TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 474 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 474/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato ad [...] il [...] (Avv. Gagliano Paolo) Parte_1
E
, nata ad [...] il [...] (Avv. La Novara Calogero) Parte_2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 22 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/03/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 43 resa da questo Tribunale il 13 maggio 2024, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi
(all'udienza dell'8 maggio 2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) - della dichiarazione dei medesimi di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Pertanto, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 22 gennaio 2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza il procuratore ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2) lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e dall'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale n. 43 resa da questo Tribunale il 13 maggio 2024, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi. R.G. n. 474 /2024
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minorenne, e ravvisato che le clausole relative alla medesima non sono in Per_1 contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Siculiana, il 17 maggio 2014, da , nato ad [...] il [...] e Parte_1
nata ad [...] il [...], trascritto nei registri degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Siculiana al n. 6, parte II, serie A, dell'anno 2014; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate;
spese irripetibili;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 23 gennaio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
Vincenza Bennici
(atto firmato digitalmente)