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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/12/2025, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4653/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4653/2025
promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. OL EL e dell'avv.
pagina 1 di 10 RE AN ( ) VIA C.F._2
PASTRENGO 2 40123 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA PASTRENGO 2 BOLOGNA, presso il difensore avv.
OL EL
ATTORE/I
contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOSCHETTI P.IVA_1
AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
BELFIORE 3 40123 BOLOGNApresso il difensore avv.
BOSCHETTI AN
(C.F. ), Parte_2 C.F._3
con il patrocinio dell'avv. GRAZIAN IV IL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA 4
40121 BOLOGNA, presso il difensore avv. GRAZIAN
IV IL
CONVENUTO/I
e nei confronti di pagina 2 di 10 (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. PESCI GIORGIO e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VICOLO FANTUZZI N. 5/B
40125 BOLOGNA, presso il difensore avv. PESCI GIORGIO
TE AT
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 27
NOVEMBRE 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza;
ancorché non ritrascritte, ad esse si fa riferimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso, sia si sensi dell'articolo 696 sia ai sensi dell'articolo 696 bis del codice di procedura civile. Con tale ricorso, la attrice/ricorrente, come sopra indicata, lamentava la presenza di infiltrazioni di umidità e chiedeva dunque tale accertamento.
Resistente era il Condominio e la parte . Parte_2
pagina 3 di 10 Seguiva la chiamata di Controparte_2
[...]
La parte ricorrente rinunciava agli atti.
Ne nasceva una controversia sulla spettanza o meno delle spese legali, all'esito di tale rinuncia.
Il permanere di una lite, sia pure solo in punto a spese legali, imponeva dunque l'emissione di sentenza. Questa
sentenza, dunque, oltre a dichiarare la estinzione del processo,
regola le spese fra le parti;
tale questione rimane infatti questione litigiosa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Della estinzione
Non vi è dubbio che la rinuncia sia accettata da tutte le parti. Parte ricorrente pretende che tale estinzione sia a spese compensate (peraltro, solo in subordine;
chiede che le spese le siano liquidate, a favore); altre parti no.
Per tutti il processo è estinto;
nel senso che, accettazione espressa o meno delle parti diverse dalla ricorrente, non vi è pagina 4 di 10 interesse alla prosecuzione da parte di nessuna delle parti. Si
provvede dunque come da punto 1 del dispositivo.
Della posizione CHIRICOSTA
La rinuncia è accettata dalla parte a spese Parte_2
compensate.
Pertanto, può dirsi che fra tali parti sia intervenuto l'accordo di cui all'articolo 306, ultimo comma c.p.c. Tale
accordo non necessariamente deve essere consacrato in formule sacramentali;
essendo sufficiente la volontà delle parti (rectius:
della parte che riceve la rinuncia, con valore abdicativo). Tale
volontà risulta chiara nella udienza del giorno 20 novembre
2025; si riguardi in particolare la dichiarazione dell'avvocato
GRAZIAN, munito di pieni poteri giusta mandato della cliente,
mandato largo e con facoltà di accettare rinunce.
Si provvede dunque come da punto 4 del dispositivo di questa sentenza.
Del rapporto fra parte ricorrente e le altre parti
pagina 5 di 10 In relazione alle altre parti, occorre liquidare le spese in favore delle parti che hanno ricevuto la rinuncia.
La parte rinunciante, dunque parte ricorrente, deve pagare le spese delle altre parti;
come da punti 2 e 3 del dispositivo.
Cò ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 306 c.p.c.
Non vi è infatti dubbio che tali parti abbiano inteso la rinuncia – come essa è – come rinuncia pura e semplice. La
lettera dell'atto di parte ricorrente non lascia dubbio alcuno.
Non vi sono riserve di alcun tipo.
Sul punto, tuttavia, vi è una contesa fra la parte ricorrente e le altre parti, diverse da . Infatti, la parte Parte_2
ricorrente chiede che il giudice comunque disponga la compensazione;
anzi, in via principale chiede la condanna delle spese a favore della stessa parte ricorrente e, pur in subordine,
la compensazione delle spese di lite.
La parte ricorrente deve essere condannata alle spese.
E valga il vero.
pagina 6 di 10 Va infatti rilevato come l'articolo 306 c.p.c. non lasci spazio al giudice per una valutazione sulla soccombenza virtuale, come in altri casi. Sul punto, si è radicata una giurisprudenza piuttosto solida, da cui non è opportuno discostarsi: si parla addirittura di abnormità di un provvedimento che disponga la compensazione (Cass. 21707 del
2006; Cass. 26210 del 2009; Cass. 32771 del 2021).
