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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
SERENA PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 174/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Brescia - Via Luigi Einaudi N 23 25121 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220239008432474000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, in persona del suo amministratore di sostegno avv. Nominativo_1, ricorre avverso l'Intimazione di pagamento n. 022 2023 90084324 74/000 emessa e notificata in data
25/09/2023 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Brescia per l'importo complessivo di euro 322,07.
L'intimazione di pagamento è riferita alla cartella n. 02220120003259863000 notificata in data 21/9/2012, avente ad oggetto diritti annuali della Camera di Commercio di Brescia comprensiva di euro 176,00 quale diritto camerale annuale a carico della ditta individuale del signor Ricorrente_1 per gli anni 2008 e 2009, di euro 39,60 a titolo di sanzione, di euro 10,02 a titolo di interessi, oltre accessori.
Il signor Ricorrente_1, in persona del proprio amministratore di sostegno, formula istanza di annullamento in autotutela alla Camera di Commercio di Brescia. Sostenendo di non aver ricevuto riscontro, procede costituendosi in giudizio.
Con il ricorso sono chiamati in causa l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Camera di Commercio di
Brescia con l'unico motivo di impugnazione, quale l'intervenuta prescrizione del credito.
Il ricorrente argomenta come il credito portato dall'intimazione di pagamento risulti prescritto, posto che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta oltre il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., anche tenuto conto dell'interruzione della stessa ad opera della cartella n. 02220120003259863000 notificata il 21/09/2012.
Si costituiscono l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Camera di Commercio di Brescia che, nelle loro rispettive controdeduzioni, confermano la regolarità e la legittimità del proprio operato.
Conclusioni delle parti.
Per la parte ricorrente: accogliere il ricorso e accertata l'intervenuta prescrizione dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento con conseguente condanna dell'Agenzia Entrate Riscossione alla cancellazione dagli estratti di ruolo del debito prescritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per le parti resistenti.
ADER: in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni inerenti alla sola attività dell'ente impositore, convenuto in giudizio;
nel merito: dichiarare la mancata maturazione del termine di prescrizione e il corretto operato dell'agente. Rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alle spese di giudizio
CCIAA: rigettare il ricorso con condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, nella sua composizione monocratica, ha esaminato e valutato ponderatamente la documentazione prodotta dalle parti, le domande e le contestazioni della parte ricorrente, le eccezioni e le repliche nelle controdeduzioni delle parti resistenti.
La Corte osserva in via preliminare.
La Camera di commercio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17-bis, comma 1, del D.lgs. 546/92 con nota inviata a mezzo PEC del 12/01/2024 ha comunicato il diniego del ricorso-reclamo. Ha provveduto altresì a formalizzare e a comunicare lo sgravio delle sanzioni amministrative, considerato che le sole sanzioni amministrative sottostanno alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 10 del decreto 54/05.
Anche l'Agenzia delle Entrate - Riscossione notifica al ricorrente il diniego del ricorso/reclamo, sostenendo l'infondatezza delle eccezioni afferenti alla prescrizione.
Con l'unico motivo di ricorso la difesa eccepisce la prescrizione del debito intimato, sostenendo che “… il diritto camerale annuale posto alla base dell'intimazione di pagamento … ha natura di tributo in ragione del disposto dell'art. 13 della L. n. 289/2002 e in particolare stante la sua cadenza sistematica, ha natura di obbligazione a esecuzione periodica con la conseguenza che il relativo credito deve essere azionato nel termine prescrizionale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. ovvero nel termine di cinque anni”. Cita giurisprudenza.
Inoltre, la difesa sostiene che, anche tenuto conto dell'effetto interruttivo della cartella notificata in data
21/09/2012, il credito risulterebbe prescritto alla data del 21/09/2017 e che anche l'applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale condurrebbe alla medesima conclusione, posto che lo stesso, risulterebbe prescritto alla data del 21/09/2022, precisando, inoltre, come il decorso del termine per l'impugnazione di un atto di riscossione mediante ruolo non produca la conversione del termine di prescrizione da quello breve a quello ordinario decennale.
La Corte osserva.
