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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/09/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.P.U. n. 55-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:
Dott. Carlo Calvaresi Presidente
Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato in data 08/04/2025 da , rappresentata Parte_1 e difesa dall'Avv. Berardo Di Ferdinando (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio in Teramo (TE), alla Via della Banca, n. 14, in forza di procura in atti;
-ricorrente- ha pronunciato la seguente SENTENZA ____________________
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto la liquidazione del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n.
14/2019 (CCII). La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata con il patrocinio di un difensore munito di valida procura alle liti, rilievo che consente di ritenere soddisfatto il presupposto di cui all'art. 269, co. 1 CCI pur non essendo stata presentata la domanda stessa con l'assistenza dell'OCC. Si applica alla presente procedura la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII. Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e 28 CCII atteso che la ricorrente ha la propria residenza in Teramo da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievo che consente di ritenere che ella abbia, ai fini di tale norma, il centro degli interessi principali nell'ambito del relativo circondario.
La ricorrente ha depositato, in conformità agli artt. 269, co. 2 e 39, co. 1 e co. 2 CCII, norma, quest'ultima, applicabile alla presente procedura all'esito del vaglio di compatibilità di cui all'art. 65, co. 2 CCII, la documentazione di cui all'art. 39, co. 1 e co. 2 CCII. Risulta altresì allegata al ricorso la relazione dell'OCC di cui all'art. 269, co. 2 CCII contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché un idoneo vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.
Sussiste la legittimazione attiva in capo alla ricorrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII non essendo la stessa assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza. Risultano documentati in atti, infatti, la cancellazione dal R.I. in data 30/09/2015 della omonima impresa individuale agricola e la cancellazione in data
03/09/2002 della EUROPEA SCAVI DI SICHINI DEBORA & C. S.N.C., della quale la ricorrente è stata socia amministratrice. La ricorrente ha ricoperto fino al 13/05/2011, inoltre, la carica di amministratore unico di una società di capitali, la 4 società in relazione alla Controparte_1 quale la stessa non è suscettibile di essere assoggettata a liquidazione giudiziale, e svolge, allo stato, attività di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato presso la A.U.S.L. di Teramo.
1 Sussiste, inoltre, la condizione di cui all'art. 2, co. 1 lett. c) CCII in capo alla ricorrente trovandosi la stessa in stato di sovraindebitamento, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC, dalle quali si evince come ella non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravata.
A fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad euro 310.319,02, oltre alle spese della presente procedura, la ricorrente percepisce una retribuzione mensile di euro 1.570,00 circa, importo gravato da trattenute mensili per cessione del quinto dello stipendio e delega di pagamento in favore di FINCONTINUO S.P.A..
Risulta promosso a carico della ricorrente, inoltre, il procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi da parte di n. 239/2025 r.g. es. mob. - Tribunale di Teramo). Controparte_2
La ricorrente è titolare del diritto di piena proprietà, in ragione della quota indivisa di ½, su terreni, il cui valore è stimabile in euro 500,00 circa, e su un fabbricato, entrambi siti in Teramo e già oggetto della procedura esecutiva immobiliare r.g. es. imm. n. 183/2018, dichiarata estinta nel 2024. In particolare, il fabbricato è stato dichiarato “inalienabile” nella relazione di stima del 11/01/2019 depositata nella predetta procedura “considerato che sono ampiamente trascorsi i termini entro i quali doveva essere demolito il fabbricato abusivo (novanta giorni dall'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del 27.09.2007 prot. 48465)”. La ricorrente ha offerto il pagamento, a parziale soddisfazione del ceto creditorio, della somma di euro 310,00 mensili, per anni tre, oltre alla tredicesima mensilità ed alla eventuale quattordicesima mensilità, per complessivi euro 12.090,00 circa, nonché l'eventuale ricavato della liquidazione del patrimonio immobiliare in sua titolarità.
La possibilità di acquisire attivo dalla liquidazione, così come attestata dall'OCC nella relazione in atti, consente di ritenere soddisfatto il disposto di cui all'art. 268, co. 3, ult. periodo CCII.
Alla luce dei superiori rilievi deve ritenersi, pertanto, che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda.
Deve essere stimata in euro 975,00, la quota parte gravante sulla ricorrente delle spese per il suo sostentamento e per il sostentamento del suo nucleo familiare (nella specie costituito, oltre che dalla medesima ricorrente, dal coniuge, percettore di reddito, e dai loro tre figli maggiorenni, uno dei quali percettore di reddito) atteso che il coniuge e uno dei figli della ricorrente contribuiscono, rispettivamente, nella misura di euro 1.678,00 e di euro 200,00, a fare fronte alle spese familiari, nel complesso ammontanti ad euro 2.850,00 (cfr. relazione dell'OCC in atti).
