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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BETTATI MARIA GIULIA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in via Carducci n. 3 43121 Parma Italia;
RICORRENTE contro
( e Controparte_1 P.IVA_1 relative articolazioni territoriali;
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«All'ill.mo Tribunale di Parma, sez. lavoro di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati dalla ricorrente con il e per l'effetto Controparte_1 condannare il convenuto al risarcimento del danno da reiterazione abusiva dei CP_1 contratti a termine, indennità risarcitoria individuata dall'art. 36 D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 12 D.L. 131/2024, nella misura massima di 24 mensilità e/o quella diversa misura maggiore o minore ritenuta equa da codesto Tribunale quantificando la misura dell'indennizzo così stabilito in relazione all'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto come sopra indicata, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, compensi, 15% spese forfettarie ex art. 15 D.M. 55/14, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario che ha anticipato le prime e non ha percepito i secondi».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2024, Parte_1
ha chiesto al Tribunale di Parma di ha chiesto al Tribunale di Controparte_2
Parma di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine da loro stipulati con il per l'insegnamento della religione Controparte_1 cattolica e, per l'effetto, condannare il al risarcimento del danno nella CP_1 misura prevista dall'art. 36 d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12 d.l.
131/2024.
2. Il non si è costituito in giudizio nonostante Controparte_1 regolare notifica, rimanendo contumace.
3. La causa è stata decisa a seguito di discussione.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 2 di 6 5. In tema di prevenzione degli abusi dell'utilizzo in successione di contratti a tempo determinato, la clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Dir. 1999/70/CE così prevede:
«Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».
6. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciandosi su fattispecie analoga a quella dedotta in giudizio (CGUE 13 gennaio 2022, C-282/2019), ha stabilito che tale disposizione osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, quale è la norma della l. 186/2003 che prevede che il 30% della pianta organica del personale docente di religione cattolica sia assunta mediante contratti a tempo determinato.
7. Il ricorso alla successione di contrati a termine è infatti utilizzato in modo strutturale dal datore di lavoro, rientrando di fatto nella gestione ordinaria dei rapporti di lavoro, senza potersi quindi ritenere che esso risponda a esigenze provvisorie ed estemporanee del datore stesso.
8. Inoltre, la Corte di Giustizia ha stabilito che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato dall'autorità ecclesiastica per consentire l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non costituisce una “ragione obiettiva” idonea a giustificare la reiterazione abusiva dei contratti a termine, in quanto tale attestato
è rilasciato una sola volta e la sua revoca costituisce una causa di risoluzione del rapporto di lavoro sia per gli insegnanti di ruolo che per quelli assunti a tempo determinato.
Pag. 3 di 6 9. Pertanto, il giudice nazionale deve interpretare il diritto nazionale nel senso di garantire l'accesso dei docenti di religione cattolica assunti reiteratamente a termine ai rimedi previsti per l'abuso del ricorso a questa forma contrattuale.
10. In applicazione di questi principi, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che costituisce abuso dell'utilizzazione della contrattazione a termine nel reclutamento dei docenti di religione cattolica il protrarsi del rapporto con lo stesso soggetto per un periodo superiore a tre annualità, ossia il termine previsto dalla normativa di settore per l'indizione di concorsi per l'assunzione in ruolo, da individuarsi come limite oltre il quale l'utilizzo di docenti in forma precaria assume connotati abusivi (Cass. 9 giugno 2022, n. 18698).
11. Nel caso di specie, la ricorrente è stata impiegata in forza di una successione di contratti a termine per periodi ben superiori a tre anni e, specificamente per 12 annualità dall'a.s. 2013/2014 all'a.s. 2024/2025 (doc. 1 ricorrente).
12. Poiché l'art. 36 co. 5 d.lgs. 165/2001 preclude la conversione a tempo indeterminato dei rapporti a tempo determinato, il rimedio applicabile era stato individuato, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 co. 5 l. 183/2010 e poi dall'art. 28 co. 2 d.lgs. 81/2015, ossia la corresponsione di un importo compreso tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ((Cass. S. U., 15 marzo 2016, n. 5072).