La procedura di notificazione degli atti per il recupero del diritto camerale risulta sia stata correttamente effettuata e che il credito dell'Ente sia legittimamente preteso.
Relativamente all'asserita prescrizione quinquennale la tesi proposta dalla difesa del ricorrente è da ritenersi infondata. Il diritto annuale camerale è soggetto a prescrizione ordinaria di dieci anni, atteso che la disciplina ad esso relativa non contiene alcuna disposizione in ordine a deroghe di quanto disposto dell'articolo 2946 del Cod. Civ.
La Cassazione SSUU con sentenza n.23397/2016 (chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione da dare all'art. 2953 CC), ha ulteriormente evidenziato come “… la disciplina della prescrizione “è di stretta osservanza ed è insuscettibile d'interpretazione analogica”. Pertanto, fatti salvi i casi in cui la legge disponga diversamente, i diritti camerali si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Dalla documentazione versata in atti il termine di prescrizione risulta interrotto con la notifica, in data
21/09/2012, della cartella di pagamento.
Sempre in tema di termine di prescrizione, si sottolineano le disposizioni relative alle seguenti sospensioni. La Legge n.147/2013, che al comma 623 dell'art.1, ha disposto la sospensione dei termini prescrizionali relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (art.1, comma 618) dal 27 dicembre 2013 al 15 giugno 2014; nonché il D.L. 18/2020 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis,) che, per effetto della disciplina emergenziale, ha sospeso il decorso del termine prescrizionale dall'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis) al 31 agosto 2021.
La Corte ritiene corretta l'applicazione del riconoscimento dello sgravio delle sanzioni intervenuto con la disposizione operata dalla Camera di Commercio, sanzioni soggette a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 10 del decreto M.A.P. del 27/01/2005 n. 54.
Per quanto sopra esposto, per la Corte risultano fondate le obiettive argomentazioni portate dalle parti resistenti in giustificato e oggettivo contrasto con le doglianze presentate dal ricorrente riguardanti la prescrizione.
Per quanto attiene alle spese di giudizio si ritiene sussistano giustificati motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso riconosce la sola parte sgravata e respinge nel resto. Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
SERENA PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 174/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Brescia - Via Luigi Einaudi N 23 25121 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220239008432474000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, in persona del suo amministratore di sostegno avv. Nominativo_1, ricorre avverso l'Intimazione di pagamento n. 022 2023 90084324 74/000 emessa e notificata in data
25/09/2023 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Brescia per l'importo complessivo di euro 322,07.
L'intimazione di pagamento è riferita alla cartella n. 02220120003259863000 notificata in data 21/9/2012, avente ad oggetto diritti annuali della Camera di Commercio di Brescia comprensiva di euro 176,00 quale diritto camerale annuale a carico della ditta individuale del signor Ricorrente_1 per gli anni 2008 e 2009, di euro 39,60 a titolo di sanzione, di euro 10,02 a titolo di interessi, oltre accessori.
Il signor Ricorrente_1, in persona del proprio amministratore di sostegno, formula istanza di annullamento in autotutela alla Camera di Commercio di Brescia. Sostenendo di non aver ricevuto riscontro, procede costituendosi in giudizio.
Con il ricorso sono chiamati in causa l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Camera di Commercio di
Brescia con l'unico motivo di impugnazione, quale l'intervenuta prescrizione del credito.
Il ricorrente argomenta come il credito portato dall'intimazione di pagamento risulti prescritto, posto che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta oltre il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., anche tenuto conto dell'interruzione della stessa ad opera della cartella n. 02220120003259863000 notificata il 21/09/2012.
Si costituiscono l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Camera di Commercio di Brescia che, nelle loro rispettive controdeduzioni, confermano la regolarità e la legittimità del proprio operato.
Conclusioni delle parti.
Per la parte ricorrente: accogliere il ricorso e accertata l'intervenuta prescrizione dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento con conseguente condanna dell'Agenzia Entrate Riscossione alla cancellazione dagli estratti di ruolo del debito prescritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per le parti resistenti.
