Ordinanza collegiale 17 aprile 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00583/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00525/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale (ASPAT), in persona del Presidente p.t., e dalla Fisioelle S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall’avv. Patrizia Kivel Mazuy, PEC patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it, domiciliate ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maddalena Bruno, PEC bruno0868@cert.avvmatera.it, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
nei confronti
Mediagnostica S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
delle Delibere G.R. n. 389 del 30.7.2024 e n. 602 del 17.10.2024, di approvazione dei Criteri per la determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali e della mappa di compatibilità per il triennio 2024-2026, con particolare riferimento al punto 6 del loro dispositivo, nella parte in cui stabilisce che “le Aziende Sanitarie locali determinano il fabbisogno residuo non soddisfatto, al netto dell’eventuale budget di prima assegnazione per branca, per il rilascio delle successive verifiche di compatibilità ai sensi dell’art. 3 L.R. n. 28/2000”;
Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti, con il quale è stata impugnata la nota/pec del Dirigente della Direzione Salute della Regione Basilicata prot. n. 83715 del 4.4.2025;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il Cons. UA ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Delibere G.R. n. 389 del 30.7.2024 e n. 602 del 17.10.2024 la Regione Basilicata, in esecuzione delle Sentenze TAR Basilicata n. 237 del 12.4.2023 e n. 712 dell’11.12.2023, ha approvato i Criteri per la determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali e della mappa di compatibilità per il triennio 2024-2026.
L’Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale (ASPAT) e la Fisioelle S.r.l., struttura sanitaria accreditata e contrattualizzata per la branca di Medicina Fisica e Riabilitativa, con il ricorso introduttivo, notificato il 30.10.2024 e depositato il 26.11.2024, hanno impugnato le predette Delibere G.R. n. 389 del 30.7.2024 e n. 602 del 17.10.2024, con particolare riferimento al punto 6 del loro dispositivo, nella parte in cui stabilisce che “le Aziende Sanitarie locali determinano il fabbisogno residuo non soddisfatto, al netto dell’eventuale budget di prima assegnazione per branca, per il rilascio delle successive verifiche di compatibilità ai sensi dell’art. 3 L.R. n. 28/2000”, deducendo:
1) la sovrapposizione tra la verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno regionale ed alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie, prevista dall’art. 8 ter, comma 3, D.Lg.vo n. 502/1992 per l’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio di una struttura sanitaria privata, e la determinazione del fabbisogno delle prestazioni, per assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza, prevista dall’art. 8 quater, comma 1, dello stesso D.Lg.vo n. 502/1992;
2) e l’illegittimità dell’esclusiva destinazione del fabbisogno residuo alle strutture autorizzate, che chiedono l’accreditamento, violando i principi di competitività e concorrenza.
Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, la quale ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’ASPAT sia per il conflitto di interesse tra gli associati solo autorizzati e quelli anche accreditati e contrattualizzati, sia per la mancanza dell’atto di autorizzazione ad agire in giudizio;
la Regione ha poi dedotto l’infondatezza del ricorso.
Intanto, con istanza del 15.11.2024 le ricorrenti hanno chiesto di accedere alla documentazione ed agli atti “su cui si è fondata l’attività programmatoria degli anni 2014-2026, che ha preso come parametri di riferimento anche le prestazioni rese dal settore pubblico con particolare riguardo all’attività di Fisiochinesiterapia e Radiologia”, “per verificare la corretta istruttoria preordinata alla determinazione dei fabbisogni”.
In data 11.12.2024 la Regione Basilicata ha fatto presente di aver chiesto un parere al Garante della Protezione dei Dati Personali, poi espresso il 20.1.2025.
Pertanto, dopo la diffida del 24.2.2025, le ricorrenti con istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., notificata il 10.3.2025 e depositata nella stessa giornata del 10.3.2025, hanno impugnato il silenzio rigetto, formatosi il 19.2.2025, in quanto decorrente dal parere del Garante della Protezione dei Dati Personali del 20.1.2025, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990.
Con memoria del 26.3.2025 le ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
Con memorie del 26.3.2025 e dell’8.4.2025 la Regione Basilicata ha chiesto la reiezione del gravame.
Con memoria del 9.4.2024 le ricorrenti hanno fatto presente che la suddetta istanza di accesso del 15.11.2024 era stata adempiuta in data 4.4.2025 e pertanto hanno chiesto in via principale, il rinvio dell’Udienza Pubblica, “per la proposizione di eventuali motivi aggiunti”, e in via subordinata l’accoglimento del ricorso.
In data 11.4.2025 le ricorrenti hanno depositato una Relazione del 2.4.2025, con la quale il loro Consulente Tecnico ha ritenuto che:
1) la metodologia della Regione Basilicata per la determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali e della mappa di compatibilità per il triennio 2024-2026 “presenta vizi concettuali e metodologici rilevanti, che ne compromettono l’idoneità”, in quanto:
A) dall’utilizzo dei consumi storici deriva “una probabile sottostima delle reali necessità sanitarie”, che “ignora la domanda inespressa ed i limiti dell’offerta passata”;
B) la collinearità nell’uso delle variabili relative all’età e la multicollinearità di molte altre variabili (sesso, residenza, esenzione ticket, numero ricoveri, numero prescrizioni farmaceutiche e indicatori socio economici) “rendono le stime dei coefficienti instabili e di difficile interpretazione, minando l’affidabilità dei risultati”;
C) “l’uso di variabili correttive percentuali è potenzialmente fuorviante e introduce elementi di opacità e discrezionalità, che riducono la robustezza e la trasparenza del processo di stima”;
Il Tecnico di parte ha poi sostenuto che un confronto con le Regioni “che presentano livelli di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) considerati ottimali o superiori alla media nazionale”, “focalizzato con la correlazione diretta tra caratteristiche della popolazione e livelli di servizio ottimali, rappresenterebbe una via metodologicamente più corretta e trasparente, per stimare il fabbisogno sanitario della Regione Basilicata e delineare adeguatamente la programmazione sanitaria regionale”.
Con nota/pec prot. n. 83715 del 4.4.2025 (inviata al difensore delle ricorrenti) il Dirigente della Direzione Salute della Regione Basilicata, nel riscontrare la suddetta istanza di accesso del 15.11.2024, ha precisato che:
1) il sistema non differenzia le prestazioni erogate presso le strutture accreditate e contrattualizzate da quelle erogate a domicilio dell’utente;
2) la Regione aveva pesato in modo diverso alcune variabili, come l’età, il Comune di cintura, l’esenzione per invalidità, e pesato interamente le altre variabili, come le prestazioni delle strutture private e l’esenzione per patologie oncologiche, evidenziando la notorietà del dato del tetto di spesa regionale di circa 37,8 milioni di euro;
3) i dati delle strutture pubbliche e private, compreso quello relativo alle liste di attesa, erano stati estratti dal Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale;
4) “il rilascio di nuove compatibilità consente alle strutture di essere autorizzate all’apertura ed all’esercizio e successivamente ad essere accreditate istituzionalmente”;
5) i parametri di riferimento utilizzati erano stati rilevati dal Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità S.r.l., con il quale la Regione Basilicata aveva instaurato un accordo di collaborazione in materia di metodologie di stima del fabbisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali;
6) il budget di spesa, da assegnare alle singole strutture, sarebbe stato oggetto di un successivo provvedimento.
Con atto di motivi aggiunti, notificato il 3.6.2025 e depositato il 18.6.2025, le ricorrenti hanno impugnato la predetta nota/pec prot. n. 83715 del 4.4.2025, deducendo nuovamente:
1) la sovrapposizione tra la verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno regionale ed alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie, prevista dall’art. 8 ter, comma 3, D.Lg.vo n. 502/1992 per l’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio di una struttura sanitaria privata, e la determinazione del fabbisogno delle prestazioni, per assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza, prevista dall’art. 8 quater, comma 1, dello stesso D.Lg.vo n. 502/1992;
2) l’illegittimità dell’esclusiva destinazione del fabbisogno residuo alle strutture autorizzate, che chiedono l’accreditamento, violando i principi di competitività e concorrenza.
Con memorie del 19.9.2025 e dell’1.10.2025 le ricorrenti hanno chiesto l’accoglimento del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti ed hanno anche chiesto “di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 3, L.R. n. 28/2000, nella parte in cui prevede che “la Giunta Regionale definisce ai fini dell’accreditamento, tenuto conto dei Livelli Essenziali di Assistenza, il fabbisogno delle prestazioni sanitarie, di cui all’art. 8 quater comma 1 del D.Lgs. n. 502/1992, anche solo individuando le risorse complessivamente disponibili per le diverse tipologie di prestazioni”, per contrasto con gli artt. 8 ter (che disciplina l’autorizzazione delle strutture sanitarie, nella parte in cui, al comma 3, stabilisce che la verifica di compatibilità da parte delle Regioni deve essere effettuata “in rapporto al fabbisogno complessivo”) e 8 quater (che disciplina l’accreditamento delle strutture sanitarie, nella parte in cui, al comma 1, prevede che il presupposto della “verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale” consiste nel “garantire i Livelli Essenziali di Assistenza”) D.Lg.vo n. 502/1992, che dettano i principi fondamentali stabiliti nella materia “tutela della salute” dalla legislazione statale, con la conseguente violazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione.
Con memorie del 20.9.2025 e dell’1.10.2025 la Regione Basilicata ha chiesto la reiezione sia del ricorso introduttivo, sia dell’atto di motivi aggiunti.
All’Udienza Pubblica del 5.11.2025 il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono passati in decisione.
In via preliminare, va affermata la legittimazione a ricorrere dell’Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale (ASPAT):
-sia perché ha replicato che tra i suoi soci vi sono solo strutture accreditate e tale circostanza non è stata validamente confutata dalla parte resistente;
-sia perché l’art. 8 del suo Statuto stabilisce che il suo Presidente è il legale rappresentante, e dispone del potere di rappresentare l’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con la facoltà di nominare avvocati difensori.
Nel merito, il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono infondati (cfr. al riguardo la Sentenza TAR Basilicata n. 281 dell’8.5.2025, non appellata).
Al riguardo, va rilevato che questo Tribunale:
-con Sentenza n. 237 del 12.4.2023, passata in giudicato, ha accolto il Ricorso n. 590/2022, proposto dalla struttura privata Mediagnostica S.r.l., autorizzata per la Branca di radiologia diagnostica, ed annullato la Del. G.R. n. 1907 dell’11.12.2006, confermata dalle Delibere G.R. n. 644 del 24.9.2019 e n. 169 del 12.3.2020 (di approvazione della mappa di compatibilità per il triennio 2019-2021), in quanto prevedeva esclusivamente il criterio quantitativo dell’analisi della domanda e dell’offerta dei servizi sanitari sulla base dei dati del fabbisogno storico, che, contemplando nuovi accreditamenti solo in caso di fabbisogno non soddisfatto, tenendo pure conto dei tempi di attesa delle prestazioni, impediva nuovi ingressi e manteneva invariato il numero dei soggetti accreditati e convenzionati, consolidandone la posizione mediante l’assicurazione degli stessi volumi di produzione.
Con tale decisione, questo TAR ha ritenuto che la Regione avrebbe dovuto adottare criteri pro-competitivi di tipo prestazionale e/o qualitativo, finalizzati al miglioramento della qualità del servizio sanitario attraverso l’accreditamento e la contrattualizzazione di nuove strutture private; tali principi erano stati evidenziati anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella segnalazione n. 1616 del 4/9.9.2019, pubblicata nel Bollettino del 23.9.2019, con la quale aveva invitato la Regione Basilicata ad avere “un approccio più attento alla valutazione della qualità e delle performance delle strutture e di prevedere meccanismi per favorire l’accesso ai fondi pubblici anche da parte di nuovi operatori”;
Tale impostazione è stata condivisa nella sentenza della III^ Sezione del Consiglio di Stato n. 1043 del 4.2.2021, secondo cui:
1) “un sistema basato sulla sussidiarietà orizzontale tra operatori sanitari pubblici e privati accreditati non può sfuggire alle regole, operanti per qualunque settore del mercato, della concorrenzialità volta sia a valutare l’ingresso di nuovi operatori, sia a verificare periodicamente gli operatori già accreditati, sia, conseguentemente, a valutare eventualmente il livello e gli eventuali necessari miglioramenti dell’efficientamento e della razionalizzazione della rete”, desumibile anche dalla durata limitata nel tempo dell’accreditamento;
2) il “reiterato rinnovo dell’accreditamento finisce con il rappresentare il consolidamento della stessa posizione di plusvalore concorrenziale a scapito della necessaria verifica, periodica e trasparente, della eventuale maggiore efficienza e qualità dei soggetti aspiranti, alla luce della necessità che l’offerta sanitaria sia costantemente verificata, aggiornata e rinnovata”, condividendo “il richiamo dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, che in più occasioni ha escluso l’utilizzo della definizione del fabbisogno quale strumento limitativo della concorrenza nel settore, tale da condurre, con il congelamento delle posizioni dei già accreditati, a restrizioni indebite del numero degli operatori”, che “aumentando le prestazioni erogate, continuano a coprire anche aumenti di fabbisogno mantenendo una tendenziale chiusura anticoncorrenziale del sistema”;
3) “solo una visione dinamica, nonché una valutazione periodicamente rinnovata ed aperta alla comparazione tra chi è già accreditato e chi aspira ad esserlo, può rispondere alla migliore e più efficiente allocazione delle risorse disponibili”, specificando che “quanto più la valutazione è periodica, cioè dinamica, e quanto meno si consolidano posizioni di vantaggio in singoli operatori, tanto più potranno emergere efficienza e risparmio a vantaggio della spesa sanitaria regionale”, e stigmatizzando il comportamento della Regione Molise, “limitandosi a chiudere il mercato a solo, perdurante ed esclusivo vantaggio degli operatori già accreditati, a cui si chiede di aumentare le prestazioni erogate ove il fabbisogno aumenti, in luogo di offrire ad altri potenziali aspiranti in possesso dei requisiti la possibilità di compartecipare all’offerta sanitaria in regime di accreditamenti”;
4) “nuovi accreditamenti non determinerebbero un aumento dei tetti di spesa, ma soltanto la verifica e meramente eventuale redistribuzione delle risorse esistenti, in funzione della concorrenza, efficienza e qualità dell’offerta rivolta ai cittadini”;
5) l’obiettivo delle norme in materia di accreditamento “è quello di migliorare tutti gli aspetti dell’offerta rivolta ai pazienti e mai quello di salvaguardare un mercato chiuso da cui alcuni potenziali aspiranti rischiano di essere esclusi sine die”.
Infine, con la sentenza n. 712 dell’11.12.2023 è stato accolto il ricorso n. 368/2023, sempre proposto da Mediagnostica S.r.l., di ottemperanza alla predetta sentenza TAR Basilicata n. 237 del 12.4.2023, ordinando alla Regione Basilicata, di definire i criteri di determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali e della relativa mappa di compatibilità di cui all’art. 3 L.R. n. 28/2000, nominando Commissario ad acta il Direttore Generale o un suo delegato dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali con sede in Roma.
Assume particolare rilievo nella fattispecie in esame il D.M. 19.12.2022 che ha disciplinato l’attuazione:
1) sia dell’art. 8 quater, comma 7, D.Lg.vo n. 502/1992, come sostituito dall’art. 15, comma 1, lett. a), L. n. 118/2022, il quale prevede che l’accreditamento possa essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con Decreto del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
2) sia dell’art. 8 quinquies, comma 1 bis, D.Lg.vo n. 502/1992, introdotto 15, comma 1, lett. b), L. n. 118/2022, ai sensi del quale i soggetti privati interessati alla sottoscrizione degli accordi contrattuali, per l’erogazione di prestazioni assistenziali per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sono individuati mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle Regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare, specificando che la selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta.
Tale decreto ha concesso alle Regioni il termine di 9 mesi, poi prorogato con l’art. 1 del D.M. 26.9.2023 al 31.3.2024; successivamente, con l’art. 36 della L. n. 193 del 16.12.2024 (cioè della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) è stata sospesa l’efficacia dei suddetti artt. 8 quater, comma 7, e 8 quinquies, comma 1 bis, D.Lg.vo n. 502/1992 ed anche del D.M. 19.12.2022 “fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale, da sottoporre ad apposita Intesa nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni entro il 31.12.2026”.
Infine, all’art. 5, comma 3, tale decreto ha stabilito che, nelle more della sua attuazione, continuavano ad applicarsi i precedenti criteri ai fini dell’accreditamento e per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture accreditate.
Ebbene, le impugnate Delibere G.R. n. 389 del 30.7.2024 e n. 602 del 17.10.2024, nell’approvare i Criteri per la determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali e la mappa di compatibilità per il triennio 2024-2026, hanno applicato il predetto art. 5, comma 3, D.M. 19.12.2022 ed il successivo art. 36 della L. n. 193 del 16.12.2024.
Alle doglianze espresse dalle ricorrenti la Regione ha replicato che il fabbisogno è stato calcolato in base alla previsione recata dall’art. 5, comma 3, D.M. 19.12.2022 che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo procedimento da definirsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, continua ad applicarsi il criterio storico: da ciò deriva, necessariamente, che il surplus vada assegnato ai nuovi entranti.
Come già rilevato in precedenza, la scelta della Regione non può ritenersi palesemente illogica o irragionevole alla luce dei principi già espressi dalla giurisprudenza in precedenza richiamata, che ha pure recepito i principi espressi dall’AGCM in tema di concorrenza e conseguente obbligo di garantire l’apertura del mercato ai nuovi operatori del settore.
Infine, per compiutezza espositiva, il Collegio ritiene di dover ribadire alcuni principi già espressi nella propria sentenza n. 281 dell’8.5.2025 secondo cui tutte le strutture sanitarie private, diverse da quella che ha proposto i Ricorsi n. 590/2022 e n. 368/2023, accolti con le suddette Sentenze TAR Basilicata n. 237 del 12.4.2023 e n. 712 dell’11.12.2023, non possono dedurre l’illegittimità delle impugnate Delibere G.R. n. 389 del 30.7.2024 e n. 602 del 17.10.2024, in quanto con tali Delibere la Regione Basilicata ha applicato il suddetto art. 5, comma 3, D.M. 19.12.2022 ed il successivo art. 36 della L. n. 193 del 16.12.2024.
Comunque, nella specie, non vi è stata alcuna sovrapposizione tra la verifica di compatibilità in rapporto al complessivo fabbisogno regionale ed alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie, prevista dall’art. 8 ter, comma 3, D.Lg.vo n. 502/1992 per l’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio di una struttura sanitaria privata, e la determinazione del fabbisogno delle prestazioni, per assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza, prevista dall’art. 8 quater, comma 1, dello stesso D.Lg.vo n. 502/1992.
Al riguardo, va evidenziato che la Regione Basilicata con l’art. 62 L.R. n. 5/2016 ha stabilito:
-al comma 1, che, “al fine di ampliare l’assistenza sanitaria regionale mediante l’erogazione di prestazioni a totale carico del cittadino, la verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo di cui all’art. 8 ter D.Lg.vo n. 502/1992 è effettuata, dando preminenza all’interesse pubblico di rilevanza costituzionale della tutela della salute attraverso l’ampliamento dell’offerta sanitaria complessiva, ovvero intendendosi, tale verifica, sempre positiva e concessa”;
-al comma 2, che, “in coerenza con le previsioni del precedente comma, i soggetti interessati inoltrano formale domanda al dirigente dell’Ufficio regionale competente, il quale rilascio con proprio provvedimento, a seguito di istruttoria, il parere di compatibilità positiva entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento”, specificando che, “decorso tale termine, con il silenzio dell’Amministrazione regionale, il parere di compatibilità si ritiene concesso”.
Il predetto art. 62 L.R. n. 5/2016 non esclude del tutto la verifica di compatibilità ex art. 8 ter D.Lg.vo n. 502/1992:
-sia perché il comma 1 richiama espressamente tale norma, dando solo “preminenza” all’ampliamento dell’offerta sanitaria complessiva;
-sia perché il comma 2 precisa che il provvedimento di autorizzazione deve essere emanato entro 60 giorni “a seguito di istruttoria” e che tale provvedimento deve contenere il parere di compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo di cui all’art. 8 ter D.Lg.vo n. 502/1992.
A riprova di ciò, va, altresì, evidenziato che:
-il predetto art. 62 L.R. n. 5/2016 non ha abrogato espressamente gli artt. 3, comma 2, e 6, comma 3, della L.R. n. 28/2000, i quali, nel disciplinare l’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio delle strutture sanitarie private in modo conforme all’art. 8 ter D.Lg.vo n. 502/1992, contemplano la verifica di compatibilità in rapporto al complessivo fabbisogno regionale ed alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie;
-le Delibere G.R. n. 389 del 30.7.2024 e n. 602 del 17.10.2024, di approvazione dei Criteri per la determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali e della mappa di compatibilità per il triennio 2024-2026, impugnate con ricorso introduttivo, richiamano espressamente, a pag. 4, la verifica di compatibilità ex artt. 8 ter, comma 3, D.Lg.vo n. 502/1992 e 3, comma 2, L.R. n. 28/2000, specificando anche che tale verifica di compatibilità è strumentale all’autorizzazione ai sensi sia dell’art. 3, comma 2, L.R. n. 28/2000, sia dell’art. 62 L.R. n. 5/2016.
