Ordinanza cautelare 9 dicembre 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 23/06/2025, n. 12338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12338 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12338/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12036/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12036 del 2024, proposto da
ZO RE, RI FR RO, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ministero della Salute, Universita' degli Studi Bari, Universita' degli Studi della Basilicata Potenza, Universita' degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Brescia, Universita' degli Studi Cagliari, Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti, Universita' degli Studi Catania, Universita' della Calabria, Universita' degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Universita' degli Studi Ferrara, Universita' degli Studi Firenze, Universita' degli Studi Foggia, Universita' degli Studi Genova, Universita' degli Studi dell'Insubria Varese, Universita' degli Studi L'Aquila, Universita' degli Studi Messina, Universita' degli Studi Milano Bicocca, Universita' degli Studi Milano, Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Universita' degli Studi Molise, Universita' degli Studi Napoli Federico Ii, Universita' degli Studi Padova, Universita' degli Studi Palermo, Universita' degli Studi Parma, Universita' degli Studi Pavia, Universita' degli Studi Perugia, Universita' del Piemonte Orientale, Universita' degli Studi Pisa, Universita' Politecnica delle Marche Ancona, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi di Salerno Fisciano, Universita' del Salento Lecce, Universita' degli Studi Sassari, Universita' degli Studi Siena, Universita' degli Studi Torino, Universita' degli Studi Trieste, Universita' degli Studi Trento, Universita' degli Studi Udine, Universita' degli Studi Verona, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Tranquilli, Adele Veri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cisia – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L’Accesso, non costituito in giudizio;
nei confronti
YA RI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l’interesse nei termini e tempi di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2023/2024, comunicato all’odierna parte ricorrente attraverso l’area riservata del portale accesso programmato 2023/2024;
- della previsione contenuta al punto 7, lettera d, Allegato 2 al D.D. n. 1925/2022, nella parte in cui non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2023/2024; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2023/2024, pubblicata nell’area riservata del portale “Accesso programmato” del CINECA, nella parte in cui accanto alla posizione dei ricorrenti è apparsa la dicitura “Rinuncia per mancata dichiarazione”;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.
E PER L’ACCERTAMENTO
-del diritto di parte ricorrente di essere riammessa nella graduatoria del Corso di Laurea di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024.
NONCHÈ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.
DELL’AMMINISTRAZIONE INTIMATA
all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) e di ogni altra misura idonea.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Bari e di Universita' degli Studi della Basilicata Potenza e di Universita' degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum e di Universita' degli Studi Brescia e di Universita' degli Studi Cagliari e di Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli e di Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti e di Universita' degli Studi Catania e di Universita' della Calabria e di Universita' degli Studi Magna Graecia Catanzaro e di Universita' degli Studi Ferrara e di Universita' degli Studi Firenze e di Universita' degli Studi Foggia e di Universita' degli Studi Genova e di Universita' degli Studi dell'Insubria Varese e di Universita' degli Studi L'Aquila e di Universita' degli Studi Messina e di Universita' degli Studi Milano Bicocca e di Universita' degli Studi Milano e di Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Universita' degli Studi Molise e di Universita' degli Studi Napoli Federico Ii e di Universita' degli Studi Padova e di Universita' degli Studi Palermo e di Universita' degli Studi Parma e di Universita' degli Studi Pavia e di Universita' degli Studi Perugia e di Universita' del Piemonte Orientale e di Universita' degli Studi Pisa e di Universita' Politecnica delle Marche Ancona e di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di Universita' degli Studi Roma Tor Vergata e di Universita' degli Studi di Salerno Fisciano e di Universita' del Salento Lecce e di Universita' degli Studi Sassari e di Universita' degli Studi Siena e di Universita' degli Studi Torino e di Universita' degli Studi Trieste e di Universita' degli Studi Trento e di Universita' degli Studi Udine e di Universita' degli Studi Verona e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione e di Università Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - Espongono in fatto gli odierni ricorrenti di aver partecipato alla prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/24 e di aver proposto, con separati ricorsi, impugnazione avverso la graduatoria finale, lamentando l’illegittima attribuzione del punteggio, insufficiente ai fini dell’immatricolazione, in esito allo svolgimento delle prove secondo il sistema c.d. Tolc-Med.
