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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3593/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Indirizzo Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. S.r.l. - P.I.
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PAGAMENTO n. 090/3992/2025 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4576 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento.
Resistente: si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato nei termini di legge, l' istante proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento -in epigrafe indicato nell'esatto estremo numerico- notificatogli in data 22.07.2025 sulla scorta di precedente avviso di accertamento, ivi richiamato, avente ad oggetto TARI anno 2017: deduceva parte ricorrente l'omessa notifica di qualsivoglia atto prodromico e, su tale presupposto, eccepiva la invalidità derivata del sollecito e la decadenza dell'ente dalla potestà impositiva, oltre che la prescrizione del diritto.
Si costituiva/costituivano, depositando controdeduzioni, la/le convenuta/e.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non merita accoglimento.
Deduce l'istante, quale principale motivo di doglianza, la omessa notifica dell'avviso prodromico al sollecito e, su tale premessa, eccepisce la invalidità derivata dell'atto qui impugnato nonché la estinzione della pretesa per intervenuta decadenza e/o prescrizione.
Tale in sintesi il thema decidendi, rappresentano principi noti in materia tributaria che: a) la correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale preordinata di atti, di tal che l'omessa notifica di un determinato atto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. per tutte Cass. 14861/2012); b) in siffatta evenienza, la descritta nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spettando in casi siffatti al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (cfr. anche Cass. 9873/2011; Cass., Sez. un.,
n. 5791/2008); c)per converso, la mancata impugnativa nei termini di uno degli atti della sequenza legale determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, con possibilità per il contribuente di far valere successivamente solo fatti estintivi/modificativi sopravvenuti o vizi propri dell'atto successivo;
d) la predetta cristallizzazione della pretesa impositiva non opera, tuttavia, laddove la mancata opposizione riguardi atti diversi da quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92, venendo in rilievo una mera facoltà e non un onere di impugnativa per il contribuente (cfr. per tutte Cass. 16952/2015).
Operata tale premessa, deve osservarsi che le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, volte a prospettare la omessa notifica dell'avviso di accertamento richiamato nel sollecito, risultano smentite dalla documentazione prodotta dalla resistente amministrazione comunale che attesta, viceversa, la regolare notifica dell'atto secondo la procedura cd. di irreperibilità relativa di cui all'art. 140 c.p.c. (vedasi relata di notifica, in atti, con tentativo di consegna del plico in data 10.11.2022, e successiva c.a.d. spedita a mezzo raccomandata, resa al mittente per compiuta giacenza).
Dalla accertata regolare notifica del menzionato avviso e dalla sua mancata impugnativa nei termini di legge è conseguita la cristallizzazione del credito tributario, con inammissibilità di ogni eccezione afferente al merito della pretesa ed alla costruzione del titolo (ivi compresa quella di decadenza) e possibilità per il contribuente di far valere unicamente vizi propri dell'atto successivo (ovvero del sollecito qui impugnato )
e/o fatti estintivi/modificativi sopravvenuti.
Infondata sul punto la eccezione di difetto di motivazione, risultando edotto il contribuente delle ragioni della pretesa tributaria per effetto della notifica dell'avviso debitamente richiamato nell'atto qui impugnato, infondata si appalesa anche la eccezione di prescrizione sopravvenuta, non essendo decorso il termine di legge dal momento della notifica dell'atto presupposto.
La domanda va quindi rigettata, con le spese che seguono la soccombenza
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 350,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle parti convenute costituita
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3593/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Indirizzo Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. S.r.l. - P.I.
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PAGAMENTO n. 090/3992/2025 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4576 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento.
Resistente: si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato nei termini di legge, l' istante proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento -in epigrafe indicato nell'esatto estremo numerico- notificatogli in data 22.07.2025 sulla scorta di precedente avviso di accertamento, ivi richiamato, avente ad oggetto TARI anno 2017: deduceva parte ricorrente l'omessa notifica di qualsivoglia atto prodromico e, su tale presupposto, eccepiva la invalidità derivata del sollecito e la decadenza dell'ente dalla potestà impositiva, oltre che la prescrizione del diritto.
Si costituiva/costituivano, depositando controdeduzioni, la/le convenuta/e.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non merita accoglimento.
Deduce l'istante, quale principale motivo di doglianza, la omessa notifica dell'avviso prodromico al sollecito e, su tale premessa, eccepisce la invalidità derivata dell'atto qui impugnato nonché la estinzione della pretesa per intervenuta decadenza e/o prescrizione.
Tale in sintesi il thema decidendi, rappresentano principi noti in materia tributaria che: a) la correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale preordinata di atti, di tal che l'omessa notifica di un determinato atto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. per tutte Cass. 14861/2012); b) in siffatta evenienza, la descritta nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spettando in casi siffatti al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (cfr. anche Cass. 9873/2011; Cass., Sez. un.,
n. 5791/2008); c)per converso, la mancata impugnativa nei termini di uno degli atti della sequenza legale determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, con possibilità per il contribuente di far valere successivamente solo fatti estintivi/modificativi sopravvenuti o vizi propri dell'atto successivo;
d) la predetta cristallizzazione della pretesa impositiva non opera, tuttavia, laddove la mancata opposizione riguardi atti diversi da quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92, venendo in rilievo una mera facoltà e non un onere di impugnativa per il contribuente (cfr. per tutte Cass. 16952/2015).
Operata tale premessa, deve osservarsi che le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, volte a prospettare la omessa notifica dell'avviso di accertamento richiamato nel sollecito, risultano smentite dalla documentazione prodotta dalla resistente amministrazione comunale che attesta, viceversa, la regolare notifica dell'atto secondo la procedura cd. di irreperibilità relativa di cui all'art. 140 c.p.c. (vedasi relata di notifica, in atti, con tentativo di consegna del plico in data 10.11.2022, e successiva c.a.d. spedita a mezzo raccomandata, resa al mittente per compiuta giacenza).
Dalla accertata regolare notifica del menzionato avviso e dalla sua mancata impugnativa nei termini di legge è conseguita la cristallizzazione del credito tributario, con inammissibilità di ogni eccezione afferente al merito della pretesa ed alla costruzione del titolo (ivi compresa quella di decadenza) e possibilità per il contribuente di far valere unicamente vizi propri dell'atto successivo (ovvero del sollecito qui impugnato )
e/o fatti estintivi/modificativi sopravvenuti.
Infondata sul punto la eccezione di difetto di motivazione, risultando edotto il contribuente delle ragioni della pretesa tributaria per effetto della notifica dell'avviso debitamente richiamato nell'atto qui impugnato, infondata si appalesa anche la eccezione di prescrizione sopravvenuta, non essendo decorso il termine di legge dal momento della notifica dell'atto presupposto.
La domanda va quindi rigettata, con le spese che seguono la soccombenza
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 350,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle parti convenute costituita