La parte ricorrente, nella propria rinuncia, ha anche affermato che si versa in ipotesi di cessata materia del contendere;
ipotesi diversa tecnicamente dalla rinuncia 306
c.p.c.; ipotesi che consentirebbe la valutazione di soccombenza virtuale ed eventualmente la compensazione (o, financo, la condanna dei resistenti a pagare a parte ricorrente). Va
tuttavia rilevato come l'atto di parte ricorrente del 7 ottobre
2025, pur riportando anche in motivazione la cessazione della materia del contendere, sia chiaramente intitolato come rinuncia ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., conclusioni conformi a tale intestazione. pagina 7 di 10 Non è dunque possibile – nemmeno con la massima elasticità semiotica – interpretare tale atto come una dichiarazione di cessazione della materia del contendere. E' una rinuncia: il che comporta la definizione delle spese, come prevista dall'articolo 306 c.p.c.
Della quantificazione delle spese
La quantificazione delle spese può limitarsi a quanto oltre ai punti 2 e 3 del dispositivo.
La liquidazione viene prevista dalla norma con ordinanza.
Tuttavia, essendovi controversia sulla vicenda, come da precedenti considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza. Pertanto, vengono qui liquidate direttamente con la presente sentenza.
Occorre tenere conto che la causa ha visto sostanzialmente un immediato arresto della vicenda contenziosa;
essendo stati fatti i lavori, che hanno risolto i problemi della ricorrente, a quanto pare;
inoltre, la parte ricorrente, nella sostanza, era in una posizione di danneggiata, essendosi risolti i relativi pagina 8 di 10 problemi, con lavori a lite pendente. Dunque, il dispendio di energie processuali delle parti che hanno ricevuto la rinuncia è
stato indubbiamente limitato.
Equo quanto oltre ai punti 2 e 3, appunto tenendo conto di tali modeste energie processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 4653/2025;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO.
2. NA parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del , che si liquidano in euro 500,00 CP_1
per compensi;
spese generali pari al quindici per cento di quanto precede. Infine, IVA e Cassa.
3. NA parte ricorrente al pagamento delle spese di lite di , spese di Controparte_2
pagina 9 di 10 lite che si liquidano in: euro 400,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che precede. Infine, IVA
e Cassa come per legge.
4. NULLA PER SPESE fra pare ricorrente e parte resistente signora , rimanendo le spese Parte_2
di tali parti a carico di chi ebbe ad anticiparle.
5. SI PU.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 3 dicembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4653/2025
promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. OL EL e dell'avv.
pagina 1 di 10 RE AN ( ) VIA C.F._2
PASTRENGO 2 40123 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA PASTRENGO 2 BOLOGNA, presso il difensore avv.
OL EL
ATTORE/I
contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOSCHETTI P.IVA_1
AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
BELFIORE 3 40123 BOLOGNApresso il difensore avv.
BOSCHETTI AN
(C.F. ), Parte_2 C.F._3
con il patrocinio dell'avv. GRAZIAN IV IL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA 4
40121 BOLOGNA, presso il difensore avv. GRAZIAN
IV IL
CONVENUTO/I
e nei confronti di pagina 2 di 10 (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. PESCI GIORGIO e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VICOLO FANTUZZI N. 5/B
40125 BOLOGNA, presso il difensore avv. PESCI GIORGIO
TE AT
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 27
NOVEMBRE 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza;
ancorché non ritrascritte, ad esse si fa riferimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso, sia si sensi dell'articolo 696 sia ai sensi dell'articolo 696 bis del codice di procedura civile. Con tale ricorso, la attrice/ricorrente, come sopra indicata, lamentava la presenza di infiltrazioni di umidità e chiedeva dunque tale accertamento.
Resistente era il Condominio e la parte . Parte_2
pagina 3 di 10 Seguiva la chiamata di Controparte_2
[...]
La parte ricorrente rinunciava agli atti.
Ne nasceva una controversia sulla spettanza o meno delle spese legali, all'esito di tale rinuncia.
Il permanere di una lite, sia pure solo in punto a spese legali, imponeva dunque l'emissione di sentenza. Questa
sentenza, dunque, oltre a dichiarare la estinzione del processo,
regola le spese fra le parti;
tale questione rimane infatti questione litigiosa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Della estinzione
Non vi è dubbio che la rinuncia sia accettata da tutte le parti. Parte ricorrente pretende che tale estinzione sia a spese compensate (peraltro, solo in subordine;
chiede che le spese le siano liquidate, a favore); altre parti no.
Per tutti il processo è estinto;
nel senso che, accettazione espressa o meno delle parti diverse dalla ricorrente, non vi è pagina 4 di 10 interesse alla prosecuzione da parte di nessuna delle parti. Si
provvede dunque come da punto 1 del dispositivo.
Della posizione CHIRICOSTA
La rinuncia è accettata dalla parte a spese Parte_2
compensate.
Pertanto, può dirsi che fra tali parti sia intervenuto l'accordo di cui all'articolo 306, ultimo comma c.p.c. Tale
accordo non necessariamente deve essere consacrato in formule sacramentali;
essendo sufficiente la volontà delle parti (rectius:
della parte che riceve la rinuncia, con valore abdicativo). Tale
volontà risulta chiara nella udienza del giorno 20 novembre
2025; si riguardi in particolare la dichiarazione dell'avvocato
GRAZIAN, munito di pieni poteri giusta mandato della cliente,
mandato largo e con facoltà di accettare rinunce.
Si provvede dunque come da punto 4 del dispositivo di questa sentenza.
Del rapporto fra parte ricorrente e le altre parti
pagina 5 di 10 In relazione alle altre parti, occorre liquidare le spese in favore delle parti che hanno ricevuto la rinuncia.
La parte rinunciante, dunque parte ricorrente, deve pagare le spese delle altre parti;
come da punti 2 e 3 del dispositivo.
Cò ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 306 c.p.c.
Non vi è infatti dubbio che tali parti abbiano inteso la rinuncia – come essa è – come rinuncia pura e semplice. La
lettera dell'atto di parte ricorrente non lascia dubbio alcuno.
Non vi sono riserve di alcun tipo.
Sul punto, tuttavia, vi è una contesa fra la parte ricorrente e le altre parti, diverse da . Infatti, la parte Parte_2
ricorrente chiede che il giudice comunque disponga la compensazione;
anzi, in via principale chiede la condanna delle spese a favore della stessa parte ricorrente e, pur in subordine,
la compensazione delle spese di lite.
La parte ricorrente deve essere condannata alle spese.
E valga il vero.
pagina 6 di 10 Va infatti rilevato come l'articolo 306 c.p.c. non lasci spazio al giudice per una valutazione sulla soccombenza virtuale, come in altri casi. Sul punto, si è radicata una giurisprudenza piuttosto solida, da cui non è opportuno discostarsi: si parla addirittura di abnormità di un provvedimento che disponga la compensazione (Cass. 21707 del
2006; Cass. 26210 del 2009; Cass. 32771 del 2021).
La parte ricorrente, nella propria rinuncia, ha anche affermato che si versa in ipotesi di cessata materia del contendere;
ipotesi diversa tecnicamente dalla rinuncia 306
c.p.c.; ipotesi che consentirebbe la valutazione di soccombenza virtuale ed eventualmente la compensazione (o, financo, la condanna dei resistenti a pagare a parte ricorrente). Va
tuttavia rilevato come l'atto di parte ricorrente del 7 ottobre
2025, pur riportando anche in motivazione la cessazione della materia del contendere, sia chiaramente intitolato come rinuncia ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., conclusioni conformi a tale intestazione. pagina 7 di 10 Non è dunque possibile – nemmeno con la massima elasticità semiotica – interpretare tale atto come una dichiarazione di cessazione della materia del contendere. E' una rinuncia: il che comporta la definizione delle spese, come prevista dall'articolo 306 c.p.c.
Della quantificazione delle spese
La quantificazione delle spese può limitarsi a quanto oltre ai punti 2 e 3 del dispositivo.
La liquidazione viene prevista dalla norma con ordinanza.
Tuttavia, essendovi controversia sulla vicenda, come da precedenti considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza. Pertanto, vengono qui liquidate direttamente con la presente sentenza.
Occorre tenere conto che la causa ha visto sostanzialmente un immediato arresto della vicenda contenziosa;
essendo stati fatti i lavori, che hanno risolto i problemi della ricorrente, a quanto pare;
inoltre, la parte ricorrente, nella sostanza, era in una posizione di danneggiata, essendosi risolti i relativi pagina 8 di 10 problemi, con lavori a lite pendente. Dunque, il dispendio di energie processuali delle parti che hanno ricevuto la rinuncia è
stato indubbiamente limitato.
Equo quanto oltre ai punti 2 e 3, appunto tenendo conto di tali modeste energie processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 4653/2025;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO.
2. NA parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del , che si liquidano in euro 500,00 CP_1
per compensi;
spese generali pari al quindici per cento di quanto precede. Infine, IVA e Cassa.
3. NA parte ricorrente al pagamento delle spese di lite di , spese di Controparte_2
pagina 9 di 10 lite che si liquidano in: euro 400,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che precede. Infine, IVA
e Cassa come per legge.
4. NULLA PER SPESE fra pare ricorrente e parte resistente signora , rimanendo le spese Parte_2
di tali parti a carico di chi ebbe ad anticiparle.
5. SI PU.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 3 dicembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
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