Rappresentano, altresì, che in ottemperanza a quanto previsto dal punto 7, lettera d, Allegato 2 al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, i ricorrenti hanno sempre manifestato l’interesse a permanere in graduatoria.
Non avendo proceduto a tale conferma di interesse in occasione di uno degli scorrimenti, i ricorrenti sono stati quindi dichiarati decaduti dalla graduatoria nazionale di merito.
Avverso tale decadenza deducono i ricorrenti il seguente motivo di censura:
I - Violazione e falsa applicazione della legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 33, 34 e 97 della costituzione – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa dalla causa tipica .
Contesta parte ricorrente l’illegittimità della decadenza dalla graduatoria di merito per non aver confermato l’interesse a permanervi, in applicazione del punto 7, lettera d, Allegato 2 al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, lamentando altresì l’illegittimità dello stesso meccanismo previsto da tale norma quanto a necessità di conferma dell’interesse a permanere in graduatoria in occasione di ogni scorrimento – proponendone uno diverso - e la mancata previsione di eccezioni giustificative al meccanismo di automatica decadenza in caso di mancata manifestazione dell’interesse.
Ciò avrebbe precluso ai ricorrenti di porre rimedio alla decadenza attraverso un’istanza di riammissione che avrebbe consentito il reinserimento in graduatoria nonché la contestazione in sede giurisdizionale di un eventuale provvedimento di diniego.
Sostiene altresì parte ricorrente che l’interesse a permanere in graduatoria potrebbe dedursi anche da altre manifestazioni di volontà, quali la proposizione di un ricorso giurisdizionale.
2 – Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto in forma collettiva e in potenziale conflitto di interessi, nonché l’assenza di interesse all’azione stante l’intervenuta decadenza dalla graduatoria, sostenendo l’infondatezza del ricorso e argomentando anche in ordine a profili invero non coinvolti nel presente giudizio.
3 – Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” sia tramite Avvocatura dello Stato che, successivamente, tramite Avvocati del libero foro i quali ultimi hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto avente natura collettiva, sostenendone comunque l’infondatezza.
4 – Con ordinanza n. 5637 del 9 dicembre 2024 è stata rigettata la proposta istanza cautelare e disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i canditati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024.
5 - Con memoria depositata in data 16 maggio 2025 parte ricorrente ha invocato la fondatezza delle proposte censure – relative al diverso test di ingresso per l’a.a. 2024/25 - anche alla luce della riforma del sistema di accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale a partire dall’anno accademico 2025/26 introdotta dalla legge n. 26/2025.
6 - In data 13 giugno 2025 sono stati depositati atti sottoscritti dai ricorrenti personalmente di rinuncia al ricorso stante il venir meno dell’interesse al giudizio.
7 – Alla pubblica udienza del 18 giugno 2025 la causa è stata chiamata e, dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. della sussistenza di possibili profili di improcedibilità del ricorso per mancata notifica del ricorso per come ordinato con l’ordinanza n. 5637 del 9 dicembre 2024, con le modalità e nei termini perentori ivi stabiliti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1 - Con il ricorso in esame è contestata l’intervenuta esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria nazionale di merito per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/24 stante la mancata conferma dell’interesse a permanervi, per come prescritto dal punto 7, lettera d, Allegato 2 al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022.
2 – In via preliminare va rilevato che l’Università di Tor Vergata si è costituita in giudizio sia tramite Avvocatura dello Stato che, successivamente, tramite Avvocati del libero foro, con la conseguenza che quest’ultima costituzione deve considerarsi quale revoca del patrocinio autorizzato dell’Avvocatura Genale dello Stato.
3 – Ai fini della decisione sul ricorso in esame deve prendersi atto degli atti di rinuncia al ricorso sottoscritti dalle parti personalmente, depositati in data 13 giugno 2025 e ritualmente notificati.
Considerato che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede inoltre la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. L'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429), nonché all’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente mediante opposizione;
Ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto della rinuncia al ricorso e di dover, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite di cui parte ricorrente chiede la compensazione, che le stesse possono essere equamente compensate tra le parti in deroga alla regola tendenziale stabilita dall’art. 84, comma 2, c.p.a., tenuto conto della natura della controversia e del relativo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- Dichiara l’estinzione del ricorso per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a.
- Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO