Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 4604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4604 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 19.11.2024, tenuta in trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 782/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Ferdinando Gelo, con domicilio telematico Email_1
appellanti
E
Controparte_1
[...]
appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.03.2024, la parte appellante proponeva impugnazione alla sentenza n. 3826 del 2023, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, che aveva così statuito: “a) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente Parte_1
al riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio prestato in posizione di
[...]
pre ruolo, con collocazione nella fascia stipendiale 15 – 20 dal 25.8.2017, nonché il diritto della ricorrente al riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del Parte_2
servizio prestato in posizione di pre ruolo, con collocazione nella fascia stipendiale 9 – 14 dal 12.09.2020 e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento nei confronti CP_1 di della somma di € 1.993,81 e nei confronti di della Parte_1 Parte_2 somma di € 249,78 a titolo di differenze retributive non prescritte, oltre interessi;
b)
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”
In particolare, sosteneva:
stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 15 a 20 anni sin dal 25 agosto 2017, che il primo giudice avesse erroneamente applicato la prescrizione parziale della pretesa (per la mensilità di agosto 2017), in presenza di una messa in mora inviata al a mezzo pec CP_1 in data 22.10.2021, in atti, con conseguente diritto ad ottenere l'intero importo di € 2.181,45;
-con riferimento alla posizione di , che, avendo la stessa maturato, alla Parte_2
data di messa in ruolo (1.09.2016), 1909 giorni di servizio effettivo, pari a 5 anni 2 mesi e
28 giorni (esattamente 2197 giorni da cui dovevano espungersi quelli svolti nell'anno 2013, pari a complessivi 288, non utili ai fini della progressione stipendiale per disposizione di legge), così come indicati anche nel decreto prot. n. 3862 del 16.06.2018 del D.S. della
Scuola Media Statale Basile di Giugliano in Campania (in cui il periodo era così ripartito: 4 anni 9 mesi e 28 giorni utili a fini giuridici ed economici e 5 mesi utili a soli fini economici), avesse compiuto 9 anni di anzianità il 2 giugno 2020, invece che nel settembre 2020, come disposto nel provvedimento impugnato, e nel novembre 2020, come disposto dal , CP_1
con conseguente diritto alle differenze retributive maturate da giugno a ottobre 2020, pari a
€ 624,43;
-una erronea regolamentazione delle spese di lite, in violazione dell'art. 92 c.p.c., nella parte in cui le stesse erano state integralmente compensate nel presupposto che le domande dei ricorrenti fossero state accolte solo parzialmente;
invece, come rappresentato dai precedenti motivi, le stesse erano totalmente fondate.
Tanto premesso, chiedeva: “In parziale riforma della Sentenza di primo grado 1. Accogliere integralmente i ricorsi di primo grado e per l'effetto 2. Condannare la P.A. al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.181,45 a titolo di differenze Parte_1
retributive maturate per le predette causali da agosto 2017 a luglio 2019 oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo.
3. Condannare la P.A. al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate da giugno Parte_2
a ottobre 2020 pari a € 624,43, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo 4. Condannare la P.A. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
Non si costituiva in giudizio la parte appellata e all'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
L'appello proposto è fondato.
Con riferimento alla posizione di , immesso in ruolo in data 1.09.2011 e Parte_1 in quiescenza dall'1.09.2020, il primo giudice, con accertamento ormai passato in giudicato, riconosceva il diritto all'inserimento nella fascia stipendiale 15 – 20 anni dal 25 agosto 2017; in accoglimento dell'eccezione di prescrizione del , però, accordava le retribuzioni CP_1
dal 13.09.2017 al 31.08.2020, in considerazione del primo atto interruttivo rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo in data 12.09.2022.
Va, però, rilevato che in atti vi era rituale messa in mora del 22.10.2021, pertanto, la domanda andava accolta anche relativamente alla mensilità di agosto 2017.
Il , pertanto, va condannato al pagamento nei confronti di della CP_1 Parte_1 somma di € 2.181,45 (in luogo di € 1.993,81) oltre interessi dalla maturazione dei crediti al saldo.
Con riferimento alla posizione di poi, immessa in ruolo in data Parte_2
1.09.2016, il primo giudice accertava il raggiungimento della fascia stipendiale 9-14 dal mese di settembre 2020, anziché dal mese di giugno 2020, come voluto dalla stessa, e dal mese di novembre 2020, come calcolato dal . CP_1
Nel decreto di ricostruzione di carriera era riconosciuta un'anzianità giuridica ed economica di anni 4 mesi 9 giorni 28 e solo economica di mesi 5; erroneamente, pertanto, il primo giudice, considerando tutti i servizi pre-ruolo prestati, conteggiava un totale di anni 5, mesi
11 e giorni 12 e considerava raggiunta la fascia in data 12.09.2020.
Invero, considerando che l'anzianità pre-ruolo complessiva, alla data dell'1.09.2016, fosse di anni 5 mesi 2 e giorni 28 (anni 4 mesi 9 giorni 28 + mesi 5), la avrebbe dovuto Parte_2
raggiungere la fascia 9 - 14 dopo anni 3 mesi 9 giorni 2 e, dunque, il 2.06.2020.
Pertanto, il va condannato al pagamento nei confronti di della CP_1 Parte_2 somma di € 624,43 (in luogo di € 249,78), per i mesi da giugno a ottobre 2020, oltre interessi dalla maturazione dei crediti al saldo.
Quanto alle spese, alla sentenza qui impugnata si applica il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., nella versione modificata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
(Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162.
In base alla citata norma “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018 n. 77 ha, però, dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Ciò significa che al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, è consentito provvedere alla compensazione, parziale o integrale, delle spese di giudizio anche al di fuori delle ipotesi originariamente previste come tassative.
Nel provvedimento impugnato, la statuizione sulle spese era così motivata: “Quanto alle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate stante il parziale accoglimento della domanda.”
Va, però, rilevato che il ricorso di primo grado era depositato in data 11 febbraio 2022, molto dopo la pronunzia n. 31150 del 2019 che il primo giudice richiamava a fondamento del diritto azionato e, per le ragioni in questa sede espresse, la domanda per entrambi i ricorrenti era totalmente fondata.
Pertanto, le spese del primo grado dovevano correttamente essere regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
Per la fondatezza dell'appello, anche le spese di questo grado seguono lo stesso criterio e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nella restante parte conferma, così provvede:
-accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento, a fini giuridici ed Parte_1
economici, del servizio prestato in posizione di pre - ruolo, con collocazione nella fascia stipendiale 15 – 20 dal 25.08.2017, nonché il diritto di al riconoscimento, Parte_2
a fini giuridici ed economici, del servizio prestato in posizione di pre - ruolo, con collocazione nella fascia stipendiale 9 - 14 dal 2.06.2020 (in luogo del 12.09.2020) e, per l'effetto,
-condanna il convenuto al pagamento nei confronti di della CP_1 Parte_1 somma di € 2.181,45 (in luogo di € 1.993,81) e nei confronti di della Parte_2 somma di € 624,43 (in luogo di € 249,78) a titolo di differenze retributive non prescritte, oltre interessi;
condanna il al pagamento delle spese di lite del doppio grado, che CP_1 liquida per il primo grado in € 1.710,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, e per il secondo grado in € 450,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli il 19.11.2024
Il Cons. rel. est. Il Presidente