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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/07/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
…………………………. NOTIF. APPELLO Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4664/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto Controparte_1
), pendente
[...]
TRA
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. GALLOTTA CLAUDIO (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._1 in VIA SELLITTI N. 19 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Guerriero APPELLANTE E (P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA DUOMO 348 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. BONANNI PASQUALE (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione APPELLATO NONCHÉ (P.IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 curatore fallimentare del Sent. n. 451/2015 del CP_3
Tribunale di Milano
APPELLATO
CONCLUSIONI
N.R.G. 4664/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 Con note sostitutive dell'udienza del 13/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
premetteva quanto segue:
[...]
- con ricorso depositato in cancelleria l'1/7/2013, la società
chiedeva ed otteneva dal Controparte_2 giudice di pace di Sarno l'emissione del decreto ingiuntivo n.180/13 in danno della per la Parte_1 somma di €4.305,21 oltre interessi legali a far data dall'1/07/2013, le spese ed onorari della procedura ammontanti ad €400,00, assumendo di esserne creditrice per il pagamento di prestazioni di trasporto su strada di prodotti alimentari;
- avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva formale opposizione la eccependo: Parte_1
1) il difetto di competenza territoriale del Giudice adito;
2) la carenza di legittimazione passiva della Parte_1
con richiesta di chiamata in causa del terzo;
[...]
3) la mancanza di prova certa a fondamento dell'ingiunzione;
4) l'erroneo conteggio delle eventuali somme richieste in pagamento;
5) la nullità del decreto ingiuntivo n.180/13 per la omessa produzione di documenti;
- l'opponente sosteneva che, nel periodo decorrente dall'1/9/2011 e fino al 15/12/2011, aveva commissionato alla società di trasporti Lion's il Controparte_4 trasporto di prodotti caseari da effettuarsi sul territorio nazionale, ivi compresi quelli di cui ne aveva richiesto illegittimamente il pagamento la società
[...]
Controparte_2
- tali spedizioni, regolarmente effettuate, venivano pagate dalla al vettore da essa incaricato, Parte_1 la società Lion's Group Agency S.r.l, giusta emissione delle
N.R.G. 4664/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 fatture nn.650 del 15.09.2011, 655 del 30.09.2011, 781 del 31.10.2011, 835 del 30.11.2011, 971 del 31.12.2011 e 993 del 31.12.2011 e relativi DDT;
-nel corso del giudizio, la difesa della Parte_1 ingiunta depositava le copie di ogni singolo assegno consegnato in pagamento alla società Lion's Group Agency per i trasporti effettuati;
- incardinato il giudizio di opposizione, la causa veniva più volte rinviata onde consentire alla società opponente di effettuare la chiamata in causa della Lion's Group Agency S.r.l., la quale, prima si trasformava nella soc. RI CP_3
e, poi, con sentenza del Tribunale di Milano n.451/15, veniva dichiarata fallita in data 15/5/2015;
- pertanto, la difesa dell'opponente, all'udienza del 22/9/2015, chiedeva al Giudice di Pace di estendere la chiamata in causa alla società fallita e l'udienza veniva rinviata al 15/12/2015;
- a tale udienza il Giudice si riservava sull'eccezione preliminare sollevata dalla opponente di incompetenza territoriale del giudice adito;
- con provvedimento dell'8/1/2016, in scioglimento della riserva, il giudice radicava il giudizio innanzi a sé e rinviava la causa ex art. 320 cpc all'udienza del 25/2/2016;
- le parti chiedevano ammettersi l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti della società opponente e della chiamata in causa e, all'esito, la prova testimoniale;
- il Giudice di pace, con provvedimento reso in udienza, ammetteva i deferiti interrogatori formali, riservandosi sull'ammissione di ulteriore attività istruttoria, e rinviava per l'espletamento del mezzo istruttorio all'udienza del 17/3/2016;
