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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6368 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3889/22 RG, avente ad oggetto
“responsabilità sanitaria”,
Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, n. 9846/21 RG, pubblicata il 21 Luglio 2022; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 18 Luglio 2025, all'esito dell'udienza dell'8 Luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 6 Novembre 2025), e pendente tra: Con
( , in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(nata il [...], e deceduta il 13.10.2017), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv.
AR AP ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il C.F._2
seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_1
(giusta procura in atti) dagli avv.ti Steve Fucci ( ) e Giuseppe Stellato C.F._3
1 ( ), con i quali è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._4
PEC:
Email_2
Appellata
NONCHE'
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_3 P.IVA_2
e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Antonio Giordano ( ), con il C.F._5 quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellata
NONCHÉ
(C.F.: ), in persona del Direttore Generale p.t.; CP_4 P.IVA_3
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza dell'8 Luglio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori dell'appellante , dell'appellata e dell'appellata Parte_2 Controparte_2 [...]
, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo Controparte_3
l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 22 Dicembre 2021, (sia in proprio che quale Parte_2 figlia ed unica erede di , deceduta il 13.10.2017) esponeva di avere già instaurato Persona_1
(nell'anno 2019) un procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo ante causam (procedimento finalizzato a far constatare la sussistenza di profili di responsabilità professionale, a carico delle strutture sanitarie che avevano avuto in cura la de cuius ). Persona_1
– dimessa in data 23 Giugno 2017 dall'ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere, con la Per_2
diagnosi di “iperglicemia in paziente obesa” – era stata in quello stesso giorno trasferita presso la
[...]
, sita in Castel Volturno, trattandosi di centro specializzato per la cura dell'obesità. Controparte_5
La diagnosi di ingresso, presso la clinica , era stata la seguente: Panniculite severa della CP_2
parete addominale;
obesità severa con notevole limitazione funzionale (paziente non autosufficiente).
Diabete insulino-dipendente.
2 La paziente era rimasta ricoverata presso la citata struttura sanitaria, senza soluzione di Per_1
continuità, dal 23 Giugno 2017, e fino al 13 Ottobre 2017 (data del decesso).
La causa iniziale del decesso era consistita in obesità gravissima con diabete scompensato;
la causa intermedia era da individuarsi nella sepsi da piaga da decubito.
Ciò premesso, la ricorrente si riportava alla relazione del suo consulente medico legale di parte, nonché alla relazione dei consulenti di ufficio del Tribunale dottori (medico legale) e Persona_3 Persona_4
(infettivologo) – elaborato definitorio del procedimento di istruzione preventiva.
Dalla relazione dei consulenti di ufficio era emersa una non corretta gestione della diarrea cronica, da parte dei sanitari di NE . Infatti, era insorta un'enteropatia proteino-disperdente, con CP_2 ipoalbuminemia.
Inoltre, la piaga da decubito a livello sacrale non era stata gestita secondo le leges artis.
Dunque, le complicanze conseguenti all'inadeguata gestione della diarrea e della piaga da decubito avevano concorso all'insorgere delle infezioni, caratterizzanti la fase centrale e la fase terminale del ricovero.
In definitiva l'attrice chiedeva: Parte_2
Dichiararsi la responsabilità della struttura sanitaria , soprattutto alla luce del nesso Controparte_2 eziologico tra l'infezione generalizzata (a partenza dalla piaga da decubito) contratta dalla paziente Per_1
ed il decesso, verificatosi il 13 Ottobre 2017;
[...]
Di conseguenza, condannarsi al risarcimento dei danni in suo favore, sia jure hereditatis CP_2 CP_2
che jure proprio, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
La ricorrente precisava di proporre la domanda risarcitoria nei confronti della sola Parte_2
. In ogni caso, avrebbe provveduto ad integrare il contradditorio anche nei Controparte_6
confronti dell' , e nei confronti della compagnia AM AS.ni PA (assicuratrice di NE CP_4
). CP_2
Infatti, si trattava di soggetti che avevano preso parte all'Accertamento Tecnico Preventivo ante causam.
Il ricorso ex art. 702 bis cpc ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, venivano ritualmente notificati nei confronti di NE , AM AS.ni PA ed . CP_2 CP_4
Si costituiva la resistente , ribadendo la sua estraneità ai fatti, e la sua carenza di CP_4
legittimazione passiva.
3 Si costituiva la resistente NE Grande PA, chiedendo rigettarsi la domanda attorea;
in via subordinata (e cioè nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria), la struttura sanitaria chiedeva di condannarsi l'assicuratrice a tenerla indenne ed a manlevarla da ogni conseguenza negativa. CP_3
Si costituiva anche la resistente , chiedendo di rigettarsi la domanda attrice. Controparte_3
Nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva – previa determinazione della quota di responsabilità e del grado della colpa ascrivibili a ciascun corresponsabile – di ridursi il preteso risarcimento, eliminando le poste risarcitorie non provate.
Il primo grado è stato definito con l'ordinanza ex art. 702 bis cpc, emessa dal G.M. del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, e pubblicata il 21 Luglio 2022.
Il Giudice Monocratico:
A) Ha rigettato la domanda attorea;
B) Ha integralmente compensato tra le parti le spese sia del giudizio di merito, sia dell'A.T.P. ante causam;
C) Infine, ha definitivamente posto le spese della CTU espletata in sede di A.T.P. ante causam, in via solidale a carico di tutte le parti.
Con tutta evidenza, il rigetto della domanda risarcitoria attorea ha implicitamente comportato l'assorbimento della subordinata domanda di manleva assicurativa, avanzata da NE nei CP_2 confronti della compagnia . CP_3
Il Giudice Monocratico, in particolare, ha motivato la decisione di compensare integralmente le spese del giudizio, considerata l'emersione di condotte negligenti dei sanitari di (pur non tali da CP_2
determinare l'accoglimento della domanda risarcitoria).
Avverso tale ordinanza ha proposto appello (in proprio e quale erede di ), Parte_2 Persona_1
giusta citazione notificata in data 19 Settembre 2022.
chiede, in accoglimento del gravame, di accogliersi la domanda risarcitoria da lei già Parte_2 proposta in primo grado;
quindi condannarsi al risarcimento dei danni, in suo favore, sia CP_2 CP_2 jure proprio che jure hereditario;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 23 Gennaio 2023, si è costituita l'appellata , chiedendo di Controparte_2
rigettarsi il gravame.
4 Inoltre la struttura sanitaria (per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e della domanda di primo grado di ) ha reiterato la domanda di manleva assicurativa nei confronti della compagnia Parte_2
. CP_3
A mezzo della comparsa depositata il 24 Gennaio 2023, si è costituita l'appellata AM AS.ni PA, chiedendo di rigettarsi l'appello.
Invece, l'appellata è rimasta contumace;
del resto, l' è stata citata per mere CP_4 Controparte_7
esigenze di litis denuntiatio (aveva preso parte all'Accertamento Tecnico Preventivo ante causam, ma fin dal primo grado di merito l'attrice ha proposto la domanda risarcitoria esclusivamente nei Pt_2
confronti di NE ). CP_2
La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 20 Febbraio 2023, ha ritenuto superflua la rinnovazione della CTU medico-legale espletata in sede di ATP ante causam (rinnovazione invocata dall'appellante); analoga valutazione di superfluità è stata espressa, con riferimento alla prova per testi, già denegata dal primo giudicante.
Giusta ordinanza comunicata il 18 Luglio 2025 – all'esito dell'udienza dell'8 Luglio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante ; dell'appellata ; dell'appellata ), la causa è Parte_2 Controparte_2 CP_3 stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte la relazione collegiale (a firma dei cc.tt.uu. dottori e , espletata in sede Per_3 Per_4
di ATP ante causam, ha ricostruito in modo analitico ed esauriente la vicenda della paziente Per_1
, di anni 59, deceduta il 13 Ottobre 2017 presso la Clinica NE Grande di Castel Volturno.
[...]
La paziente aveva fatto ingresso nella struttura sanitaria il 23 Giugno 2017, proveniente da un periodo di degenza presso l'ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere.
La diagnosi di ingresso era stata la seguente: Panniculite severa della parete addominale;
obesità severa con notevole limitazione funzionale (peso di kg. 155); paziente non autosufficiente;
diabete insulino- dipendente;
sepsi da verosimile infezione intestinale.
Tale severa diagnosi di ingresso viene confermata dai cc.tt.uu., i quali hanno così sintetizzato le condizioni di salute della all'atto dell'ingresso nella struttura sanitaria odierna appellata: la paziente era Per_1
affetta da diabete mellito scompensato;
grave obesità; deficit della deambulazione;
paziente non autosufficiente;
cardiopatia dilatativa con aritmia cardiaca.
5 In modo inequivoco i consulenti di ufficio scrivono di una paziente in preda a condizioni generali già scadute.
Gli ausiliari di primo grado hanno individuato dei profili di negligenza nella condotta dei sanitari di NE
che ebbero in cura la In particolare si è evidenziata la non corretta gestione della diarrea. CP_2 Per_1
Da tale non corretta gestione è derivata l'insorgenza di entero-patia proteino-disperdente con ipo- albuminemia, diarrea ricorrente, batteriemia e disidratazione.
Altresì i consulenti di ufficio hanno evidenziato la non corretta gestione della piaga da decubito a livello sacrale.
Dall'elaborato degli ausiliari si evince chiaramente il carattere decisivo (ai fini del drammatico evolversi della vicenda) delle precarie condizioni di salute, che già segnavano la paziente al momento dell'ingresso nella clinica . CP_2
Di pregnante rilievo è l'episodio ischemico-cerebrale, verificatosi il 4 Settembre 2017.
Trattasi di una gravissima complicanza, di natura del tutto spontanea (vale a dire per nulla connessa alle succitate problematiche di gestione della diarrea e di gestione della piaga da decubito).
Siamo in un difficile contesto, che ha poi condotto al decesso del 13 Ottobre 2017, per shock settico.
Gli stessi consulenti di ufficio hanno correttamente avvalorato un ragionamento “
contro
-fattuale”, per esclusione;
pertanto, essi hanno concluso che non vi è certezza medico-legale sul fatto che i succitati profili di negligenza abbiano determinato l'evento morte (considerati i plurimi fattori concausali preesistenti e sopravvenuti, da soli idonei a provocare il decesso).
Senza dubbio, ai fini dell'accertamento del nesso eziologico in materia civile, è d'uopo attenersi al criterio ermeneutico dettato dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite civili della Cassazione n. 576/08, vale a dire la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non…
Ebbene, proprio in adesione a tale regola, il criterio probabilistico milita in senso contrario alla tesi della odierna appellante, circa la sussistenza del nesso eziologico tra la negligenza dei sanitari (nell'affrontare le problematiche della diarrea e della piaga da decubito) e l'esito fatale.
In modo inequivoco gli ausiliari scrivono che, fin dal primo giorno di ricovero, e per tutta la degenza presso la clinica “ ”, la “validità biologica” di è stata prossima allo zero. CP_2 Persona_1
Le condizioni cliniche sono state sempre gravi.
6 Già al momento del ricovero la era vittima di patologie croniche, che la rendevano del tutto Per_1
incapace di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita.
Tali patologie croniche hanno avuto un ruolo rilevante, nel determinare il decesso della paziente.
Lo shock settico ha rappresentato soltanto la concausa finale, che ha determinato l'exitus della Per_1
Dunque, correttamente il primo giudicante (sulla scorta dell'illustrata CTU di primo grado) ha rigettato sia la principale domanda risarcitoria “jure proprio” per il danno da perdita del rapporto parentale (perdita pedissequa all'evento della morte); sia la pretesa risarcitoria subordinata, “jure hereditario”, per la diminuzione delle chances di sopravvivenza.
Appunto, non vi è prova certa che l'inadeguata gestione della diarrea e della piaga da decubito abbiano significativamente eliso le possibilità di maggiore sopravvivenza della paziente.
Significativamente, secondo i Supremi Giudici, è risarcibile il danno da perdita delle chances di sopravvivenza, soltanto se ricorrono i presupposti della serietà, apprezzabilità e concretezza della chance medesima (seria, concreta ed apprezzabile possibilità che il paziente, senza l'errore medico, sarebbe sopravvissuto più a lungo); cfr. Cass. civ., n. 26851/23 (conforme, Cass. civ. n. 28993/19).