ADER: in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni inerenti alla sola attività dell'ente impositore, convenuto in giudizio;
nel merito: dichiarare la mancata maturazione del termine di prescrizione e il corretto operato dell'agente. Rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alle spese di giudizio
CCIAA: rigettare il ricorso con condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, nella sua composizione monocratica, ha esaminato e valutato ponderatamente la documentazione prodotta dalle parti, le domande e le contestazioni della parte ricorrente, le eccezioni e le repliche nelle controdeduzioni delle parti resistenti.
La Corte osserva in via preliminare.
La Camera di commercio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17-bis, comma 1, del D.lgs. 546/92 con nota inviata a mezzo PEC del 12/01/2024 ha comunicato il diniego del ricorso-reclamo. Ha provveduto altresì a formalizzare e a comunicare lo sgravio delle sanzioni amministrative, considerato che le sole sanzioni amministrative sottostanno alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 10 del decreto 54/05.
Anche l'Agenzia delle Entrate - Riscossione notifica al ricorrente il diniego del ricorso/reclamo, sostenendo l'infondatezza delle eccezioni afferenti alla prescrizione.
Con l'unico motivo di ricorso la difesa eccepisce la prescrizione del debito intimato, sostenendo che “… il diritto camerale annuale posto alla base dell'intimazione di pagamento … ha natura di tributo in ragione del disposto dell'art. 13 della L. n. 289/2002 e in particolare stante la sua cadenza sistematica, ha natura di obbligazione a esecuzione periodica con la conseguenza che il relativo credito deve essere azionato nel termine prescrizionale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. ovvero nel termine di cinque anni”. Cita giurisprudenza.
Inoltre, la difesa sostiene che, anche tenuto conto dell'effetto interruttivo della cartella notificata in data
21/09/2012, il credito risulterebbe prescritto alla data del 21/09/2017 e che anche l'applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale condurrebbe alla medesima conclusione, posto che lo stesso, risulterebbe prescritto alla data del 21/09/2022, precisando, inoltre, come il decorso del termine per l'impugnazione di un atto di riscossione mediante ruolo non produca la conversione del termine di prescrizione da quello breve a quello ordinario decennale.
La Corte osserva.
La procedura di notificazione degli atti per il recupero del diritto camerale risulta sia stata correttamente effettuata e che il credito dell'Ente sia legittimamente preteso.
Relativamente all'asserita prescrizione quinquennale la tesi proposta dalla difesa del ricorrente è da ritenersi infondata. Il diritto annuale camerale è soggetto a prescrizione ordinaria di dieci anni, atteso che la disciplina ad esso relativa non contiene alcuna disposizione in ordine a deroghe di quanto disposto dell'articolo 2946 del Cod. Civ.
La Cassazione SSUU con sentenza n.23397/2016 (chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione da dare all'art. 2953 CC), ha ulteriormente evidenziato come “… la disciplina della prescrizione “è di stretta osservanza ed è insuscettibile d'interpretazione analogica”. Pertanto, fatti salvi i casi in cui la legge disponga diversamente, i diritti camerali si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Dalla documentazione versata in atti il termine di prescrizione risulta interrotto con la notifica, in data
21/09/2012, della cartella di pagamento.
Sempre in tema di termine di prescrizione, si sottolineano le disposizioni relative alle seguenti sospensioni. La Legge n.147/2013, che al comma 623 dell'art.1, ha disposto la sospensione dei termini prescrizionali relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (art.1, comma 618) dal 27 dicembre 2013 al 15 giugno 2014; nonché il D.L. 18/2020 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis,) che, per effetto della disciplina emergenziale, ha sospeso il decorso del termine prescrizionale dall'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis) al 31 agosto 2021.
La Corte ritiene corretta l'applicazione del riconoscimento dello sgravio delle sanzioni intervenuto con la disposizione operata dalla Camera di Commercio, sanzioni soggette a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 10 del decreto M.A.P. del 27/01/2005 n. 54.
Per quanto sopra esposto, per la Corte risultano fondate le obiettive argomentazioni portate dalle parti resistenti in giustificato e oggettivo contrasto con le doglianze presentate dal ricorrente riguardanti la prescrizione.
Per quanto attiene alle spese di giudizio si ritiene sussistano giustificati motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso riconosce la sola parte sgravata e respinge nel resto. Spese compensate.