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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 3578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3578 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1. dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2. dott. Antonio Mungo Consigliere
3. dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6230/2024, pubblicata in data 17.6.2024, iscritto al n. 2825 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 e pendente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume, Parte_1 P.IVA_1
- appellante -
E
, non costituito, Controparte_1
- appellato-
Con atto notificato in data 17.1.2025 la proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 6230/2024 con cui il Tribunale di Napoli aveva respinto la domanda di pagamento da lei proposta nei confronti dell' , convenendo in giudizio parte Controparte_1 appellata per l'udienza del 26 giugno 2025 (d'ufficio al 2.7.2025, in cui nessuno è stato presente) ed instando per la riforma della sentenza di primo grado.
La causa veniva iscritta a ruolo in data 24 giugno 2025, contestualmente ad una istanza di rimessione in termini per l'iscrizione a ruolo della vertenza, in cui veniva evidenziato che l'iscrizione a ruolo del 27.1.2025 era stata rifiutata in data 18.2.2025 per mancato deposito delle ricevute di pagamento del contributo unificato, pagamento che però era avvenuto in data 29.1.2025 ma per mera dimenticanza la relativa documentazione non era stata allegata.
Ritiene la Corte che l'istanza di rimessione in termini debba essere respinta, questa essendo subordinata (cfr. art. 294 c.p.c.) alla prova di un inadempimento non imputabile alla parte, laddove nella fattispecie la dimenticanza di allegazione della documentazione attestante il pagamento del contributo unificato è sicuramente imputabile alla appellante.
Ai sensi poi dell'art. 348 c.p.c., comma 1, secondo cui “l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini”, deve dichiararsi la improcedibilità dell'appello, essendo avvenuta la costituzione in giudizio nel presente processo solo in data
24.6.2025, a fronte di un atto di appello notificato in data 17.1.2025.
Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6230/2024
e dichiara dovuto dall'appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello.
Napoli, 2.7.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo