sia stata comunicata alla Centrale dei Rischi entro le ore 00:01 del 1 gennaio 2017 ai sensi della circolare della Banca d'IT 139/1991; (v) qualora i crediti siano assistiti da ipoteche su beni immobili, i relativi beni immobili ipotecati - 9 -
sono situati in IT. Tale cessione muove, peraltro, dalla liquidazione coatta amministrativa della (art. 5 D.L. 25 Controparte_6
giugno 1997, attuato con D.M. 22 febbraio 2018 n. 221 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze), che ha portato alla costituzione del patrimonio destinato Gruppo Vicenza, a cui sono stati imputati i crediti,
beni, contratti e rapporti giuridici trasferiti dalla procedura;
- dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco da ad (doc. B fascicolo di secondo CP_7 Pt_1
grado). Tale cessione riguarda, infatti, tutti i crediti pecuniari ceduti da e Controparte_6 Controparte_9 CP_7
in forza di un contratto di cessione concluso in data 6 gennaio
[...]
2017 ed individuati in applicazione dei criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato da nella Gazzetta Ufficiale della Controparte_7
Repubblica ITna, parte II, del 14 gennaio 2017, numero 6,
unitamente agli interessi ed a ogni diritto ad essi accessorio e ai contenziosi in essere ad essi relativi, che non siano stati integralmente rimborsati o ceduti a terzi alla data del 31 marzo 2021 (incluso) (i
"Crediti").
Il credito per cui è causa (quello vantato nei confronti della rientra - per tipologia, caratteristiche e periodo - tra quelli CP_5
inclusi nelle predette cessioni. Si tratta, infatti, di un credito denominato in euro, derivante da contratti originariamente conclusi da regolati dalla legge italiana e nel quale si è verificata sia la CP_8
decadenza dal beneficio del termine del debitore, sia il passaggio a sofferenza prima del 1 gennaio 2017, come dimostra l'emissione del - 10 -
decreto ingiuntivo in data 4 settembre 2012. Né vi è un assunto in senso contrario da parte dell'appellata la quale, invero, ha sollevato CP_1
l'eccezione in maniera del tutto generica.
La giurisprudenza di legittimità (sez. I, Ordinanza, n. 17310 del 2015,
in motivazione) suole distinguere tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto contesta unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione e l'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione.
Nella prima ipotesi l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione,
laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano,
pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Nella seconda ipotesi il contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera notificazione della cessione da questa effettuata, al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 tub, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione. - 11 -
Nella specie le indicazioni contenute negli avvisi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono sufficientemente precise e consentono di ricondurre con certezza il credito de quo tra quelli compresi nelle operazioni di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
inoltre, l'appellante è in possesso della documentazione relativa al credito;
infine, la contestazione dell'appellata è tardiva e del tutto generica.
Valutati complessivamente tali elementi, non vi è dubbio che sia stata fornita la prova sia delle cessioni che dell'inclusione del credito per cui è causa nelle medesime cessioni.
Con il primo e unico motivo di appello la lamenta Pt_1
erroneità della pronuncia in punto di simulazione assoluta dei contratti nonché nullità dei medesimi ai sensi dell'art. 1415 c.c. per assenza di causa e/o di volontà. Osserva che il Tribunale ha incentrato la decisione su un solo elemento (il pagamento di un prezzo, non irrisorio, da parte dell'acquirente ), omettendo di valutare gli altri Controparte_2
ben più pregnanti (da parte del venditore, la riserva dell'usufrutto vitalizio, che non ha modificato la situazione di fatto rispetto ai beni immobili;
da parte dell'acquirente, lo scopo di acquisire la nuda proprietà, non in linea con le finalità proprie di una società
immobiliare; il prezzo concordato per la vendita, ben inferiore al prezzo di mercato;
le parti hanno, poi, convenuto che il prezzo non sarebbe stato pagato, ovvero che avrebbe saldato Controparte_2