13. Successivamente, è entrato in vigore l'art. 12 d.l. 131/2024, il quale, modificando l'art. 36 co. 5 d.lgs. 165/2001, ha incrementato l'entità dell'indennità risarcitoria per il danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, stabilendo che essa debba essere determinata dal giudice in una misura compresa tra un minimo di 4
e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
14. Questo Tribunale, in un giudizio avente oggetto analogo alla presente controversia, ha ritenuto la norma immediatamente applicabile anche alle violazioni già consumate al momento della sua entrata in vigore, in ragione della ratio legis di rimediare alla situazione di omessa predisposizione da parte della
Pag. 4 di 6 normativa nazionale di strumenti di adeguata tutela degli interessati, che era stata censurata dalla Commissione europea mediante procedura di infrazione (Trib.
Parma 17 ottobre 2024, n. 821); si ritiene di dare continuità in questa sede a tale orientamento.
15. Con riferimento alla determinazione dell'ammontare dell'entità risarcitoria, si fa applicazione del criterio applicato anche dal precedente appena citato, ossia la liquidazione di una mensilità per ogni annualità successiva ai primi 36 mesi per cui si è protratto l'abusivo ricorso alla contrattazione a termine.
16. Il deve pertanto essere condannato a corrispondere alla ricorrente un CP_1
importo pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR, pari a € 2.045,82, come da allegazione di parte non specificamente contestata dalla controparte e comprovata dalle buste paga in atti (doc. 2 ricorrente).
17. Gli importi liquidati devono essere maggiorati della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, stante il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione nel pubblico impiego previsto all'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore complessivo delle somme liquidate (art. 5, co. 1, quarto periodo
D.M. 55/2014), della serialità della questione e delle fasi processuali effettivamente espletate.
19. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore Controparte_1 di di un'indennità risarcitoria pari a 9 Parte_1
Pag. 5 di 6 mensilità, ciascuna pari a € 2.045,82, dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi o rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 259,00 per esborsi, con distrazione a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Parma, 18/03/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BETTATI MARIA GIULIA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in via Carducci n. 3 43121 Parma Italia;
RICORRENTE contro
( e Controparte_1 P.IVA_1 relative articolazioni territoriali;
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«All'ill.mo Tribunale di Parma, sez. lavoro di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati dalla ricorrente con il e per l'effetto Controparte_1 condannare il convenuto al risarcimento del danno da reiterazione abusiva dei CP_1 contratti a termine, indennità risarcitoria individuata dall'art. 36 D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 12 D.L. 131/2024, nella misura massima di 24 mensilità e/o quella diversa misura maggiore o minore ritenuta equa da codesto Tribunale quantificando la misura dell'indennizzo così stabilito in relazione all'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto come sopra indicata, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, compensi, 15% spese forfettarie ex art. 15 D.M. 55/14, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario che ha anticipato le prime e non ha percepito i secondi».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2024, Parte_1
ha chiesto al Tribunale di Parma di ha chiesto al Tribunale di Controparte_2
Parma di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine da loro stipulati con il per l'insegnamento della religione Controparte_1 cattolica e, per l'effetto, condannare il al risarcimento del danno nella CP_1 misura prevista dall'art. 36 d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12 d.l.
131/2024.
2. Il non si è costituito in giudizio nonostante Controparte_1 regolare notifica, rimanendo contumace.
3. La causa è stata decisa a seguito di discussione.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 2 di 6 5. In tema di prevenzione degli abusi dell'utilizzo in successione di contratti a tempo determinato, la clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Dir. 1999/70/CE così prevede:
«Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».
6. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciandosi su fattispecie analoga a quella dedotta in giudizio (CGUE 13 gennaio 2022, C-282/2019), ha stabilito che tale disposizione osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, quale è la norma della l. 186/2003 che prevede che il 30% della pianta organica del personale docente di religione cattolica sia assunta mediante contratti a tempo determinato.
7. Il ricorso alla successione di contrati a termine è infatti utilizzato in modo strutturale dal datore di lavoro, rientrando di fatto nella gestione ordinaria dei rapporti di lavoro, senza potersi quindi ritenere che esso risponda a esigenze provvisorie ed estemporanee del datore stesso.
8. Inoltre, la Corte di Giustizia ha stabilito che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato dall'autorità ecclesiastica per consentire l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non costituisce una “ragione obiettiva” idonea a giustificare la reiterazione abusiva dei contratti a termine, in quanto tale attestato
è rilasciato una sola volta e la sua revoca costituisce una causa di risoluzione del rapporto di lavoro sia per gli insegnanti di ruolo che per quelli assunti a tempo determinato.
Pag. 3 di 6 9. Pertanto, il giudice nazionale deve interpretare il diritto nazionale nel senso di garantire l'accesso dei docenti di religione cattolica assunti reiteratamente a termine ai rimedi previsti per l'abuso del ricorso a questa forma contrattuale.
10. In applicazione di questi principi, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che costituisce abuso dell'utilizzazione della contrattazione a termine nel reclutamento dei docenti di religione cattolica il protrarsi del rapporto con lo stesso soggetto per un periodo superiore a tre annualità, ossia il termine previsto dalla normativa di settore per l'indizione di concorsi per l'assunzione in ruolo, da individuarsi come limite oltre il quale l'utilizzo di docenti in forma precaria assume connotati abusivi (Cass. 9 giugno 2022, n. 18698).
11. Nel caso di specie, la ricorrente è stata impiegata in forza di una successione di contratti a termine per periodi ben superiori a tre anni e, specificamente per 12 annualità dall'a.s. 2013/2014 all'a.s. 2024/2025 (doc. 1 ricorrente).
12. Poiché l'art. 36 co. 5 d.lgs. 165/2001 preclude la conversione a tempo indeterminato dei rapporti a tempo determinato, il rimedio applicabile era stato individuato, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 co. 5 l. 183/2010 e poi dall'art. 28 co. 2 d.lgs. 81/2015, ossia la corresponsione di un importo compreso tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ((Cass. S. U., 15 marzo 2016, n. 5072).
13. Successivamente, è entrato in vigore l'art. 12 d.l. 131/2024, il quale, modificando l'art. 36 co. 5 d.lgs. 165/2001, ha incrementato l'entità dell'indennità risarcitoria per il danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, stabilendo che essa debba essere determinata dal giudice in una misura compresa tra un minimo di 4
e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
14. Questo Tribunale, in un giudizio avente oggetto analogo alla presente controversia, ha ritenuto la norma immediatamente applicabile anche alle violazioni già consumate al momento della sua entrata in vigore, in ragione della ratio legis di rimediare alla situazione di omessa predisposizione da parte della
Pag. 4 di 6 normativa nazionale di strumenti di adeguata tutela degli interessati, che era stata censurata dalla Commissione europea mediante procedura di infrazione (Trib.
Parma 17 ottobre 2024, n. 821); si ritiene di dare continuità in questa sede a tale orientamento.
15. Con riferimento alla determinazione dell'ammontare dell'entità risarcitoria, si fa applicazione del criterio applicato anche dal precedente appena citato, ossia la liquidazione di una mensilità per ogni annualità successiva ai primi 36 mesi per cui si è protratto l'abusivo ricorso alla contrattazione a termine.
16. Il deve pertanto essere condannato a corrispondere alla ricorrente un CP_1
importo pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR, pari a € 2.045,82, come da allegazione di parte non specificamente contestata dalla controparte e comprovata dalle buste paga in atti (doc. 2 ricorrente).
17. Gli importi liquidati devono essere maggiorati della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, stante il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione nel pubblico impiego previsto all'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore complessivo delle somme liquidate (art. 5, co. 1, quarto periodo
D.M. 55/2014), della serialità della questione e delle fasi processuali effettivamente espletate.
19. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore Controparte_1 di di un'indennità risarcitoria pari a 9 Parte_1
Pag. 5 di 6 mensilità, ciascuna pari a € 2.045,82, dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi o rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 259,00 per esborsi, con distrazione a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Parma, 18/03/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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