Va, pertanto, determinato in euro 975,00 il limite della retribuzione mensile della ricorrente non acquisibile alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII. Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, che le somme incamerate dalla ricorrente in eccedenza rispetto all'importo suddetto, siano acquisite dal liquidatore alla procedura ai fini della soddisfazione dei creditori, entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva. Eventuali modifiche di tale limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su istanza del debitore.
Ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 e 151 CCII deve disporsi la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi r.g. es. mob. n. 183/2018 sopra richiamata e dichiararsi la inopponibilità alla presente procedura della eventuale ordinanza di assegnazione pronunciata a definizione della stessa.
Deve altresì disporsi la cessazione della operatività della cessione del quinto dello stipendio della ricorrente e della delega di pagamento in essere in favore di FINCONTINUO S.P.A. dovendosi applicare in via analogica alla presente procedura, in ragione della sua portata generale, pur in mancanza del suo espresso richiamo nel capo IX del CCII disciplinante la procedura della liquidazione controllata, l'art. 144 CCII a mente del quale “
1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilita' che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto
2 degli atti di cui al comma 1.”. Tale conclusione risulta confermata dal tessuto normativo del CCII atteso che, ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura di liquidazione controllata, atteso che l'art. 268, co. 4 CCII elenca espressamente i beni esclusi dalla liquidazione ed atteso altresì che la procedura di liquidazione controllata ha carattere concorsuale ed universale e comporta lo spossessamento del debitore, con la conseguenza che con la sua apertura devono ritenersi inefficaci gli eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum. Deve disporsi la estromissione dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. e) CCII, in ragione della esiguità degli importi e del loro presumibile impiego per fare fronte alle esigenze della vita quotidiana, delle seguenti somme: saldo al 30/12/2024 di euro 43,39 della carta di debito Postepay intestata alla ricorrente;
- saldo al 30/12/2024 di euro 5,82 del conto corrente Intesa San Paolo n. 7546 intestato alla ricorrente. In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi giustificati motivi di possibile rilevanza ai sensi della predetta norma per la sua sostituzione.
Nella formazione del passivo il liquidatore dovrà vagliare, in particolare, la effettiva sussistenza della natura prededucibile delle spese della procedura esecutiva immobiliare sopra citata. Può essere omesso l'ordine di deposito della documentazione di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) CCII risultando tale documentazione già versata in atti dalla ricorrente.
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di (c.f. Parte_1
) nata il [...] in [...] ed ivi residente, alla Via Colleminuccio, n. 1; C.F._2 nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio; nomina liquidatore il Dott. ; Persona_1 visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
in particolare, dispone la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi r.g. es. mob. n. 239/2025 (Tribunale di Teramo) e dichiara, ove già pronunciata, la inopponibilità alla presente procedura della ordinanza di assegnazione resa a definizione della stessa;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, fatta salva la possibilità per il liquidatore di valutare la sussistenza di profili di antieconomicità della liquidazione dell'autovettura di proprietà del debitore indicata in parte motiva;
determina in euro 975,00 il limite della retribuzione mensile della ricorrente da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII;
dispone, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, che le somme incamerate del debitore in eccedenza rispetto alla somma di euro 975,00 a titolo di retribuzione mensile siano acquisite dalla procedura ai fini della soddisfazione dei creditori entro il limite temporale di cui in parte motiva;
dispone che eventuali modifiche del limite di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su istanza del debitore;
dispone, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. e) CCII, la estromissione dalla liquidazione delle seguenti somme: saldo al 30/12/2024 di euro 43,39 della carta di debito Postepay intestata alla ricorrente in
3 dettaglio indicata nel ricorso, al quale si rinvia;
- saldo al 30/12/2024 di euro 5,82 del conto corrente
Intesa San Paolo n. 7546 intestato alla ricorrente in dettaglio indicato nel ricorso, al quale si rinvia;
dispone la interruzione, da parte dei soggetti obbligati, delle trattenute in corso sullo stipendio della ricorrente in forza dei contratti di cessione del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento in essere in favore di FINCONTINUO S.P.A., così come in dettaglio indicati nel ricorso e nella documentazione ad esso allegata, ai quali si rinvia;
ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel patrimonio del debitore di cui in parte motiva;
visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D.; dispone che il liquidatore: inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo;
l'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII;
nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
entro 30 giorni dalla comunciazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
entro 90 giorni dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
nella formazione del passivo il liquidatore dovrà vagliare, in particolare, la effettiva sussistenza della natura prededucibile dei crediti relativi alle spese della procedura esecutiva immobiliare indicata in parte motiva menzionati nel ricorso;
dispone che entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento;
ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio del debitore, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al debitore, al liquidatore e all'OCC.