il dovuto solo una volta che fosse riuscita a vendere la nuda proprietà
a terzi, a comprova della fittizietà dell'intestazione; gli assegni - 12 -
asseritamente pagati dalla non provengono dalle Controparte_2
casse di detta società, bensì della sua titolare dott.ssa Controparte_3
le copie degli assegni bancari asseritamente consegnati da CP_2
alla in sede di rogito non sono stati mai prodotti dalle
[...] CP_1
controparti nel corso del giudizio di primo grado, a comprova del mancato versamento del corrispettivo;
non vi è nemmeno la prova dell'accollo del mutuo, perché l'unico assegno circolare effettivamente transitato in occasione della duplice compravendita era un assegno della sig.ra non di , e vi è la ragionevole CP_3 Controparte_2
presunzione esso che sia stato utilizzato dalla per pagare le spese CP_1
notarili e tributarie connesse alle compravendite); che, pertanto, non vi è stata alcuna effettiva compravendita, ma solo un'apparenza di compravendita;
che gli atti de quibus sono stati posti in essere all'unico ed esclusivo fine di sottrarre i beni, gli unici di proprietà della CP_1
alle ragioni dei creditori;
che entrambe le vendite sono state compiute in frode dei creditori, con l'unico fine di eludere la garanzia di cui all'art. 2740 c.c. e, pertanto, sono radicalmente nulle;
che entrambi gli atti notarili sono stati stipulati a Brescia lo stesso giorno (19 giugno
2012), a firma dello stesso notaio;
che i due atti notarili di compravendita sono negozi privi di causa e di sinallagma, risultando gli stessi nulli per il combinato disposto di cui agli artt. 1344 c.c. e 1418
comma II c.c.; che la finalità concreta voluta dalle parti non è stata quella del trasferimento della proprietà del diritto reale minore, quanto piuttosto quella di un'intestazione fittizia dei beni, temporaneamente e al solo fine di sottrarli all'azione esecutiva dei creditori;
che, invero, il - 13 -
prezzo non è mai stato preteso dalla venditrice e concordemente le parti hanno emesso/accettato assegni privi di provvista.
Il motivo è infondato.
Il negozio simulato si caratterizza per il fatto che non è voluto
(simulazione assoluta) ovvero che ne è voluto un altro (simulazione relativa).
La prova della simulazione, se la domanda è proposta da un creditore o da un terzo, può essere fornita anche mediante presunzioni
(art. 1417 c.c.).
Gli indizi vanno sempre valutati in maniera globale e sintetica
(Sez. 3, Sentenza n. 22801 del 2014: “In tema di prova per presunzioni
della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare
l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo
analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, non
censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione
sotto il profilo logico e giuridico”).
Il Tribunale ha ritenuto che gli indizi dedotti a supporto della domanda di simulazione (cessione ad un valore inferiore a quello di mercato, pagamento parziale del prezzo concordato, situazione debitoria della cedente) non sono sufficienti, benchè avrebbero potuto esserlo ai fini della domanda di revocatoria, ponendo piuttosto l'accento sul fatto che un prezzo, non irrisorio, è stato effettivamente pagato.
L'appellante lamenta che il Tribunale non ha valutato gli altri indizi (riserva dell'usufrutto vitalizio, cessione della nuda proprietà ad - 14 -
una società “immobiliare”, differimento del pagamento del prezzo al momento in cui l fosse riuscita ad alienare la nuda Controparte_2
proprietà, emissione degli assegni da parte del legale rappresentante della società acquirente con propria provvista), e soprattutto che non li ha valutati tutti nel loro insieme.
La Corte osserva che indubbiamente gli indizi devono essere valutati nel loro complesso, e che, tuttavia, nulla esclude che ad uno o più degli elementi probatori acquisiti venga attribuito un rilievo preminente, se non addirittura decisivo.
Nella specie il dato relativo al pagamento del prezzo, seppur parziale, ma non irrisorio, assume un valore preponderante, giacchè si pone in palese contrasto con la tesi della fittizietà dell'operazione.
La circostanza che il pagamento del prezzo sia stato parziale non implica che il negozio non sia stato voluto (altro discorso è che esso sia stato voluto in frode ai creditori), ma vale semplicemente a spostare il problema sul piano dell'inadempimento.
La circostanza che il prezzo non sia irrisorio è del tutto evidente, se si considera che è irrisorio soltanto il prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico
(Sez. 2, Sentenza n. 9144 del 1993: “Il prezzo della compravendita deve ritenersi
inesistente, con conseguente nullità del contratto per mancanza di un elemento
essenziale (art. 1418, 1470 cod. civ.), non nell'ipotesi di pattuizione di prezzo tenue,
vile ed irrisorio, ma quando risulti concordato un prezzo obbiettivamente non serio,
o perché privo di valore reale e perciò meramente apparente e simbolico, o perché
programmaticamente destinato nella comune intenzione delle parti a non essere - 15 -
pagato. La pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato
della cosa compravenduta, ma non privo del tutto di valore intrinseco, può rivelare
sotto il profilo dell'individuazione del reale intento negoziale delle parti e della
effettiva configurazione ed operatività della causa del contratto, ma non può
determinare la nullità del medesimo per la mancanza di un requisito essenziale. Del
pari, non può incidere sulla validità del contratto la circostanza che il prezzo, pur
in origine seriamente pattuito, non sia stato poi in concreto pagato”; e
Sez. 2, Sentenza n. 9640 del /2013: “Solo l'indicazione di un prezzo assolutamente
privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della
vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un
prezzo, notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del
tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la
corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della
volontà dei contraenti ed all'eventuale configurabilità di una causa diversa del
contratto”). Il prezzo di € 50.000,00= non è certamente irrisorio. E
l'assunto secondo cui il pagamento di tale prezzo sarebbe stato destinato a coprire le sole spese (notaio e tasse) è del tutto apodittico e indimostrato.
Soppesando tutti gli elementi acquisiti, dunque, si giunge sempre alla medesima conclusione, che non vi è la prova della simulazione.
Solo per completezza si aggiunge che non tutti gli indizi dedotti dall'appellante hanno la pregnanza che ad essi si vuol assegnare, che taluni indizi si prestano ad una doppia valutazione e che ne sussistono altri che, invece, corroborano la tesi delle appellate. - 16 -
Così, ad esempio, il fatto che la provvista (per gli € 50.000,00=)
provenisse dal portafoglio della legale rappresentante anziché dalle casse della società pare del tutto irrilevante, in quanto la CP_3
rimane la titolare dell' .
[...] Controparte_2
La riserva dell'usufrutto, se da un lato, per l'effetto della
retentio possessionis, potrebbe far propendere per la simulazione,
dall'altro lato, producendo la separazione del diritto reale in nuda proprietà e usufrutto, induce ad escludere l'intento di frode ai creditori,
per il raggiungimento del quale sarebbe stato più logica la simulazione della vendita della proprietà piena.
Nulla è stato edotto circa il prezzo dell'immobile di Muravera.
Mentre, per quanto riguarda il prezzo dell'immobile di Cortefranca, la divergenza (€ 380.000,00=, atto notarile, contro € 517.500,00=, stima del giudice dell'esecuzione) non è particolarmente elevata.
L'alienazione della nuda proprietà, con controparte una società
immobiliare, è un fatto sì inusuale, ma non certo anomalo.
La vendita contestuale di una pluralità di beni può spiegarsi con la necessità di procurarsi liquidità.
L'accordo intervenuto tra le parti ex post, successivamente agli atti notarili, in merito al versamento del prezzo dopo che l'acquirente fosse riuscita a vendere gli immobili a terzi, ha una valenza ancipite:
da un lato, potrebbe essere valorizzato per dimostrare il mancato pagamento del prezzo, dall'altro lato, sconfessa la tesi della simulazione, giacchè se l'operazione fosse stata fittizia (come in tesi della cessionaria) allora il simulato acquirente non avrebbe potuto - 17 -
disporre del bene.
Il quadro indiziario, pertanto, è tutt'altro che univoco,
prestandosi a diverse interpretazioni, e l'incertezza si ripercuote a sfavore della parte tenuta all'onere della prova. Fermo restando che l'effettivo pagamento di parte del prezzo è circostanza di per sé
dirimente.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi:
- quanto all'appellata in complessivi € 10.313,00= (di cui CP_1
€ 2.518,00= per la fase di studio, € 1.665,00= per la fase introduttiva,
€ 1.843,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.287,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende, e con distrazione a favore dei difensori antistatari;
- quanto all'appellata , in complessivi € Controparte_2
6.026,00= (di cui € 2.518,00= per la fase di studio, € 1.665,00= per la fase introduttiva ed € 1.843,00= per la fase istruttoria/trattazione), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Il valore della causa è indeterminabile e la complessità è media.
I compensi vengono liquidati secondo i valori medi per tutte le fasi, ad eccezione della terza, per cui si opta per il valore minimo, in considerazione dell'attività effettivamente svolta.
L'immobiliare non ha depositato gli scritti difensivi CP_2 - 18 -
finali, e pertanto nulla le viene liquidato per la fase decisionale.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese di lite, liquidate, quanto all'appellata in complessivi € 10.313,00=, CP_1
oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende, e con distrazione a favore dei difensori antistatari e, quanto all'appellata , in complessivi Controparte_2
€ 6.026,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 novembre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti