Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 221
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Accolto
    Impossibilità di produrre rifiuti urbani

    La Corte ha ritenuto che il presupposto impositivo della TARI è la detenzione o occupazione di una 'res' suscettibile di produrre rifiuti. Nel caso di specie, il contribuente ha fornito documentazione comprovante la cessazione delle utenze e l'assenza di arredamento, dimostrando l'impossibilità dell'immobile di produrre rifiuti urbani. È stata inoltre provata la tempestiva comunicazione della dichiarazione di variazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 221
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 221
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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