- si rendeva disponibile a rendere il deferito interrogatorio formale solo il signor titolare del Controparte_5
il quale interrogato sui capitoli Parte_1 articolati dalla difesa dell'opposta società Controparte_2 confermava le circostanze sempre affermate dalla difesa della committente, ovverossia di aver consegnato la merce alla Lion's Group Agency S.r.l., di averle pagato i trasporti, di non aver avuto mai rapporti con la Controparte_2 della quale ne ignorava l'esistenza, e riconosceva nei DDT
N.R.G. 4664/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 esibitigli dalla stessa difesa dell'opposta, la documentazione di trasporto nei quali vi era espressamente indicato quale primo e unico vettore la Lion's Group Agency S.r.l.;
- rimaneva assente anche nel giudizio di opposizione il Curatore Fallimentare nonché legale rappresentantete p.t. Cont del Fallimento della società al quale era stato CP_3 deferito interrogatorio formale, benché regolarmente raggiunto in data 15/3/2016 dalla notificazione dei relativi atti;
- il giudice, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 28/4/2016 per la precisazione delle conclusioni e discussione;
- con la sentenza n.474/2016, il giudice di pace di Sarno così provvedeva:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n.180/13 emesso il 4/7/2013 dal Giudice di Pace di Sarno;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite tra la società opponente e quella opposta;
3) dichiara interamente compensate le spese di lite tra la società opponente e la Società chiamata in causa.
Tanto premesso, la proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n.474/2016 eccependo:
1. l'omessa pronuncia e l'erronea applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. in relazione alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale, sussistendo la competenza territoriale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli;
2. l'inapplicabilità alla fattispecie della normativa speciale prevista dall'art.7 ter del D.lgs. n.286 del 2005, presupponendo l'azione diretta del sub vettore ivi prevista che le parti interessate dalla vicenda siano tutte in bonis, dovendo, in caso di fallimento, trovare applicazione le norme speciali dettate in materia di legge fallimentare;
3. la motivazione illogica, falsa, insufficiente, riprodotta, contraddittoria, della sentenza impugnata;
4. la falsa affermazione di fatti e la mancanza di prova di un rapporto contrattuale intercorso tra il Parte_1
e la , nonché dello svolgimento dei
[...] CP_2 trasporti per i quali era stato richiesto il pagamento;
L'appellante evidenziava, poi, di aver ha provveduto al
N.R.G. 4664/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 pagamento di quanto richiesto dall' Controparte_2 in forza di procedura espropriativa mobiliare presso terzi ad istanza dell'appellata nei confronti della Parte_1
e della banca , Controparte_7 chiedendo, in caso di accoglimento dell'appello e di riforma della sentenza impugnata, la restituzione della somma di
€7.684,25, versata all'appellata come da estratto conto del 31/12/2018 in atti.
L'appellante concludeva, pertanto chiedendo:
- di annullare e/o modificare la sentenza n.474/2016 del Giudice di Pace di Sarno, pubblicata l'1/6/2016 e, per l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Sarno n.180/2013;
- in ipotesi di rigetto della domanda principale, in accoglimento della domanda operata con la chiamata in causa in primo grado dell'appellante nei confronti del già Lion's Group Agency S.r.l., di CP_8 CP_3 dichiarare quest'ultima tenuta al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto nei confronti della società a titolo di corrispettivo Controparte_2 dei trasporti dichiarati effettuati;
- di dichiarare, per effetto dell'accoglimento del presente appello, l'appellata tenuta alla Controparte_2 restituzione in favore della della Parte_1 somma di €7.684,25 corrisposta dall'appellante in seguito alla notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi notificato il 12/03/2018, corrisposta a mezzo bonifico bancario del 26/03/2018 eseguito in costanza di gravame;
Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la società evidenziando Controparte_2
l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza, trattandosi di obbligazione pecuniaria con conseguente applicazione del forum destinatae solutionis indicato dall'art.20 c.p.c., in relazione all'art.1182 comma 3°c.c. Con riferimento all'eccepita inapplicabilità dell'art. 7 ter D.lgs 286/2005 per intervenuto fallimento di Ri evidenziava CP_3 che, per indirizzo giurisprudenziale costante, il fallimento dei uno dei condebitori in solido, non era ostativo all'applicabilità dell'art.7
N.R.G. 4664/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 ter. Evidenziava che l' aveva fornito ampia prova di Controparte_2 avere assunto la veste di sub vettore, per essere stata parte del contratto di trasporto intercorso con l'allora Controparte_9
e per avere materialmente eseguito i trasporti, da questa
[...] affidatele ed originariamente commissionati dall'appellante, attraverso la produzione dei DDT di provenienza del Parte_1
in possesso del sub vettore, delle fatture emesse,
[...] nelle quali erano indicati tutti i trasporti eseguiti per conto di Lion's Group Agency srl, identificati attraverso il numero e la data del DDT, coincidenti con quelli riportati su quest'ultimi. L'appellata, ancora, al fine di provare l'entità del proprio credito, aveva prodotto la scheda riepilogativa contabile dei noli complessivamente maturati in esecuzione di tutti i trasporti commissionati dal a Lion's e da questa, Parte_1 ad esso sub vettore, scorporandoli dalle fatture in atti che contenevano anche il nolo di trasporti richiesti da altri originari mittenti, così provando anche la misura del nolo fissato e non corrispostole da Lion's, propria parte contrattuale.
infine, all'ulteriore fine di provare Controparte_2
l'inadempimento di Lion's nei suoi confronti, aveva prodotto nel giudizio di primo grado, i titoli consegnatile da quest'ultima per il pagamento delle fatture indicate, rimasti insoluti. Evidenziava che il pagamento eseguito dall'appellante, mittente dei trasporti, in favore del primo vettore (Lion's), viceversa, comunque non contestato, anche qualora provato, non la libererebbe nei confronti del sub vettore che non sia stato pagato dal primo vettore sub-mittente e non assume alcuna rilevanza, se non quella di consentirle l'azione di regresso nei confronti del primo vettore, propria parte contrattuale, per recuperare quanto corrisposto al sub-vettore.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt.
N.R.G. 4664/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non costituito. Controparte_3
Va poi disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza, trattandosi nel caso di specie di obbligazione pecuniaria, in quanto liquida ed esigibile, da adempiere ex art. 1182, comma 3, c.c. al domicilio del creditore al tempo della scadenza. Invero, l'importo richiesto con il ricorso per ingiunzione, basato sulle fatture emessa dall'ingiungente è determinato nel suo ammontare, senza necessità di effettuare ulteriori calcoli o consultare listini e mercuriali. Pertanto, l'obbligazione, consistendo nella prestazione di una somma di denaro di ammontare certo e determinato, deve essere adempiuta al domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c.. Si osserva, inoltre, che la competenza territoriale per qualsiasi controversia si determina in base alla domanda proposta dall'attore, mentre l'eccezione del convenuto diretta a far valere l'inesistenza o l'invalidità del rapporto può avere rilievo solo ai fini della decisione del merito, ma non incide sulla individuazione del giudice competente. La facoltà di scelta tra giudici parimenti competenti spetta a chi inizia la causa. Nella vicenda in esame, la società, con il ricorso per ingiunzione, ha scelto di agire davanti al giudice di Pace di Sarno quale forum destinatae solutionis, avuto riguardo al luogo del domicilio del creditore, e ciò nel rispetto delle regole anzidette.
