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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 12622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12622 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 18352/2025 del Ruolo Generale e promossa da
(28.05.1980 - Parte_1
Piracicaba - Brasile), in proprio e in qualità di titolare della responsabilità genitoriale di Persona_1
(26.11.2014 - Piracicaba - Brasile), Parte_2
(31.08.1984 - Manaus – Piracicaba, Brasile), in
[...]
proprio e in qualità di titolare della responsabilità genitoriale di
(28.09.2019 - Piracicaba - Brasile) e Persona_2
di (28.09.2019 - Piracicaba - Persona_3
Brasile), (14.07.1976 - Parte_3
Guarulhos - Brasile), Parte_4
(12.01.2001 - Piracicaba - Brasile), elettivamente domiciliati in
Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Carosi, dal quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;
pagina 1 - resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO. conclusioni delle parti
Per i ricorrenti:
'…accertare il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita in quanto Persona_4
discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto dichiarare gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione della cittadinanza a tutti i Persona_4
discendenti; ordinare al e, per esso, Controparte_1
all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile del comune competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio dei ricorrenti, con successiva emissione della documentazione, nonché a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
In considerazione della volontaria, quanto immotivata, opposizione alla trascrizione degli atti di nascita e matrimonio, opposta dai responsabili dello Stato Civile nella maggioranza dei
pagina 2 comuni italiani, si chiede che questo giudicante voglia precisare in sentenza l'obbligo relativo alla trascrizione delle certificazioni
e successiva emissione;
condannare l'odierna parte resistente all'integrale pagamento degli onorari e delle spese di giudizio del presente procedimento, resosi palesemente necessario per la manifesta impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo;
in subordine, ove questo Giudice ritenga di dover procedere alla dichiarazione di compensazione delle spese di giudizio, questione di cui dara adeguata e coerente motivazione, si chiede che venga dichiarata la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine alle spese processuali, ponendo quindi l'importo del contributo unificato a carico della parte soccombente e ordinandone la ripetizione, nonché esentando la parte ricorrente dal pagamento di tutte le eventuali spese, tasse ed imposte che sono state, sono e/o saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento - come ad esempio le spese di registrazione -, poiché si tratta di spese che si sono rese necessarie per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo, per manifesta colpa dell'amministrazione dello Stato, anche in considerazione delle numerose sentenze emesse da differenti Tribunali'.
Per il convenuto: CP_1
'…1) dichiari l'inammissibilità\infondatezza della domanda;
2) nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia compensare le spese di lite'.
pagina 3 premesso
Con la presente azione i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da nato il 17 maggio Persona_5
1900 a Valentano (VT), successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il contestando in fatto ed in Controparte_1
diritto l'azione proposta dalla controparte ed instando per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Ciò premesso, osserva
Deve preliminarmente evidenziarsi l'irrilevanza della questione di costituzionalità inerente la normativa sul pagamento del contributo unificato, atteso che la debenza di quest'ultimo esula evidentemente dall'oggetto del presente contenzioso.
Va parimenti evidenziata l'irrilevanza, alla luce dei motivi sui cui si fonda la decisione, della '…questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, Decreto Legge n. 36 del
28/03/2025 così come convertito in legge dalla L. 74/2025 del
23/05/2025 [e dei motivi di] rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea' evidenziati da parte ricorrente con le note del 8 settembre 2025.
Ciò detto, il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza pagina 4 delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4),
5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti,
e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione pagina 5 dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate
'…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti. La documentazione a ciò necessaria risulta prodotta soltanto pochi giorni prima dell'udienza fissata, ovvero in data 8 settembre
2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, né tanto meno autorizzata dal
Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto CP_1
nella comparsa di risposta, ai fini della decisione.
pagina 6 Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870;
Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del CP_1
convenuto, delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00
(di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione ed euro
1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 10 settembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 7
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 18352/2025 del Ruolo Generale e promossa da
(28.05.1980 - Parte_1
Piracicaba - Brasile), in proprio e in qualità di titolare della responsabilità genitoriale di Persona_1
(26.11.2014 - Piracicaba - Brasile), Parte_2
(31.08.1984 - Manaus – Piracicaba, Brasile), in
[...]
proprio e in qualità di titolare della responsabilità genitoriale di
(28.09.2019 - Piracicaba - Brasile) e Persona_2
di (28.09.2019 - Piracicaba - Persona_3
Brasile), (14.07.1976 - Parte_3
Guarulhos - Brasile), Parte_4
(12.01.2001 - Piracicaba - Brasile), elettivamente domiciliati in
Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Carosi, dal quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;
pagina 1 - resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO. conclusioni delle parti
Per i ricorrenti:
'…accertare il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita in quanto Persona_4
discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto dichiarare gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione della cittadinanza a tutti i Persona_4
discendenti; ordinare al e, per esso, Controparte_1
all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile del comune competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio dei ricorrenti, con successiva emissione della documentazione, nonché a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
In considerazione della volontaria, quanto immotivata, opposizione alla trascrizione degli atti di nascita e matrimonio, opposta dai responsabili dello Stato Civile nella maggioranza dei
pagina 2 comuni italiani, si chiede che questo giudicante voglia precisare in sentenza l'obbligo relativo alla trascrizione delle certificazioni
e successiva emissione;
condannare l'odierna parte resistente all'integrale pagamento degli onorari e delle spese di giudizio del presente procedimento, resosi palesemente necessario per la manifesta impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo;
in subordine, ove questo Giudice ritenga di dover procedere alla dichiarazione di compensazione delle spese di giudizio, questione di cui dara adeguata e coerente motivazione, si chiede che venga dichiarata la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine alle spese processuali, ponendo quindi l'importo del contributo unificato a carico della parte soccombente e ordinandone la ripetizione, nonché esentando la parte ricorrente dal pagamento di tutte le eventuali spese, tasse ed imposte che sono state, sono e/o saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento - come ad esempio le spese di registrazione -, poiché si tratta di spese che si sono rese necessarie per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo, per manifesta colpa dell'amministrazione dello Stato, anche in considerazione delle numerose sentenze emesse da differenti Tribunali'.
Per il convenuto: CP_1
'…1) dichiari l'inammissibilità\infondatezza della domanda;
2) nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia compensare le spese di lite'.
pagina 3 premesso
Con la presente azione i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da nato il 17 maggio Persona_5
1900 a Valentano (VT), successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il contestando in fatto ed in Controparte_1
diritto l'azione proposta dalla controparte ed instando per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Ciò premesso, osserva
Deve preliminarmente evidenziarsi l'irrilevanza della questione di costituzionalità inerente la normativa sul pagamento del contributo unificato, atteso che la debenza di quest'ultimo esula evidentemente dall'oggetto del presente contenzioso.
Va parimenti evidenziata l'irrilevanza, alla luce dei motivi sui cui si fonda la decisione, della '…questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, Decreto Legge n. 36 del
28/03/2025 così come convertito in legge dalla L. 74/2025 del
23/05/2025 [e dei motivi di] rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea' evidenziati da parte ricorrente con le note del 8 settembre 2025.
Ciò detto, il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza pagina 4 delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4),
5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti,
e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione pagina 5 dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate
'…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti. La documentazione a ciò necessaria risulta prodotta soltanto pochi giorni prima dell'udienza fissata, ovvero in data 8 settembre
2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, né tanto meno autorizzata dal
Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto CP_1
nella comparsa di risposta, ai fini della decisione.
pagina 6 Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870;
Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del CP_1
convenuto, delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00
(di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione ed euro
1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 10 settembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
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