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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 221/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7766/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0036133 TARI 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso TARI 2024 n 0036133, ricevuto a mezzo raccomandata a/r in data 8.10.2024, con cui il Comune di Cosenza gli ha chiesto il pagamento di € 1.447,00 per TARI 2023 e 2024. Ha eccepito che il locale interessato non era assoggettabile a tassazione in quanto privo di arredi, impianti e/o attrezzatura e sfornito di utenze e che la richiesta costituiva una violazione dell'art. 8, comma 2, lettera j del Testo integrato e coordinato del Regolamento TARI della
Città di Cosenza. Tanto premesso, ha concluso come da pagina 3 del ricorso.
Si è costituito il Comune di Cosenza, contestando le asserzioni attoree e concludendo come da pagina 8 della memoria.
Si è costituita Municipia S.p.A., contrastando le pretese avverse e concludendo come da pagina 5 della memoria.
La parte contribuente ha depositato una memoria illustrativa a sostegno delle sue argomentazioni.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla detenzione o occupazione di una "res" suscettibile di produrre rifiuti (Cass. n. 17617 del 2021, Cass. n. 2257 del 2022).
In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 2257 del 2022, Cass. n. 17032 del
2021, Cass. n. 12979 del 2019).
Nel caso di specie, deve ritenersi applicabile ratione temporis il Regolamento tassazione “TARI” del Comune di Cosenza, aggiornato con delibera n. 19 del 28/06/21. Detto Regolamento prevedeva l'esenzione dal tributo per i “locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati, ed inoltre, per i locali ad uso non domestico, purché non siano forniti di impianti, attrezzature e per i medesimi non siano stati rilasciati, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività, o che non sia stata presentata a tal fine una dichiarazione o comunicazione a pubbliche autorità, da parte del titolare”. Nella fattispecie al vaglio, il contribuente ha fornito idonea documentazione comprovante la cessazione delle utenze elettrica e idrica, circostanza che, unitamente all'assenza di arredamento, dimostra l'impossibilità dell'immobile di produrre rifiuti urbani.
Vi è anche prova che il ricorrente ha comunicato il 24 gennaio 2024 ad entrambe le parti costituite la dichiarazione di variazione, chiedendo tempestivamente la cancellazione del tributo (vedi art. 19 del
Regolamento applicabile).
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
La peculiarità del caso esaminato induce alla compensazione della metà delle spese di lite, restando a carico del Comune di Cosenza soccombente la residua metà.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) compensa la metà delle spese di lite e condanna il Comune di Cosenza al pagamento nei confronti della controparte della residua metà, liquidata in tale misura ridotta in € 350,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'Avv. Difensore_1; c) compensa le spese tra il ricorrente e Municipia Spa.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7766/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0036133 TARI 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso TARI 2024 n 0036133, ricevuto a mezzo raccomandata a/r in data 8.10.2024, con cui il Comune di Cosenza gli ha chiesto il pagamento di € 1.447,00 per TARI 2023 e 2024. Ha eccepito che il locale interessato non era assoggettabile a tassazione in quanto privo di arredi, impianti e/o attrezzatura e sfornito di utenze e che la richiesta costituiva una violazione dell'art. 8, comma 2, lettera j del Testo integrato e coordinato del Regolamento TARI della
Città di Cosenza. Tanto premesso, ha concluso come da pagina 3 del ricorso.
Si è costituito il Comune di Cosenza, contestando le asserzioni attoree e concludendo come da pagina 8 della memoria.
Si è costituita Municipia S.p.A., contrastando le pretese avverse e concludendo come da pagina 5 della memoria.
La parte contribuente ha depositato una memoria illustrativa a sostegno delle sue argomentazioni.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla detenzione o occupazione di una "res" suscettibile di produrre rifiuti (Cass. n. 17617 del 2021, Cass. n. 2257 del 2022).
In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 2257 del 2022, Cass. n. 17032 del
2021, Cass. n. 12979 del 2019).
Nel caso di specie, deve ritenersi applicabile ratione temporis il Regolamento tassazione “TARI” del Comune di Cosenza, aggiornato con delibera n. 19 del 28/06/21. Detto Regolamento prevedeva l'esenzione dal tributo per i “locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati, ed inoltre, per i locali ad uso non domestico, purché non siano forniti di impianti, attrezzature e per i medesimi non siano stati rilasciati, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività, o che non sia stata presentata a tal fine una dichiarazione o comunicazione a pubbliche autorità, da parte del titolare”. Nella fattispecie al vaglio, il contribuente ha fornito idonea documentazione comprovante la cessazione delle utenze elettrica e idrica, circostanza che, unitamente all'assenza di arredamento, dimostra l'impossibilità dell'immobile di produrre rifiuti urbani.
Vi è anche prova che il ricorrente ha comunicato il 24 gennaio 2024 ad entrambe le parti costituite la dichiarazione di variazione, chiedendo tempestivamente la cancellazione del tributo (vedi art. 19 del
Regolamento applicabile).
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
La peculiarità del caso esaminato induce alla compensazione della metà delle spese di lite, restando a carico del Comune di Cosenza soccombente la residua metà.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) compensa la metà delle spese di lite e condanna il Comune di Cosenza al pagamento nei confronti della controparte della residua metà, liquidata in tale misura ridotta in € 350,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'Avv. Difensore_1; c) compensa le spese tra il ricorrente e Municipia Spa.