2. Sul merito. Con l'art. 7 ter del d.lgs. 286/2005 è stata prevista per il sub- vettore la facoltà di esperire un'azione diretta nei confronti di tutti gli operatori della filiera del trasporto, siano essi vettori o committenti, che per espressa previsione normativa sono obbligati in solido seppur nei limiti delle sole prestazioni ricevute, fatta salva la possibilità per i committenti di ricorrere alla relativa azione di rivalsa. Va premesso che il è quel contratto con cui una CP_10 parte, commissionata di effettuare un trasporto da un soggetto, incarichi a sua volta un altro vettore affinché provveda all'adempimento: pertanto viene riprodotto quanto previsto nel
N.R.G. 4664/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 contratto di trasporto ma con un terzo ed il vettore incaricato diventa a sua volta committente nei confronti dell'ulteriore vettore. Al fine di provare la sussistenza della propria pretesa creditoria nei confronti del committente è necessario che sia provato il contratto di sub-trasporto. Nel caso di specie risultano prodotte le fatture relative ai trasporti nonché i relativi documenti di trasporto di provenienza del in possesso del sub vettore e le fatture Parte_1 emesse, nelle quali sono indicati tutti i trasporti eseguiti per conto di Lion's, identificati attraverso il numero e la data del DDT, coincidenti con quelli riportati su quest'ultimi. La fattura, inoltre, indica, per ogni trasporto, oltre al nome del mittente originario, anche il nolo praticato dall' a Controparte_2
Lion's Group Agency srl. Parte appellata ha altresì provato l'inadempimento di Lion's Group Agency srl nei suoi confronti, producendo, nel giudizio di primo grado, i titoli consegnatile da quest'ultima per il pagamento delle fatture indicate, rimasti insoluti.
Né rileva, ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'azione diretta, il fallimento del vettore. La pronuncia citata dall'appellante, che limita l'ambito di applicazione dell'art. 7 ter soltanto tra soggetti “in bonis (Tribunale di Torino sentenza del 28/09/2015) rappresenta un precedente isolato, prevalendo l'orientamento maggioritario secondo cui l'azione diretta nei confronti del committente si connoterebbe come un'azione autonoma che va ad incidere sul patrimonio di un soggetto diverso da quello sottoposto a procedura concorsuale e che pertanto non vi sarebbe alcuna violazione del principio della par condicio creditorum. Con il riconoscimento dell'azione diretta verso il committente, il legislatore ha inteso garantire una maggiore tutela ai vettori finali che svolgono effettivamente il trasporto e che ne sostengono i costi operativi. In tal modo il legislatore ha voluto evitare che il rischio d'insolvenza del vettore possa ricadere sul sub vettore. Pertanto, l'eventuale assoggettamento alla procedura concorsuale del vettore, che deve considerarsi condebitore solidale del committente finale per il pagamento del nolo, non può in alcun modo avere effetti sul vincolo di solidarietà e non può comportare
N.R.G. 4664/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 la liberazione degli altri condebitori in bonis. Per tali ragioni non può essere esclusa l'operatività dell'azione diretta nel caso in cui il vettore sia sottoposto a una procedura concorsuale. Nel caso in cui la società committente abbia già provveduto al pagamento del primo vettore, ciò non fa venire meno l'obbligo solidale per cui è tenuto al pagamento del sub-vettore, ma sarà possibile esercitare l'azione di rivalsa. Va però in tal caso affermata l'improcedibilità della domanda di rivalsa avanzata nei confronti della Lion's Group Agency. Infatti, in seguito alla sottoposizione di una società a procedura concorsuale, si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari, e, per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 201 ss. L.F., della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria. Corollario di tale approdo è quello per il quale qualsiasi credito nei confronti di un'impresa soggetta a procedura concorsuale, dev'essere fatto valere in quella sede, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, “così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum” (Cass. n. 7037/17, nel medesimo senso, Cass. n. 5662/10). La domanda, pertanto, non poteva essere proposta in questa sede. L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della pronuncia impugnata. Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
N.R.G. 4664/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
3. Sulle spese processuali. Le spese del presente grado di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4664/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto SPEDIZIONE-TRASPORTO (NAZIONALE, INTERNAZIONALE, TERRESTRE, AEREO, ), pendente tra CP_1
Parte_1 Controparte_2
ogni contraria istanza disattesa così Controparte_3 provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza n.474/2016 del Giudice di Sarno;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 4. condanna al pagamento, in favore Parte_1 di delle spese del presente grado Controparte_2 di giudizio che si liquidano in € 1701,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 22/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4664/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
…………………………. NOTIF. APPELLO Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4664/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto Controparte_1
), pendente
[...]