Pertanto l'appello di (nella duplice qualità) deve essere rigettato – anche in punto di Parte_2
rigetto della domanda subordinata di riconoscimento del danno da riduzione delle chances di sopravvivenza.
In tale contesto – e considerata l'accuratezza dell'elaborato dei consulenti d'ufficio in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo – si ribadisce anche il diniego all'istanza istruttoria, di rinnovazione della consulenza d'ufficio medico-legale.
A seguito del rigetto del gravame (proposto da nei confronti di ), resta Parte_2 Controparte_2
assorbita la subordinata domanda di manleva assicurativa che, in ogni caso, aveva Controparte_2
reiterato nei confronti della compagnia , anche nel presente grado. CP_3
Si addiviene quindi all'integrale conferma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis cpc.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese del presente grado.
Sul governo delle spese del presente grado
Con riferimento al rapporto processuale tra l'appellante da un lato e, dall'altro, le appellate Pt_2 CP_2
ed si impone l'integrale compensazione delle spese, al pari della compensazione delle
[...] CP_3
7 spese del primo grado, statuita dal G.M. sammaritano.
Appunto, deve tenersi conto del secondo comma dell'art. 92 cpc nella vigente formulazione, come interpretato, alla luce della pronuncia della Consulta n. 77/18.
Ed effettivamente, i sopra evidenziati profili di negligenza nella condotta dei sanitari di NE , CP_2
integrano le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, tali da indurre alla compensazione, e quindi a discostarsi dal principio della soccombenza.
Anche per quel che concerne il rapporto processuale tra ed , si Controparte_2 Controparte_3
impone la compensazione delle spese del grado, in considerazione dell'assorbimento della subordinata domanda di manleva.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(in proprio e quale erede di ) nei confronti di , in Parte_2 Persona_1 Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t. (appello notificato anche ad ed alla Controparte_3 CP_4
), nonché pronunciando sulla subordinata domanda di manleva proposta da nei
[...] Controparte_2 confronti di , avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, CP_3
n. 9846/21 RG, pubblicata il 21 Luglio 2022, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Dichiara assorbita la subordinata domanda di manleva assicurativa;
C) Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado;
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) dell'ulteriore contributo Parte_2 unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 Dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3889/22 RG, avente ad oggetto
“responsabilità sanitaria”,
Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, n. 9846/21 RG, pubblicata il 21 Luglio 2022; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 18 Luglio 2025, all'esito dell'udienza dell'8 Luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 6 Novembre 2025), e pendente tra: Con
( , in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(nata il [...], e deceduta il 13.10.2017), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv.
AR AP ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il C.F._2
seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_1
(giusta procura in atti) dagli avv.ti Steve Fucci ( ) e Giuseppe Stellato C.F._3
1 ( ), con i quali è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._4
PEC:
Email_2
Appellata
NONCHE'
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_3 P.IVA_2
e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Antonio Giordano ( ), con il C.F._5 quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellata
NONCHÉ
(C.F.: ), in persona del Direttore Generale p.t.; CP_4 P.IVA_3
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza dell'8 Luglio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori dell'appellante , dell'appellata e dell'appellata Parte_2 Controparte_2 [...]
, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo Controparte_3
l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 22 Dicembre 2021, (sia in proprio che quale Parte_2 figlia ed unica erede di , deceduta il 13.10.2017) esponeva di avere già instaurato Persona_1
(nell'anno 2019) un procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo ante causam (procedimento finalizzato a far constatare la sussistenza di profili di responsabilità professionale, a carico delle strutture sanitarie che avevano avuto in cura la de cuius ). Persona_1
– dimessa in data 23 Giugno 2017 dall'ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere, con la Per_2
diagnosi di “iperglicemia in paziente obesa” – era stata in quello stesso giorno trasferita presso la
[...]
, sita in Castel Volturno, trattandosi di centro specializzato per la cura dell'obesità. Controparte_5
La diagnosi di ingresso, presso la clinica , era stata la seguente: Panniculite severa della CP_2
parete addominale;
obesità severa con notevole limitazione funzionale (paziente non autosufficiente).
Diabete insulino-dipendente.
2 La paziente era rimasta ricoverata presso la citata struttura sanitaria, senza soluzione di Per_1
continuità, dal 23 Giugno 2017, e fino al 13 Ottobre 2017 (data del decesso).