Comunque, proprio perché l’art. 62, comma 1, L.R. n. 5/2016 dà “preminenza” all’ampliamento dell’offerta sanitaria complessiva, nel procedimento di accreditamento, oltre alla determinazione del fabbisogno delle prestazioni, per assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), deve essere nuovamente effettuata la verifica di compatibilità in rapporto al complessivo fabbisogno regionale.
Conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalle ricorrenti, con riferimento all’art. 16, comma 3, L.R. n. 28/2000, nella parte in cui prevede che “la Giunta Regionale definisce ai fini dell’accreditamento, tenuto conto dei Livelli Essenziali di Assistenza, il fabbisogno delle prestazioni sanitarie, di cui all’art. 8 quater comma 1 del D.Lgs. n. 502/1992, anche solo individuando le risorse complessivamente disponibili per le diverse tipologie di prestazioni”, risulta:
1) irrilevante, in quanto:
-l’art. 16, comma 3, L.R. n. 28/2000 non è stato richiamato -e perciò neanche applicato- dalle Delibere G.R. n. 389 del 30.7.2024 e n. 602 del 17.10.2024, di approvazione dei Criteri per la determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali e della mappa di compatibilità per il triennio 2024-2026, impugnate con ricorso introduttivo, ed anche dalla nota/pec del Dirigente della Direzione Salute della Regione Basilicata prot. n. 83715 del 4.4.2025, impugnata con l’atto di motivi aggiunti;
-comunque, il predetto art. 16, comma 3, L.R. n. 28/2000 applica l’art. 8 quater, comma 1, dello stesso D.Lg.vo n. 502/1992, nella parte in cui prevede che la determinazione del fabbisogno delle prestazioni è finalizzata ad assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
2) manifestamente infondata, in quanto, oltre alla circostanza, già evidenziata, che, dopo l’entrata in vigore del suddetto art. 62 L.R. n. 5/2016, nel procedimento di accreditamento regionale deve essere nuovamente effettuata la verifica di compatibilità ex art. 8 ter D.Lg.vo n. 502/1992, va rilevato che dall’art. 8 quater D.Lg.vo n. 502/1992 si desume la conferma che una verifica di compatibilità in rapporto al complessivo fabbisogno regionale ed alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie viene effettuata anche prima dell’accreditamento e prima della stipula dei contratti per adesione ex art. 8 quinquies D.Lg.vo n. 502/1992, perché il predetto art. 8 quater D.Lg.vo n. 502/1992:
-al primo comma, primo e secondo periodo, specifica che la definizione da parte della Regione del “fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale, per garantire il Livelli di Assistenza ed uniformi di Assistenza”, deve essere coerente con gli “indirizzi della programmazione regionale” ed è finalizzata alla “verifica di funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale”;
-al secondo comma, primo periodo, precisa che “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies” dello stesso D.Lg.vo n. 502/1992.
Comunque, per quanto riguarda la determinazione del fabbisogno delle prestazioni, per assicurare i LEA, va rilevato che le ricorrenti ed anche il loro Consulente Tecnico, con la Relazione del 2.4.2025, depositata l’11.4.2025, non hanno provato che le contestate Delibere G.R. n. 389 del 30.7.2024 e n. 602 del 17.10.2024 violano i Livelli Essenziali di Assistenza.
Ciò anche perché ai sensi dell’art. 8 bis, comma 1, D.Lg.vo n. 502/1992 i Livelli Essenziali ed uniformi di Assistenza vengono assicurati principalmente dalle strutture pubbliche delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e solo in parte minore dalle strutture private accreditate e contrattualizzate.
Al riguardo, va pure evidenziato che:
-con l’art. 1, comma 233, L. n. 213/2023 è stato stabilito di incrementare il limite di spesa di cui all’art. 15, comma 14, primo periodo, D.L. n. 95/2012 conv. nella L. n. 135/2012, “al fine di concorrere all’ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza”, “fermo restando l’equilibrio economico e finanziario del Servizio Sanitario Regionale”;
-e la Regione Basilicata con la Del. G.R. n. 473 del 5.8.2025, di approvazione dei tetti di spesa degli anni 2025 e 2026, ha precisato che tali tetti di spesa “potranno essere rideterminati, ove sia accertato dal tavolo di Verifica ministeriale di cui all’art. 12 dell’Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 23.3.2025 il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio Sanitario Regionale” della Basilicata.