TRA
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. GALLOTTA CLAUDIO (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._1 in VIA SELLITTI N. 19 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Guerriero APPELLANTE E (P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA DUOMO 348 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. BONANNI PASQUALE (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione APPELLATO NONCHÉ (P.IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 curatore fallimentare del Sent. n. 451/2015 del CP_3
Tribunale di Milano
APPELLATO
CONCLUSIONI
N.R.G. 4664/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 Con note sostitutive dell'udienza del 13/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
premetteva quanto segue:
[...]
- con ricorso depositato in cancelleria l'1/7/2013, la società
chiedeva ed otteneva dal Controparte_2 giudice di pace di Sarno l'emissione del decreto ingiuntivo n.180/13 in danno della per la Parte_1 somma di €4.305,21 oltre interessi legali a far data dall'1/07/2013, le spese ed onorari della procedura ammontanti ad €400,00, assumendo di esserne creditrice per il pagamento di prestazioni di trasporto su strada di prodotti alimentari;
- avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva formale opposizione la eccependo: Parte_1
1) il difetto di competenza territoriale del Giudice adito;
2) la carenza di legittimazione passiva della Parte_1
con richiesta di chiamata in causa del terzo;
[...]
3) la mancanza di prova certa a fondamento dell'ingiunzione;
4) l'erroneo conteggio delle eventuali somme richieste in pagamento;
5) la nullità del decreto ingiuntivo n.180/13 per la omessa produzione di documenti;
- l'opponente sosteneva che, nel periodo decorrente dall'1/9/2011 e fino al 15/12/2011, aveva commissionato alla società di trasporti Lion's il Controparte_4 trasporto di prodotti caseari da effettuarsi sul territorio nazionale, ivi compresi quelli di cui ne aveva richiesto illegittimamente il pagamento la società
[...]
Controparte_2
- tali spedizioni, regolarmente effettuate, venivano pagate dalla al vettore da essa incaricato, Parte_1 la società Lion's Group Agency S.r.l, giusta emissione delle
N.R.G. 4664/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 fatture nn.650 del 15.09.2011, 655 del 30.09.2011, 781 del 31.10.2011, 835 del 30.11.2011, 971 del 31.12.2011 e 993 del 31.12.2011 e relativi DDT;
-nel corso del giudizio, la difesa della Parte_1 ingiunta depositava le copie di ogni singolo assegno consegnato in pagamento alla società Lion's Group Agency per i trasporti effettuati;
- incardinato il giudizio di opposizione, la causa veniva più volte rinviata onde consentire alla società opponente di effettuare la chiamata in causa della Lion's Group Agency S.r.l., la quale, prima si trasformava nella soc. RI CP_3
e, poi, con sentenza del Tribunale di Milano n.451/15, veniva dichiarata fallita in data 15/5/2015;
- pertanto, la difesa dell'opponente, all'udienza del 22/9/2015, chiedeva al Giudice di Pace di estendere la chiamata in causa alla società fallita e l'udienza veniva rinviata al 15/12/2015;
- a tale udienza il Giudice si riservava sull'eccezione preliminare sollevata dalla opponente di incompetenza territoriale del giudice adito;
- con provvedimento dell'8/1/2016, in scioglimento della riserva, il giudice radicava il giudizio innanzi a sé e rinviava la causa ex art. 320 cpc all'udienza del 25/2/2016;
- le parti chiedevano ammettersi l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti della società opponente e della chiamata in causa e, all'esito, la prova testimoniale;
- il Giudice di pace, con provvedimento reso in udienza, ammetteva i deferiti interrogatori formali, riservandosi sull'ammissione di ulteriore attività istruttoria, e rinviava per l'espletamento del mezzo istruttorio all'udienza del 17/3/2016;
- si rendeva disponibile a rendere il deferito interrogatorio formale solo il signor titolare del Controparte_5
il quale interrogato sui capitoli Parte_1 articolati dalla difesa dell'opposta società Controparte_2 confermava le circostanze sempre affermate dalla difesa della committente, ovverossia di aver consegnato la merce alla Lion's Group Agency S.r.l., di averle pagato i trasporti, di non aver avuto mai rapporti con la Controparte_2 della quale ne ignorava l'esistenza, e riconosceva nei DDT
N.R.G. 4664/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 esibitigli dalla stessa difesa dell'opposta, la documentazione di trasporto nei quali vi era espressamente indicato quale primo e unico vettore la Lion's Group Agency S.r.l.;
- rimaneva assente anche nel giudizio di opposizione il Curatore Fallimentare nonché legale rappresentantete p.t. Cont del Fallimento della società al quale era stato CP_3 deferito interrogatorio formale, benché regolarmente raggiunto in data 15/3/2016 dalla notificazione dei relativi atti;
- il giudice, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 28/4/2016 per la precisazione delle conclusioni e discussione;
- con la sentenza n.474/2016, il giudice di pace di Sarno così provvedeva:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n.180/13 emesso il 4/7/2013 dal Giudice di Pace di Sarno;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite tra la società opponente e quella opposta;
3) dichiara interamente compensate le spese di lite tra la società opponente e la Società chiamata in causa.
Tanto premesso, la proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n.474/2016 eccependo:
1. l'omessa pronuncia e l'erronea applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. in relazione alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale, sussistendo la competenza territoriale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli;
2. l'inapplicabilità alla fattispecie della normativa speciale prevista dall'art.7 ter del D.lgs. n.286 del 2005, presupponendo l'azione diretta del sub vettore ivi prevista che le parti interessate dalla vicenda siano tutte in bonis, dovendo, in caso di fallimento, trovare applicazione le norme speciali dettate in materia di legge fallimentare;
3. la motivazione illogica, falsa, insufficiente, riprodotta, contraddittoria, della sentenza impugnata;
4. la falsa affermazione di fatti e la mancanza di prova di un rapporto contrattuale intercorso tra il Parte_1
e la , nonché dello svolgimento dei
[...] CP_2 trasporti per i quali era stato richiesto il pagamento;
L'appellante evidenziava, poi, di aver ha provveduto al
N.R.G. 4664/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 pagamento di quanto richiesto dall' Controparte_2 in forza di procedura espropriativa mobiliare presso terzi ad istanza dell'appellata nei confronti della Parte_1
e della banca , Controparte_7 chiedendo, in caso di accoglimento dell'appello e di riforma della sentenza impugnata, la restituzione della somma di
€7.684,25, versata all'appellata come da estratto conto del 31/12/2018 in atti.
L'appellante concludeva, pertanto chiedendo:
- di annullare e/o modificare la sentenza n.474/2016 del Giudice di Pace di Sarno, pubblicata l'1/6/2016 e, per l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Sarno n.180/2013;
- in ipotesi di rigetto della domanda principale, in accoglimento della domanda operata con la chiamata in causa in primo grado dell'appellante nei confronti del già Lion's Group Agency S.r.l., di CP_8 CP_3 dichiarare quest'ultima tenuta al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto nei confronti della società a titolo di corrispettivo Controparte_2 dei trasporti dichiarati effettuati;
- di dichiarare, per effetto dell'accoglimento del presente appello, l'appellata tenuta alla Controparte_2 restituzione in favore della della Parte_1 somma di €7.684,25 corrisposta dall'appellante in seguito alla notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi notificato il 12/03/2018, corrisposta a mezzo bonifico bancario del 26/03/2018 eseguito in costanza di gravame;
Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la società evidenziando Controparte_2
l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza, trattandosi di obbligazione pecuniaria con conseguente applicazione del forum destinatae solutionis indicato dall'art.20 c.p.c., in relazione all'art.1182 comma 3°c.c. Con riferimento all'eccepita inapplicabilità dell'art. 7 ter D.lgs 286/2005 per intervenuto fallimento di Ri evidenziava CP_3 che, per indirizzo giurisprudenziale costante, il fallimento dei uno dei condebitori in solido, non era ostativo all'applicabilità dell'art.7
N.R.G. 4664/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 ter. Evidenziava che l' aveva fornito ampia prova di Controparte_2 avere assunto la veste di sub vettore, per essere stata parte del contratto di trasporto intercorso con l'allora Controparte_9
e per avere materialmente eseguito i trasporti, da questa
[...] affidatele ed originariamente commissionati dall'appellante, attraverso la produzione dei DDT di provenienza del Parte_1
in possesso del sub vettore, delle fatture emesse,
[...] nelle quali erano indicati tutti i trasporti eseguiti per conto di Lion's Group Agency srl, identificati attraverso il numero e la data del DDT, coincidenti con quelli riportati su quest'ultimi. L'appellata, ancora, al fine di provare l'entità del proprio credito, aveva prodotto la scheda riepilogativa contabile dei noli complessivamente maturati in esecuzione di tutti i trasporti commissionati dal a Lion's e da questa, Parte_1 ad esso sub vettore, scorporandoli dalle fatture in atti che contenevano anche il nolo di trasporti richiesti da altri originari mittenti, così provando anche la misura del nolo fissato e non corrispostole da Lion's, propria parte contrattuale.
infine, all'ulteriore fine di provare Controparte_2
l'inadempimento di Lion's nei suoi confronti, aveva prodotto nel giudizio di primo grado, i titoli consegnatile da quest'ultima per il pagamento delle fatture indicate, rimasti insoluti. Evidenziava che il pagamento eseguito dall'appellante, mittente dei trasporti, in favore del primo vettore (Lion's), viceversa, comunque non contestato, anche qualora provato, non la libererebbe nei confronti del sub vettore che non sia stato pagato dal primo vettore sub-mittente e non assume alcuna rilevanza, se non quella di consentirle l'azione di regresso nei confronti del primo vettore, propria parte contrattuale, per recuperare quanto corrisposto al sub-vettore.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt.
N.R.G. 4664/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non costituito. Controparte_3
Va poi disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza, trattandosi nel caso di specie di obbligazione pecuniaria, in quanto liquida ed esigibile, da adempiere ex art. 1182, comma 3, c.c. al domicilio del creditore al tempo della scadenza. Invero, l'importo richiesto con il ricorso per ingiunzione, basato sulle fatture emessa dall'ingiungente è determinato nel suo ammontare, senza necessità di effettuare ulteriori calcoli o consultare listini e mercuriali. Pertanto, l'obbligazione, consistendo nella prestazione di una somma di denaro di ammontare certo e determinato, deve essere adempiuta al domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c.. Si osserva, inoltre, che la competenza territoriale per qualsiasi controversia si determina in base alla domanda proposta dall'attore, mentre l'eccezione del convenuto diretta a far valere l'inesistenza o l'invalidità del rapporto può avere rilievo solo ai fini della decisione del merito, ma non incide sulla individuazione del giudice competente. La facoltà di scelta tra giudici parimenti competenti spetta a chi inizia la causa. Nella vicenda in esame, la società, con il ricorso per ingiunzione, ha scelto di agire davanti al giudice di Pace di Sarno quale forum destinatae solutionis, avuto riguardo al luogo del domicilio del creditore, e ciò nel rispetto delle regole anzidette.
2. Sul merito. Con l'art. 7 ter del d.lgs. 286/2005 è stata prevista per il sub- vettore la facoltà di esperire un'azione diretta nei confronti di tutti gli operatori della filiera del trasporto, siano essi vettori o committenti, che per espressa previsione normativa sono obbligati in solido seppur nei limiti delle sole prestazioni ricevute, fatta salva la possibilità per i committenti di ricorrere alla relativa azione di rivalsa. Va premesso che il è quel contratto con cui una CP_10 parte, commissionata di effettuare un trasporto da un soggetto, incarichi a sua volta un altro vettore affinché provveda all'adempimento: pertanto viene riprodotto quanto previsto nel
N.R.G. 4664/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 contratto di trasporto ma con un terzo ed il vettore incaricato diventa a sua volta committente nei confronti dell'ulteriore vettore. Al fine di provare la sussistenza della propria pretesa creditoria nei confronti del committente è necessario che sia provato il contratto di sub-trasporto. Nel caso di specie risultano prodotte le fatture relative ai trasporti nonché i relativi documenti di trasporto di provenienza del in possesso del sub vettore e le fatture Parte_1 emesse, nelle quali sono indicati tutti i trasporti eseguiti per conto di Lion's, identificati attraverso il numero e la data del DDT, coincidenti con quelli riportati su quest'ultimi. La fattura, inoltre, indica, per ogni trasporto, oltre al nome del mittente originario, anche il nolo praticato dall' a Controparte_2
Lion's Group Agency srl. Parte appellata ha altresì provato l'inadempimento di Lion's Group Agency srl nei suoi confronti, producendo, nel giudizio di primo grado, i titoli consegnatile da quest'ultima per il pagamento delle fatture indicate, rimasti insoluti.
Né rileva, ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'azione diretta, il fallimento del vettore. La pronuncia citata dall'appellante, che limita l'ambito di applicazione dell'art. 7 ter soltanto tra soggetti “in bonis (Tribunale di Torino sentenza del 28/09/2015) rappresenta un precedente isolato, prevalendo l'orientamento maggioritario secondo cui l'azione diretta nei confronti del committente si connoterebbe come un'azione autonoma che va ad incidere sul patrimonio di un soggetto diverso da quello sottoposto a procedura concorsuale e che pertanto non vi sarebbe alcuna violazione del principio della par condicio creditorum. Con il riconoscimento dell'azione diretta verso il committente, il legislatore ha inteso garantire una maggiore tutela ai vettori finali che svolgono effettivamente il trasporto e che ne sostengono i costi operativi. In tal modo il legislatore ha voluto evitare che il rischio d'insolvenza del vettore possa ricadere sul sub vettore. Pertanto, l'eventuale assoggettamento alla procedura concorsuale del vettore, che deve considerarsi condebitore solidale del committente finale per il pagamento del nolo, non può in alcun modo avere effetti sul vincolo di solidarietà e non può comportare
N.R.G. 4664/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 la liberazione degli altri condebitori in bonis. Per tali ragioni non può essere esclusa l'operatività dell'azione diretta nel caso in cui il vettore sia sottoposto a una procedura concorsuale. Nel caso in cui la società committente abbia già provveduto al pagamento del primo vettore, ciò non fa venire meno l'obbligo solidale per cui è tenuto al pagamento del sub-vettore, ma sarà possibile esercitare l'azione di rivalsa. Va però in tal caso affermata l'improcedibilità della domanda di rivalsa avanzata nei confronti della Lion's Group Agency. Infatti, in seguito alla sottoposizione di una società a procedura concorsuale, si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari, e, per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 201 ss. L.F., della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria. Corollario di tale approdo è quello per il quale qualsiasi credito nei confronti di un'impresa soggetta a procedura concorsuale, dev'essere fatto valere in quella sede, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, “così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum” (Cass. n. 7037/17, nel medesimo senso, Cass. n. 5662/10). La domanda, pertanto, non poteva essere proposta in questa sede. L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della pronuncia impugnata. Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
N.R.G. 4664/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
3. Sulle spese processuali. Le spese del presente grado di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4664/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto SPEDIZIONE-TRASPORTO (NAZIONALE, INTERNAZIONALE, TERRESTRE, AEREO, ), pendente tra CP_1
Parte_1 Controparte_2
ogni contraria istanza disattesa così Controparte_3 provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza n.474/2016 del Giudice di Sarno;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 4. condanna al pagamento, in favore Parte_1 di delle spese del presente grado Controparte_2 di giudizio che si liquidano in € 1701,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 22/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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