La causa iniziale del decesso era consistita in obesità gravissima con diabete scompensato;
la causa intermedia era da individuarsi nella sepsi da piaga da decubito.
Ciò premesso, la ricorrente si riportava alla relazione del suo consulente medico legale di parte, nonché alla relazione dei consulenti di ufficio del Tribunale dottori (medico legale) e Persona_3 Persona_4
(infettivologo) – elaborato definitorio del procedimento di istruzione preventiva.
Dalla relazione dei consulenti di ufficio era emersa una non corretta gestione della diarrea cronica, da parte dei sanitari di NE . Infatti, era insorta un'enteropatia proteino-disperdente, con CP_2 ipoalbuminemia.
Inoltre, la piaga da decubito a livello sacrale non era stata gestita secondo le leges artis.
Dunque, le complicanze conseguenti all'inadeguata gestione della diarrea e della piaga da decubito avevano concorso all'insorgere delle infezioni, caratterizzanti la fase centrale e la fase terminale del ricovero.
In definitiva l'attrice chiedeva: Parte_2
Dichiararsi la responsabilità della struttura sanitaria , soprattutto alla luce del nesso Controparte_2 eziologico tra l'infezione generalizzata (a partenza dalla piaga da decubito) contratta dalla paziente Per_1
ed il decesso, verificatosi il 13 Ottobre 2017;
[...]
Di conseguenza, condannarsi al risarcimento dei danni in suo favore, sia jure hereditatis CP_2 CP_2
che jure proprio, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
La ricorrente precisava di proporre la domanda risarcitoria nei confronti della sola Parte_2
. In ogni caso, avrebbe provveduto ad integrare il contradditorio anche nei Controparte_6
confronti dell' , e nei confronti della compagnia AM AS.ni PA (assicuratrice di NE CP_4
). CP_2
Infatti, si trattava di soggetti che avevano preso parte all'Accertamento Tecnico Preventivo ante causam.
Il ricorso ex art. 702 bis cpc ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, venivano ritualmente notificati nei confronti di NE , AM AS.ni PA ed . CP_2 CP_4
Si costituiva la resistente , ribadendo la sua estraneità ai fatti, e la sua carenza di CP_4
legittimazione passiva.
3 Si costituiva la resistente NE Grande PA, chiedendo rigettarsi la domanda attorea;
in via subordinata (e cioè nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria), la struttura sanitaria chiedeva di condannarsi l'assicuratrice a tenerla indenne ed a manlevarla da ogni conseguenza negativa. CP_3
Si costituiva anche la resistente , chiedendo di rigettarsi la domanda attrice. Controparte_3
Nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva – previa determinazione della quota di responsabilità e del grado della colpa ascrivibili a ciascun corresponsabile – di ridursi il preteso risarcimento, eliminando le poste risarcitorie non provate.
Il primo grado è stato definito con l'ordinanza ex art. 702 bis cpc, emessa dal G.M. del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, e pubblicata il 21 Luglio 2022.
Il Giudice Monocratico:
A) Ha rigettato la domanda attorea;
B) Ha integralmente compensato tra le parti le spese sia del giudizio di merito, sia dell'A.T.P. ante causam;
C) Infine, ha definitivamente posto le spese della CTU espletata in sede di A.T.P. ante causam, in via solidale a carico di tutte le parti.
Con tutta evidenza, il rigetto della domanda risarcitoria attorea ha implicitamente comportato l'assorbimento della subordinata domanda di manleva assicurativa, avanzata da NE nei CP_2 confronti della compagnia . CP_3
Il Giudice Monocratico, in particolare, ha motivato la decisione di compensare integralmente le spese del giudizio, considerata l'emersione di condotte negligenti dei sanitari di (pur non tali da CP_2
determinare l'accoglimento della domanda risarcitoria).
Avverso tale ordinanza ha proposto appello (in proprio e quale erede di ), Parte_2 Persona_1
giusta citazione notificata in data 19 Settembre 2022.
chiede, in accoglimento del gravame, di accogliersi la domanda risarcitoria da lei già Parte_2 proposta in primo grado;
quindi condannarsi al risarcimento dei danni, in suo favore, sia CP_2 CP_2 jure proprio che jure hereditario;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 23 Gennaio 2023, si è costituita l'appellata , chiedendo di Controparte_2
rigettarsi il gravame.