4 Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Giudice relatore est. Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:
Dott. Carlo Calvaresi Presidente
Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato in data 08/04/2025 da , rappresentata Parte_1 e difesa dall'Avv. Berardo Di Ferdinando (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio in Teramo (TE), alla Via della Banca, n. 14, in forza di procura in atti;
-ricorrente- ha pronunciato la seguente SENTENZA ____________________
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto la liquidazione del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n.
14/2019 (CCII). La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata con il patrocinio di un difensore munito di valida procura alle liti, rilievo che consente di ritenere soddisfatto il presupposto di cui all'art. 269, co. 1 CCI pur non essendo stata presentata la domanda stessa con l'assistenza dell'OCC. Si applica alla presente procedura la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII. Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e 28 CCII atteso che la ricorrente ha la propria residenza in Teramo da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievo che consente di ritenere che ella abbia, ai fini di tale norma, il centro degli interessi principali nell'ambito del relativo circondario.
La ricorrente ha depositato, in conformità agli artt. 269, co. 2 e 39, co. 1 e co. 2 CCII, norma, quest'ultima, applicabile alla presente procedura all'esito del vaglio di compatibilità di cui all'art. 65, co. 2 CCII, la documentazione di cui all'art. 39, co. 1 e co. 2 CCII. Risulta altresì allegata al ricorso la relazione dell'OCC di cui all'art. 269, co. 2 CCII contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché un idoneo vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.
Sussiste la legittimazione attiva in capo alla ricorrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII non essendo la stessa assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza. Risultano documentati in atti, infatti, la cancellazione dal R.I. in data 30/09/2015 della omonima impresa individuale agricola e la cancellazione in data
03/09/2002 della EUROPEA SCAVI DI SICHINI DEBORA & C. S.N.C., della quale la ricorrente è stata socia amministratrice. La ricorrente ha ricoperto fino al 13/05/2011, inoltre, la carica di amministratore unico di una società di capitali, la 4 società in relazione alla Controparte_1 quale la stessa non è suscettibile di essere assoggettata a liquidazione giudiziale, e svolge, allo stato, attività di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato presso la A.U.S.L. di Teramo.
1 Sussiste, inoltre, la condizione di cui all'art. 2, co. 1 lett. c) CCII in capo alla ricorrente trovandosi la stessa in stato di sovraindebitamento, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC, dalle quali si evince come ella non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravata.
A fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad euro 310.319,02, oltre alle spese della presente procedura, la ricorrente percepisce una retribuzione mensile di euro 1.570,00 circa, importo gravato da trattenute mensili per cessione del quinto dello stipendio e delega di pagamento in favore di FINCONTINUO S.P.A..
Risulta promosso a carico della ricorrente, inoltre, il procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi da parte di n. 239/2025 r.g. es. mob. - Tribunale di Teramo). Controparte_2
La ricorrente è titolare del diritto di piena proprietà, in ragione della quota indivisa di ½, su terreni, il cui valore è stimabile in euro 500,00 circa, e su un fabbricato, entrambi siti in Teramo e già oggetto della procedura esecutiva immobiliare r.g. es. imm. n. 183/2018, dichiarata estinta nel 2024. In particolare, il fabbricato è stato dichiarato “inalienabile” nella relazione di stima del 11/01/2019 depositata nella predetta procedura “considerato che sono ampiamente trascorsi i termini entro i quali doveva essere demolito il fabbricato abusivo (novanta giorni dall'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del 27.09.2007 prot. 48465)”. La ricorrente ha offerto il pagamento, a parziale soddisfazione del ceto creditorio, della somma di euro 310,00 mensili, per anni tre, oltre alla tredicesima mensilità ed alla eventuale quattordicesima mensilità, per complessivi euro 12.090,00 circa, nonché l'eventuale ricavato della liquidazione del patrimonio immobiliare in sua titolarità.
La possibilità di acquisire attivo dalla liquidazione, così come attestata dall'OCC nella relazione in atti, consente di ritenere soddisfatto il disposto di cui all'art. 268, co. 3, ult. periodo CCII.
Alla luce dei superiori rilievi deve ritenersi, pertanto, che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda.
Deve essere stimata in euro 975,00, la quota parte gravante sulla ricorrente delle spese per il suo sostentamento e per il sostentamento del suo nucleo familiare (nella specie costituito, oltre che dalla medesima ricorrente, dal coniuge, percettore di reddito, e dai loro tre figli maggiorenni, uno dei quali percettore di reddito) atteso che il coniuge e uno dei figli della ricorrente contribuiscono, rispettivamente, nella misura di euro 1.678,00 e di euro 200,00, a fare fronte alle spese familiari, nel complesso ammontanti ad euro 2.850,00 (cfr. relazione dell'OCC in atti).