In ogni caso, le ricorrenti non possono lamentarsi, di aver erogato prestazioni extrabudget, non rimborsate dal Servizio Sanitario Regionale ed interamente a carico degli utenti, o addirittura, pretendere un aumento del tetto di spesa, impedendo che le rivendicate somme dell’aumento del tetto di spesa vengano assegnate alle strutture accreditate e non ancora contrattualizzate, in quanto il diritto alla salute risulta condizionato dalle esigenze, tutelate dall’art. 81 della Costituzione, di carattere finanziario, derivanti dalla limitatezza delle risorse finanziarie disponibili.
Al riguardo, va rilevato che questo Tribunale:
A) con le Sentenze n. 635 del 16.7.2019 e n. 700 del 5.8.2019 ha annullato i tetti di spesa, stabiliti dalla Regione Basilicata per il quadriennio 2015-2018, ritenendo che “il criterio dotato di maggiore attendibilità e obiettività, in grado di assicurare in via postuma la programmazione della spesa sanitaria con la tutela dell’affidamento delle strutture e la certezza dei rapporti giuridici sia quello del riferimento al consuntivo dell’esercizio 2014, nei limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all’inizio e nel corso dell’anno”;
B) e per lo stesso motivo con la Sentenza n. 96 del 6.2.2021, confermata dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 8161 del 7.12.2021, ha annullato i tetti di spesa, relativi al biennio 2019-2020.
Pertanto, la Regione Basilicata, nelle more dell’attuazione del citato D.M. 19.12.2022, deve applicare l’art. 15, comma 14, primo periodo, D.L. n. 95/2012 conv. nella L. n. 135/2012, con il quale era stato disposto l’obbligo delle Regioni di ridurre in misura percentuale fissa i tetti di spesa, in modo tale da diminuire la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, del 2% a decorrere dall’anno 2014, e l’art. 45, comma 1 ter, D.L. n. 124/2019 conv. nella L. n. 157/2019, con il quale è stato precisato che “a decorrere dall’anno 2020 il limite di spesa indicato nell’art. 15, comma 14, primo periodo, D.L. n. 95/2012 conv. nella L. n. 135/2012, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell’anno 2011”.
Conseguentemente, va precisato che l’applicazione alle prestazioni sanitarie del principio della tutela della concorrenza, desumibile dalla facoltà ex art. 8 bis D.Lg.vo n. 502/1992 dell’assistito, di scegliere liberamente la struttura dove farsi curare, può essere attuato, tenuto conto della predetta limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, soltanto con un maggior numero di strutture private accreditate e contrattualizzate, ma non con l’aumento dei tetti di spesa esclusivamente alle attuali strutture private, già accreditate e contrattualizzate.
Al riguardo, va rilevato che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con Ordinanza n. 130 del 27.2.2025, nel chiedere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, di accertare la compatibilità con il principio comunitario della concorrenza sia dell’attribuzione alle strutture sanitarie private dei tetti di spesa, determinati con il criterio della cd. spesa storica, sia dell’assegnazione alle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate per la prima volta di un tetto di spesa, diverso da quello attribuito alle strutture già contrattualizzate, senza valutare l’efficienza e qualità delle strutture sanitarie e la loro dotazione tecnologica e le esigenze degli assistiti, ha ribadito l’illegittimità di tutte le norme che nei limiti delle risorse disponibili impediscono la sottoscrizione dei contratti per adesione ex art. 8 quinquies D.Lg.vo n. 502/1992 con i nuovi soggetti accreditati, non potendo le Regioni rivolgersi sempre e solo alle strutture sanitarie private già contrattualizzate, creando rendite di posizione ed ingiustificati privilegi, non funzionali all’efficienza del Servizio Sanitario, in violazione dei principi di parità di trattamento ed imparzialità nell’erogazione delle limitate risorse disponibili a soggetti potenzialmente concorrenti.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti.
Condanna le ricorrenti Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale (ASPAT) e Fisioelle S.r.l. al pagamento, in favore della Regione Basilicata, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE OL, Presidente
UA ST, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UA ST | TE OL |
IL SEGRETARIO