4 Inoltre la struttura sanitaria (per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e della domanda di primo grado di ) ha reiterato la domanda di manleva assicurativa nei confronti della compagnia Parte_2
. CP_3
A mezzo della comparsa depositata il 24 Gennaio 2023, si è costituita l'appellata AM AS.ni PA, chiedendo di rigettarsi l'appello.
Invece, l'appellata è rimasta contumace;
del resto, l' è stata citata per mere CP_4 Controparte_7
esigenze di litis denuntiatio (aveva preso parte all'Accertamento Tecnico Preventivo ante causam, ma fin dal primo grado di merito l'attrice ha proposto la domanda risarcitoria esclusivamente nei Pt_2
confronti di NE ). CP_2
La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 20 Febbraio 2023, ha ritenuto superflua la rinnovazione della CTU medico-legale espletata in sede di ATP ante causam (rinnovazione invocata dall'appellante); analoga valutazione di superfluità è stata espressa, con riferimento alla prova per testi, già denegata dal primo giudicante.
Giusta ordinanza comunicata il 18 Luglio 2025 – all'esito dell'udienza dell'8 Luglio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante ; dell'appellata ; dell'appellata ), la causa è Parte_2 Controparte_2 CP_3 stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte la relazione collegiale (a firma dei cc.tt.uu. dottori e , espletata in sede Per_3 Per_4
di ATP ante causam, ha ricostruito in modo analitico ed esauriente la vicenda della paziente Per_1
, di anni 59, deceduta il 13 Ottobre 2017 presso la Clinica NE Grande di Castel Volturno.
[...]
La paziente aveva fatto ingresso nella struttura sanitaria il 23 Giugno 2017, proveniente da un periodo di degenza presso l'ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere.
La diagnosi di ingresso era stata la seguente: Panniculite severa della parete addominale;
obesità severa con notevole limitazione funzionale (peso di kg. 155); paziente non autosufficiente;
diabete insulino- dipendente;
sepsi da verosimile infezione intestinale.
Tale severa diagnosi di ingresso viene confermata dai cc.tt.uu., i quali hanno così sintetizzato le condizioni di salute della all'atto dell'ingresso nella struttura sanitaria odierna appellata: la paziente era Per_1
affetta da diabete mellito scompensato;
grave obesità; deficit della deambulazione;
paziente non autosufficiente;
cardiopatia dilatativa con aritmia cardiaca.
5 In modo inequivoco i consulenti di ufficio scrivono di una paziente in preda a condizioni generali già scadute.
Gli ausiliari di primo grado hanno individuato dei profili di negligenza nella condotta dei sanitari di NE
che ebbero in cura la In particolare si è evidenziata la non corretta gestione della diarrea. CP_2 Per_1
Da tale non corretta gestione è derivata l'insorgenza di entero-patia proteino-disperdente con ipo- albuminemia, diarrea ricorrente, batteriemia e disidratazione.
Altresì i consulenti di ufficio hanno evidenziato la non corretta gestione della piaga da decubito a livello sacrale.
Dall'elaborato degli ausiliari si evince chiaramente il carattere decisivo (ai fini del drammatico evolversi della vicenda) delle precarie condizioni di salute, che già segnavano la paziente al momento dell'ingresso nella clinica . CP_2
Di pregnante rilievo è l'episodio ischemico-cerebrale, verificatosi il 4 Settembre 2017.
Trattasi di una gravissima complicanza, di natura del tutto spontanea (vale a dire per nulla connessa alle succitate problematiche di gestione della diarrea e di gestione della piaga da decubito).
Siamo in un difficile contesto, che ha poi condotto al decesso del 13 Ottobre 2017, per shock settico.
Gli stessi consulenti di ufficio hanno correttamente avvalorato un ragionamento “
contro
-fattuale”, per esclusione;
pertanto, essi hanno concluso che non vi è certezza medico-legale sul fatto che i succitati profili di negligenza abbiano determinato l'evento morte (considerati i plurimi fattori concausali preesistenti e sopravvenuti, da soli idonei a provocare il decesso).