Va, pertanto, determinato in euro 975,00 il limite della retribuzione mensile della ricorrente non acquisibile alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII. Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, che le somme incamerate dalla ricorrente in eccedenza rispetto all'importo suddetto, siano acquisite dal liquidatore alla procedura ai fini della soddisfazione dei creditori, entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva. Eventuali modifiche di tale limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su istanza del debitore.
Ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 e 151 CCII deve disporsi la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi r.g. es. mob. n. 183/2018 sopra richiamata e dichiararsi la inopponibilità alla presente procedura della eventuale ordinanza di assegnazione pronunciata a definizione della stessa.
Deve altresì disporsi la cessazione della operatività della cessione del quinto dello stipendio della ricorrente e della delega di pagamento in essere in favore di FINCONTINUO S.P.A. dovendosi applicare in via analogica alla presente procedura, in ragione della sua portata generale, pur in mancanza del suo espresso richiamo nel capo IX del CCII disciplinante la procedura della liquidazione controllata, l'art. 144 CCII a mente del quale “
1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilita' che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto
2 degli atti di cui al comma 1.”. Tale conclusione risulta confermata dal tessuto normativo del CCII atteso che, ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura di liquidazione controllata, atteso che l'art. 268, co. 4 CCII elenca espressamente i beni esclusi dalla liquidazione ed atteso altresì che la procedura di liquidazione controllata ha carattere concorsuale ed universale e comporta lo spossessamento del debitore, con la conseguenza che con la sua apertura devono ritenersi inefficaci gli eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum. Deve disporsi la estromissione dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. e) CCII, in ragione della esiguità degli importi e del loro presumibile impiego per fare fronte alle esigenze della vita quotidiana, delle seguenti somme: saldo al 30/12/2024 di euro 43,39 della carta di debito Postepay intestata alla ricorrente;
- saldo al 30/12/2024 di euro 5,82 del conto corrente Intesa San Paolo n. 7546 intestato alla ricorrente. In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi giustificati motivi di possibile rilevanza ai sensi della predetta norma per la sua sostituzione.
Nella formazione del passivo il liquidatore dovrà vagliare, in particolare, la effettiva sussistenza della natura prededucibile delle spese della procedura esecutiva immobiliare sopra citata. Può essere omesso l'ordine di deposito della documentazione di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) CCII risultando tale documentazione già versata in atti dalla ricorrente.
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di (c.f. Parte_1
) nata il [...] in [...] ed ivi residente, alla Via Colleminuccio, n. 1; C.F._2 nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio; nomina liquidatore il Dott. ; Persona_1 visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
in particolare, dispone la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi r.g. es. mob. n. 239/2025 (Tribunale di Teramo) e dichiara, ove già pronunciata, la inopponibilità alla presente procedura della ordinanza di assegnazione resa a definizione della stessa;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, fatta salva la possibilità per il liquidatore di valutare la sussistenza di profili di antieconomicità della liquidazione dell'autovettura di proprietà del debitore indicata in parte motiva;
determina in euro 975,00 il limite della retribuzione mensile della ricorrente da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII;
dispone, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, che le somme incamerate del debitore in eccedenza rispetto alla somma di euro 975,00 a titolo di retribuzione mensile siano acquisite dalla procedura ai fini della soddisfazione dei creditori entro il limite temporale di cui in parte motiva;
dispone che eventuali modifiche del limite di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su istanza del debitore;
dispone, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. e) CCII, la estromissione dalla liquidazione delle seguenti somme: saldo al 30/12/2024 di euro 43,39 della carta di debito Postepay intestata alla ricorrente in
3 dettaglio indicata nel ricorso, al quale si rinvia;
- saldo al 30/12/2024 di euro 5,82 del conto corrente
Intesa San Paolo n. 7546 intestato alla ricorrente in dettaglio indicato nel ricorso, al quale si rinvia;
dispone la interruzione, da parte dei soggetti obbligati, delle trattenute in corso sullo stipendio della ricorrente in forza dei contratti di cessione del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento in essere in favore di FINCONTINUO S.P.A., così come in dettaglio indicati nel ricorso e nella documentazione ad esso allegata, ai quali si rinvia;
ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel patrimonio del debitore di cui in parte motiva;
visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D.; dispone che il liquidatore: inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo;
l'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII;
nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
entro 30 giorni dalla comunciazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
entro 90 giorni dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
nella formazione del passivo il liquidatore dovrà vagliare, in particolare, la effettiva sussistenza della natura prededucibile dei crediti relativi alle spese della procedura esecutiva immobiliare indicata in parte motiva menzionati nel ricorso;
dispone che entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento;
ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio del debitore, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al debitore, al liquidatore e all'OCC.
4 Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Giudice relatore est. Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi
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