Senza dubbio, ai fini dell'accertamento del nesso eziologico in materia civile, è d'uopo attenersi al criterio ermeneutico dettato dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite civili della Cassazione n. 576/08, vale a dire la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non…
Ebbene, proprio in adesione a tale regola, il criterio probabilistico milita in senso contrario alla tesi della odierna appellante, circa la sussistenza del nesso eziologico tra la negligenza dei sanitari (nell'affrontare le problematiche della diarrea e della piaga da decubito) e l'esito fatale.
In modo inequivoco gli ausiliari scrivono che, fin dal primo giorno di ricovero, e per tutta la degenza presso la clinica “ ”, la “validità biologica” di è stata prossima allo zero. CP_2 Persona_1
Le condizioni cliniche sono state sempre gravi.
6 Già al momento del ricovero la era vittima di patologie croniche, che la rendevano del tutto Per_1
incapace di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita.
Tali patologie croniche hanno avuto un ruolo rilevante, nel determinare il decesso della paziente.
Lo shock settico ha rappresentato soltanto la concausa finale, che ha determinato l'exitus della Per_1
Dunque, correttamente il primo giudicante (sulla scorta dell'illustrata CTU di primo grado) ha rigettato sia la principale domanda risarcitoria “jure proprio” per il danno da perdita del rapporto parentale (perdita pedissequa all'evento della morte); sia la pretesa risarcitoria subordinata, “jure hereditario”, per la diminuzione delle chances di sopravvivenza.
Appunto, non vi è prova certa che l'inadeguata gestione della diarrea e della piaga da decubito abbiano significativamente eliso le possibilità di maggiore sopravvivenza della paziente.
Significativamente, secondo i Supremi Giudici, è risarcibile il danno da perdita delle chances di sopravvivenza, soltanto se ricorrono i presupposti della serietà, apprezzabilità e concretezza della chance medesima (seria, concreta ed apprezzabile possibilità che il paziente, senza l'errore medico, sarebbe sopravvissuto più a lungo); cfr. Cass. civ., n. 26851/23 (conforme, Cass. civ. n. 28993/19).
Pertanto l'appello di (nella duplice qualità) deve essere rigettato – anche in punto di Parte_2
rigetto della domanda subordinata di riconoscimento del danno da riduzione delle chances di sopravvivenza.
In tale contesto – e considerata l'accuratezza dell'elaborato dei consulenti d'ufficio in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo – si ribadisce anche il diniego all'istanza istruttoria, di rinnovazione della consulenza d'ufficio medico-legale.
A seguito del rigetto del gravame (proposto da nei confronti di ), resta Parte_2 Controparte_2
assorbita la subordinata domanda di manleva assicurativa che, in ogni caso, aveva Controparte_2
reiterato nei confronti della compagnia , anche nel presente grado. CP_3
Si addiviene quindi all'integrale conferma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis cpc.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese del presente grado.
Sul governo delle spese del presente grado
Con riferimento al rapporto processuale tra l'appellante da un lato e, dall'altro, le appellate Pt_2 CP_2
ed si impone l'integrale compensazione delle spese, al pari della compensazione delle
[...] CP_3
7 spese del primo grado, statuita dal G.M. sammaritano.
Appunto, deve tenersi conto del secondo comma dell'art. 92 cpc nella vigente formulazione, come interpretato, alla luce della pronuncia della Consulta n. 77/18.
Ed effettivamente, i sopra evidenziati profili di negligenza nella condotta dei sanitari di NE , CP_2
integrano le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, tali da indurre alla compensazione, e quindi a discostarsi dal principio della soccombenza.
Anche per quel che concerne il rapporto processuale tra ed , si Controparte_2 Controparte_3
impone la compensazione delle spese del grado, in considerazione dell'assorbimento della subordinata domanda di manleva.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(in proprio e quale erede di ) nei confronti di , in Parte_2 Persona_1 Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t. (appello notificato anche ad ed alla Controparte_3 CP_4
), nonché pronunciando sulla subordinata domanda di manleva proposta da nei
[...] Controparte_2 confronti di , avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, CP_3
n. 9846/21 RG, pubblicata il 21 Luglio 2022, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Dichiara assorbita la subordinata domanda di manleva assicurativa;
C) Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado;
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) dell'ulteriore contributo Parte_2 unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 Dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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